Gruppo Sarni, CIA 15/5/2006

Decorrenza: 05/15/2006
Scadenza:

Il 15 maggio 2006 in Città Sant’Angelo (PE)
              Tra
La Maglione SRL Gruppo Sarni rappresentata da Carmine Sarni (Procuratore);
                  E
Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL Nazionali rappresentate da: Gabriele Guglielmi, Alfredo Magnifico, Aurelio Pellegrini e con la partecipazione di una delegazione di strutture sindacali territoriali e RSA

Premesso che

Art. 1. Ambito di applicazione
    Il presente Contratto Integrativo Aziendale al CCNL 19 luglio 2003 è applicato ai dipendenti che operano presso i punti di ristoro Autostradali e strade di grande comunicazione.

    Art. 2. Decorrenza e durata
      Il presente accordo entrerà in vigore il 1 gennaio 2006 e scadrà il 31 dicembre 2009 e continuerà ad avere effetti fino alla stipula di un nuovo accordo.

      Art. 3. Relazioni Sindacali

      Ferma restando la non duplicazione dei tavoli di confronto per le medesime materie, le parti confermano la necessità di consolidare un sistema relazionale univoco di riferimento nel confronto negoziale a tutti i livelli.
      Quanto sopra fermo restando i distinti ambiti di competenza, autonomia e di responsabilità ,che contraddistinguono, rispettivamente le OOSS e l'Azienda, e con l'obiettivo di dare applicazione alle norme relative al diritto di informazione, si conviene che le informazioni saranno date secondo i tempi, i contenuti ed i livelli di seguito indicati.
      L'informazione avrà carattere periodico anche in rapporto allo stato di avanzamento dei programmi aziendali e avverrà di norma una volta all'anno ed in ogni caso a richiesta delle parti o di una di esse.

      LIVELLO NAZIONALE

      a) Diritto di Informazione
      Annualmente , di norma entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, la Maglione Srl , in apposti incontro, fornirà informazioni su:
      • situazione commerciale
      • investimenti e/o diversificazione sul mercato autostradale
      • programma di ristrutturazioni e riorganizzazione dei punti vendita
      • andamento occupazionale

      Inoltre attiene a tale livello l'informazione e l'esame anche al fine di realizzare eventuali intese su:
      • formazione e programmi formativi;
      • interventi di eventuali modifiche dell'orario di lavoro a livello nazionale;
      • azioni positive e pari opportunità;
      • sicurezza;
      • ambiente di lavoro e tutela della salute;
      • salario variabile
      • mercato del lavoro


      LIVELLO DI UNITA' PRODUTTIVA

      Attiene a tale livello il confronto anche al fine di realizzare eventuali intese sulle seguenti tematiche:
      • attuazione dei progetti di riorganizzazione e ristrutturazione delle unità produttive;
      • organizzazione del lavoro
      • distribuzione dell'orario di lavoro , turni e nastri orari ;
      • ambiente di lavoro e tutela della salute;
      • verifica su professionalità e livelli di inquadramento e tipologie di rapporti di lavoro;



      L'azienda estenderà la tutela prevista dalla legge 20.05.1970 n.300 ai dipendenti dei locali con meno di 15 dipendenti.
      Il monte ore permessi sindacali è determinato in 2,5 ore per dipendente per ogni RSA nominate dalle OO.SS. firmatarie. La partecipazione alle trattative aziendali non comporta decurtazione di tali permessi.


      Art. 4. Malattia

      Al fine di garantire una copertura assicurativa contributiva all'evento di malattia l'Azienda erogherà un importo integrativo pari a € 2,58 per ogni settimana non diversamente coperta da contribuzione.


      Art. 6. Vitto

      La consumazione del pasto per i dipendenti che operano su nastro orario non inferiore a 6 ore giornaliere avverrà in un tempo massimo di 20 minuti, che saranno retribuiti e che fanno parte del nastro orario giornaliero.
      La consumazione del pasto per i dipendenti con orario giornaliero inferiore a 6 ore sarà pari a 10 minuti che fanno parte del nastro orario di lavoro.
      Il tempo della pausa per il pasto sarà segnalato dalla timbratura.
      • Composizione pasto
      La materia è regolamentata dal CCNL ( art. 343 e allegati E1 e E2 ) cui si fa riferimento con le seguenti specifiche:
      • ove erogato, il pasto sarà composto esclusivamente dai normali piatti del menù giornaliero proposto alla clientela coi prezzi di fascia media con esclusione dei piatti elaborati, grigliati ecc.
      • ove erogata la refezione sarà composto dalla tipologia di offerta al pubblico ( panini, pizza ecc.) di prezzo medio con esclusione di specialità particolari

      L'azienda produrrà una circolare interna con la quale verrà esplicitata la norma del presente contratto integrativo aziendale.

      Art. 7. Orario di lavoro

      - Fermo restando l'orario settimanale su 5 giorni lo stesso, previa accordo sindacale collettivo stipulato con le parti contraenti, può essere derogato in sede di punto vendita.


      - Per periodo notturno si intende il periodo che comprende l'intervallo tra le ore 23:00 e le ore 6:00 del mattino. La maggiorazione prevista all'art. 288 del vigente CCNL sarà applicata alle ore di lavoro svolte dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del mattino.

      Art. 8. Salario

      Alla luce di quanto affermato in premessa a decorrere dal 1 gennaio 2006 a tutti i dipendenti che operano nei punti vendita Autostradali e strade di grande comunicazione verrà riconosciuto un salario aziendale collettivo denominato "salario integrativo aziendale " (d'ora in avanti denominato SIA) pari a 125 € al 4° livello con le seguenti decorrenze:
      - 1 gennaio 2006 40,00 Euro
      - 1 dicembre 2006 40,00 Euro ulteriori
      - 1 dicembre 2007 35,00 Euro ulteriori
      - 1 dicembre 2008 10,00 Euro ulteriori

      Ai lavoratori part-time il trattamento economico sarà riconosciuto secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.

      Per il personale che sarà successivamente assunto a seguito di subentri in concessione di appalto e/o di acquisizioni di altra natura, le parti concordano che l’importo complessivo del SIA è da intendersi, sino a concorrenza, già inglobato negli elementi retributivi collettivi corrisposti dal precedente gestore.

      Per tutto il personale di nuova assunzione e per il personale a Tempo Determinato il SIA sarà erogato con le seguenti modalità :
        25% per il primo anno complessivo di servizio
        50% per il secondo anno complessivo di servizio e 100% a partire dal terzo anno complessivo di servizio
      Per periodi di effettivo servizio non si intendono quelli per i quali non viene corrisposta la retribuzione.

      Per quanto riguarda gli arretrati dal 1.1.2006 al 31 maggio 2006 le parti concordano che saranno erogati con la retribuzione del mese di giugno 2006.
      Art. 9. Armonizzazione

      Gli importi erogati dal precedente gestore a tale titolo equivalente a quello di cui all'art. 8 saranno assorbiti fino a concorrenza dal Salario corrisposto a titolo SIA

      Eventuali differenze saranno mantenute a titolo di Superminimo ad personam assorbibile da futuri aumenti di SIA.


      Art. 10 Premio di Risultato
      • L’aziende erogherà mensilmente, in ogni punto vendita, un premio variabile calcolato al raggiungimento del budget mensile rapportato al fatturato dello stesso mese dell’anno precedente. Il premio pari a 80 euro mensili sarà erogato sulla base delle ore di effettivo lavoro (compreso infortuni) anche a coloro assunti per sostituire i lavoratori infortunati;sarà erogato pro quota ai part time;
      • Le parti effettueranno una verifica sulla corgrutità dei parametri se per tre mesi di seguito il punto vendita non raggiungesse gli obiettivi.
      • Le parti comunque faranno una verifica dei risultati a un anno da oggi.
      • Ai fini della fiscalizzazione prevista dalle norme di legge, il presente contratto sarà depositato ai competenti uffici del Ministero del Lavoro
      • Art. 11 Disagiata sede
      Laddove non vi sia accesso esterno all’area di servizio, ad ogni dipendente verrà riconosciutala la disagiata sede pari a 15 euro mensili rapportati agli effettivi giorni di presenza.



      Art. 12 Subentri in concessioni e ristrutturazioni punti vendita

      Il nuovo scenario autostradale ha visto nel corso degli ultimi mesi sempre più frequenti cambi di concessione delle aree di servizio che ha posto a tutti i soggetti imprenditoriali e sindacali la necessità di confermare ,definire e specificare regole comuni atte a garantire sia le condizioni dei lavoratori che l'autonomia organizzativa delle aziende.
      Anche per quanto riguarda le ristrutturazioni dei punti vendita, oltre a verificare congiuntamente a livello di punto vendita le soluzioni organizzative più idonee, emerge la necessità di individuare strumenti di ammortizzatori sociali finalizzati alla salvaguardia dei salari e riferiti alle fasi di ristrutturazione dei punti vendita.
      Le parti , per loro competenze, si attiveranno presso gli organismi competenti affinchè si apra un tavolo Ministeriale che affronti tale questione.

      Art.13
      Al presente si allega:

      1) l'accordo in materia di salute e di sicurezza anticrimine

      2) l'accordo in materia di art. 4 l. 300 su controlli a distanza

      3) un profilo dell’azienda


      Per quanto non previsto dal presente Accordo integrativo aziendale valgono le norme del vigente CCNL .




      15 maggio 2006


      P. Maglione Srl




      .P. Filcams CGIL/Fisascat CISL/Uiltucs UIL



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