Cosulich Profumerie, Accordo, 26/11/1997

Decorrenza: 01/01/1998
Scadenza: 12/31/1998

    Addì 26 novembre 1997 presso la sede della Cesare Cosulich & Figli Snc, sita in Trieste, via Crispi n. 7, tra:

    la Cesare Cosulich & Figli Snc, rappresentata dal Signor Silvio Cosulich, assistito dal C.d.L. Marco Schisa

    e

    la FILCAMS-CGIL, rappresentata dal Signor Alessandro Forabosco, segretario Regionale, e la Signora Adriana Merola Segretaria Provinciale e la UILTuCS-UIL rappresentata dal Signor Gianluigi Renna, segretario Provinciale e Regionale
    Premessa Generale

    Le parti concordano che la Società ha da anni intrapreso una politica aziendale che ha consentito di posizionarsi sul mercato della Provincia di Trieste come azienda Leader del settore.

    Tale politica aziendale ha portato all’ammodernamento dei punti vendita e ad una puntuale formazione del personale, determinando un consolidamento della quota di mercato in essere.

    Quanto sopra ha comportato consistenti investimenti finanziari, e le OO.SS. riconoscono che a tale sforzo è corrisposto anche incremento della forza occupazionale.

    Alfine di determinare un aumento del fatturato aziendale, si rende necessario perseguire il miglioramento del servizio offerto al pubblico e, di conseguenza, l’innalzamento del gradiente di soddisfazione ed affezione della Clientela.

    A tale scopo la società reputa che la soddisfazione di alcune esigenze dei collaboratori subordinati, determinando così, una migliore condizione lavorativa, possa garantire una spinta all’ottenimento degli obiettivi su prefissati.

    Il presente accordo è volto a normatizzare un aspetto particolare del rapporto di lavoro subordinato, creando un part time da maternità, in accoglimento di istanze da parte dei collaboratori della Società.

    Tale azione dovrà garantire, quale condizione essenziale, attraverso una maggiore flessibilità dell’organizzazione del lavoro, un miglioramento del fatturato, volto soprattutto a riequilibrare gli investimenti finanziari ad oggi già effettuati dalla Società; e quelli che dovrà sostenere per l’applicazione del presente accordo.

    In questa ottica si conferma quanto già sancito dal Protocollo del 23.07.93 e cioè che la Contrattazione Aziendale riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL.

    Il presente accordo integra e sostituisce ogni precedente accordo in materia, ed in particolare quanto sottoscritto in data 12 giugno 1996 e 25 giugno 1997, che si allegano al presente accordo.

    Si premette che:

    I. Legge 30 dicembre 1971 Numero 1204, all’articolo 7 prevede che:

    II. “...(omissis)... La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a 3 anni, dietro presentazione di certificato medico.

    III. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia....(omissis)...”.

    IV.I1 Decreto Legge 30 ottobre 1984 Numero 726 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.863) all’articolo 5 prevede che:

    V. “I lavoratori che siano disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, possono chiedere di essere iscritti in apposita lista di collocamento. L’iscrizione nella lista dei lavoratori a tempo parziale non e’ incompatibile con l’iscrizione nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale, può chiedere di mantenere l’iscrizione nella prima o seconda classe della lista ordinaria, nonché nella lista dei lavoratori a tempo parziale.

    VI. Il contratto di lavoro a tempo parziale, deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Copia del contratto deve essere inviata, entro 30 gg., al competente Ispettorato provinciale del lavoro. I contratti collettivi, anche aziendali, possono stabilire:

    • il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno;

    • le mansioni alle quali possono essere adibiti lavoratori a tempo parziale;

    • le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale ...(omissis)...”

    VII. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del Terziario, di data 3.11.1994, alla Prima Parte, Titolo II, all’articolo 12 si prevede che:

    • “Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:

    • - part time;

    • - parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto all’art. 5, Prima Parte”.

    VIII. Seconda Parte, Titolo XV, Articolo 103:
      “...La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione del certificato medico.
      Il diritto di cui al comma precedente e’ riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore, ferme restando le condizioni e le modalità di godimento di cui all’art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
      I periodi di assenza di cui al penultimo e terzultimo comma sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari, ai sensi dell’art. 7 ultimo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e al trattamento di fine rapporto”.

    IX. L’orario di lavoro è di quaranta ore settimanali distribuite su sei giorni.

    X. In deroga a quanto previsto dall’art. 41 del CCNL.

    Le parti concordano quanto segue:

    1) Il presente accordo verrà applicato a tutto il personale subordinato della Società, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

    2) Ogni lavoratrice madre o lavoratore padre, può richiedere prima di trenta giorni dalla data di scadenza del periodo di astensione obbligatoria di cui all’4t. 4, lettera c) della L. 1124/71, la trasformazione del rapporto di lavoro a part time, co4 le modalità di legge e di contratto.

    3) La richiesta dovrà essere effettuata per iscritto, e il richiedente dovrà anche sottoscrivere, assieme al contratto di trasformazione del rapporto di lavoro, copia del presente accordo, quale tacita e totale accettazione ed accordo a quanto qui previsto, senza eccezione alcuna.

    4) La trasformazione del contratto avverrà il primo giorno del mese successivo all’effettivo
      rientro dall’astensione obbligatoria, attraverso la sottoscrizione di un contratto di trasformazione come da vigenti disposizioni di legge.

    5) La trasformazione di cui al precedente punto comunque non potrà avvenire prima della fruizione di tutto il monte ferie maturato del lavoratore.

    6) In caso di fruizione del diritto di cui all’art. 7, 1° comma della L. 1204/1971 (astensione facoltativa), la trasformazione di cui al punto 4), potrà avvenire solo dopo la fruizione del periodo di mesi sei.

    7) La prestazione lavorativa a part time sarà così distribuita:
      a- Periodo dalla fine dell’astensione obbligatoria al compimento del primo anno di età del bambino:
      dal gennaio al novembre di ogni anno dal Lunedì al Sabato di ogni settimana 28 ore lavorative settimanali, escluse le pause per il pasto; in tale periodo la prestazione lavorativa del sabato sarà sempre di 8 ore; per il solo mese di dicembre, in concomitanza con il periodo natalizio, l’orario di lavoro sarà di 40 ore settimanali; restano salvi i periodi di cui all’art. 10 della L. 1204/71.
      b- Periodo dal primo anno di età del bambino e sino al terzo anno di età del bambino:
      dal gennaio al novembre di ogni anno dal Lunedì al Sabato di ogni settimana 24 ore lavorative settimanali, escluse le pause per il pasto; per il solo mese di dicembre, in concomitanza con il periodo natalizio, l’orario di lavoro sarà di 40 ore settimanali.
      Pertanto per i mesi da gennaio a novembre, la lavoratrice o il lavoratore concorderà con l’azienda l’orario di lavoro a part time. In considerazione della necessità di poter articolare e distribuire l’orario di lavoro, anche in relazione alle specifiche esigenze tecnico-organizzative di ciascuna Uniti Operativa, resta ferma la facoltà da parte dell’azienda di poter modificare, in qualsiasi momento la distribuzione settimanale dell’orario di lavoro, e l’orario giornaliero.
      Tali modifiche verranno comunicate al lavoratore per iscritto con una settimana di preavviso, senza obbligo di sottoscrivere ulteriori contratti.

    8) Per il solo periodo di dicembre l’azienda potrà richiedere prestazioni straordinarie, secondo le vigenti disposizioni di legge e di contratto (Titolo VITI, dell’art. 59 e 60 del CCNL 3.11.94).

    9) Nei mesi da gennaio a novembre, come previsto dal titolo VII, art. 53 del CCNL del 3.11.94, la Società potrà richiedere l’effettuazione di lavoro supplementare nella misura di 96 (novantasei) ore annue, che verranno retribuite con una maggiorazione del 15% (quindici per cento) sulla quota oraria delle retribuzioni di fatto. Tale facoltà è anche prevista per eventuali deroghe alla chiusura settimanale.
      Tale prestazione supplementare potrà essere richiesta oltre nei casi previsti dall’art. 53 del CCNL, anche per esigenze straordinarie di carattere organizzativo e produttivo. La presente clausola consente alla Società di non aggravare i costi relativi, in quanto lo strumento del part time così attuato nel presente accordo, permetterà di incentivare e determinare nuovi posti di lavoro.
      La Società infatti, nel rispetto delle politiche sin qui attuate, con il ricorso al part time e alla rimodulazione dell’orario di lavoro, creerà le premesse e condizioni per un incremento occupazionale.

    10) Il primo giorno del mese successivo al compimento del terzo anno di età del figlio/a, il rapporto di lavoro si trasformerà automaticamente a tempo pieno, senza obbligo di comunicazione e/o sottoscrizione di ulteriori contratti.

    11) Per necessiti organizzative, e su richiesta scritta dell’azienda, il contratto a part time potrà perdurare a produrre i suoi effetti anche dopo il compimento del terzo anno di età del bambino/a, per un periodo massimo di mesi sei.
      L’orario di lavoro sarà eventualmente il seguente:
      dal gennaio al novembre di ogni anno dal Lunedì al Sabato di ogni settimana 24 ore lavorative settimanali, escluse le pause per il pasto; per il solo mese di dicembre, in concomitanza con il periodo natalizio, l’orario di lavoro sarà di 40 ore settimanali. L’azienda si riserva, in qualsiasi momento successivo al compimento del terzo anno di età del figlio/a, di richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, con comunicazione scritta da inviare con preavviso minimo di trenta giorni.

    12)11 trattamento economico e normativo durante il periodo di Lavoro a part time sarà rapportato all’effettiva prestazione lavorativa.

    13)Nel caso in cui si riscontrassero maternità successive durante i primi tre anni di vita del primo figlio/a, al lavoratore/trice interessato/a i termini di cui all’art. 11, saranno prorogati al termine del compimento del terzo anno di età dell’ultimo figlio/a.

    14) A tutti i contratti di lavoro a part time di cui al presente accordo, non vengono applicate le disposizioni di cui all’art. 5, comma 3 bis, della L. 863/84.

    15) Restano salvi i diritti di cui all’art. 7 della Legge 30 dicembre 1971 Numero 1204.

    16)A tutti i contratti a part time in essere e di cui agli accordi di data 12 giugno 1996 e 25 giugno 1997, potrà essere applicato il presente trattamento normativo ed economico previa richiesta scritta da parte della lavoratrice madre o lavoratore padre, da presentare all’azienda, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

    17) Il presente accordo, all’atto della sua entrata in vigore e per i due mesi successivi, potrà essere applicato a tutti i lavoratori subordinati, che risultino avere figli in età inferiore a tre anni.

    18) Nel caso in cui in una uniti locale con già in essere uno o più rapporti a part time di cui al presente accordo, l’azienda potrà operare spostamenti nelle diverse unità locali dei collaboratori subordinati, anche in maternità, tali da garantire una ottimale copertura di personale a tutela del servizio offerto alla clientela. In ogni caso non si potranno avere per tutta la Società più di tre part time di cui al presente accordo contemporaneamente.

    19) Il presente accordo avrà validità dal 1 gennaio 1998 e sino al 31 dicembre 1998, e si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi alle parti con lettera AR, da inviarsi tre mesi prima della scadenza.

    20) La distribuzione dell’orario di lavoro a part time avverrà generalmente a livello orizzontale.

    21) Le parti concordano che quanto qui previsto rientra nel disposto di cui alla L. 24.6.1997, n. 196, nonché della L. 10.4.1991, n. 125.Qualsiasi trattamento economico di cui al presente accordo, regolamentato dalle vigenti disposizioni di cui all’art.3 L. 402/1996.

    Letto, approvato e sottoscritto


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