VERBALE DI ACCORDO
Oggi, 2 dicembre 1997, presso la Orion Petroli S.p.A., sita in Via Gramsci, 104 - Reggio Emilia
tra
- la Orion Petroli SpA , rappresentata dal Sig. Villa Paolo, in qualita' di Amministratore Delegato;
e
- la RSU di Reggio E., nelle persone dei Sigg.ri Caiti Ermes, Casolino Giampietro, Cristofori Ivan; assistiti dalla FILCAMS-CGIL di Reggio Emilia nella persona del Sig. Giannoccolo Renzo;
- la RSA di Parma nella persona del Sig. Trombi Luciano, assistito dalla FILCAMS-CGIL di Parma nella persona della Sig.ra Maestri Patrizia
SI E' CONCORDATO QUANTO SEGUE:
1) ORARIO DI LAVORO.
Fermo restando quanto previsto dal CCNL in materia e a parziale modifica dell'art.8 del vigente Testo Unico Contrattuale, a decorrere dal 01.01.98, per tutti i dipendenti, (sede di Reggio Emilia, filiali di Parma e Bologna), l'orario di lavoro verrà ridotto da 38 a 37.5 ore settimanali.
La suddetta riduzione di 30 minuti settimanali, si realizzerà attraverso l'assorbimento di n. 16 ore di permessi retribuiti su base annua.
Pertanto il monte-ore di permessi retribuiti pari a 128 ore annue, viene così utilizzato:
* 96 ore per la realizzazione delle 38 ore settimanali, a decorrere dal 01.01.94;
* 16 ore per la realizzazione delle 37.5 ore settimanali a decorrere dal 01.01.98;
* 16 ore residuano per la gestione individuale.
Il nuovo orario di lavoro settimanale si realizzerà mediante prestazioni giornaliere di n. 7.5 ore per cinque giorni alla settimana.
Pertanto, dal lunedi al venerdi dovrà essere garantito il normale servizio, conciliando le esigenze della clientela con l'organizzazione degli uffici, con particolare riferimento all'ufficio spedizione, al fine di evitare, per quanto possibile, il ricorso al lavoro straordinario che comunque rimane regolamentato dall'art.8 del Testo Unico Contrattuale vigente.
Le prestazioni eccedenti le 37.5 ore settimanali verranno considerate straordinarie e ad esse si applicheranno le maggiorazioni previste dagli accordi aziendali vigenti.
2) PART-TIME.
I lavoratori a tempo parziale manterranno l'orario di lavoro in essere. Pertanto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art.46 del vigente CCNL, il riproporzionamento del trattamento economico e normativo si determinerà sulla base del rapporto tra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente accordo.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. ORION PETROLI SPA la RSU di Reggio E.
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la RSA di Parma
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p. FILCAMS-CGIL RE
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p. FILCAMS-CGIL PR
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