La Rinascente, Unificazione Penney-Rinascente, 22/06/1977

Decorrenza: 06/22/1977
Scadenza:

        LA RINASCENTE - UPIM - SMA
22giugno 1977
        ACCORDO UNIFICAZIONE PENNEY-RINASCENTE


        Omissis



        Si è convenuto quanto segue.
        Le parti hanno analizzato il trattamento economico-normativo riservato ai lavoratori della Rinascente S.p.A. ed ai lavoratori della JCP int. Incorp. e della JCP S.p.A. anche sulla base dei rispettivi accordi integrativi aziendali e specificamente dell’accordo integrativo aziendale valevole per la Rinascente S.p.A. del 9 luglio 1974 e gli accordi integrativi aziendali valevoli per la JCP int. Inc. 9 gennaio 1974 e 6 novembre 1974. (Il testo degli accordi integrativi Penney ai quali si fa riferimento sono riportati da pag. 152 a pag. 158).
        Le parti concordano pertanto che ai lavoratori della ex Penney venga riservato il trattamento economico-normativo complessivo valevole per i lavoratori della Rinascente S.p.A., operando le opportune armonizzazioni sui singoli istituti contrattuali. In ogni caso tali armonizzazioni dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento dei livello di inquadramento e della retribuzione annua globale di fatto dei lavoratori interessati.


        DICHIARAZIONE A VERBALE DELL’AZIENDA.

        Il trattamento economico-normativo complessivo riservato ai lavoratori della Rinascente S.p.A. è globalmente di miglior favore rispetto al trattamento economico-normativo complessivo riservato ai lavoratori della JCP Int. Inc. e della JCP s.p.A.


        1 - STRUTTURA RETRIBUTIVA.

        L’azienda allineerà la struttura retributiva dei lavoratori della ex Penney a quella in vigore presso la Rinascente S.p.A. sia per voci retributive che per numero di mensilità mantenendo il livello retributivo globale raggiunto dai singoli lavoratori ex Penney al momento della incorporazione della predetta Società.


        1-bis - PREMIO AZIENDALE.

        L’eccedenza di premio aziendale ex Penney rispetto al premio aziendale 1R rispettivamente di L. 34.000 annue per la provincia di Milano e L. 52.000 annue per la provincia di Varese, verrà ripartita su dodici mensilità e collocata in quota “ ex Penney ” utilizzabile per la formazione del minimo tabellare in caso di pas-saggio a livello superiore e per la formazione del Premio Aziendale sia in tale ipotesi che in altre evenienze.


        1-ter - ASSEGNO PERSONALE ASSORBIBILE DI CUI ART. 6 ACCORDO AZIEN-DALE PENNEY 9 gennaio 1974

        Le parti convengono che l’importo di L. 10.000 istituito a titolo di Assegno Personale Assorbibile con l’art. 6 dell’Accordo Aziendale Penney 9 gennaio 1974 potrà essere assorbito a fronte dell’erogazione della “ quota salariale ” in vigore presso la Rinascente S.p.A. (derivante dall’Accordo 9 luglio 1974 art. 11) e in occasione di passaggi di livello, ivi compresi i piani di carriera aziendali previsti nell’art. 7 del citato Accordo.

        1-quater - QUOTA SALARIALE.

        L’Azienda si impegna ad erogare ai lavoratori ex Penney la c.d. “ quota salariale ” derivante dall’accordo aziendale 9 luglio 1974 art. 11. Alla formazione di detta “ quota salariale ” concorreranno l’eccedenza di premio aziendale di cui al punto. 1-bis e l’assegno personale assorbibile di cui al punto 1-ter.


        2 PIANI DI CARRIERA AZIENDALI.

        L’azienda inserirà i lavoratori ex Penney nei piani di carriera aziendali nei modi e nei tempi previsti dall’Accordo Integrativo Aziendale 9 luglio 1974 consi-derando utile, ai fini del passaggio di livello, il periodo di servizio prestato presso la ex Penney, escludendosi la corresponsione di arretrati per il periodo antece-dente il 6 giugno 1977.


        NORMA TRANSITORIA.

        Nei confronti di tutto il personale ex Penney in servizio alla data del 6 giugno 1977 e che, per effetto dell’Accordo Aziendale lR 9 luglio 1974, abbia acquisito il diritto ad uno o più passaggi automatici di livello oltre quello in cui si trova attualmente inquadrato, si procederà come segue:

        — personale inquadrato al IV livello con più di 36 mesi di servizio: passa al IV livello Extra;

        — personale inquadrato al IV livello: passa al IV livello Super;

        — personale inquadrato al V livello con più li 12 mesi di servizio: passa al IV livello.

        3 LAVORATORI PART-TIME.

        Le parti concordano che ai lavoratori ex Penney con rapporto di lavoro a tempo parziale. verrà applicato il trattamento economico-normativo in atto presso la Rinascente S.p.A. secondo quanto previsto dall'art. 9 dell’Accordo Integrativo Aziendale 9 luglio 1974.


        4 - LAVORATORI STUDENTI.

        Le parti concordano che ai lavoratori ex Penney venga applicato il trattamento previsto dall’art. 5 dell’accordo integrativo aziendale 9 luglio 1974 per i lavoratori e consistente nella possibilità di godere di un monte ore di permessi retribuiti per motivi di studio pari a 160 ore nel biennio. I lavoratori studenti ex Penney che alla data del 6 giugno 1977 godevano di permessi retribuiti per motivi di studio con le modalità previste dall’art. 2 dell’accordo aziendale Penney 9 gennaio 1974 continueranno a poter usufruire di tali modalità fino a concorrenza delle 160 ore nel biennio.


        5 DIRITTI SINDACALI.

        Le parti concordano che nei confronti dei lavoratori ex Penney verrà applicata la normativa in materia di diritti sindacali secondo quanto previsto dal titolo XXIX del CCNL 25 settembre 1976 e dell’art. 13 dell’accordo integrativo aziendale 9 luglio 1974. Per le filiali di vendita la decorrenza di quanto stabilito nel precedente comma viene spostata al 1° gennaio 1978.


        6- BENEFITS.

        Le parti concordano che i lavoratori ex Penney godranno delle agevolazioni aziendali in vigore presso la Rinascente. S.p.A. e specificamente del premio di nuziabilità pari al 50% del minimo tabellare del proprio livello di appartenenza, del premio di natalità pari a L. 30.000 per ogni nascita di figlio.

        I lavoratori ex Penney e Rinascente potranno effettuare acquisti presso le Filiali Penney e Grandi Magazzini con lo sconto del 10% con pagamento per contanti o fine mese e con lo sconto 5% rateizzato massimo a 12 mesi.


Altri accordi della stessa azienda:
Two documents IconLa Rinascente, Accordo, 07/07/1994
Two documents IconLa Rinascente, Accordo, 04/06/1993
Two documents IconLa Rinascente, Accordo, 07/07/1979
Two documents IconLa Rinascente, Applicazione Accordo 26/01/79, 12/02/1979
Two documents IconLa Rinascente, Accordo Sospensione Lavoro, 26/01/1979
Two documents IconLa Rinascente, Accordo, 04/12/1978
Two documents IconLa Rinascente, Accordo Organizzazione Lavoro, 15/10/1978
Two documents IconLa Rinascente, Comunicazione festività soppresse, 03/08/1978
Two documents IconLa Rinascente, Accordo Sospensione Lavoro, 07/07/1978
Two documents IconLa Rinascente, Accordo Contributo Mensa, 12/06/1978
Two documents IconLa Rinascente, Accordo Sospensione Lavoro, 19/04/1978
Two documents IconLa Rinascente, Accordo Modifica Inquadramento, 05/12/1977
Two documents IconLa Rinascente, Unificazione Penney-Rinascente, 22/06/1977
Two documents IconLa Rinascente, Accordo di modifica AIA 9/04/74, 05/12/1974
Two documents IconLa Rinascente, Accordo Integrativo Rinascente-Upim-Sma, 0. . .
Two documents IconLa Rinascente, Accordo, 30/03/1972
Two documents IconLa Rinascente, Accordo Premi e Coefficienti, 15/03/1958

Filcams CGIL Nazionale Via Leopoldo Serra,31 00153 Roma
http://www.filcams.cgil.it