CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
Il giorno 18/12/92 presso la sede del Consorzio Cooperative Consumo Firenze Via Petrosa 21 Sesto Fiorentino
TRA
la Direzione del Consorzio Cooperative Consumo Firenze rappresentata dal Presidente Benvenuti Sanzio, dal Vice Presidente Tognoni Mauro e dal Direttore al Personale Materassi Francesco assistita dalla A.R.T.C.C. con la presenza di Franco Barsali,
E
la Rappresentanza Sindacale Aziendale rappresentata da Nelli Pasquale, Vangi Giovanni, Caciolli Piero, Gatti Stefano, Moriconi Mauro, Russo Antonio, Masoni Romano, unitamente alle OO.SS. Regionali e Provinciali di categoria FILCAMS CGlL, Coppini Luigi e Nencioni Marco, ULTUCS-UlL Vestri Paolo e FISASCAT CISL Piras Edoardo, in riferimento al verbale di intesa siglato anche dal Consorzio Cooperative Consumo Firenze e rispettive organizzazioni sindacali in data 31/07/92, ed in ottemperanza alla indicazione ivi contenuta di dare conclusione al negoziato per il rinnovo del contratto integrativo aziendale entro il 31/12/92, le parti, dopo ampia ed approfondita discussione sono pervenute al seguente accordo.
PARTECIPAZIONE E SVILUPPO
Le parti, convinte e consapevoli che il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale (C.l.A.) rappresenti uno dei momenti più significativi della partecipazione, intesa come concorso solidale dei lavoratori tutti al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo aziendale, concordano di dare vita con il presente accordo ad un sistema di relazioni sindacali in armonia con le fonti contrattuali vigenti (CCNL, protocollo generale d'intesa Aprile `90).
Le parti sono altresì consapevoli che durante la vigenza del presente C.I.A. i processi di integrazione tra soggetti cooperativi e nello specifico tra il Consorzio Cooperative Consumo di Firenze e la Unicoop Firenze diventeranno, secondo una precisa volontà politica oggi espressa, concreta realtà; ciò renderà ancora più necessario un atteggiamento positivo delle parti volto a dare un equilibrato raccordo alle dinamiche sindacali oggi presenti nelle singole realtà cooperative e dare ad esse uno sbocco unitario.
Le parti, infine, convengono circa la struttura delle relazioni sindacali, così articolate:
1) DIRITTI DI INFORMAZIONE
2) STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE
3) DIRITTI SINDACALI.
1. DIRITTI DI INFORMAZIONE
Le parti riconoscono nell'esercizio dei diritti di informazione a livello aziendale lo strumento essenziale a supporto della maggiore consapevolezza e maturità delle relazioni sindacali che si intendono realizzare con il presente contratto integrativo; riconoscono altresì come fondamentale L'esigenza di riservatezza dei dati di cui ai punti A) e B) che le R.S.A. e le OO.SS. si impegnano a rispettare e ad ogni livello.
A garanzia di tali legittime esigenze, il Consorzio Cooperative Consumo Firenze comunicherà le informazioni convenute nel presente accordo, in
appositi incontri alle R.S.A. ed alle OO.SS.
Qualora si verifichino da parte sindacale inadempienze rispetto all'obbligo di riservatezza sui dati trasmessi, il Consorzio si intende fin da ora
sciolto da ogni obbligo contrattuale inerente il presente capitolo.
I diritti di informazione già definiti dal vigente C.C.N.L. saranno integrati dalle seguenti materie:
A) A livello aziendale
* bilancio aziendale
* criteri di produttività adottati dal Consorzio
* costo del lavoro
* tabulato riepilogativo delle ore straordinarie e supplementari annue
* consuntivo Costo del Lavoro, incidenza e sue componenti
* consuntivo produttività aziendale
* percentuali assenze infortuni e malattie
Tali informazioni saranno rese alle R.S.A. ed alle OO.SS. di cui al punto 1 entro il primo quadrimestre di ogni anno.
B) A livello di reparto
Si conviene di fornire ai destinatari sindacali sopra indicati tutti quei dati che sono effettivamente necessari alla contrattazione degli organici e della organizzazione del lavoro, preventivamente alla realizzazione di tale contrattazione.
2. STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE
Fermo restando quanto stabilito in materia dall'art. 3 del vigente CCNL le parti concordano quanto segue:
la strategia di partecipazione cooperativa viene formalizzata con la costituzione di un comitato paritetico avente il compito di esaminare i progetti del Consorzio relativi a singole e specifiche tematiche od a progetti di carattere complessivo riferiti allo sviluppo.
Tale compito sarà svolto con tempestività successivamente all'iter formativo dei progetti iniziali del Consorzio approvati dal Consiglio di Amministrazione dello stesso e in tempi congrui rispetto alla definizione dei progetti finali e dei relativi piani di fattibilità Detto comitato paritetico esprimerà la propria valutazione con un parere sui singoli progetti esaminati.
Il comitato paritetico suddetto sarà composto da n. 3 membri nominati in rappresentanza del Consorzio e da n. 3 membri in rappresentanza delle R.S.A. e/o OO.SS.
Iniziative necessarie per una piena partecipazione dei lavoratori.
In coerenza con le finalità più complessive del presente sistema di relazioni sindacali, le parti convengono di assumere nel tempo le inziative che saranno ritenute necessarie per concretizzare una reale informazione ed una piena partecipazione dei lavoratori all'attività del Consorzio.
Tali iniziative potranno consistere, in via esemplificativa, in periodici incontri concordati tra le parti, aventi la finalità, non di contrattare, bensì di dibattere temi ed argomenti ritenuti dalle parti stesse essenziali.
3. DIRITTI SINDACALI
Per il 1993 sarà garantito, nella stessa quantità del 1991 sia il monte ore utilizzabile da parte dei delegati sindacali, sia il numero dei fruitori stessi.
Pertanto la presente regolamentazione ricomprende in sè le spettanze previste dall'art. 23 Legge 300 e dall'art. 25 del vigente C.C.N.L. in materia di permessi retribuiti.
4. DIRITTI
TESSERA SANITARIA
Il Consorzio Cooperative di Consumo Firenze rimborserà ai lavoratori le spese mediche, purché documentate, sostenute per il rinnovo della tessera sanitaria.
Il Consorzio è, inoltre, disponibile a concedere permessi retribuiti che eventualmente si rendessero necessari per il rinnovo della tessera sanitaria nella misura massima di due ore.
Ogni singolo dipendente è responsabile del rinnovo, nei tempi dovuti, della tessera sanitaria.
In caso di mancato o tardivo rinnovo della stessa, oltre al venir meno agli obblighi di cui all'art. 119 del C.C.N.L. decadranno i benefici del rimborso delle spese sostenute dai lavoratori e delle ore di permesso retribuito.
PARTICOLARI DIFFICOLTA'
In situazioni particolarmente difficili per i singoli lavoratori il Consorzio si comporterà con la consueta ed adeguata disponibilità nell'intento di dare risposte positive alla soluzione dei problemi.
ANTICIPAZIONE T.F.R.
Le parti, fermo restando quanto disciplinato in materia dall'art. 1 della legge 297 del 29/5/82, concordano di aggiungere condizioni di miglior favore alle necessità giustificative per poter richiedere una anticipazione del T.F.R., previste dalla legge stessa.
Pertanto si stabilisce che in aggiunta alle ipotesi obbligatorie di legge ed in via subordinata alle stesse, tale anticipo possa essere concesso per la
seguente motivazione:
intervento di restauro straordinario che interessi oltre il 50% della superficie abitativa della prima casa di abitazione, per sè o per i propri
figli, documentato da preventivo di spesa redatto e firmato da un Tecnico iscritto negli appositi albi, oltre che da licenza edilizia o autorizzazione
rilasciata dal Sindaco del comune ove detta casa è ubicata.
Successivamente ad ultimazione dei lavori di restauro dovrà essere prodotta obbligatoriamente la documentazione fiscale attestante il pagamento.
DIRITTO ALLO STUDIO
Le parti ritengono che la promozione della cultura dei lavoratori dipendenti sia un fattore di rilevante importanza sociale anche per l'impresa cooperativa stessa e che da una accresciuta cultura individuale possano derivare più comprensibili per ognuno i mutamenti del mercato ed i processi di sviluppo e ristrutturazione aziendale.
Così facendo i processi di partecipazione reale dei lavoratori possono svilupparsi concretamente, stimolando le capacità critiche e l'apporto propositivo di ogni dipendente allo sviluppo del Consorzio.
In questo quadro e con questi obiettivi di processo il Consorzio Cooperative di Consumo Firenze istituirà, anche attraverso la possibile confluenza in apposita Fondazione istituita dalla Unicoop Firenze, n. 3 borse di studio del valore di lire 3.000.000 ciascuna nel triennio 1993 - 1994 - 1995.
Tali borse di studio sono finalizzate a premiare quei lavoratori del Consorzio Cooperative Consumo Firenze, particolarmente meritevoli, che si
saranno maggiormente distinti nel conseguimento di diplomi di scuola media inferiore o superiore o che abbiano concluso corsi di laurea con notevole profitto.
Una commissione paritetica congiunta assegnerà con criteri oggettivi e trasparenti le borse di studio di cui sopra.
5. MERCATO DEL LAVORO
Le parti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 10 del C.C.N.L., al fine di consentire al Consorzio di soddisfare le esigenze organizzative e produttive e nell'intento di salvaguardarne la competitività, convengono sulla opportunità di utilizzare le occasioni offerte dalle normative di legge e contrattuali in vigore, per l'attivazione di contratti di Formazione e Lavoro, a tempo parziale, a tempo determinato, ricercando il giusto equilibrio fra le varie forme di assunzione con particolare attenzione alle categorie socialmente più deboli. (Ultra ventinovenni L. 482 ecc.).
Le parti, inoltre, fermo restando la salvaguardia dell'efficienza e competitività ed il contestuale miglioramento del servizio ai consumatori, concordano sulla necessità di attivare strumenti opportuni per l'attuazione di una politica per una occupazione più stabile.
Pertanto il Consorzio Cooperative Consumo Firenze qualora si trovi nella necessità di effettuare un congruo numero di assunzioni, effettuerà con le R.S.A. e OO.SS. un confronto preventivo funzionale alla realizzazione degli impegni assunti con la presente normativa in riferimento alle categorie socialmente più deboli.
In particolare il Consorzio, fermo restando il rispetto delle leggi sull'occupazione e delle esigenze aziendali relativamente al possesso dei requisiti di idoneità e professionalità necessari per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, si impegna, a fronte delle assunzioni a tempo indeterminato che si renderanno necessarie, a che il 35% delle stesse sia costituito da lavoratori che in precedenza abbiano avuto con il Consorzio rapporto di lavoro con contratto a termine.
Le parti concordano, altresì, di incontrarsi due volte all'anno antecedentemente periodo estivo e a quello natalizio.
6. PART-TIME
In applicazione dell'art. 5 della legge n. 863 e dell'art. 31 del vigente C.C.N.L. in ogni sua parte viene riconosciuta l'ammissibilità del lavoro supplementare, su base di volontarietà e fermo restando la contrattazione preventiva tra le parti a livello di singoli reparti, per le seguenti esigenze:
* Ristrutturazioni
* Inventari
* Deroghe relative all'apertura dei punti vendita serviti dal Consorzio
* Aperture di nuovi punti di vendita delle Cooperative associate
* Morbilità infrasettimanale
- In caso di necessità di assunzione a tempo pieno ed in presenza di richieste di lavoratori che già dipendenti avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sarà data la precedenza, nell'accoglimento delle richieste medesime, alla domanda presentata dal dipendente con maggiore anzianità di permanenza nella prestazione lavorativa a part-time.
- In caso di necessità di assunzione a tempo pieno, esaurite le eventuali richieste di lavoratori ex full-time, il Consorzio Cooperative Consumo Firenze passerà a full-time per le stesse mansioni il lavoratore con maggiore anzianità di prestazione lavorativa a part-time che ne abbia fatto richiesta.
- Qualora si verificassero casi di più domande aventi la stessa anzianità di part-time, l'azienda provvederà ad assumere le opportune decisioni sulla base di vari fattori individuati fra i più oggettivi.
7.PARI OPPORTUNITA'
Le parti dichiarano disponibilità reciproca ad analizzare congiuntamente le eventuali elaborazioni e proposte della sezione dell'Osservatorio Nazionale relative ad azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità.
Convengono altresì, in base all'art. 21 del vigente C.C.N.L. e alla Legge 125, di costituire una commissione paritetica per le pari opportunità composta da tre rappresentanti ciascuna delle parti.
Tale commissione avrà fra l'altro i seguenti compiti:
1. Verificare le iniziative assunte in Azienda a favore della crescita professionale dei lavoratori dipendenti, da realizzare senza pregiudiziale alcuna in riferimento al sesso.
2. Esaminare progetti di formazione tendenti a favorire un riequilibrio della presenza delle lavoratrici nei livelli medi alti all'interno dei vari settori aziendali.
8. FORMAZIONE PROFESSIONALE
Lo sviluppo di una concreta politica di partecipazione trova il suo fondamento nella crescita professionale attiva e motivata di tutte le componenti aziendali, ciascuna secondo i propri livelli di responsabilità ed autonomia di lavoro.
Partendo da questa profonda convinzione le parti si impegnano a dare un seguito, arricchendola, alla politica formativa oggi esistente nel Consorzio Cooperative Consumo Firenze per far sì che essa diventi un supporto indispensabile alla risoluzione dei problemi che i mutamenti in atto oggi impongono.
Per perseguire tali scopi il Consorzio metterà in atto, come consuetudine, piani annuali o poliennali di formazione che rispondano ai requisiti su
esposti e conseguano da una rilevazione tecnica delle esigenze formative viste in chiave di coerenza con la fase di sviluppo e con i processi organizzativi di volta in volta in atto.
Nello specifico, nel corso del 1993 si darà vita ad una iniziativa formativa rivolta agli autisti consegnatari circa le nuove normative del codice
stradale in vigore dal 1/1/1993
Nell'ambito della formazione teorica per i lavoratori neo-assunti con contratto di formazione e lavoro saranno previste ore d'aula con la partecipazione delle OO.SS. relativamente a materie quali i diritti sindacali ed il diritto del lavoro.
9. AMBIENTE DI LAVORO
Le parti concordano sulla necessità di porre in essere iniziative e strumenti connessi con l'ambiente con l'obiettivo generalizzato di migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti del Consorzio.
Tali problematiche potranno essere esaminate congiuntamente in apposita commissione paritetica composta da un massimo di sei componenti; tra queste problematiche si indica come prioritaria l'indagine da compiere sulla frequenza degli infortuni e delle malattie.
In particolare sui seguenti punti si concorda quanto segue:
A) LAVORO AL VIDEO TERMINALE
Il consorzio Cooperative Consumo Firenze si impegna a:
1) Dotare tutti i video terminali in azienda di appositi filtri ottici.
2) Dotare gli ambienti di lavoro ove operano i video terminali di una appropriata illuminazione.
3) Dotare il posto di lavoro di idonea attrezzatura (sedie, poggia-piedi) funzionale al migliore uso del video terminale.
4) Consentire alle lavoratrici in stato di gravidanza di venire dispensate dall'uso del video terminale.
5) Provvedere, dopo una prestazione al video terminale di almeno tre ore consecutive, pause di tipo organizzativo che consentano il passaggio ad altre mansioni di coloro che vi sono adibiti; ciò comporterà la rotazione di altri lavoratori sulla posizione al video terminale.
Qualora ciò non sia organizzativamente possibile, il Consorzio si impegna a ricercare soluzioni idonee ad alleviare eventuali disagi derivanti dalla continuità della prestazione al video terminale.
6) Al fine di verificare che le condizioni di lavoro del personale adibito con continuità e prevalenza di mansioni al video terminale non producano effetti nocivi per la salute dei lavoratori stessi, il Consorzio si impegna a sottoporre, al di fuori dell'orario di lavoro ed accollandosene il relativo onere, i lavoratori in questione a visite specialistiche di controllo iniziali e periodiche (una volta ogni anno). A tale scopo il Consorzio provvederà a stipulare convenzioni con idonei e specifici Istituti specializzati.
B) REPARTI DEL FREDDO
- Le parti, nel prendere atto che i locali in questione sono stati oggetto nel tempo di ripetute visite di verifica da parte dei competenti organi di controllo delle U.S.L. e che, come risulta dagli atti ufficiali, è stata sempre riscontrata la piena corrispondenza di questi alle norme di legge;
- Nel constatare altresì che anche il vestiario degli addetti è stato oggetto di verifica positiva circa la corrispondenza alle esigenze peculiari degli ambienti in questione;
concordano di dare corso con la vigenza di questo contratto a visite periodiche specialistiche per gli addetti attraverso strutture pubbliche o private, previa apposita convenzione, con le stesse modalità di cui al punto 9 A 6 (la relativa periodicità sarà effettuata sulla base di indicazioni
mediche di carattere generale). La prima di tale visita avverrà nel corso del 1993.
C) ATTREZZATURE INFERMIERISTICHE
L'azienda conferma l'impegno a dotare ogni reparto di adeguata attrezzatura infermieristica, che sarà periodicamente rifornita dei prodotti medici o paramedici occorrenti.
10. SALARIO VARIABILE
In coerenza con le previsioni espresse in primo luogo nel protocollo interconfederale del 5/4/1990 e successivamente nel vigente C.C.N.L. le parti concordano di avviare con il presente contratto integrativo un sistema retributivo fondato sul collegamento variabile tra risultati della gestione aziendale e gli incrementi retributivi definiti.
Fondamento di tale sistema è la convinzione, che ritrova una sua espressione di principio nel capitolo della partecipazione, che la ricchezza prodotta da una positiva gestione aziendale è il risultato di sforzi collettivi di cui quello realizzato dai lavoratori tutti rappresenta una componente
fondamentale e centrale.
Il carattere innovativo, per la storia delle relazioni sindacali al Consorzio Cooperative, di questo sistema retributivo induce le parti a prevedere con certezza momenti di verifica nell'arco di vigenza del C.I.A. che possono consentire di valutare con elementi di riscontro la solidità progettuale del sistema stesso ed apportare, se ritenuto concordemente necessario, gli opportuni aggiustamenti tecnici.
Gli elementi quantificanti il sistema retributivo concordato sono di duplice natura; essi infatti attengono a:
* elementi di valore
* elementi tecnici
Per i primi le parti hanno inteso dare vita ad un sistema così delineato:
* provvisto di effettive potenzialità remunerative
* trasparente nei suoi aspetti tecnici
* relativamente semplice e comprensibile nella sua articolazione interna
* credibile nel suo impianto complessivo.
Il salario variabile erogabile nell'anno 1993 e il suo premio di avviamento sarà corrisposto nella stessa misura e con gli stessi tempi della Unicoop Firenze, in quanto maggiore cooperativa associata al Consorzio; ciò varrà anche per gli anni successivi di vigenza contrattuale.(Come da allegato n. 3)
Gli incrementi retributivi di cui sopra ed il periodo di avviamento non sono computabili ai fini del computo del T.F.R. e di ogni altro istituto di legge e contrattuale.
VERIFICA CONCLUSIVA
Le parti convengono che, al fine di valutare i risultati derivanti dalla dinamica retributiva realizzata negli anni di vigenza del C.I.A., ivi compreso il capitolo "Salario d'ingresso", daranno corso ad una verifica complessiva del processo retributivo attivato per effetto del presente C.I.A. nel mese di marzo 1996.
In tale incontro sulla base dei vincoli di competitività in cui l'azienda opererà, in riferimento agli attuali e futuri competitori, della normativa di legge vigente e futura, degli assetti contrattuali stabiliti, e degli accordi interconfederali che saranno stati delineati dalle parti sociali in questi anni di vigenza contrattuale, le parti stipulanti il presente C.I.A. verificheranno altresì la struttura della retribuzione aziendale che sarà a quel momento definita.
NOTA A VERBALE DEL CONSORZIO
Il Consorzio Cooperative Consumo Firenze si riserva di presentare quanto prima alla R. S A., un progetto di salario legato al raggiungimento di
obbiettivi per i livelli che saranno individuati.
11. SALARIO D'INGRESSO
Anche alfine di incentivare nuova occupazione stabile, le quote salariali relative al premio aziendale saranno erogate a tutti i lavoratori neo-assunti successivamente al 1/1/1993, con le seguenti modalità:
* sino al 24° mese di anzianità: nessuna erogazione
* dal 25° mese di anzianità: il 100% di detto premio aziendale.
Tale norma avrà valore sia per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato che per quelli assunti con contratto di lavoro e formazione.
12. INDENNITA'
1) Nell'affrontare il tema delle indennità le parti hanno effettuato una verifica complessiva delle indennità attualmente esistenti in azienda.
Origine primaria di questo fu l'accordo sindacale del 05/05/83 che istituì varie indennità speciali di presenza giornaliera di importi differenziati e collegate alle diverse articolazioni dell'orario di lavoro.
Tale accordo fu riconfermato ed ampliato nella sua funzione nel rinnovo del contratto integrativo del 21 /04/88.
In considerazione di questa origine contrattuale, alla luce delle mutate condizioni organizzative e di distribuzione degli orari giornalieri di lavoro, e nella prospettiva del processo unificatorio di cui al capitolo partecipazione e sviluppo, le parti convengono di trasformare le predette indennità di presenza giornaliera in cifra fissa ad personam, parificandola per qualifiche e reparti omogenei (vedi prospetto allegato).
Tale cifra sarà riassorbibile solo nel caso di passaggio di livello.
Resta inteso che questa operazione avverrà nei confronti del personale in forza, a tempo indeterminato, alla data del 1/1/1993, ed a quello con contratto a termine, presente alla stessa data che doveva aver confermato il proprio contratto in contratto a tempo indeterminato, in epoca
successiva, senza soluzione di continuità
Ne consegne che al personale assunto dopo tale data nulla è dovuto a questo titolo.
NOTE
- Eventuali specificità saranno oggetto di verifica fra le parti da realizzarsi entro il primo trimestre del 1993.
- Le nuove indennità ad personam relative ai lavoratori dei reparti Salumi e Latticini di Firenze e Castiglione del Lago sono derivate
dalla nuova organizzazione del lavoro a turni alternati, avvicendati, continuati come nei reparti Generi Vari dei rispettivi magazzini.
- Le nuove indennità ad personam relative ai lavoratori con orario di lavoro distribuito su 6 giorni settimanali, sono derivate dalla nuova
organizzazione del lavoro che prevede l'entrata anticipata del mattino prima delle ore 6 e l'uscita pomeridiana dopo le ore 20.
2) INDENNITA' DI FUNZIONE ATTUALI
Le parti concordano di maggiorare, a partire dal 1 /1 /93, le attuali indennità del 15%, ad esclusione delle categorie dei lavoratori quadri
per i quali si concorderà una disciplina autonoma e distinta dalla presente e di quelle sotto-specificate.
- A partire dal 1 /1 /93, ai lavoratori inquadrati al 3° livello parametro 180 del vigente C.C.N.L., con funzioni di Capo Turno,
l'attuale indennità di funzione viene elevata a 70.000 mensili per 14 mensilità.
Detta indennità sarà riassorbita automaticamente con la cessazione della funzione svolta o con il passaggio al livello superiore.
- A partire dal 1/1/93, ai lavoratori inquadrati al 2° livello del vigente C.C.N.L., con funzione di Capo Reparto, l'attuale indennità di
funzione viene elevata a 90.000 mensili per 14 mensilità.
Detta indennità sarà riassorbita automaticamente con la cessazione della funzione svolta o con il passaggio al livello superiore.
- A partire dal 1/1/93, ai lavoratori inquadrati al III livello parametro 167 del vigente C.C.N.L., come autisti consegnatari, in
possesso di patente E, ed adibiti continuativamente alla guida di automezzi autoarticolati, l'attuale indennità speciale di guida viene
elevata a 30.000 mensili per 14 mensilità
Detta indennità sarà riassorbita automaticamente con la cessazione della mansione svolta o con il passaggio di livello.
13. CONFRONTO NEGOZIALE SULLE RICHIESTE DI PASSAGGI DI LIVELLO
Le parti convengono sulla necessità di rivedere la metodologia sin qui adottata dal Consorzio per la discussione delle richieste sindacali relative
ai passaggi di livello.
Si ritiene infatti che tali richieste debbono essere affrontate con sufficiente tempestività rispetto al sorgere degli aspetti organizzativi che hanno determinato la richiesta di nuovo inquadramento e vadano inserite, con la opportuna programmazione, nello sviluppo concreto delle relazioni sindacali in azienda.
Rispetto alle richieste di inquadramento presentate in piattaforma le parti concordano che l'occasione più opportuna per verificare, con atteggiamento positivo, la esistenza di possibili soluzioni per alcune di quelle non evase dal presente C. I .A. (vedi passaggio impiegati dal IVS a III) sia il momento del raccordo tra la normativa contrattuale del Consorzio e quella della Unicoop Firenze, da effettuare almeno tre mesi prima della data della prevista fusione.
La verifica degli inquadramenti avverrà comunque tra le parti nel primo trimestre del 1994.
Le parti nell'esaminare problematiche specifiche di taluni inquadramenti e la loro corrispondenza al dettato del vigente C.C.N.L., hanno concordato i passaggi di livello di cui in allegato.
14. MENSA CASTIGLIONE DEL LAGO
In attesa della realizzazione dei lavori previsti nel secondo lotto relativo all'ampliamento e ristrutturazione dei locali del Magazzino di Castiglione
del Lago, all'interno del quale è prevista la realizzazione di un servizio mensa, le parti si impegnano alla ricerca di eventuali soluzioni esterne, il
cui costo sia comunque compatibile con quello della mensa di Sesto Fiorentino.
15. RIMBORSO CHILOMETRICO
Le parti concordano di aggiornare il meccanismo di calcolo relativo al rimborso chilometrico elevandone la cilindrata a 1600 cc.
16. IL PERIODO NATALIZIO
A conclusione del periodo natalizio del 1992 le domeniche lavorate nel periodo dal 10 dicembre al 7 gennaio degli anni di vigenza contrattuale
successivi saranno retribuite con una maggiorazione del 100% della retribuzione normale di cui all'art. 93 del C.C.N.L.
17. ORARIO FLESSIBILE SEDE
Le parti convengono sulla possibile sperimentazione di un orario giornaliero di lavoro con caratteristiche di flessibilità per i lavoratori della sede
amministrativa del Consorzio Cooperative Consumo Firenze.
Per garantire ciò le parti si incontreranno in tempi rapidi per predisporre idonee modalità di applicazione riferite anche a singoli settori o uffici.
18. ORARIO FLESSIBILE AUTISTI
In considerazione delle mutate esigenze di rifornimento dei punti di vendita delle cooperative associate, derivanti da nuovi orari di apertura al
pubblico, necessità di rifornimenti interni sempre più razionali ed efficienti, abitudini nuove dei consumatori che impongono una qualità di servizio corrispondente, le parti convengono sulla necessità di adeguare organizzativamente l'orario di lavoro degli autisti, rendendolo confacente a tale mutato quadro di esigenze.
Le parti convengono che nell'ambito del presupposto di un sostanziale equilibrio dei costi del servizio interno e di quello appaltato, il possibile ricorso a forme di flessibilità organizzativa porrà il Consorzio in condizione di contenere il ricorso a forme di appalto per il servizio di trasporto.
Si conviene pertanto di dare risposta alle esigenze attuali ed a quelle che di volta in volta si manifesteranno attraverso una articolazione degli orari stessi che mostri la necessaria flessibilità di adattamento; tale pratica di orari sarà preventivamente verificata e concordata tra le parti.
19. DIRITTO DI CHIAMATA
Ai dipendenti che per esigenze derivanti da cause non prevedibili dovranno essere richiamati in servizio per interventi urgenti - non rinviabili -
verrà riconosciuto comunque un rimborso minimo di 3 ore di retribuzione normale, con le eventuali relative maggiorazioni previste dal C.C.N.L.
20. PIATTAFORMA QUADRI
Le richieste relative alla piattaforma quadri saranno discusse e definite dalle parti in tempi compatibili con quelle delle analoghe richieste presentate alla Unicoop Firenze.
21. TESTO UNICO C.I.A
Le parti si impegnano a redigere il testo unico della normativa integrativa al CCNL entro il 31/12/1993.
22. DECORRENZA E DURATA
Il presente accordo è in vigore dal 1/1/1992 e scadrà il 31/3/1996.
Si specifica inoltre, in riferimento al verbale di intesa del 31/7/1992, che "gli effetti salariali e normativi" del presente C.I.A. entreranno in vigore
dal 1/1/1993.
ALLEGATO N. 1
INDENNITA' "AD PERSONAM" IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1993
- Addetti con orario di lav. a turni su 5 gg. sett. 74.000 mensili
- Addetti con orario di lav. a turni su 6 74.000 mensili
- Addetti con orario di lav. a turni su 5 54.000 mensili
- Addetti con orario di lav. a turni su 5 (autisti) 81.000 mensili
- Addetti con orario di lav. a turni su 6 81.000 mensili
- Addetti con orario di lav. a turni su 6 (conf.to) 22.000 mensili
- Addetti con orario di lav. a turni su spezzato 5 11.000 mensili
- Addetti officina 37.000 mensili
- Responsabile mensa aziendale 15.000 mensili
- Addetti mensa aziendale 23.000 mensili
- Addetti 40.000 mensili
- Impiegato ortofrutta 30.000 mensili
NOTE: per i lavoratori a tempo parziale l'importo delle indennità sarà proporzionato al tipo di contratto.
ALLEGATO N. 2
Stante le mansioni svolte, si conviene che i lavoratori suddetti vengano inquadrati con i seguenti livelli, a partire dal 1/1/1993:
- CASTELLANI FRANCA - II livello
- FAGGI STEFANO - IV parametro 155
- GRAZZlNI BRUNELLA - III 180
- MARTINI CRISTINA - III 167
- NICCOLI IVANA - III 167
- BONICHI ENRICO - III 180
- ZURI ALBERTO - III 180
- AMMANNATI MARCO - IV 155
- MENICONI PAOLO - III 180
- MINIATI STEFANO - IV 144
- PARRINI MARCELLO - III 180
- BALDONI GIACOMO - III 167
- GIORNI DINO - III 180
- MEZZETTI RENATO - III 180
- LORENZONI LUCIANO - III 180
- GENSINI SAURO - III 167
- MORO DOMITILLA - IV 155
- CASTELLANI ENIO - III 167
- PELLINI LEONARDO - II
- ROSSI FEDERICO - III 167
- FANTINI FABIO - III 167 DAL 1/4/93
ALLEGATO N. 3
SALARIO VARIABILE
In coerenza con le previsioni espresse in primo luogo nel protocollo interconfederale del 5/4/1990 e successivamente nel vigente C.C.N.L. le parti concordano di avviare con il presente contratto integrativo un sistema retributivo fondato sul collegamento variabile tra risultati della gestione aziendale e gli incrementi retributivi definiti.
Fondamento di tale sistema è la convinzione, che ritrova una sua espressione di principio nel capitolo della partecipazione che la ricchezza prodotta da una positiva gestione aziendale è il risultato di sforzi collettivi di cui quello realizzato dai lavoratori tutti rappresenta una componente
fondamentale e centrale.
Il carattere innovativo, per la storia delle relazioni sindacali in Unicoop Firenze, di questo sistema retributivo induce le parti a prevedere con certezza momenti di verifica nell'arco di vigenza del C.I.A. che possano consentire di valutare con elementi di riscontro la solidità progettuale del
sistema stesso ed apportare, se ritenuto concordemente necessario, gli opportuni aggiustamenti tecnici.
Gli elementi qualificanti il sistema retributivo concordato sono di duplice natura; essi infatti attengono a:
- elementi di valore
- elementi tecnici
Per i primi le parti hanno inteso dare vita ad un sistema così delineato:
- provvisto di effettive potenzialità remunerative
- trasparente nei suoi aspetti tecnici
- relativamente semplice e comprensibile nella sua articolazione interna
- credibile nel suo impianto complessivo.
Gli elementi tecnici sono invece i seguenti:
* questo sistema afferisce ai risultati gestionali conseguiti dalla Unicoop Firenze nel periodo compreso dal 1/1 al 31/12 di ogni anno.
* I parametri che collegano i risultati di gestione aziendale agli incrementi possibili sono i seguenti:
- vendite lorde
- utile della gestione commerciale al netto di imposte.
* Il meccanismo di collegamento è il seguente:
utile commerciale netto imposte
--------------------------------- X 100 = indice incidenza
vendite lorde
Scaglioni di consistenza: % di retribuzione di riferimento al 4°
livello par. 144/
DA 0 A 0,40 = ZERO
DA 0,41 A 0,70 = 10% della retrib. di rifer.nto
DA 0,71 A 1,00 = 25%
DA 1,01 A 1,40 = 45%
DA 1,41 A 1,80 = 60%
DA 1,81 A 2,10 = 70%
DA 2,11 A 2,50 = 80%
OLTRE 2,50 = 100%
* L'entità del salario conseguibile è individuata sulla base dell'indice di consistenza conseguito dalla gestione commerciale di ogni anno, nel
seguente arco di variabilità retributiva:
DA ZERO A L. 2.000.000 per l'anno 1993
DA ZERO A L. 2.300.000 per l'anno 1994
DA ZERO A L. 2.550.000 per l'anno 1995
Tali importi sono riferiti al 4° livello di inquadramento par. 144.
* Tempi di erogazione:
Le parti concordano che l'erogazione del salario variabile riferito agli anni 1993 - 1994 e 1995 avverrà in due tempi:
1) Attraverso una anticipazione del 40% del tetto massimo della retribuzione di riferimento, differenziata in tre anni come sopra descritto
(2.000.000, 2.300.000, 2.550.000 al 40 livello par. 144)
Tale somma riparametrata secondo i parametri del vigente C.C.N.L. sarà erogata unitamente alla retribuzione di agosto 1993, agosto 1994, agosto 1995.
2) Con la retribuzione del mese di maggio degli anni 94-95-96 sarà effettuato il conguaglio di compensazione tra la quota di salario variabile derivante dagli scaglioni di consistenza dell'indice effettivamente realizzato e l'anticipazione di cui al precedente punto.
Gli incrementi retributivi di cui sopra saranno erogati ai lavoratori in forza all'1/1 di ogni anno, con contratto a tempo indeterminato e di formazione stipulati antecedentemente al 1/1/93, con esclusione di periodi di assenza non retribuita o di aspettativa non retribuita.
Per i lavoratori assunti successivamente a tale data gli incrementi di cui sopra saranno erogati per dodicesimi, intendendo per tali i mesi di lavoro intercorrenti tra il mese di assunzione ed il mese precedente quello della erogazione.
Resta inteso che per i lavoratori a part-time gli incrementi saranno erogati secondo criteri di proporzionalità.
La verifica relativa alla applicazione di questo sistema avverrà nel mese di maggio 1994 e nel mese di settembre 1995.
Le parti concordano che per il solo anno 1993, in considerazione della portata innovativa e di mutamento strutturale nel meccanismo di erogazione dei miglioramenti conseguibili dal rinnovo del C. l.A. verrà erogato a tutti i lavoratori della Unicpop Firenze secondo i parametri contrattuali un premio di avviamento del nuovo sistema retributivo pari £ 500.000 al 40 liv. par. 144.
Tale premio sarà erogato unitamente alla retribuzione del mese di febbraio 1993.
Tale premio di avviamento sarà erogato a tutti i lavoratori in forza al 1/1/93 con contratto a tempo indeterminato e contratto di formazione e lavoro; per i part-time il premio di avviamento sarà erogato proporzionalmente.
Gli incrementi retributivi di cui sopra ed il premio di avviamento non sono computabili ai fini del computo del T.F.R. e di ogni altro istituto di legge e contrattuale.
ALLEGATO N. 4
Il Consorzio Cooperative di Firenze, in relazione alle richieste presentate in piattaforma circa le polizze assicurative per gli autisti consegnatari e gli addetti del reparto officina, ha adeguato le attuali polizze assicurative elevando (per il caso di invalidità permanente, morte) il massimale £ 100.000.000.
Inoltre l'azienda provvederà alla stipula di una polizza a copertura dell'eventuale ritiro temporaneo di patente (derivante da cause non imputabili all'autista stesso) con risarcimento di una diaria giornaliera di £ 30.000.
Il Consorzio si impegna inoltre a garantire la eventuale assistenza legale che si rendesse necessaria a far fronte agli eventi anche giudiziari che potrebbero verificarsi durante l'espletamento dell'attività lavorativa. |