Poli Supermercati, Testo unico armonizzazione accordi aziendali, 11/06/1996

Decorrenza: 07/01/1996
Scadenza: 06/30/1997

TESTO UNICO ARMONIZZAZIONE ACCORDI AZIENDALI

in Trento, 11 giugno 1996 tra

la ditta SUPERMERCATI POLI S.r.l. qui rappresentata dal Consigliere d’Amministrazione sig. Poli Franco assistito dal dott. Giorgio Pisani
e

il CONSIGLIO D’ AZIENDA rappresentato dai sigg. Chesani Tullio, Santuari Marco, Tomasi Silvano, Fronti Elda, Giacomoni Mariarita, Piccolo Domenico, Cazzanelli Emo, Sboner Tiziana, Ferraro Rosalia, Girardi Luciana, Pinter Alessia, Prosser Stefano e D’Augusta Giuseppe assistiti dalle ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMMERCIO CGIL - CISL - UIL rispettivamente rappresentate dai sigg. Cainelli Gino, Agostini G. e Tomasi Gianni,
in relazione al verbale d’ accordo di data 30 ottobre 1995 - dichiarazione a verbale punto 2;
ai fini di una più compiuta uniformazione degli accordi sindacali aziendali in atto presso le unità aziendali unificate alla data del 30 ottobre 1995, si è convenuto di accorpare ed armonizzare in un unico testo gli accordi sindacali medesimi ii cui corpo organico risulta specificato dal testo unico allegato.
Si dà atto che, a seguito della firma del presente testo unico, i singoli accordi oggetto di accorpamento e di armonizzazione sono superati.

1) INFORMAZIONI

Nell’ambito e nello spirito di una leale, costruttiva è corretta disciplina delle relazioni sindacali in atto, le parti, annualmente, di norma tra il 1° febbraio ed il 30 aprile, si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto sulle seguenti problematiche aziendali:

a) andamento occupazionale, a questo proposito l’azienda fornirà dati relativi al numero del personale in forza alla data del 31 dicembre dell’ anno precedente e possibili previsioni per l’anno successivo in relazione ad eventuali processi di riorganizzazione e di ristrutturazione. I dati suddetti saranno forniti globalmente e suddivisi per livelli di appartenenza;

b) strategie aziendali relative ai piani di sviluppo ed alle politiche commerciali;

c) programmi di intervento per la formazione professionale dei lavoratori dipendenti. Di andamento complessivo dell’ azienda con possibile riferimento alla dinamica commerciale dei vari punti vendita ed alle relative previsioni per l’anno successivo.

d) in casi di importanza rilevante e interessanti la collettività dei lavoratori, le parti potranno richiedere un incontro a livello sindacale.


2) ORGANICO

L’ azienda si impegna a sostituire automaticamente le lavoratrici in gravidanza o puerperio ed i lavoratori in servizio militare, ricorrendo alla stipulazione di contratti a tempo determinato, in ottemperanza alle disposizioni di legge e di contratto.


3) PART-TIME

L’ azienda, nell’ intento di pervenire a migliori e più razionali soluzioni dei problemi inerenti il mercato del lavoro ed ai fini di una maggiore organizzazione del servizio, dichiara la propria disponibilità di valutare la possibilità di adottare, relativamente alle proprie unità di vendita, la stipulazione di contratti di lavoro part-time.
Potrà farsi ricorso a tale tipo di contratto sia in caso di trasformazione di contratti da tempo pieno a tempo parziale, previa richiesta del personale dipendente interessato, sia per i lavoratori di nuova assunzione.
Per la regolazione del c.d. contratto part-time, sì fa rinvio alle norme previste dalla legge e dal contratto del settore commerciale.


4) RIPOSI IN COINCIDENZA CON FESTIVITA’ INFRASETTIMANALI

In caso di coincidenza di una festività infrasettimanale di cui all’ art. 61 del C.C.N.L. col riposo infrasettimanale mobile, 1’ azienda, in funzione delle esigenze di lavoro, potrà:
a) corrispondere, in aggiunta alla retribuzione mensile, un importo, pari a ½ (mezza) giornata di retribuzione.

b) Far recuperare il riposo infrasettimanale in altra data, indicativamente entro 3 settimane. Nulla è dovuto ad alcun titolo, qualora una delle festività di cui all’ art. 61 del C.C.N.L. coincida con la chiusura del punto vendita.


5) ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

L’ azienda concederà aspettative non retribuite ai dipendenti che ne facciano espressa richiesta per gravi, documentati e verificabili casi di necessità familiari.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi per aspettativa non retribuita non dovranno superare il 2 % (due percento) di tutto l’organico aziendale.
La durata delle aspettative e la frequenza annuale per ogni singolo dipendente verranno di volta in volta esaminate dall’ azienda e dall’ interessato in relazione alle circostanze prospettate.


6) TRATTAMENTO MALATTIA

In ottemperanza al C.C.N.L. ed agli accordi sindacali provinciali in atto, l’azienda garantirà ad ogni dipendente, in regola con le disposizioni regolamentari di cui alle disposizioni succitate, l’intera retribuzione contrattuale.


7) TRATTAMENTO ECONOMICO

Vedi allegato.


8) ACQUISTI DEI DIPENDENTI

Ogni dipendente viene dotato di una tessera magnetica per l' ottenimento di uno sconto pari al 10 % sugli acquisti effettuati presso i negozi a marchio Magazzini Regina e dovrà attenersi alle seguenti condizioni:
a) dovranno essere effettuati acquisti complessivi di importo non inferiore a £ 50.000 di prodotti soggetti a sconto.
b) Non sono soggetti a sconto gli articoli in promozione, scontati, in svendita o interessati a qualsiasi altro genere di promozione.
c) Non sono soggetti a sconto gli articoli del reparto videoregistratori, televisioni, foto-cine reparto musica, lubrificanti, profumeria e cosmesi.
d) Per ottenere lo sconto è assolutamente necessario mostrare alla cassiera la tessera prima della registrazione del conto.
e) La tessera é personale, quindi dovrà essere accompagnata da un documento che ne comprovi l’appartenenza
f) L’ azienda si riserva di rivedere l’importo minimo di cui al punto “a”, sulla base dell’ inflazione annua.


9) INFORTUNIO SUL LAVORO

L’azienda provvederà all’ erogazione delle anticipazioni di indennità temporanea ai lavoratori interessati in caso di infortunio sul lavoro, in relazione alla convenzione I.N.A.I.L. in atto, circa la localizzazione degli assegni presso la ditta.


10) CONSUMAZIONE SUL LUOGO DI LAVORO

Il lavoratore potrà sospendere nel corso della giornata lavorativa, per una sola volta al mattino o al pomeriggio e per breve durata, il proprio lavoro per effettuare la consumazione. Detta consumazione verrà effettuata a turno e compatibilmente con le esigenze di servizio nel luogo che sarà indicato dal responsabile del punto vendita.
Qualora l’acquisto per le consumazioni avvenga all’interno del punto vendita, il lavoratore è tenuto a conservare Io scontrino a comprova dell’ avvenuto pagamento.

    11) QUALIFICA

Nell’ ottica di un riconoscimento dell’ effettiva maggior professionalità di alcune categorie di lavoratori, si stabilisce di inquadrare al terzo livello di cui alla classificazione del personale prevista dal C.C.N.L. del settore commerciale, dopo un periodo di qualificazione in azienda di quattro anni (208 settimane), le seguenti categorie di lavoratori:
- banconieri di macelleria qualificati;
- salumieri addetti al servizio con il pubblico aventi mansioni di vendita al “banco tradizionale “.
Il computo dei periodo di qualificazione avverrà tenendo conto dei soli periodi settimanali nei quali le mansioni elencate saranno svolte in maniera continuativa, intendendo per continuativo un impiego di tempo superiore al 70 % dell’orario settimanale.
Per i dipendenti della ex Poli Supermercati S.r.l., il periodo di qualificazione in azienda di 4 anni (208 settimane) decorrerà dal 1° gennaio 1995.

    12) PATRONATO

La Ditta riconosce al Delegato Unitario dei Patronati confederali fino ad un massimo di n° 18 ore annue di permessi retribuiti per lo svolgimento dei relativi compiti all’interno e all’esterno dell’azienda.

    13) APPRENDISTI E CONTRATTI DI FORMAZIONE

Ferme restando le normative in vigore in materia di rapporto di apprendistato e contratto formazione e lavoro, 1’azienda nel corso dei rapporti medesimi valuterà, in appositi incontri semestrali con i lavoratori interessati, la situazione derivante dal grado di apprendimento e di formazione di ogni singolo lavoratore.
In prossimità delle scadenze del contratto di formazione e lavoro o dell’apprendistato, e comunque 30 gg. prima della scadenza medesima, l’azienda avrà cura di informare per iscritto il lavoratore interessato, circa l’estinzione del rapporto di lavoro o la trasformazione a contratto a tempo indeterminato.


14) TICKET

L’azienda rimborserà ai lavoratori, previa esibizione della ricevuta di pagamento, il costo sostenuto per la visita medica riferita al rinnovo del libretto sanitario.
L’azienda concederà ai dipendenti con contratto a tempo pieno, un permesso retribuito della durata massima di due ore per la visita ed il rinnovo del libretto sanitario.
I permessi per i rapporti di lavoro part-time verranno definiti direttamente dall’azienda con il lavoratore.


15) TRASFERIMENTI

I trasferimenti di personale da un comprensorio ad un altro verranno comunicati al lavoratore interessato e per conoscenza al C.d.A. con un anticipo di almeno 10 giorni a mezzo lettera contenente le motivazioni del trasferimento.


16) DIRITTO ALLO STUDIO

Il monte ore di cui all’art. 75 del C.C.N.L. - settore commerciale - diritto allo studio - verrà portato dalle attuali 150 ore ad ore 200 in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.


17) ASSEMBLEE E DIRITTI SINDACALI

Le parti, nell’ intento di rendere più snelle e spedite le relazioni sindacali, nonché per soddisfare le esigenze di natura organizzativa collegate alle diverse localizzazioni dei punti vendita, hanno convenuto di regolamentare la materia delle assemblee dei lavoratori e dei diritti sindacali nel modo seguente:

a) le ore di assemblee retribuite di cui all’art. 29 C.C.N.L. - settore commerciale - sono portate da 12 a 15 ore annue;

b) il numero dei componenti della R.S.U. verrà ripartito in relazione al numero dei dipendenti per ogni punto vendita, così determinato:

fino a 10 dipendenti 0 R.S.U.
da 11 a 20 dipendenti 1 R.S.U.
da 21 a 40 dipendenti 2 R.S.U.
oltre 41 dipendenti 3 R.S.U.

Per i rapporti con la Direzione aziendale, per la partecipazione alle trattative e/o incontri sindacali di qualunque natura essi siano, la R.S.U. potrà avvalersi di una struttura non meglio identificata all’ uopo costituita nel suo ambito e formata da 5 ad 8 componenti la R.S.U. medesima.

c) Il monte ore messo a disposizione della R.S.U. sarà pari ad un’ora e mezzo per il numero dei dipendenti in forza.


18) PERMESSI PER LUTTO

In caso di lutto per decesso del coniuge e/o parenti entro il II grado in linea retta o collaterale, l’azienda concederà a semplice richiesta del lavoratore interessato, un permesso retribuito di 3 gg. lavorativi.
Tale permesso avrà inizio dal giorno dell’evento luttuoso verificatosi.


19) MOBILITA’ TRA I VARI PUNTI VENDITA

L’Azienda si impegna a comunicare ai Rappresentanti Sindacali del supermercato interessato gli spostamenti definitivi del personale, da un punto di vendita all’ altro ogni qual volta tale spostamento sia programmato e non dipenda da motivi di urgente necessità, fermo restando il riconoscimento del diritto della Direzione Aziendale ad operare tali spostamenti quando si manifestino comprovate ragioni tecniche od organizzative o produttive.


20) DECORRENZA E DURATA

Il presente testo unico ha decorrenza dal 01.07.96 e scadenza al 30.06.97 e si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno, qualora non sia data disdetta con lettera raccomandata A.R. almeno 3 mesi prima della scadenza.


Altri accordi della stessa azienda:
Two documents IconPoli Supermercati, Accordo, 20/04/1994
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