VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 20/05/89 si sono incontrati in Roma:
- l’Associazione Sindacale Intersind;
- la Società ILVA;
- la Società Dal mine e T.D.I.;
- FIM, FIOM, UILM nazionali delle strutture sindacali territoriali e delle rappresentanze sindacali aziendali delle unità sociali;
In relazione alla costituzione dell’ILVA e alla acquisizione da parte della stessa dei pacchetti azionari della Società Dal mine e Tubificio Dal mine Italsider, nonché alla connessa esigenza di una regolamentazione uniforme degli assetti fondamentali di carattere gestionale ed organizzativo, che faccia sostanziale riferimento alla normativa del c.c.n.l., le parti hanno inteso definire con il presente accordo e separate intese il trattamento economico normativo dei dipendenti delle predette Società che riguardano:
- l’armonizzazione dei trattamenti economico-normativi attuando un sistema retributivo omogeneo improntato ad un riallineamento con la disciplina contrattuale;
- l’introduzione di un nuovo modello di organizzazione del lavoro, orientato in particolare, in sintonia con l’evoluzione del processo tecnologico del settore siderurgico, alla integrazione delle funzioni di esercizio con quelle di manutenzione e di controllo della qualità, prevedendo al riguardo adeguati programmi di formazione e addestramento per un reale adeguamento delle capacità professionali;
- la regolamentazione di aspetti gestionali della prestazione finalizzata a realizzare un impiego ottimale della forza lavoro;
- l’introduzione di un sistema incentivante legato ai risultati economici e tecnico-produttivi, in sostituzione del meccanismo di retribuzione per obiettivi e volto a supportare il processo di ridefinizione organizzativa, tecnica e gestionale;
- la regolamentazione delle relazioni industriali in considerazione della loro centralità e del loro particolare rilievo nella gestione del processo innovativo dell’Ilva, in ottemperanza anche a quanto previsto dal Protocollo Iri/Confederazioni;
- la soluzione delle problematiche connesse al computo delle maggiorazioni per lavoro notturno e festivo in turni.
- all’analisi delle singole fasi progettuali di modifica dell’organizzazione del lavoro;
- alla definizione dei periodi di sperimentazione necessari, con riferimento agli assetti organizzativi e produttivi richiesti nelle singole divisioni interessate;
- alla definizione dei contenuti tempi e modalità applicative dei programmi di formazione e addestramento professionale anche in presenza di CIGS, che supporteranno la realizzazione della nuova organizzazione del lavoro.
La nuova o.d.l. comporterà l’attuazione specifici moduli di addestramento e formazione con l’obiettivo di assicurare la coerenza fra le capacità degli operatori e quanto richiesto dalle nuove formule organizzative.
In tale ambito ed in considerazione del comune obiettivo di superare gli automatismi, questi si intendono aboliti. Peraltro, per le opportune esigenze di raccordo, gli stessi saranno applicati transitoriamente per tutto il 1990.
I futuri sviluppi professionali, saranno comunque subordinati anche per i lavoratori addetti ad attività di supervisione ad una verificata competenza individuale ad esercitare le nuove funzioni, attraverso periodici esami tecnico-attitudinali e progressive verifiche i cui criteri formeranno oggetto di preventiva comunicazione alle strutture sindacali interessate.
Entro il mese di gennaio 1991 saranno verificati in sede nazionale l’esito delle sperimentazioni - e le situazioni realmente modificatesi rispetto all’attuale stato dell’organizzazione del lavoro – metodi e pratiche operative con particolare riferimento in rapporto all’inquadramento vigente, ai riflessi indotti su specifici ruoli professionali polifunzionali ed ai relativi riconoscimenti economici.
ALLEGATO
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ADDESTRAMENTO
1. CARATTERISTICHE DEI SISTEMI PRODUTTIVI SIDERURGICI
I sistemi produttivi siderurgici sono caratterizzati da:
- elevata incidenza di costi fissi e conseguentemente necessità di massimizzare l’utilizzazione degli impianti;
- necessità di modulare il più possibile l’andamento anche dei costi fissi all’andamento dei ricavi, in prospettiva di costante e progressivo abbassamento del break-over point;
- adeguamento dei livelli qualitativi alla richiesta del mercato ed all’offerta della concorrenza.
In sintesi la massima efficienza degli impianti deriva essenzialmente dalla combinazione di tre elementi:
- massima utilizzazione degli impianti;
- flessibilizzazione e programmazione delle turistiche sia in aumento che in diminuzione in relazione all’andamento del mercato;
- regolarità del ciclo produttivo e standards qualitativi conformi.
Le componenti del risultato economico sono quindi strettamente dipendenti dalle seguenti funzioni:
- produzione
- manutenzione
- qualità
A fronte di queste specificità del sistema produttivo nel suo contenzioso è necessario attivare competenze polifunzionali e professionali adeguate, finalizzate sempre alla migliore ottimizzazione del ciclo produttivo.
In tal senso modalità di erogazione della prestazione di lavoro (flessibilità, regolarità, variabilità) , organizzazione del lavoro e metodi operativi, addestramento professionale e tecnologico diventano elementi progettuali permanenti per la migliore interazione funzionale, con riferimento anche alle continue modifiche tecnologiche e di processo.
2. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
La riduzione dei tempi di fermata impianti sarà perseguita attraverso:
- monitoraggio di funzionamento degli impianti che consenta la previsione del degrado;
- ispezione sistematica e diagnostica sugli impianti che consentano una selezione degli interventi e la massima loro tempestività allo scopo di prevenire il guasto;
- rapidità ed efficienza dei ripristini;
- programmazione degli interventi sistematici per la loro ottimizzazione (tempi e risorse);
- impegno ingegneristico continuo che pervenga a soluzioni strutturali ottimali atti a consentire il miglioramento continuo dell’efficienza impiantistica;
- sistema informativo che consenta il controllo tecnico-economico-gestionale di tutti i parametri di funzionamento.
Tutto ciò nella prospettiva di una migliore e regolare utilizzazione degli impianti incidendo su: fermate per guasti, per mancata alimentazione, perdita per produzione non conforme, concentrazione delle manutenzioni programmate in archi temporali minimi, definizione ottimale del numero di fermate annue e delle tipologie di intervento durante le stesse.
Le considerazioni sopra espresse inducono:
- una revisione degli attuali presidi organizzativi di manutenzione;
- una revisione dell’attuale organizzazione e dei metodi di lavoro che integri maggiormente le competenze di esercizio, manutenzione e qualità.
La nuova struttura organizzativa comporta la ridefinizione delle competenze e delle responsabilità delle strutture di supervisione, attraverso:
- attribuzione alla produzione della responsabilità della gestione e del controllo della manutenzione degli impianti produttivi;
- presidi nell’ambito delle Divisioni alle seguenti competenze:
· gestione del budget dei costi;
· raccolta ed elaborazione dei dati ispettivi e di guasto;
· predisposizione degli uomini, materiali e mezzi.
L’attribuzione delle competenze di Manutenzione all’Esercizio, non elimina, ma modifica la competenza delle manutenzioni centrali.
Restano infatti di massima attribuite a questi enti le competenze di:
· ingegneria di manutenzione ed impiantistica ;
· gestione dei materiali tecnici e ricambi;
· manutenzioni specialistiche;
· attività di ripristino.
Secondo lo schema proposto l’attività operativa a presidio degli impianti è tendenzialmente attribuita alle squadre di produzione le cui risorse saranno incaricate sia della conduzione che dalla manutenzione, evolvendo verso una polivalenza funzionale che integri le specifiche professionalità degli uomini di produzione con le nuove esigenze di regolazione e controllo del processo produttivo.
Alla produzione verranno quindi attribuite, dopo opportune sperimentazioni attuative:
- l’esecuzione delle ispezioni sugli impianti;
- l’esecuzione di operazioni di pronto intervento;
- la partecipazione agli interventi di manutenzione programmata.
Considerazioni analoghe valgono anche per la qualità dove è pertanto prevedibile una sempre maggiore integrazione con le competenze dell’esercizio.
Una prima evidente convenienza della integrazione delle funzioni qualitative nell'esercizio riguarda il passaggio da un sistema di controllo passivo in cui il prodotto era controllato all’uscita della linea di produzione e, se non conforme, scartato con elevato aggravio dei costi, ad una fase di prevenzione concretizzata dalla continua verifica del processo da parte degli operatori al fine di prevenire le anomalie del prodotto. Attraverso i sistemi di garanzia della qualità vengono definite le modalità di verifica del processo e la standardizzazione di comportamenti e dei parametri.
Agli enti centrali di qualità è ipotizzabile vengano quindi riservate le competenze sia di impostazione di politiche della qualità che di progettazione della qualità del prodotto e delle fasi del suo controllo da realizzarsi attraverso audits continui.
3. ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE
L’applicazione dei prepensionamenti ha comportato nel corso di questi anni perdite di esperienze professionali nelle diverse aree dell’azienda, ivi compresi ovviamente i ruoli dell’esercizio e della manutenzione.
Altre esigenze sono connesse all’applicazione della nuova o.d.l. per le competenze richieste agli interessati; ulteriori esigenze infine deriveranno dalle modifiche delle attuali pratiche operative di produzione indotte dalle analisi sui livelli di automazione degli impianti.
Attraverso tale Commissione l’Azienda comunicherà i progetti di formazione ed in particolar modo:
- le attività di addestramento e formazione necessarie per i diversi operatori interessati al predetto progetto, ivi inclusi i contenuti, le modalità ed i tempi delle attività stesse;
- le fasi applicative e realizzative del progetto.
Attraverso la eventuale costituzione di specifiche Commissioni locali, per l’espletamento del cui mandato si fa riferimento al monte ore disciplinato nello specifico titolo del presente accordo, si attuerà il raccordo fra progetti di formazione oggetto di comunicazione alla Commissione nazionale e la loro corretta applicazione a livello territoriale.
Fatto salvo quanto potrà specificamente emergere nelle singole realtà, è possibile ipotizzare un sistema di formazione permanente, fin da ora:
- moduli di formazione di base per figure organizzative omogenee;
- moduli di formazione trasversale per figure interessate da collegamenti funzionali (es. esercizio – manutenzione – qualità – controllo parametri produttivi, etc.);
- moduli di addestramento per le specifiche competenze professionali da acquisire in relazione alla nuova o.d.l..
Le parti convengono, inoltre, sull’opportunità di programmare interventi informativi destinati in modo esclusivo a delegati sindacali aziendali. Tali interventi riguarderanno tematiche di carattere economico del sistema impresa e gli aspetti attinenti il sistema di incentivazione aziendale.
ORARIO DI LAVORO E FLESSIBILITA’ DELLA PRESTAZIONE
1) Ferma restando la durata massima dell’orario normale settimanale di 40 ore, le parti, entro il primo trimestre di ciascun anno daranno luogo ad incontri in sede locale per la definizione del calendario annuo di divisione utilizzando gli istituti contrattuali vigenti (riduzione orario di lavoro, ferie, ex festività).
In tale occasione anche al fine di contenere gradualmente accantonamenti maturati relativi ai predetti istituti saranno definite modalità di utilizzazione degli stessi nel periodo estivo e/o per effettuazione di chiusure collettive in coincidenza con festività pasquali e di fine anno o altri periodi dell’anno da convenirsi, fatte salve le esigenze tecnico-produttive e le specificità del ciclo produttivo delle singole divisioni.
Nel corso dei predetti incontri saranno altresì verificate le possibilità di istituire o di estendere orari flessibili di entrata e di uscita dal lavoro per il personale impiegatizio appartenente a funzioni non direttamente collegate alle attività produttive e fatto salvo il normale orario giornaliero e settimanale di lavoro e ricorrendo le condizioni tecnico-organizzative. In via sperimentale, per un periodo di sei mesi, per il personale di 8 livello della categoria impiegatizia non addetto ad attività a turni avvicendati e compatibilmente con le esigenze tecnico operative, viene istituita una flessibilità di presenza sul lavoro su base mensile e comunque non inferiore alle 7 ore giornaliere.
Le parti si danno atto che è obbiettivo comune procedere nel massimo contenimento delle ore di lavoro straordinario che dovranno rivestire carattere di eccezionalità ed essere volte a far fronte a situazioni di necessità non programmabili nelle specifiche attività produttive delle singole divisioni.
Le Aziende provvederanno a fornire le relative necessarie informazioni alle strutture sindacali interessate.
2) Per quanto attiene agli aspetti gestionali della prestazione si darà luogo a specifici incontri a livello comprensoriale per una verifica sulle modalità applicative, sulla definizione di eventuali nuove normative atte al superamento di precedenti accordi e prassi non coerenti con gli obiettivi di una maggiore flessibilità della prestazione.
Si provvederà, pertanto, a livello di singole unità aziendali, al sistematico inserimento nelle pratiche operative di clausole di flessibilità coerenti con la dinamica dei programmi aziendali.
In questa prospettiva di una maggiore elasticità organizzativa e normativo-comportamentale, dovranno trovare concreta attuazione adeguati interventi definitivi non condizionati a specifiche ulteriori pattuizioni di natura retributiva, in materia di:
- turistiche (in particolare: variabilità del numero dei turni settimanali, sia in aumento che in diminuzione, predisposizione dei turni di manutenzione in relazione alle fermate, anche impreviste, dell’esercizio);
- pianificazione degli organici in coerenza con l’evoluzione impiantistico-tecnologica e alle variabilità dei programmi di lavoro;
- elasticità di impiego dei rimpiazzi, con possibilità di accorpamenti in più centri-rimpiazzi per aree omogenee;
- mobilità strutturale tra aree diverse o segmenti diversi dalla stessa area, sia per l’ottimizzazione di utilizzo delle risorse che per la gestione di contingenti squilibri di personale o di temporanee necessità;
- inserimento nelle pratiche operative di attività complementari (saldatura, tagli, montaggi, messa in sicurezza delle macchine, pulizia del posto di lavoro, etc.) o connesse ad innovazione tecnologiche;
- nelle lavorazioni a turni avvicendati cambio turno da effettuarsi sul posto di lavoro;
- terminali marcatempo, nell’ambito di un piano integrato con la logistica, installati nelle adiacenze del posto di lavoro;
- orario spezzato per tutte le attività e categorie, con eccezione del personale addetto ad attività non suscettibili di fermata, prevedendo, allo scopo di minimizzare i tempi di fermata degli impianti nei lavori di manutenzione programmata, straordinaria o di pronto intervento, la possibilità di protrazione della prestazione fino a completamento dell’intervento;
- fruizione dell’intervallo per il pasto nel rispetto dei tempi contrattuali in una prospettiva di salvaguardia della continuità di esercizio degli impianti.
MOBILITA’ – GESTIONE ECCEDENZE – RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
1. Le parti confermano il proprio impegno ad avvalersi di tutti gli strumenti utili per la realizzazione di una politica attiva dell’occupazione tendente a cogliere ogni opportunità per una proficua collocazione della forza lavoro esuberante a seguito dei processi di riorganizzazione di ciascuna divisione e/o area d’affari finalizzati allo sviluppo dell’efficienza.
Le parti si danno, altresì, atto che le iniziative di deindustrializzazione costituiscono un determinato elemento di gestione degli esuberi e di stabilizzazione del processo occupazionale nel territorio.
In questo quadro la mobilità aziendale ed interaziendale verso altre Aziende del Gruppo IRI e del sistema privato è da considerarsi uno strumento essenziale per riassorbire forza lavoro esuberante.
A tal fine si farà ricorso a tutte le iniziative gestionali atte a favorirne o anticiparne la realizzazione per cogliere con la necessaria tempestività le opportunità offerte ed in tal senso le Aziende informeranno i lavoratori interessati previa comunicazione alle strutture sindacali territoriali dei criteri e dei profili professionali.
2. Le Aziende attiveranno tempestivamente appositi incontri a livello locale, da concludersi entro il 31 luglio 1989, per la definizione degli organici delle varie aree e funzioni nonché le relative modalità di utilizzo degli strumenti già concordati a livello nazionale (prepensionamenti, esodi agevolati, mobilità interna ed esterna, attività di formazione e addestramento, CIGS).
Le parti concordano che, nel periodo di articolazione degli incontri specifici per gli approfondimenti gestionali, troverà applicazione quanto previsto dal decreto legge n. 120 del 1 aprile 1989 già convertito in legge relativamente al personale in possesso dei requisiti per il prepensionamento o che li maturerà a tutto il 1991. In relazione a detto personale le parti si danno atto di aver espletato la procedura di consultazione sindacale di cui all’art. 5 legge n. 164/75 ed alla vigente normativa contrattuale.
Qualora entro il 31 luglio 1989 non si sia pervenuti in sede territoriale agli accordi specifici secondo quanto sopra convenuto, le parti daranno luogo ad apposito incontro a livello nazionale.
In relazione agli impegni di cui sopra nonché a quanto già indicato al punto 1) cpv 6 dell’accordo riguardante l’armonizzazione retributiva, le parti convengono di corrispondere entro il 31 luglio 1989 ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo l’importo forfetario di L. 5000.000 lorde pro-capite. Tale importo viene corrisposto sia ad integrale copertura e forfetizzazione dell’incidenza delle percentuali di maggiorazione notturne su tutti gli istituti retributivi indiretti, contrattuali e di legge, per il periodo 1.1.1989-31.5.1989, sia in relazione agli impegni del presente titolo.
Le parti convengono che, ove entro il 31 luglio 1989 non si dovessero realizzare gli impegni assunti così come previsto nei commi 1 e 2 del presente titolo, una quota dell’importo suddetto – convenzionalmente determinata in L. 300.000 – non verrà erogata in attesa degli esiti del precitato incontro a livello nazionale.
Resta convenuto, infatti, che l’esito positivo degli incontri di cui sopra – compreso quello previsto al terzo comma del presente titolo – è condizione sospensiva del capoverso precedente.
3. In coerenza con i provvedimenti legislativi riguardanti le misure di sostegno e di deindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, la formazione professionale costituisce uno degli strumenti idonei e necessari per agevolare la ricollocazione del personale posto in CIGS.
I corsi di formazione saranno attuati coerentemente con le normative comunitarie, nazionali o regionali regolanti la materia per:
- attività di riqualificazione professionale finalizzata all’acquisizione di professionalità diverse da quelle possedute allo scopo di cogliere le opportunità occupazionali offerte dalle iniziative di deindustrializzazione, dalla mobilità nell’ambito del gruppo IRI e dai fabbisogni esistenti nel territorio essenzialmente in settori merceologici diversi dal siderurgico;
- attività di formazione e riconversione professionale atta a facilitare l’inserimento in attività lavorativa nell’ambito di eventuali processi di mobilità interna anche extra territoriale.
SISTEMA DI INCENTIVAZIONE
1. Caratteristiche Generali
Nell’ambito delle azioni rivolte a portare ILVA a livelli di risultato richiesti dal sistema competitivo internazionale è istituito un sistema di incentivazione diretto a promuovere, riconoscere e remunerare risultati progressivamente allineati con quelli delle aziende concorrenti, operanti sui mercati di riferimento ILVA.
Pertanto sono istituiti:
- un premio di risultato economico, collegato al raggiungimento di idonei risultati economici;
- un premio di risultato operativo, collegato al raggiungimento di idonei risultati tecnico-produttivi.
Tali risultati – come si rileva nel seguito – costituiscono i punti fondamentali di competitività che ILVA intende perseguire e raggiungere nel suo processo di recupero e di sviluppo economico.
L’istituzione di detti premi e del sistema di incentivazione nel complesso intende supportare ed accompagnare il processo di ridefinizione organizzativa, tecnica e gestionale in atto, ed avverrà pertanto in modo coerente e collegato con il processo stesso sotto il profilo della modalità e dei tempi di introduzione.
In particolare:
- il Premio di Risultato Economico sarà collegato con la divisionalizzazione già in fase attuativa e sarà introdotto con la realizzazione degli obiettivi di abbattimento dei costi fissi delle singole divisioni con decorrenza dall’1.10.1989;
- il Premio di Risultato Operativo sarà introdotto dal completamento delle azioni di specificazione delle strutture divisionali, di revisione dell’odl e di attuazione di nuove modalità e pratiche organizzative, di ridefinizione (elaborati anche in confronto con la migliore concorrenza), e sarà pertanto operante in tutte le unità produttive con il 1.7.1990.
Date queste premesse generali, i risultati attesi corrisponderanno in modo anche dinamico a livelli progressivi di miglioramento e di raggiungimento dei livelli di competitività necessari sul mercato; i meccanismi di premio dovranno cogliere e riconoscere, ugualmente in modo dinamico, il contributo dei lavoratori a tale processo. In particolare, e conseguentemente, gli indicatore prescelti sono di tipo complessivo, capaci di cogliere l’insieme delle dimensioni di efficacia, efficienza e qualità dalle quali dipende la posizione competitiva di ILVA sul mercato internazionale.
2. Premio di Risultato Economico
Coerentemente alle logiche del processo di riorganizzazione basato sulla costituzione di Divisioni – ovvero di unità organizzative cui è assegnata la gestione di uno specifico business o “prodotto” autonomo sul mercato – il Premio di Risultato Economico (P.R.E.) è legato al risultato economico di ogni singola Divisione.
I lavoratori di ciascuna Divisione avranno pertanto uno specifico premio al raggiungimento dei risultati attesi per la Divisione di appartenenza.
Il parametro prescelto, per la misurazione del risultato economico, è quello identificato – nel nuovo sistema di contabilità e di controllo di gestione aziendale – come MARGINE DI CONTRIBUZIONE DI SECONDO LIVELLO, in quanto parametro di maggiore sintesi della posizione competitiva di ciascun business. Esso è infatti risultante dalla differenza tra i ricavi e costi specifici di Divisione – ad esclusione pertanto di tutti i costi di tipo generale, non specificamente attribuiti in toto ad una Divisione. (V. all. 1).
Il P.R.E. sarà commisurato al rapporto tra consuntivo e previsione di Piano aziendale annuale, come da tab. 1. Inoltre, al raggiungimento dell’obiettivo di margine, quote aggiuntive di premio saranno corrisposte al miglioramento dei costi Divisionali (costi consuntivi inferiori ai costi di Piano), che costituisce un obiettivo di specifica rilevanza – in questa fase di recupero di produttività - all’interno dell’obiettivo di margine.
Il P.R.E. sarà mirato ed erogato ogni trimestre, con conguaglio a fine anno; sarà commisurato alla presenza e non avrà incidenza su altri istituti di legge e di contratto (V. punto 4).
Previa valutazione a livello di Organizzazioni sindacali territoriali, per le Divisioni o aree nelle quali si sia verificato nel mese il mancato rispetto delle norme di raffreddamento del conflitto, il P.R.E non sarà erogato, per la quota di competenza mensile.
Una quota del Premio di Risultato Economico, pari al 25% dei valori del Premio stesso, sarà consolidata non prima dei primi due anni di applicazione per le Divisioni che a fine anno ed in ciascuno dei due anni avranno conseguito: un indice di margine 2 (consuntivo/budget) pari o superiore al 100%.
3. Premio di Risultato Operativo
Il Premio di Risultato Operativo (P.R.O.) sarà istituito, come già detto al punto 1., a valle dell’attuazione delle diverse azioni di revisione organizzativa e gestionale, ed in particolare della ridefinizione degli standard base di produzione.
Tali standard – che definiscono il livello di produttività atteso, ad un livello di funzionamento operativo ottimale, ma realistico e fattibile – costituiscono gli obiettivi ai quali sarà legato il P.R.O., che riguarderà soltanto i lavoratori direttamente o immediatamente concorrenti al risultato produttivo.
Lo standard è definito dal seguente rapporto:
produzione conforme
-------------------------------
ore disponibili di impianto
e si esprime pertanto in tonnellate di prodotto per ora.
Secondo le specificazioni contenute in Allegato 2, esso costituisce una misura congiunta di efficacia, efficienza e qualità di una Divisione o di uno specifico impianto. E’ importante notare come detto standard costituisce la base dei diversi sistemi gestionali, oltre che dell’incentivazione, come il Programma Annuale, la definizione del costo e del prezzo dei prodotti, ecc..
Il P.R.O. sarà commisurato al rapporto tra consuntivo e previsione di Piano Annuale, secondo la formula:
tonnellate conformi
---------------------------- consuntivo
ore disponibili impianto
--------------------------------------------------------
tonnellate conformi
---------------------------- Piano
ore disponibili impianto
In misura crescente a partire da un valore minimo pari ad uno, come da Tab. 1 (e cioè dal raggiungimento del valore standard prefissato).
Il P.R.O. di norma è applicato in modo complessivo a livello di intera Divisione; la produzione conforme si riferisce al “prodotto” finale divisionale (ad es.: coils; tubi di precisione; rotaie; ecc.).
Nelle Divisioni, articolate su più prodotti che seguono linee produttive diverse, ovvero su più stabilimenti produttivi, ovvero anche su più aree produttive di particolare ampiezza, il P.R.O. potrà essere applicato in modo distinto:
- per prodotto (ad es.: lamiere; tubi; decapato; freddo; elettrozincato; ecc.);
- per stabilimento (ad es.: Inox Terni, Inox Torino; Decapato, Taranto , Genova, Novi);
- per grosse aree impiantistiche (ad es.: Ghisa, acciaieria nella Divisione Industriale),
secondo le specificazioni che verranno assunte in sede divisionale, comprensive anche di modalità di progressiva introduzione ed articolazione.
Il rapporto di cui sopra potrà essere integrato dall’indice di “promise” in misura aggiuntiva o detrattivi rispetto al rapporto stesso. L’indice di “promise” esprime il grado di rispetto dei tempi di consegna. Le specificità divisionali, potranno, altresì comportare l’adozione di altro parametro, invece della “promise”.
Il P.R.O. sarà misurato ed erogato trimestralmente.
Il parametro sopra indicato costituisce il punto di riferimento generale per l’avvio del sistema, che potrà comportare, nel tempo e con specifico riferimento ai valori ed alle esigenze concorrenziali del sistema competitivo, la definizione di altri parametri di misurazione della concorrenzialità ILVA.
4. Ulteriori aspetti e modalità
4.1 – Per quanto riguarda il P.R.E. per i lavoratori “di comprensorio” sarà assunto quale indicatore il RISULTATO DI COMPRENSORIO, inteso come differenza tra margini di contribuzione de 2 livello delle Divisioni del comprensorio stesso, ed i costi fissi specifici di Comprensorio (all. 1).
Per i lavoratori delle strutture centrali, viene invece assunto il RISULTATO LORDO AZIENDALE, risultante dalla differenza tra sommatoria dei risultati delle Divisioni/Comprensori e dei costi fissi specifici delle strutture centrali (all. 1). Il P.R.E., anche nei due casi suddetti, sarà legato al rapporto tra Consuntivo e Previsione di Piano Aziendale.
4.2 – Il P.R.O., come già detto, riguarderà solo i lavoratori che concorrono in via immediata al raggiungimento del risultato produttivo, e cioè tutti i lavoratori in forza alle Divisioni appartenenti alle seguenti funzioni:
- produzione
- manutenzione (1)
- qualità (1)
ivi inclusi i capi responsabili
Per tutti gli altri lavoratori, l’erogazione avverrà nella misura del 60% di quanto corrisposto nella Divisione/Comprensorio di riferimento. Per i lavoratori di Comprensorio/Sede Centrale, si procederà alle opportune ponderazioni sui risultati delle Divisioni di riferimento.
(1) Con esclusione di:
- ingegneria di manutenzione, uffici tecnici;
- laboratori di qualità;
- addetti di qualità non operanti in linea e addetti alla classificazione del prodotto finito.
4.3 – Sia per P.R.E. che per P.R.O., verrà operato a fine anno un conguaglio, inteso come ricalcalo sull’intero anno del rapporto tra risultato consuntivo e previsione annua, e conseguente ricalcolo su base annua del premio spettante.
4.4. – I valori di previsione, sia per P.R.E. che per P.R.O. saranno preventivamente comunicati alle Rappresentanze sindacali interessate, così come saranno comunicati i risultati consuntivi.
In particolare, al momento dell’introduzione del P.R.O. saranno comunicati e motivati, a livello divisionale, indicatori, valori relativi e modalità di determinazione degli standard e di rilevazione dei consuntivi.
4.5 – Le parti si danno atto che il presente sistema, per i suoi contenuti innovativi, richiede una particolare attenzione nelle fasi applicative, anche al fine di ottenere precisi e comuni elementi di riferimento in ordine agli indici ed agli andamenti degli stessi.
In tal senso alle rappresentanze sindacali saranno fornite nei tempi più utili tutte le informazioni dirette a garantire adeguati livelli di visibilità del sistema stesso.
Le parti, inoltre, procederanno, sia nelle fasi di introduzione che di applicazione, alle opportune attività di informazione/formazione rivolte alla totalità dei rappresentanti sindacali aziendali al fine di garantire il più efficace funzionamento del sistema. Nell’ambito di queste attività saranno altresì definiti gli opportuni contenuti informativi de conoscenza e diffusione per tutto il personale.
4.6 – L’erogazione del premio individuale avverrà secondo la formula:
Percentuale valore presenza
x x
conseguita di livello effettiva
I valori di livello sono quelli di cui alla Tab. 2.
Gli importi saranno erogati in proporzione alla effettiva attività prestata dai singoli lavoratori nel periodo di riferimento. A questi fini si considerano effettiva attività le ferie, i R.O.L., i permessi sindacali e le assemblee nei limiti contrattuali, infortunio, maternità retribuita.
4.7 - le parti si danno atto che il premio così calcolato è comprensivo della incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto (ivi compresi quelli a liquidazione diretta e differita) ed escluso dal computo del trattamento di fine rapporto e non concorre a formare la retribuzione utile per il calcolo delle maggiorazioni per lavoro notturno straordinario e festivo con o senza riposo compensativo e per le maggiori prestazioni.
TABELLA N. 1
PREMIO DI RISULTATO ECONOMICO
Margine 2 - CONSUNTIVO
I PRE = --------------------------------------
Margine 2 – PIANO
per i pre = 70% K pre = 70%
per i pre = 80% K pre = 80%
per i pre = 90% K pre = 90%
per i pre = 100% K pre = 100%
dove I pre è l’indice di risultato economico e K pre è la corrispondente percentuale di premio.
Inoltre, al raggiungimento di un indice 100%, per ogni punto percentuale di riduzione dei Costi divisionali (diretti e fissi specifici come da allegato 1), rispetto alle previsioni di Piano, sarà corrisposta una quota aggiuntiva del 10% dei valori trimestrali di tabella 2, fino ad un massimo di 3 quote e quindi fino ad un valore massimo possibile di 130% del premio.
PREMIO DI RISULTATO OPERATIVO
TONN. CONFORMI/ORE DISPONIBILI – CONSUNTIVO
I pro = --------------------------------------------------------------------------------
TONN CONFORMI/ORE DISPONIBILI – PIANO
Per I pre = 1,00 K pro = 100%
Per I pre = 1,02 K pro = 110%
Per I pre = 1,04 K pro = 120%
Per I pre = 1,06 K pro = 130%
Dove I pro è l’indice di risultato operativo e K pro è la corrispondente percentuale di premio.
Dove sia anche introdotto l’indice di promise, i valori percentuali realizzati di P.R.O sono aumentati o ridotti come segue:
per K promise 0,90 P.R.O. - 20%
0,95 - 10%
1,00 + 10%
TABELLA N. 2
Sistema di incentivazione
Premi trimestrali, parametrati per livello (per K = 100)
LIVELLO | VALORE TRIMESTRALE P.R.E. P.R.O. |
1 | 111.600 93.000 |
2 | 127.300 106.100 |
3 | 138.400 115.400 |
4 | 148.500 123.700 |
5 | 167.400 139.500 |
6 | 180.800 150.700 |
7 | 200.900 167.400 |
8 | 223.200 186.000 |
All. 1
Struttura del Reporting Aziendale (Controllo Economico) articolate per DIVISIONE – Comprensorio – Azienda.
a) Ricavi Lordi DIV. 1 – 2 - N
b) Costi diretti DIV. 1 – 2 - N
c) MARGINE DI CONTRIBUZIONE (a-b) DIV. 1 – 2 - N
d) Costi di trasformazione fissi specifici DIV. 1 – 2 - N
e) MARGINE DI CONTRIBUTI (II LIVELLO) (c-d) DIV. 1 – 2 – N
f) Costi fissi di Comprensorio COMPR.
g) RISULTATO DI COMPRENSORIO (e-f) COMPR.
h) Costi fissi di struttura centrali AZIENDA
i) RISULTATO LORDO AZIENDALE (e-g-h) AZIENDA
CONTENUTO DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO DIVISIONALE
1. Ricavi lordi:
Si intende il fatturato lordo, più o meno le variazioni di magazzino prodotti finiti, valorizzati secondo i criteri di bilancio.
2. Costi Diretti:
Comprendono i costi diretti esterni: i materiali di carica (fossili, minerali, ferroleghe fondenti), i semilavorati acquistati da terzi, i costi commerciali e di trasporto, ed i costi di trasformazione variabili: manodopera di esercizio, energie, prestazioni di terzi, materiali vari, manutenzione assegnata.
Si tratta dei costi attribuibili all’attività di trasformazione e variabili secondo i volumi.
3. Costi Fissi Specifici:
Comprendono i costi di altro personale divisionale, le spese tecniche amministrative, i costi di manutenzione centralizzati, gli ammortamenti. In generale si tratta dei costi attribuibili alla Divisione a prescindere dal volume di produzione espresso, ad esclusione di costi comuni ripartiti su più Divisioni (costi di struttura centrale e di comprensorio).
4. Margine di Contribuzione di Secondo Livello:
Indica la differenza tra ricavi e costi operativi specifici di Divisione ed indica il margine economico che ciascuna Divisione genera per la copertura degli altri oneri aziendali (oneri finanziari, partite straordinarie ed i costi di cui sopra – strutture centrali e di comprensorio).
ALLEGATO N. 2
PREMIO DI RISULTATO OPERATIVO
------------------------------------------------ CONSUNTIVO
I pro = ----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- PIANO
Dove:
Tonnellate Conformi Consuntivo: è la produzione realizzata (ad esempio, nel trimestre) di tipo e qualità richiesta dal programma produttivo, e quindi da uno specifico ordine per un cliente (esterno, o anche altra Divisione ILVA). Non comprende pertanto deviati, eccedenze e declassati (anche se si tratta di produzione che sarà in qualche modo venduta, non è la produzione che si voleva ottenere) (1).
(1) Le tonnellate conformi a consuntivo vengono rese omogenee con quelle di Piano, secondo l’effettivo mix di prodotti realizzato.
Tonnellate Conformi Piano: è la produzione che si ritiene di realizzare (ad esempio, nel trimestre).
Essa è determinata partendo da uno standard teorico (produzione ottenibile in condizioni ottimali), a cui sono detratte:
- una percentuale (coefficiente di funzionamento) per tener conto delle prevedibili causali di minore produzione (fermate per pronto intervento, tempi di avviamento/preparazione/cambio linea, attese, ecc.);
- una percentuale (coefficiente di qualità) per tener conto della produzione qualitativamente non idonea che, almeno per certi prodotti, viene predefinita (eccedenze, deviati e seconda scelta).
In sintesi, pertanto, le Tonnellate Conformi di Piano sono il Prodotto che si può ottenere in condizioni ottimali, meno le quantità forfettizzate e definite a preventivo per mancato funzionamento dell’impianto o qualità non idonea. (1)
(1) Va rilevato come il Programma Operativo di Produzione sia spesso differente dal Piano, proprio perché mentre quest’ultimo fa riferimento allo standard, il Programma fa riferimento alle condizioni effettive dell’impianto (che possono richiedere, ad esempio, più o meno attenzione). Il Programma Operativo non ha rilievo ai fini del P.R.O.
Standard Teorico, Coefficiente di Funzionamento, Coefficiente di Qualità, sono illustrati ad inizio anno con relative modalità di definizione.
Ore Disponibili Consuntivo: coincidono con le ore Disponibili Piano, salvo eventuali variazioni dalla turistica programmata esclusivamente derivanti da esigenze di mercato (più o meno giorni o turni lavorati, per esigenza di maggiore o minore prodotto da collocare sul mercato).
Ore Disponibili Piano: sono le ore di attività teorica o potenziale, espresse dalla turistica programmata. A queste sono detratte esclusivamente le ore di MAN/PRO previste dal Piano Annuale.
In sintesi, fanno aumentare il Consuntivo rispetto al Piano (portando quindi l’indice P.R.O. a valori positivi):
- la maggiore produzione realizzata (efficacia);
- i minori scarti, declassati, deviati ed eccedenze (qualità);
- il maggior tempo di funzionamento impiantistico (per minori attese, minori guasti e rotture, più rapida manutenzione di pronto intervento, minore o più rapida manutenzione programmata, più rapida preparazione delle linee, minori cambi programma, ecc.) (efficienza);
In questo senso, secondo le definizioni ora date, il rapporto Tonnellate Conformi/ore Disponibili costituisce una misura complessiva di produttività operativa, per gli aspetti di efficacia, qualità, efficienza.
Data la specificità del settore siderurgico, si può infine sottolineare che la produttività complessiva può essere aumentata, di fatto, non tanto con l’aumento del ritmo produttivo (e quindi della produzione) che generalmente è un valore fisso, quanto con il miglioramento della qualità ottenuta e, soprattutto, con l’aumento del tempo di funzionamento effettivo dell’impianto.
Per quanto riguarda la “promise”, si intende per promise il rapporto tra numero di lotti consegnati alla data prevista nel tempo di riferimento e numero lotti di prevista consegna.
L’indicatore è il seguente:
I promise = ---------------------------
RELAZIONI INDUSTRIALI
Le parti confermano la centralità delle relazioni industriali e il particolare rilievo nella gestione del processo innovativo di ciascuna divisione in cui è articolata la struttura organizzativa ILVA.
A tal fine si concorda sull’esigenza di coinvolgere le strutture sindacali territoriali e di divisione in un articolato processo informativo sull’andamento dell’Azienda e della divisione di appartenenza, sullo scenario e sulle problematiche di sviluppo al fine di realizzare univocità di intenti e comportamenti coerenti con il comune obiettivo di definitivo risanamento della siderurgia pubblica e di positivo posizionamento dell’ILVA nel contesto competitivo europeo.
Pertanto, ferme restando le competenze e le disposizioni in materia previste dal vigente CCNL e dal Protocollo IRI-Confederazioni del 16.7.86, verranno fornite a livello di divisione e/o comprensorio, in appositi incontri non negoziali, da tenersi almeno due volte all’anno, le informazioni relative agli aspetti più rilevanti di gestione ed in particolare:
- risultato economico (margine operativo lordo di 2 livello);
- andamento produzioni, spedizioni, carichi di lavoro, qualità e promise performance;
- indicatori di produttività con confronti con la concorrenza;
- stato di avanzamento degli investimenti;
- livelli occupazionali;
- ore lavorate, assenteismo, indici di infortuni e malattie professionali, dimensioni aggregate delle ore straordinarie;
- utilizzo CIGS e altri ammortizzatori sociali;
- linee generali, tipologie e dimensioni complessive riguardanti appalti, decentramento, indotto e relativo dimensionamento territoriale delle forniture;
- attività di formazione realizzate e programmate;
- modifiche di assetti organizzativi e tecnologici comportanti significative conseguenze sull’impiego delle risorse e sui livelli occupazionali;
- indicatori significativi del costo del lavoro.
Data la riservatezza delle informazioni di cui sopra la diffusione e l’uso di esso da parte delle OSL è consentito nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 2105 c.c.
In occasione di detti incontri potranno essere concordate iniziative atte a favorire la partecipazione dei lavoratori ai miglioramenti dei risultati economici della divisione con particolare riferimento ad attività di formazione ed informazione.
In coerenza con quanto sopra ed allo scopo di ulteriormente migliorare il rapporto sindacale all’interno dell’ILVA le parti convengono, altresì, sui seguenti temi:
1. PROCEDURE DI ATTUAZIONE DELLE ASTENSIONI DAL LAVORO
Al fine di:
- ottemperare ai principi contenuti nel Protocollo IRI/Confederazioni del 1986;
- perfezionare il sistema di relazioni reciproche in caso di vertenze aziendali riguardanti problematiche delle singole divisioni, tenuto conto della specificità del settore siderurgico che richiede certezze reciproche, compiute informazioni e affidabilità di programmazione;
- evitare rischi o pregiudizi per la sicurezza degli impianti e delle persone fornendo la più ampia garanzia di sicurezza, controllo e affidabilità degli impianti anche in caso di conflitto sindacale;
si concorda sull’adozione di regole di comportamento attuative del succitato protocollo IRI/Confederazioni in materia di conflitti sindacali, nonché sulle modalità di dichiarazione e ricorso alle astensioni dal lavoro.
In particolare per ogni controversia interessante singole divisioni, reparti o equivalenti unità all’interno delle divisioni stesse:
- prima di qualsiasi iniziativa si dovrà dare luogo ad una richiesta formale di incontro che dovrà avere inizio entro tre giorni lavorativi o comunque entro un termine concordato;
- per le successive fasi di conciliazione e circa le sedi e i tempi si farà riferimento a quanto previsto dal suddetto Protocollo IRI/Confederazioni;
- le astensioni dal lavoro saranno dichiarate con un preavviso non inferiore a 24 ore e saranno comunicate alle Direzioni aziendali dalle strutture sindacali di coordinamento a livello di divisione o di comprensorio aziendale.
Le parti si incontreranno entro il mese di ottobre, come previsto dall’ultimo capoverso del presente titolo, per verificare le eventuali difformità e causali di scostamento e per apportare le conseguenti modifiche alla presente procedura.
Inoltre si conviene che, limitatamente alle aree dove per le caratteristiche dei singoli impianti, le astensioni dal lavoro comportino inevitabili amplificazioni degli effetti dello sciopero e delle inattività, tali conseguenze indotte vadano minimizzate con opportune articolazioni che, pur salvaguardando il diritto dei lavoratori, non ledano i corrispondenti diritti dell’azienda.
In ogni caso si dà atto che è riconosciuta come prioritaria la tutela delle condizioni di massima efficienza del patrimonio tecnico-impiantistico, ed è pertanto riconfermata la necessità di attuare le cautele indispensabili a tal fine.
Sono riconfermati integralmente gli accordi esistenti in materia di salvaguardia degli impianti. A livello territoriale si darà luogo ad una tempestiva verifica tecnica per i necessari aggiornamenti in relazione alle innovazioni tecnologiche intervenute.
Nell’eventualità in cui insorgano controversie in applicazione della predetta normativa si darà luogo ad un incontro da tenersi con immediatezza e comunque non oltre 24 ore con la presenza delle OO.SS. Territoriali.
Fermo restando quanto specificamente previsto in ordine all’applicazione ed interpretazione del complessivo articolato del richiamato Protocollo IRI/Confederazioni, tutte le procedure di cui al presente titolo e le relative controversie che dovessero insorgere sulla loro applicazione si intendono di competenza delle strutture sindacali nazionali. A tal fine si attiverà un incontro specifico da tenersi entro il mese di ottobre p.v., a livello nazionale, per le opportune verifiche dell’attuazione di quanto convenuto.
2. ASSEMBLEA
Nel rispetto del diritto di assemblea e nella comune esigenza di conciliare la corretta gestione degli impianti a ciclo continuo, la loro salvaguardia e lo svolgimento della normale attività lavorativa nei reparti non interessati alla riunione sindacale, tenuto anche conto che la stretta interdipendenza delle lavorazioni del ciclo produttivo comportano conseguenze negative sul normale funzionamento degli impianti a monte o a valle, si conviene quanto segue:
Le assemblee richieste con le forme e nei modi previsti dalla vigente normativa con preavviso di almeno 24 ore, saranno di norma effettuate all’inizio e al termine del turno di lavoro e nei reparti o aree la cui attività lavorativa presenta un ciclo “monte-valle” interdipendente con segmentazioni connesse, quali ad esempio l’acciaierie, saranno tenute a “cascata”.
Per “cascata” si intende l’effettuazione sfalsata di assemblee parziali le cui modalità temporali consentano il corretto contemperamento tra il diritto di esplicare compiutamente l’assemblea e l’attività produttiva.
Nei reparti per i quali sussistono problemi di salvaguardia degli impianti, o la cui fermata possa indurre conseguenze di questo tipo su impianti protetti, o rilevanti compromissioni della produzione anche nei reparti collegati, le parti si incontreranno a livello locale per l’individuazione di soluzioni organizzative che evitino od attenuino sostanzialmente tali interferenze.
In considerazione delle esigenze organizzative e produttive, che richiedono una programmazione accurata e preventiva delle varie fasi lavorative, nel caso in cui la riunione sindacale debba essere eccezionalmente prolungata oltre il termine inizialmente comunicato, le RSA interessate dovranno essere autorizzate in fase.
3. IGIENE DEL LAVORO E AMBIENTE – SICUREZZA
L’Azienda, nel ribadire l’impegno a mantenere nei luoghi di lavoro i necessari standards ambientali e di sicurezza, si dichiara disponibile a proseguire nel costante controllo e miglioramento di tali condizioni al fine di assicurare la tutela della salute dei lavoratori. Tutto ciò in relazione anche ai cambiamenti richiesti dalle trasformazioni in corso nelle varie unità produttive per quel che concerne il modo di operare nei vari posti di lavoro.
Fermo restando quanto sopra e le previsioni in materia del vigente c.c.n.l. saranno costituite a decorrere dal 1.10.1959 una Commissione a livello aziendale e Commissioni a livello di comprensorio, per l’approfondimento dei problemi di sicurezza ambientali.
Le Commissioni, composte da membri nominati dall’azienda e da componenti della RSA che ricoprono la carica di dirigenti ai sensi dell’art. 5 – Parte Generale – Sez. 2 del c.c.n.l., avranno al composizione e i compiti di seguito indicati.
Nell’espletamento del loro mandato i dirigenti sindacali usufruiranno del monte ore come definito nello specifico titolo del presente accordo.
COMMISSIONE A LIVELLO AZIENDALE
Sarà costituita da 19 membri (6 rappresentanti aziendali e 12 dirigenti della RSA) e si riunirà semestralmente, fatti salvi eventuali incontri richiesti in via straordinaria da ciascuna delle parti.
Tale Commissione avrà i seguenti compiti:
1. esaminare i dati complessivi aziendali che diano un’indicazione sull’andamento dei risultati dell’attività di prevenzione;
2. proporre le linee guida di intervento sia per affrontare nuove problematiche legate all’evoluzione della normativa nazionale, sia per migliorare, in genere, le attività di prevenzione;
3. intervenire, in presenza di contenzioso a livello comprensoriale, per il superamento del dissenso indicando soluzioni idonee e compatibili.
COMMISSIONE A LIVELLO COMPRENSORIALE
Sarà costituita da 6 membri (3 rappresentanti aziendali e 3 dirigenti della RSA), e si riunirà con periodicità trimestrale, fatti salvi eventuali incontri richiesti in via straordinaria da ciascuna delle parti.
Tale Commissione avrà i seguenti compiti:
1. esaminare i dati del comprensorio che consentono di valutare l’attività di prevenzione proponendo, se necessario ed in accordo con le indicazioni della Commissione a livello aziendale, le contromisure da adottare;
2. esaminare le questioni connesse a particolari problematiche di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni, valutando soluzioni idonee e compatibili;
3. proporre la costituzione di gruppi di lavoro paritetici per lo studio di problemi che richiedono un particolare approfondimento dal punto di vista della analisi della individuazione delle soluzioni;
4. dare attuazione alle linee guida proposte dalla Commissione aziendale adeguandole alle situazioni specifiche del comprensorio;
5. intervenire, in presenza di contenzioso a livello divisionale, per il superamento del dissenso indicando soluzioni idonee e compatibili.
L’Azienda illustrerà annualmente gli investimenti, le manutenzioni straordinarie e le innovazioni tecnologiche direttamente o indirettamente finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali e di sicurezza.
Con riferimento ai compiti definiti per le predette Commissioni si conviene, inoltre, un impegno prioritario ad esaminare problematiche connesse ai sistemi per l’abbattimento delle polveri, in relazione alle caratteristiche delle stesse ed allo smaltimento dei rifiuti di particolare interesse ambientale, nonché alle attività finalizzate alla evidenziazione dei rischi anche in relazione alle tipologie dei materiali impiegati nei cicli di lavoro.
Alle predette Commissioni saranno inoltre fornite informazioni sulle malattie professionali e sugli andamenti statistici delle assenze per infortuni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
L’Azienda inoltre ribadisce la scelta, già da tempo attuata, di particolare sensibilità ed attenzione anche ai problemi ambientali esterni alla fabbrica e conseguentemente conferma che, come in passato, continuerà ad assumere iniziative utili al miglioramento della situazione ecologica ed ambientale.
A tale riguardo si dichiara disponibile ad illustrare alle RSA dei singoli comprensori le attività realizzate ed in fase di realizzazione per perseguire l’obiettivo sopradetto.
QUADRI
Le parti convengono che, in relazione al particolare ruolo svolto dai quadri nell’organizzazione aziendale, saranno migliorati gli strumenti di informazione e saranno riservate in via prioritaria iniziative di formazione volte a potenziarne la capacità operativa e ad arricchirne la preparazione in funzione dello sviluppo professionale.
PORTATORI DI HANDICAP
L’Azienda conferma il proprio impegno a trovare adeguate soluzioni per i lavoratori portatori di handicap.
A tale proposito, specifici interventi atti a superare le barriere architettoniche, ambientali e sociali verranno definiti in sede locale, anche attraverso il contributo delle commissioni operanti a livello di comprensorio per i problemi ambientali.
Potranno altresì essere esaminati da detta commissione progetti di formazione rivolti a favorire l’inserimento o il recupero dei lavoratori portatori di handicap. Le parti procederanno a questo impegno tenendo anche conto delle iniziative promosse, in tema di formazione, dalle strutture pubbliche degli enti locali.
PARI OPPORTUNITA’
L’Azienda, anche in relazione a quanto definito sulla materia all’art. 2 bis, Parte Generale – Sez. 3 del vigente c.c.n.l. si impegna a favorire per il personale femminile, in presenza dei requisiti professionali richiesti dal ruolo, uguali opportunità di lavoro e di sviluppo professionale e a superare gli eventuali ostacoli che si frapponessero a tale obiettivo.
Al riguardo verrà valutato fra le parti il possibile inserimento del personale femminile in programmi e corsi formativi che consentano l’accesso delle donne anche a mansioni non abitualmente ricoperte da detto personale. |