CGT - Accordo 'Scissione attivita' Carrelli', 13/06/2003

Decorrenza: 06/13/2003
Scadenza:

ACCORDO SINDACALE RELATIVO ALLA SCISSIONE ATTIVITA’ CARRELLI



In data 13 giugno ’03

tra la Compagnia Generale Trattori SpA ( CGT ) rappresentata dall’Ing. Giancarlo Bertoluzzo, dall’Ing. Paolo Romanin Jacur, dal Dott. Lino Tedeschi e dalla D.ssa Magda Pagetti da una parte

e dall’altra il Coordinamento Sindacale Aziendale Filcams CGIL– Fisascat CISL – Uiltucs UIL (di seguito abbreviato CGIL-CISL-UIL) costituito dai Signori:
Bruno Rastelli, Marialuisa Brambillasca e Zaverio Giupponi della Segreteria e dagli altri componenti dell’Esecutivo Signori:
Maria Albertoni, Augusto Arlone, Giacomo Bacciarelli, Luciana Bussi, Felice Guerrini, Giovanni Lippolis, Agostino Mazzoni, Fulvio Ramelli, Graziano Rizzi, Stefano Salmi, Ivan Daniele Stefanetto, Ornella Trapella, Andrea Zavattiero,

e dai Membri del Coordinamento Signori:
Renzo Bennati, Andrea Bernardini, Mauro Biglione, Gabriele Boldrin, Paolo Bordigoni, Mauro Cantamessa, Aldo Carlin, Mauro Casalini, Roberto Ceccarelli, Davide Colella, Giuliano Cremonesi, Carlo Crippa, Andrea Del Sere, Gabriele Faccioli, Salvatore Fatuzzo, Fabrizio Filippetti, Agostino Francia, Giancarlo Galbiati, Marco Gatto, Corrado Guarda, Massimiliano Lazzaro, Simone Limongelli, Ismaele Mancini, Luca Marignoli, Lorenzo Natale, Luciano Navarino, Fabrizio Niccolini, Enzo Not, Franca Petrelli, Fabio Pifferi, Roberto Pitozzi, Valeria Rabini, Massimo Secchieri, Nicola Spataro, Marco Taminelli, Enzo Tararà, Giorgio Tosetti, Vittorino Veronelli,Gabriele Zanella, Alessandro Zucchini,

e con la presenza dei componenti della Consulta Quadri CGIL-CISL-UIL Signori:
Emilio Albani, Igor Bisazza, Claudio Passoni, Giorgio Toson,

Premesso che:
· CGT, a seguito di propria decisione, effettuerà con effetto 1.1.2004 la scissione dell’attività Carrelli che verrà conferita ad una società da destinarsi, controllata al 100% dalla medesima società capogruppo che controlla la CGT, con le modalità previste dal progetto di scissione che verrà a suo tempo depositato.
· CGT ha confermato che la scissione viene effettuata allo scopo di sviluppare l’attività carrelli stessa e quindi non sono previste, per effetto di tale scissione, alcuna riduzione di organico o operazione straordinaria con impatto sui lavoratori.
· La presente procedura contiene gli elementi previsti dalla legge e questo verbale di accordo esaurisce ogni adempimento necessario
· le condizioni di legge alle quali avviene la scissione prevedono tra l’altro :
o passaggio in costanza di rapporto di lavoro
o il mantenimento dei diritti individuali già acquisiti alla data del 31.12.2003

si concorda quanto segue:

1. La nuova società nata dalla scissione applicherà il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi ed un apposito contratto integrativo aziendale, definito a parte e che viene allegato al presente accordo.

2. Per quanto riguarda le persone oggi non direttamente impegnate nell’attività carrelli, è previsto il trasferimento di non più di 8 persone oggi impegnate nelle attività non dedicate (amministrazione / sistemi informativi / direzione del personale / servizi generali) dalla CGT alla nuova società. Qualora le persone interessate esprimessero un intendimento contrario, verrà valutata la strada di individuare persone disponibili nell’ambito delle professionalità necessarie.

3. I lavoratori che passano alla nuova società manterranno i trattamenti economici e normativi individuali in atto alla data del 31.12.2003; la differenza tra la retribuzione individuale in atto (ad esclusione delle voci riassorbibili che rimarranno tali) e le voci contrattuali collettive previste dal contratto integrativo della nuova società verranno erogate sotto la voce “assegno individuale 2003” che non sarà riassorbibile.

4. Le competenze maturate relative al 2003 dai Lavoratori che passano alla nuova società, in particolare il saldo del premio variabile CA 2000 relativo al 2003, da pagarsi a Febbraio 2004, verranno erogate dalla nuova società nelle scadenze e con gli importi risultanti dalle norme e dagli accordi vigenti.

5. Le deleghe alla trattenuta per il CDA prevista dall’art.7.1 del CA 83 per le persone che passano alla nuova società saranno ritenute valide senza necessità di riconferma. La Direzione della nuova società riconoscerà i RSU che passano in attesa della elezione di nuove RSU nelle modalità previste da leggi e contratti vigenti e prassi aziendale.
    Per quanto riguarda la sede di Vimodrone il locale dell’esecutivo nazionale della CGIL-CISL-UIL della CGT sarà utilizzabile anche dai delegati sindacali della CLS su invito dell’Esecutivo CGT.

6. La tabella CA2000 per la CGT viene sostituita dalla tabella all.2 valida per il 2004 e che verrà riconfermata o modificata nella successiva contrattazione integrativa aziendale.

7. Per il solo anno 2004 la determinazione del premio variabile aziendale per le due società sarà effettuata prendendo in considerazione la somma dei valori delle società stesse, con le modalità e con la tabella precedentemente in uso; ai Lavoratori delle due società verrà quindi erogato, in febbraio 2005, lo stesso importo a saldo.

8. Residui punti della contrattazione aziendale vigente CGT, che debbano essere adeguati nell’entità a seguito della scissione tra le due società (come, a puro titolo di esempio, la distribuzione delle 4.155 ore sindacali residue in CGT dopo l’attribuzione delle 1.200 ore sindacali alla nuova società) saranno affrontati e concordati entro il 30.09.2003 nel corso di un apposito incontro tra direzione CGT e Segreteria del Coordinamento

9. Per gli anni 2004 e 2005 viene concordato un incontro congiunto annuale tra le Direzioni generali delle 2 società risultanti dalla scissione ed i relativi organi di rappresentanza sindacale aziendale ai livelli di Segreteria del Coordinamento per esaminare eventuali problemi di applicazione della normativa contrattuale nati dalla scissione.

10. Data la complessità legata alla scissione ed alla necessaria valutazione dei suoi effetti, su richiesta del Coordinamento Sindacale CGIL CISL UIL della CGT il rinnovo del contratto aziendale CGT in scadenza al 31.12.2003 viene rinviato di un anno e quindi tale contratto sarà rinnovabile a partire dall’ 1.1.2005.


11. A fronte del rinvio di un anno del rinnovo del contratto aziendale, su richiesta del Coordinamento Sindacale CGIL CISL UIL della CGT, la CGT erogherà a tutte le persone a libro paga alla data del 30 giugno 2003 l’importo di lordi euro 630 a titolo di Una Tantum omnicomprensivo; tale importo sarà erogato con la retribuzione del mese di Luglio, o con la prima retribuzione utile a partire dalla data di scioglimento della riserva se successiva al 10 Luglio.
    Tale importo non concorre agli effetti di alcun istituto legale o contrattuale e non è computabile agli effetti del TFR; verrà altresì riproporzionato per i Lavoratori part-time.
    Chiarimento a verbale : il suddetto importo sarà erogato anche alle lavoratrici in aspettativa per maternità.
12. L’Azienda erogherà in data dic. 2003 a valere sul 2004-05 un contributo straordinario per la formazione dei RLS sulla sicurezza di euro 20.000.

13. Il presente accordo è sottoscritto dai Delegati sindacali CGIL-CISL-UIL con riserva di approvazione da parte dell’Assemblea dei Lavoratori. Nel caso di mancata approvazione il presente Accordo risulterà nullo e come non scritto.


Il Coordinamento Sindacale Aziendale La Direzione CGT
CGIL-CISL-UIL


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