Sweda, Accordo, 03/06/1994

Decorrenza: 06/03/1994
Scadenza:

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE SINDACALE



in data 03 giugno 1994, nella sede della CONFCOMMERCIO P.zza G.G. Belli, 2 - Roma, sono presenti:

- SWEDA ITALIA S.p.A.: Sigg. Secondo Carrara e Francesco D’ Iorio;

- CONFCOMMERCIO: Sigg. Giuseppe Zabbatino e Arnaldo Fiorenzoni;

- - OO.SS. Nazionali: Sigg. Claudio Treves, Bruno Mignucci, Ettore Casoni della FILCAMS-CGIL e Maria Pantile della FISASCAT CISL;

- RSA Sigg.: Gabriele De Angelis e Roberto Muratore della FILCAMS- CGIL;
PREMESSO

- che la Società SWEDA ITALIA S.p.A. sta attraversando una profonda crisi, sia in relazione alla situazione che ha coinvolto il gruppo controllante Gerolimich, sia in considerazione delle imminenti scadenze finanziarie relative alla procedura di concordato preventivo della controllante SWEDA INDUSTRIE ELETTRONICHE;

- che la Società, durante gli incontri sindacali, ha fornito tutte le informazioni su tali problematiche evidenziando la necessità di un immediato ricorso ad una drastica riduzione dei costi aziendali al fine di salvaguardare il patrimonio aziendale e la continuità delle attività distributive e commerciali;

- che la Società ha attivato con lettera del 4.3.94, ai sensi della legge 223/91 la procedura di mobilità per la sede di Pomezia e le filiali di Milano, Napoli, Torino, Bologna, Padova per un numero complessivo di 26 unità;

- che il 16 e 31 maggio 1994 nella sede del Ministero del Lavoro le parti hanno tenuto riunioni di approfondimento senza peraltro addivenire ad un accordo;
TUTTO CIO’ PREMESSO

le parti hanno raggiunto il presente accordo:
    - la SWEDA ITALIA S.D.A. revoca, su richiesta delle OO.SS., la procedura di messa in mobilità attivata con lettera del 4.3.94.
      Le parti convegono sull’utilizzo della CIGS per crisi aziendale per numero 12 (dodici) mesi per numero 26 unità di cui numero 10 a Pomezia, 9 a Milano, 3 a Torino, 2 a Bologna, 1 a Napoli ed 1 a Padova con decorrenza dal 13 giugno 1994.
    - Per quanto riguarda le rotazioni le parti convengono, ferme restando le esigenze tecniche-organizzative e le fungibilità professionali dei lavoratori, sull’effettuazione delle rotazioni, a cadenza bisettimanali, che interesseranno fino ad un massimo di numero 20 lavoratori occupati nella sede di Pomezia.
    - Per quanto concerne la sospensione dal lavoro dei dipendenti delle filiali, non si potrà dar luogo a rotazioni per le rigidità tecnico-organizzative ivi esistenti.
    - Limitatamente per il personale non interessato alle rotazioni, la SWEDA, nelle more dell’emanazione del decreto da parte degli organi competenti anticiperà al personale sospeso, fino all’approvazione dell’istanza e comunque per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi e salvo buon fine, un importo mensile pari all’80% (ottanta) di quanto di competenza dell’ente previdenziale, compatibilmente con le capacità economiche e liquidità dell’azienda.
    - Le parti convengono inoltre che, qualora si dovessero verificare nel corso del periodo di CIGS ulteriori aggravamenti della situazione aziendale ed in particolare delle filiali, che possano imporre altri interventi, le parti si incontreranno su semplice richiesta di una di esse per discutere le misure più opportune.

Le parti si danno atto di avere compiutamente espletato e concluso le procedure di cui alle leggi 223/91, 236/93, 164/75 e D.L. 299/94

Letto confermato e sottoscritto.


Altri accordi della stessa azienda:
Two documents IconSweda Italia - Distribution System, Accordo, 01/03/1995
Two documents IconSweda, Accordo, 03/06/1994

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