Orion Petroli, Integrativo, 27/11/1996

Decorrenza: 07/01/1996
Scadenza: 06/30/2000


ACCORDO RELATIVO AL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE ORION PETROLI SPA

Addi, ____________

T R A
- la ORION PETROLI SPA, rappresentata dal Sig. Villa Paolo, in qualita' di Amministratore Delegato;
E
- La Rappresentanza Sindacale Unitaria ORION PETROLI, nelle persone dei Sigg.ri Caiti Ermes, Casolino Giampietro, Cristofori Ivan;

assistiti dalla FILCAMS-CGIL di Reggio Emilia nella persona del Sig. Giannoccolo Renzo.

SI E' CONCORDATO QUANTO SEGUE:


1) PIANI DI SVILUPPO E OCCUPAZIONE

Fermo restando quanto gią sottoscritto nel precedente accordo aziendale del 30.06.93, le parti realizzeranno, entro il 31.01.97 un ampio e articolato confronto in merito agli orientamenti aziendali sugli investimenti di breve-medio periodo, sulle strategie pił generali, compresa una analisi delle prospettive occupazionali.


2) VERIFICA INQUADRAMENTO PERSONALE

Le parti concordano sui seguenti passaggi di qualifica e/o adeguamenti professionali, con decorrenza 01.07.96:


Adragna Dario dal 2° al 1° livello
Gialdini Miller dal 2° al 1° livello
Mercati Gian Franco dal 2° al 1° livello

Cristofori Ivan: si concorda di incrementare da £. 150.000 lorde a £. 250.000 lorde, la indennitą ad personam gią esistente, da erogare per 14 mensilitą.

Cicco Mario: si concorda di riconoscere l'indennitą speciale autisti, pari a £. 26.000 lorde mensili.

Melegari Magda: si concorda di riconoscere una indennitą di facente funzione, pari alla differenza tra il 2° ed il 1°livello su base giornaliera, per tutti i periodi di effettiva sostituzione di Bertoldi Tito.

Verrą inoltre riconosciuta alla lavoratrice l'indennitą di ruolo di £. 280.000 lorde mensili, rapportata ai periodi di effettiva prestazione.

Fini Massimo: si concorda di erogare un superminimo ad personam pari a £. 100.000 lorde mensili.


3) LAVORO A TEMPO PARZIALE

Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative aziendali, le assunzioni a part-time e/o le trasformazioni da full-time a part-time, saranno realizzate con regimi di orario idonei alla salvaguardia delle necessarie coperture assicurative e previdenziali.


4) RIORDINO VOCI RETRIBUTIVE E NORMATIVE

Si conviene di prendere in esame il complesso delle varie voci retributive e normative presenti nell'integrativo aziendale per studiare la possibilita' di un riordino ed una semplificazione delle stesse.
Questo esame verra' fatto entro il 28.04.97.


5) AMBIENTE/SICUREZZA

In assenza dell'accordo nazionale che normi e disciplini l'applicazione del D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche, le parti convengono di prendere a riferimento, nella fase transitoria, l'accordo "Confindustria" che l'azienda si impegna ad applicare con decorrenza dalla data odierna.

Resta inteso che, in presenza dell'accordo nazionale di settore, l'azienda si adeguerą automaticamente ai disposti di detto accordo.


6) AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE / LAVORO FEMMINILE

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 22-B del CCNL T.D.S., e ad integrazione di quanto previsto dai precedenti Contratti Integrativi Aziendali, le parti concordano:

- la definizione all'inizio di ogni anno dei programmi di aggiornamento professionale, suddivisi per settore/ufficio e mansione;

- la formazione avvenga, normalmente, in orari di lavoro, e venga retribuita nella misura del 50% se svolta fuori orario.

- di verificare la possibilita' di costituire una Commissione Paritetica aziendale, per le Pari Opportunita', anche allo scopo di meglio gestire quanto stabilito in materia dalla L. 125/91 e dal CCNL vigente.


7) ADEGUAMENTI ECONOMICI

Per la durata del presente accordo aziendale, l'erogazione salariale sara' variabile, non predeterminabile e non sarą utile ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, compreso il T.F.R., rientrando nel regime contributivo previsto dal D.L. 24.09.96, n. 499, e sarą commisurata ad obiettivi concordati di miglioramento dei seguenti indici aziendali:

- redditivita';
- produttivita'.

La quantita' salariale da erogare annualmente sara' corrisposta con le seguenti modalita':

1997 1.01 500.000 ( di cui £. 250.000 garantite )
1.07 250.000
1.12 250.000

1998 1.01 500.000 ( di cui £. 250.000 garantite )
1.07 250.000
1.12 250.000

1999 1.01 250.000
1.07 250.000
1.12 250.000

2000 1.01 250.000


Gli importi sopra indicati sono riferiti al 3° livello, e sono riparametrati secondo la scala del C.C.N.L.

Le suddette quote saranno garantite dall'andamento positivo di almeno uno degli indici sopra indicati.

A fronte di un andamento negativo di entrambi gli indici, le Parti si incontreranno per verificare i termini di erogazione degli importi salariali previsti dal presente accordo.

A decorrere dal 01.07.2000, l'attuale premio di produzione Aziendale verra' incrementato di una quota pari al 35% del totale delle somme da erogare (es: £. 75.000 lorde mensili, riferite al 2° livello - par.195), da riparametrare secondo la scala del C.C.N.L.

Entro il 31.12.1996 le parti si incontreranno per definire gli obiettivi relativi al 1997 e mettere a punto la definizione degli indici.

Tale procedura verrą attivata, entro la stessa data, anche per gli anni 1998, 1999 e 2000.


8) PREVIDENZA INTEGRATIVA

Le Parti si impegnano a realizzare un confronto di merito sulla possibilita' di regolamentare forme di Previdenza Integrativa, nell'arco della vigenza contrattuale, in relazione ai provvedimenti legislativi che interverranno su questa materia, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dal C.C.N.L.


9) DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo decorre dal 01.07.96 e scadrą il 30.06.2000.



Letto, approvato e sottoscritto.


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