VERBALE Dl ACCORDO
Addì 8 maggio 1997, presso la Sede dell’Unione Industriali di Roma si sono incontrati:
- per la STARHOTELS SPA i Sigg. Buricchi Luciano, Balloni Enrico
- per la Direzione dell’Albergo Metropole la Sig.ra Lombardi Gigliola
- per l’Unione degli Industriali di Roma il Dr. Donaudy Stefano
- per la R.S.U. aziendale i Sigg.ri Lebiu Giuseppe, Marcotullio Maurizio, Aiello Pasqualina e Urso Carolina
- per la FILCAMS/CGIL il Sig. Simoncini Gabriele
- per la UILTUCS/UIL la Sig.ra Baldini Giuliana
Nel corso della riunione odierna, che fa seguito a numerosi incontri, le parti si danno atto di aver definito con il presente accordo la contrattazione di secondo livello sulla base della normativa del vigente CCNL e del punto 2 (“assetti contrattuali”) del Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993
Le intese raggiunte riguardano:
Con decorrenza dal mese di giugno 1997, il servizio mensa sarà effettuato attraverso l’erogazione di Ticket Restaurant del valore nominale di L. 8.000 giornaliere, da utilizzare in sostituzione dell’attuale “Buono Pasto”, ferme restando le attuali condizioni di erogazione del servizio.
Viene confermata la trattenuta pasto giornaliera nel valore attuale di L.650.
L’erogazione dei Ticket Restaurant verrà effettuata a consuntivo sulle effettive presenze al lavoro del mese in corso e pertanto verranno corrisposti nel mese successivo.
B) Accredito della Retribuzione
Con decorrenza dal mese di giugno 1997, la corresponsione degli stipendi avverrà attraverso accredito diretto su conto corrente acceso presso l’Istituto Bancario prescelto da ciascun dipendente.
C) Trasporto sacchi biancheria sporca
Le parti concordano che il trasporto della biancheria sporca dalle camere spogliate fino all’interno dell’office di piano sia effettuato dalle Addette ai Servizi di Camera, così come a tutt’oggi avviene per i sacchi della nettezza.
D) Frigobar
Le parti concordano che il servizio inerente il frigobar continui ad essere svolto delle Addette ai Servizi di Camera.
In conseguenza di ciò la quota frigobar definita per tale servizio dalla data del presente accordo verrà erogata secondo le seguenti modalità:
• la quota fissa di L. 18.000 di cui ai Verbali d’accordo del 17.2.83 e del 13.12.83 sarà accorpata, per tutti coloro a cui veniva erogata, alla “quota integrativa aziendale” di cui al seguente art. E) comma 1) del presente accordo
• la quota variabile del 6% sugli incassi lordi verrà erogata esclusivamente alle Addette ai Servizi di camera a decorrere dal mese di maggio 1997.
E) Premio di Risultato
Le parti convengono di accorpare quanto denominato “Accordi Integrativi” e la quota fissa del servizio inerente il “Frigobar” di cui al Verbale d’accordo del 17.2.83 art. 7) nella “Quota Integrativa Aziendale” già esistente di cui al Verbale d’accordo del 22.03.88 ari. 5) comma 1); tale quota, così determinata, sarà congelata ed erogata “ad personam” non assorbibile.
Le parti convengono di superare, con decorrenza dal 1/1/96, quanto previsto nel Verbale d’accordo del 22.03.88 art. 5) comma 2) in tema di “Quota Salariale” legata al tasso di occupazione posti letto. Gli importi determinati da tale meccanismo non verranno più corrisposti a partire dalla data indicata, in quanto rientranti nella nuova erogazione come di seguito formulata.
La Soc. Starhotels S.p.A. riconoscerà a partire dal 1/1/97 per tutti i lavoratori in forza presso lo Starhotel Metropole di Roma, ivi compresi i lavoratori con contratto a termine, una quota di salario titolata “Premio di Risultato”.
In attinenza alle normative vigenti e in rispondenza al Protocollo 23.7.93 le parti convengono che la determinazione del “Premio di Risultato” si sviluppi in rapporto variabile e proporzionale alla combinazione di tre indicatori:
Indicatore n° 1 : Numero Camere Occupate
Individuato come dato consuntivo medio annuo in rapporto alla situazione percentuale delle camere “vendute” su quelle disponibili.
Il meccanismo identifica lo sviluppo graduale ditale dato con soglia di ingresso al 70% sotto la quale non vi sarà alcuna corresponsione di quote di salario.
Ad ogni fascia corrisponderà un’analoga quota di salario mensile lordo, così come di seguito indicato:
da 70% a 71,99 lire 70.000 da 72% a 74,99 lire 75.000
da 75% a 76,99 lire 80.000 da 77% a 79,99 lire 85.000
da 80% a 81,99 lire 90.000 da 82% a 84,99 lire 95.000
da 85% a 86,99 lire 100.000 da 87% a 89,99 lire 110.000
da 90% lire 120.000
Oltre la fascia del 90% per ogni punto di percentuale in più sarà corrisposta lire 7.000 mensili di quota salariale in aggiunta alle 120.000 lire.
Indicatore n° 2 - Ricavo Medio Camera
Individuato sulla base del dato previsionale di offerta del prodotto camera, elaborato dall’Azienda all’inizio di ogni anno. Per l’anno 1997 tale importo è di lire 199.175 al netto dell’IVA.
In ipotesi di raggiungimento ditale dato previsionale, sarà riconosciuta ai lavoratori, in eguale misura, una quota di salario pari a lire 55.000 lorde mensili.
Qualora in predetto indicatore fosse conseguito in misura inferiore dal 100% e superiore al 70% del dato consolidato riferito all’anno precedente, sarà riconosciuta ai lavoratori, in eguale misura, una quota di salario pari al lire 45.000 lorde mensili.
Entro il mese di gennaio di ogni anno, la Direzione della società illustrerà alla R.S.U. dello Starhotel Metropole il Ricavo Medio Camera budgettato (o previsionale) relativo all’anno in corso, motivandone lo sviluppo e la composizione.
Indicatore n° 3: Qualità della prestazione
Viene stabilita a seguito di una valutazione avente come riferimento la qualità del complesso delle prestazioni operanti nello Starhotel Metropole.
La valutazione viene effettuata tramite tre sopralluoghi annuali con scadenze stabilite rispettivamente dalla società, dalla RSU e di comune accordo, attuate da funzionari aziendali affiancati da rappresentanti sindacali aziendali e concernente lo stato e la condizione della struttura.
La valutazione complessiva della qualità scaturirà dai singoli giudizi espressi sulle varie voci indicate nella Tabella “A” allegata e parte integrante del presente accordo.
Modalità di erogazione
L’80% di quanto determinato in base agli Indicatori 1 e 2 verrà corrisposto semestralmente quale anticipazione del Premio di Risultato, mentre il restante 20% verrà accantonato per essere erogato in funzione dei risultati dell’Indicatore di Qualità (indicatore n 3), entro il mese di Febbraio dell’anno successivo.
Inoltre la quota di salario da erogare in funzione dell’indicatore di qualità costituita dal 20% della quota maturata sulla base degli indicatori 1 e 2 sarà incrementata di un’ulteriore quota del 10% a carico dell’azienda e si determinerà sulla base del seguente meccanismo:
• la percentuale di raggiungimento dell’indicatore di qualità mediato sulle tre ispezioni annuali dovrà essere dell’80%
• al raggiungimento dell’80% si avrà la liquidazione dell’intero ammontare della cifra accantonata. mentre sotto il 60% non si avrà alcuna erogazione;
• per le percentuali comprese tra l’80% ed il 60% si avrà una decurtazione della quota accantonata determinata dalla differenza tra la percentuale ottenuta e l’80%, per esempio se la percentuale raggiunta è il 75% il totale della quota accantonata (100%) sarà decurtato di 5 punti percentuali pertanto sarà erogato il 95% della quota accantonata;
• per le percentuali tra l’80% e il 100% la quota accantonata sarà incrementata della differenza tra la percentuale raggiunta e l’80%, per esempio se la percentuale raggiunta è il 85% il totale della quota accantonata (100%) sarà incrementato di 5 punti percentuali pertanto sarà erogato il 105% della quota accantonata;
Qualora la percentuale di raggiungimento dell’indicatore di qualità mediato sulle tre ispezioni annuali dovesse scendere sotto il 70% di performance le parti convengono di ridurre la quota accantonata dal 20% al 10% per l’anno successivo.
Le quote di salario determinate dagli indicatori 1, 2 e 3 non potranno superare il tetto massimo di lire 2.040.000 (duemilioniquarantamila) lorde annue.
Comunque tale importo, così come quelli degli indicatori 1 e 2 saranno annualmente rivalutati sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Il “Premio di Risultato” verrà erogato sulla base delle giornate di effettiva presenza in servizio, intendendosi come tali anche le ferie, i permessi individuali retribuiti, i permessi sindacali, l’astensione obbligatoria per maternità e l’infortunio.
Nei casi di astensione obbligatoria per maternità ed infortunio il Premio di Risultato verrà comunque erogato una volta sola e quindi, le parti convengono, che ad eventuali lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione, il Premio di Risultato non verrà erogato.
Gli importi erogati in applicazione del presente accordo non sono computabili ai fini di istituti o indennità, comunque denominate, previste da leggi o contratti o accordi collettivi, né ai fini del TFR.
In considerazione del protrarsi della trattativa inerente il presente accordo, ed in via del tutto eccezionale, le parti convengono che, a copertura dell’anno 1996, verrà erogata a tutti i lavoratori la somma di lire 640.000 lorde a titolo di una tantum. Tale cifra è da considerarsi omnicomprensiva, e non sarà pertanto computata nella determinazione degli istituti di retribuzione diretta e/o differita, ivi compreso il t.f.r., previsti dalla legge e/o da contratti o accordi collettivi di qualsiasi livello.
Il presente accordo decorre dal 1/1/97 e scade il 31/12/99.
Esso si intenderà tacitamente rinnovato qualora non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza.
Letto, confermato e sottoscritto. |