McDonald's, Verbale Accordo su l. 223, 6/10/2003

Decorrenza: 10/06/2003
Scadenza:

Verbale d’accordo


In data 6 ottobre 2003 si sono incontrati a Roma i Sig.ri:
  • Giovanni Marangio, Mario Federico, Stefano Fontana, Massimo Di Vetta, Davide Castagnetti e Massimo Goffredo in rappresentanza dell’Azienda McDonald’s Development Italy, Inc (McDonald’s);
    Gabriele Guglielmi, Roberto Ricciardi e Parmenio Stroppa in rappresentanza rispettivamente delle Organizzazioni Sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL ed Ultucs UIL, assistiti da una delegazione sindacale

    premesso che:

    · l’azienda ha avviato con lettera raccomandata del 5/08/2003 una procedura relativa alla riduzione di personale ex art. 24 legge 223/91 per la chiusura di 8 unità produttive dislocate sul territorio nazionale, che occupavano 156 persone alla data di attivazione della procedura stessa;
    · le parti hanno effettuato numerosi incontri al fine di espletare la procedura ed effettuare l’esame congiunto;
    · a seguito dei ripetuti incontri e a fronte delle istanze sindacali sono state esaminate tutte le possibilità e le soluzioni alternative alla messa in mobilità e tenuto conto anche delle prospettive di sviluppo aziendale in funzione delle condizioni del mercato nazionale, all’esito di tali valutazioni,

    si concorda quanto segue:

    1. la Società ha prospettato soluzioni alternative per la maggior parte dei ristoranti interessati con provvedimenti di trasferimenti o riallocazioni in locali agevolmente raggiungibili e comunque indicativamente dislocati nel raggio di 30 Km. dal posto precedente occupato;
    2. in tal caso l’azienda procederà alla chiusura del relativo locale e al trasferimento dei lavoratori ovvero alla riallocazione del ristorante nei tempi tecnici opportuni dandosi le parti atto che tale provvedimento rappresenta la più concreta alternativa a provvedimenti risolutori del rapporto. Nelle more dell’operazione la Società potrà chiedere l’utilizzazione, agli addetti interessati, di ferie, permessi, R.O.L. ecc. ove siano necessari tempi d’attesa per il trasferimento o la riallocazione;
    3. per gli addetti trasferiti in locali posti ad una distanza di più di 30 Km dal precedente locale, ma nell’ambito della stessa regione, la Società erogherà ai dipendenti trasferiti, ove non siano dimissionari o non rassegnino le dimissioni nel termine di tre mesi dalla data di trasferimento, un contributo forfetario di spese di trasferimento pari ad Euro 1500 lordi. Lo stesso importo verrà erogato come incentivo all’esodo nel caso in cui, entro il 16 ottobre 2003, il lavoratore dichiari di non essere interessato al trasferimento, a fronte di una transazione ex art.410 c.p.c. di rinuncia del lavoratore ad impugnare il recesso per i titoli connessi con l’espletamento della presente procedura, con la corrente gestione del rapporto e con riferimento all’applicazione delle norme di legge e di contratto;
    4. le parti si danno atto che i provvedimenti di trasferimento rappresentano la più concreta alternativa alla risoluzione dei rapporti e quindi come tali risultano motivati per tali ragioni;
    5. le parti si danno atto che sono state invece impossibili da individuare soluzioni di riallocazione agevole dei lavoratori attualmente adibiti ai ristoranti di Modica, Ortona e Porto S. Elpidio; per tali lavoratori, la Società segnalerà, tramite le Organizzazioni sindacali competenti, la disponibilità di posti di lavoro sul territorio nazionale in locali della società. Tali posti (come indicati in allegato), per un periodo sino al 16 ottobre 2003, verranno tenuti a disposizione dei lavoratori oggetto di recesso. Gli stessi potranno segnalare la loro disponibilità ad andare ad occupare dette posizioni. In tal caso l’azienda, a fronte dell’effettivo trasferimento del lavoratore, riconoscerà allo stesso un contributo forfetario di spese di trasferimento pari a Euro 1500 lordi, che verranno erogate entro il terzo mese successivo al trasferimento e sempre che il lavoratore non sia dimissionario. Per i dipendenti che, all’esito delle valutazioni sulle prospettive di trasferimento in località non viciniori, non accettino la possibilità di riallocazione, la Società procederà alle risoluzioni dei rapporti di lavoro sempre alla medesima data del 16 ottobre 2003, o diversa successiva data ove ritenuta opportuna dalla Società, intendendosi tale data comunque nel rispetto dei termini di cui alla Legge 223/91; a detti lavoratori, indipendentemente dalla tipologia di rapporto in essere, stante la chiusura dei relativi locali e l’impossibilità di prosecuzione del rapporto, la Società riconoscerà un incentivo all’esodo pari a numero 6 (sei) mensilità lorde calcolate sulla retribuzione mensile corrente. L’erogazione avverrà solo a fronte di una transazione ex art 410 c.p.c. di rinuncia del lavoratore ad impugnare il recesso per i titoli connessi con l’espletamento della presente procedura, con la corrente gestione del rapporto e con riferimento all’applicazione delle norme di legge e di contratto;
    6. agli stessi lavoratori, nel termine di 12 (dodici) mesi dalla data odierna, la Società comunicherà eventuali disponibilità di posti di lavoro ove si dia corso a nuove aperture di ristoranti gestiti direttamente dalla compagnia nel raggio di 30 Km dal posto di lavoro precedentemente occupato dal lavoratore interessato. In tal caso detto lavoratore avrà prelazione di assunzione in detto locale alle condizioni precedentemente godute;
    7. nel caso in cui, in corso di procedura, per uno o più dei locali interessati, si prospetti la possibilità che un licenziatario possa acquisire il locale, la procedura ex art 47 Legge 428/90 e successive modificazioni si intenderà espletata con le informazioni già fornite nella procedura di cui al presente accordo e pertanto McDonald’s, anche quale misura alternativa alla mobilità, sarà autorizzata a procedere alla cessione, anche in esonero dai termini e adempimenti previsti dalla succitata procedura di legge, previa comunicazione scritta alle OO.SS. firmatarie del presente accordo;
    8. in tutti i casi di erogazioni di importi con riferimento alla retribuzione, il dato di riferimento sarà la retribuzione corrente spettante al momento della risoluzione del rapporto;
    9. le parti si danno atto inoltre che la procedura di consultazione e confronto prevista dalla legge 223/91 deve intendersi espletata ed esaurita con il presente incontro e relativo accordo;
    10. per gli aspetti applicativi della presente procedura si darà luogo ad incontri con le OO.SS territoriali competenti.


    L’Azienda Le OO.SS.


    Integrativa del verbale di accordo del 6 ottobre 2003




    Roma, 6 ottobre 2003




    La Società, stante la particolarità di alcune situazioni locali in termini di minori opportunità di ricollocazione, e valutata la possibilità di trovare forme di accompagnamento in caso di esodo, metterà a disposizione, per i dipendenti di Modica e Ortona, l’importo equivalente a numero 3 (tre) mensilità lorde da utilizzare, con accordo tra azienda e OO.SS Territoriali, per iniziative di sostegno anche di tipo economico ai lavoratori interessati.


    L’Azienda Le OO.SS.

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    allegato accordo 223.xls - allegato accordo 223.xls


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