Bata, Accordo Integrativo, 07/12/1977

Decorrenza: 12/07/1977
Scadenza: 12/31/1979

7 dicembre 1977
ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE NAZIONALE

Il 7 dicembre 1977 presso la sede della Confcommercio tra la COMPAR S.p.A. nelle persone dei Sigg. Nalesso, Maggiolo, a Viet-ti, e le Organizzazioni Sindacali FILCAMS—CGIL rappresentate dalla Sig.a D’Aleo e Sig. Cesari; FISASCAT—CISL rappresentata dal Sig. Buttarelli Angelo e Sig. Cefola: e dalla UILTUCS—LIIL rappresentata dal Sig. Marzioni si è raggiunto il seguente accordo:

Art. 1 POLITICHE DI SVILUPPO E COMMERCIALI

La COMPAR S.p.A. opera nel campo della commercializzazione di calzature attraverso una rete capillare di distribuzione in tutta Italia ed attraverso canali di distribuzione organizzata in paesi esteri. Marginalmente opera attraverso forme di collaborazione indiretta laddove non sussistono le condizioni per una economica conduzione diretta dell’attività di vendita. Rientra comunque nella politica commerciale della compagnia di privilegiare l’attività di vendita diretta.

La fascia di mercato toccata dall’attività COMPAR è tradizionalmente quella medio e medio—bassa ed a tale Impostazione generale la società intende, allo stato attuale delle proprie valuta-zioni, mantenersi fedele nell’intento di attuare, in relazione all’andamento del mercato, una linea di qualità e di prezzi di convenienza per il consumatore. La società imposta e, di conseguenza attua, la propria attività gestionale in piena aderenza alle contingenti e mutevoli condizioni di mercato anche in considerazione degli indici di assorbimento del prodot-to delle singole aree commerciali. L’Azienda conferma la propria volontà di privilegiare nell’ambito delle prioritarie valutazioni economiche, la produzione nazionale.

Le possibilità di sviluppo e di nuovi investimenti sono sempre attentamente valutate dalla Compagnia anche In armonia alle direttive della Casa madre e compatibilmente con l’auspicata ripresa obiettiva del mercato, in armonia alle disposizioni legislative vigenti, e fanno prevedere allo stato attuale delle cose, l’apertura di circa tre nuove filiali per anno solare nell’arco dei prossimi tre anni.

In tale contesto, particolare attenzione sarà riservata ai problemi occupazionali finalizzati alla loro salvaguardia, con particolare riferimento all’occupazione femminile.

Gli investimenti ipotizzati nell’arco dl detto periodo ammonta-no, approssimativamente a L. 1,6 miliardi comprendenti le neces-sarie datazioni, l’ammodernamento dei punti di vendita esistenti e le necessarie infrastrutture.

L’Azienda darà comunicazione alle OO.SS. dell’apertura di nuove filiali preventivamente rispetto alla loro entrata in funzione. La società, come per il passato, si ripropone una valorizzazione professionale delle capacità operative del personale di ogni sesso, e quindi anche di quello femminile, in relazione alle capacità singolarmente dimostrate in altra mansione e con riferimento alle effettive possibilità dei collaboratori di ricoprire mansioni di più elevato contenuto professionale anche con riferimento alle ipotesi di sviluppo della compagnia.

La ristrutturazione di nuove unità produttive obsolete e non economiche sarà discussa preventivamente dall’Azienda con le OO.SS. nazionali o territoriali ed in tale sede saranno ricercate idonee soluzioni per quanto afferisce ai problemi del personale. Saranno oggetto di valutazione congiunta le eventuali conseguenze di natura occupazionale connesse all’eventuale estendersi dell’utilizzo dell’informatica aziendale.

L’Azienda ai impegna a fornire alle OO.SS. nazionali, con sca-denza semestrale, informazioni sull’andamento complessivo del-l’occupazione in particolare sulla sua composizione (maschile, femminile, full-time, part—time, contratti a termine), e sulla sua articolazione territoriale e funzionale (sede e negozi).

Art. 2 PART-TIME

Salvo esplicite richieste di cui saranno informate preventiva-mente le OO.SS., la durata della prestazione lavorativa settima-nale dei dipendenti a part-time avrà la durata minima di 20 ore e massima di 24 ore.

Restano salve le diverse situazioni in atto.

Art. 3 INQUADRAMENTO

La COMPAR S.p.A. si impegna ad una verifica della corrisponden-za delle mansioni svolte dai singoli lavoratori con i livelli ad essi assegnati.

La società si dichiara disponibile a verificare con le struttu-re sindacali quelle situazioni che, a giudizio delle stesse, non fossero ritenute aderenti alle declaratorie ed ai profili previsti dal C.C.N.L.

Chiarimento verbale

Le parti si danno atto che il profilo professionale dell’allie-vo gerente non è inquadrabile nel IV livello.

Art. 4 TUTELA DELLA SALUTE

L’Azienda concederà permessi retribuiti per l’effettuazione di esami citografici annuali. Iniziative diverse finalizzate alla prevenzione e alla tutela della salute potranno essere concordate tra le parti.

Art. 5 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L’Azienda si dichiara disponibile ad esaminare e valutare diver-se forme di organizzazione del lavoro che fossero avanzate dalle strutture sindacali.

Art. 6 TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO

a) Infortunio: in caso di infortunio l’azienda integrerà il trattamento economico erogato dagli Istituti Assicuratori fino al 100% della normale retribuzione.

b) Aspettativa per malattia: il periodo di aspettativa di cui all’art. 58 del C.C.N.L. 25 settembre 1976 è elevato a 150 giorni.

Art. 7 PERMESSI RETRIBUITI

L’Azienda concederà tre giorni di permesso retribuito in caso di morte di parenti di primo grado (genitori, coniuge, figli, fratelli).

L’Azienda concederà inoltre un giorno di permesso retribuito in occasione della nascita dei figli.

L’Azienda concederà infine permessi orari retribuiti tino ad un massimo di otto ore per visite mediche specialistiche regolarmente documentate.

Art. 8 PREMIO AZIENDALE

A decorrere dal l dicembre 1977 a tutto il personale verrà corrisposta in aggiunta ai trattamenti economici in atto un premio aziendale dell’importo di L. 10.000 mensili lorde. A decorrere dal 1° giugno 1978 tale periodo verrà incrementato di ulteriori L. 5.000 mensili lorde.

Art. 9 DIRITTI SINDACALI

Nei comuni ove, in base alle vigenti disposizioni di legge e di contratto, non è prevista la costituzione di R.S.A.. le Organizzazioni sindacali possono congiuntamente nominare in ogni punto di vendita un incaricato con il compito di interveni-re presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.

Il licenziamento di tale dipendente per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di legge.

Art. 10 COORDINAMENTO NAZIONALE

Ai tini del coordinamento delle attività sindacali viene isti-tuito un monte ore di permessi retribuiti di 300 ore annue. Potranno fruire di tali permessi i lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti in ragione di un dipendente per ogni regione in cui operano negozi della società.
I permessi dovranno essere richiesti alla Direzione Generale della Società con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data della convocazione.

DICHIARAZIONE FINALE

Con il presente accordo le parti si danno reciprocamente atto di aver coperto l’area di ogni contrattazione Integrativa azien-dale fino a tutto il 31 dicembre 1979


COMPAR S.p.A.

Limena
Padova, 7 dicembre 1977

Ai gerenti della Compar S.p.A. MILANO
e, p.c. Segreteria Nazionale FISASCAT-CISL Roma

Vagliate curare che il lavoro di scaffalatura non venga curato nella giornata di sabato in modo che tutto il personale possa essere adibito ad operazioni di vendita.

Qualora ciò dovesse avvenire per ragioni particolarissime vo-gliate disporre una opportuna rotazione nelle operazioni di scaffalatura tra il personale addetto alla vendita.


Altri accordi della stessa azienda:
Two documents IconBata, Contratto Integrativo, 27/06/1980
Two documents IconBata, Accordo Festività Soppresse, 06/12/1978
Two documents IconBata, Accordo Superminimo, 23/11/1978
Two documents IconBata, Accordo Integrativo, 07/12/1977
Two documents IconBata, Accordo costituzione C.d.A., 12/11/1975
Two documents IconBata, Accordo, 06/07/1975

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