Esselunga, Accordo, 21/11/1978 |
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Decorrenza: 01/22/1979 |  |
Scadenza: |  |
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21 novembre 1978
Il 21 novembre 1978 tra la SUPERMARKETS ITALIANA S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali Provinciali di Categoria
FISASCAT-C.I.S.L., FILCAMS-C.G.I.L., UILTuSC-U.I.L. e il
Consiglio di Azienda.
Al fine di pervenire ad un miglioramento degli orari e delle condizioni di lavoro dei lavoratori ed in applicazione a quanto stabilito dal paragrafo nr. 8 del Contratto Integrativo Aziendale del 14 gennaio 1978 e sulla base delle richieste avanzate dalle Organizzazioni Sindacali, mentre le parti si danno atto che l’applicazione di quanto in seguito specificato non deve comportare un aumento generalizzato del costo del lavoro e deve invece consistere un più razionale utilizzo degli impianti ed un miglioramento del servizio alla clientela, si è convenuto:
TURNI ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Con decorrenza dal 22 gennaio 1979 verrà attuata una sperimentazione di organizzazione del lavoro in turni avvicendati.
Tale sperimentazione avrà una durata complessiva di 6 (sei) mesi e verrà così articolata:
- dal 22 gennaio al 30 giugno 1979 PEZZOTTI e CASSALA
- dal 1° marzo al 30 giugno 1979 OVIDIO e SAN FRUTTUOSO
- dal 2 maggio al 30 giugno 1979 FELTRE e MORGANTINI
Nel caso di positiva valutazione dell’esperimento in atto, si intende che lo stesso diventerà operativo per i restanti negozi tenuto conto dei tempi tecnici indispensabili.
La nuova distribuzione dell’orario di lavoro prevede l’effettuazione di due turni ad orario continuato di h. 6,40 dal lunedì al sabato e di una fascia centrale di orario spezzato di h. 4,00 da effettuarsi nella giornata in cui è prevista la chiusura settimanale.
Pertanto, l’orario di lavoro, per i reparti interessati ai turni, sarà il seguente:
Reparto Scatolame
1’ turno 7.00 13.40
2° turno 13.40 20.20
fascia centrale 9.00—13.00 15.45-19.45
Reparto Carme — Frutta e Verdura
1° turno 7.00 13.40
2° turno 13.40 20.20
fascia centrale 8.30—12.30 15.00—19.00
Gli orari di cui sopra si intendono subordinati ai vigenti orari di apertura e di chiusura dei negozi.
Per i soli lavoratori della fascia centrale si intende riconfer-mato il diritto ad usufruire di due mezze giornate di riposo settimanale:
— la prima coincidente con la chiusura settimanale,
— la seconda a rotazione alternativamente il mattino e il pomeriggio nelle restanti 11 settimane.
COMPOSIZIONE DEI TURNI
Il numero delle persone che devono comporre i vari turni, verrà stabilito dividendo per tre l’insieme dei dipendenti a tempo pieno che si saranno dichiarati disponibili all’effettuazione dei turni stessi (totale organico di reparto meno i non disponibili).
Coloro che saranno dichiarati non disponibili alla effettuazione dei turni, verranno inseriti nella fascia centrale.
PAUSE
La pausa per il personale inquadrato in turni ad orario continuato viene stabilita in 15’.
Il personale inquadrato nella fascia centrale continuerà ad osservare la pausa di 10’ al pomeriggio.
ESCLUSIONI
Si intendono in ogni caso esenti dalla turnazione: i Direttori,
i Vice Direttori, i Capi Reparto, gli Addetti al reparto scatolame (III’ livello), le Sorveglianti e gli Addetti al reparto gastronomia.
Per quanto riguarda questi ultimi, l’azienda si impegna a valutare con le Organizzazioni Sindacali possibili diverse articolazioni delle prestazioni lavorative avuto riguardo dell’orario di apertura e chiusura dei negozi.
INTERCAMBIABILITA’ DELLE MANSIONI E MODALITA’
Le parti convengono che l’organizzazione del lavoro in turni avvicendati ha come premessa di base il concetto di intercambiabilità.
Per intercambiabilità si intende che la globalità delle mansioni necessarie al funzionamento del reparto è svolta da tutto il personale del reparto stesso.
In casi eccezionali è prevista la possibilità di eventuali spostamenti del personale in altri reparti previa informazione al Consiglio di Azienda.
PASSAGGI DI LIVELLO
Fermo restando quanto esposto nel paragrafo precedente, l’azienda riconosce l’opportunità del superamento del V° livello fisso nei punti di vendita e dello scorrimento dell’iter professionale fino al IV° livello extra per le mansioni per le quali tale livello è previsto.
Resta pertanto inteso che gli slittamenti di livello verranno attribuiti sulla base della effettiva effettuazione di mansioni promiscue con le modalità concordate.
La nuova distribuzione dell’orario di lavoro e la conseguente distribuzione dei compiti non dovranno prevedere passaggi automatici di livello al di là di quelli attualmente previsti dalle normative in atto (accordo Aziendale).
Non dovranno altresì essere previste particolari indennità, comunque denominate.
GESTIONE
Le parti si danno atto che prima di iniziare la sperimentazione verrà effettuato un confronto con i Consigli di Azienda dei singoli negozi.
Le intercambiabilità verrà di norma gestita mediante una programmata rotazione delle mansioni, ferma restando la possibilità di attuare soluzioni diverse per i casi eccezionali.
VERIFICHE
Per l’arco di tempo della sperimentazione, su richiesta di una delle parti, verranno effettuate le opportune verifiche.
FINALITA’
Le parti si danno atto che:
— con il verificarsi di fatti che possono rendere impossibile la pratica realizzazione del lavoro in turni, è facoltà delle parti medesime di richiedere la sospensione della sperimentazione.
— qualora la percentuale degli aderenti ai turni avvicendati sia inferiore al 50% dell’organico del reparto, nello stesso non verrà effettuata l’organizzazione del lavoro in turni ed il personale manterrà l’attuale orario di lavoro.
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Altri accordi della stessa azienda:
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 | Esselunga, Modifiche Accordo Integrativo del 9/07/74, 11/. . . |
 | Esselunga, Appendice al CIA del 10/03/81, 11/05/1982 |
 | Esselunga, Modifiche Accordo Integrativo del 9/07/74, 04/. . . |
 | Esselunga, Appendice al CIA del 10/03/81, 08/04/1982 |
 | Esselunga, Protocollo aggiuntivo AIA del 10/03/81, 11/04/. . . |
 | Esselunga, Accordo Lombardia, 10/09/99 |
 | Esselunga, Accordo, 29/03/1985 |
 | Esselunga, Accordo, 01/06/1983 |
 | Esselunga, Accordo, 15/06/1982 |
 | Esselunga, Accordo, 26/03/1982 |
 | Esselunga, Inquadramento Depositi, 27/01/1982 |
 | Esselunga, Appendice Integrativo Specialisti, 28/10/1981 |
 | Esselunga, Accordo Integrativo, 10/03/1981 |
 | Esselunga, Accordo, 10/07/1979 |
 | Esselunga, Accordo, 23/03/1979 |
 | Esselunga, Accordo, 21/11/1978 |
 | Esselunga, Accordo Integrativo, 14/01/1978 |
 | Esselunga, Accordo Malattia, 22/06/1977 |
 | Esselunga, Accordo, 09/07/1974 |
 | Esselunga, Accordo, 26/11/1971 |
 | Esselunga, Accordo, 14/11/1971 |
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