ACCORDO D’AVVIO
Coop Estense rappresentata da Edoardo Laccu, Oriano Campini; Gigi Pozzessere; Milco Traversa; Mariella Laddomada; Francesco Aprile; Franco Malinconi; Antonio Cascio, Daniela Vadrucci; Roberta Longo; Luigina Longobardi; Piero Sgobba; e, per l’ACCDA, da Eden Baraldi
e
le Segreterie Nazionali : Filcams CGIL rappresentata dal sig. Luigi Coppini; Fisascat CISL, rappresentata dal sig. Mario Piovesan; Uiltucs UIL, rappresentata dal sig. Gianni Rodilosso;
le Segreterie Regionali e Territoriali rappresentate dai sigg.: Valter Sgargi, Giuseppe Lorusso, Maurizio Guidotto, Roberto Zapparoli, Maria Manocchio, per la Filcams CGIL; Vincenzo Riglietta, Felice Cappa, per la Fisascat CISL; Giuseppe Zimmari, Giorgio Zattoni, Elio Dota per la Uiltucs UIL;
e
le RSU e RSA, rappresentate dai lavoratori: Maria Luigia Iannarella, Giuliana Brugnati, Antonio Miccoli, Raffaele Troiano, Antonio Tumolo, Sabino Patruno
.
hanno sottoscritto in data 11/3/2005 il presente accordo d’avvio.
Premesso che
La fase attuale del mercato della grande distribuzione è caratterizzata da una marcata contrazione dei consumi, da un continuo sviluppo della concorrenza, in particolare dei grandi gruppi internazionali, e da una conseguente riduzione della redditività, che fanno prevedere nei prossimi anni una forte selezione tra le aziende della grande distribuzione.
Coop Estense ha presentato alle OOSS nazionali e territoriali le misure che intende adottare per affrontare una tale congiuntura, consistenti principalmente in:
- un consistente piano di sviluppo della rete di vendita, in Emilia e in Puglia;
- una riorganizzazione delle divisioni ipermercati e supermercati, volta ad aumentare i livelli di efficienza tramite una forte valorizzazione delle professionalità e dei processi di delega;
- il rafforzamento, nelle politiche aziendali, della centralità della tutela dei consumatori associati in cooperativa, della qualità del servizio e delle merci poste in vendita, della solidarietà e della ispirazione sociale della gestione e dello sviluppo;
- un piano di interventi, in via di definizione, sui costi complessivi con l’ ;obiettivo di ridurne del 2% l’incidenza sulle vendite.
La cooperativa ha presentato alle OOSS un piano poliennale di sviluppo molto consistente che prevede nei prossimi cinque anni:
- nella divisione territoriale ipermercati Puglia, l’apertura di quattro nuovi ipermercati e la ristrutturazione e ampliamento di tre ipermercati esistenti;
- nella divisione territoriale ipermercati Emilia, l’apertura di un nuovo ipermercato, la ristrutturazione e l’ampliamento di tre ipermercati esistenti e la verifica di fattibilità circa l’apertura di un secondo nuovo ipermercato;
- nella divisione territoriale supermercati Emilia, l’apertura di quattro nuovi supermercati e la ristrutturazione e ampliamento di buona parte della rete di vendita esistente;
- la valutazione del test effettuato dalla società Tintoretto, circa la possibilità di realizzare un piano di investimenti volto a creare la divisione territoriale supermercati Puglia.
Le OOSS nel prendere atto dell’impegno della Cooperativa rivolto al contenimento ed alla razionalizzazione dei costi, ritengono necessario sviluppare il confronto sulla nuova organizzazione che sarà presentata in occasione di un prossimo incontro, anche al fine di individuare eventuali soluzioni per il personale con inquadramenti superiori ancora esistenti. Le parti hanno convenuto sul valore dello sviluppo come strumento necessario ad assicurare prospettive positive alla cooperazione di consumatori e ai suoi lavoratori, ad estendere il ruolo di tutela dei consumatori e a creare nuova occupazione di qualità, in particolare nel mezzogiorno d’Italia; l’incremento occupazionale previsto è di circa 1.000 nuovi posti di lavoro in Puglia e circa 400 in Emilia. Nello stesso tempo sono consapevoli della onerosità e dei rischi dello sviluppo, con particolare riferimento a:
- le grandi risorse da produrre e impegnare nello sviluppo, che possono limitare la capacità competitiva dell’azienda;
- il calo complessivo di redditività, che allontana nel tempo il raggiungimento del punto di pareggio delle nuove strutture e che può mettere a rischio il conto economico dell’intera cooperativa per un lungo periodo.
Premesso inoltre che
Le parti hanno sviluppato su questi temi un approfondito e positivo confronto a livello territoriale pugliese ed emiliano, che ha portato alla sigla di verbali di confronto che delineano i principali contenuti di un accordo d’ avvio e che sono stati recepiti dal livello di confronto nazionale aziendale
Tutto ciò premesso
Le parti hanno inteso, con il presente accordo di avvio, sostenere questo piano straordinario di sviluppo, al fine di favorirne il successo, nell’ interesse dei lavoratori e della cooperativa. Nella sua definizione, hanno preso a riferimento e guida il contratto integrativo aziendale del 7 aprile 2003, anche con la volontà di consolidare la nuova stagione di positive relazioni sindacali, che si sono concretizzate in una intensa attività di confronto e col raggiungimento di proficue intese su tutte le materie affrontate.
ART. 1
I lavoratori assunti per i punti di vendita di nuova apertura rientreranno nella sfera di applicazione del contratto integrativo aziendale di Coop Estense dal mese di luglio successivo alla decorrenza di due esercizi interi e consecutivi di gestione con risultato netto a pareggio o in attivo della divisione territoriale, oppure alla decorrenza di due esercizi interi e consecutivi di gestione con risultato netto a pareggio o in attivo dello stesso punto di vendita. Per il risultato della divisione territoriale, i due esercizi vengono conteggiati a partire da quello nel corso del quale avviene l’apertura della nuova struttura.
In ogni caso, varranno fin dall’apertura le seguenti norme:
- al Titolo I Relazioni sindacali: tutti gli articoli;
- al Titolo V Part Time: l’art. 23 part time annuo, l’art. 26 modifiche della durata e dell’articolazione, l’art. 28 ferie;
- al Titolo VIII Ferie e Aspettative: tutti gli articoli;
- al Titolo X Missioni e Trasferimenti: l’art. 52 trasferte, l’art. 53 missioni, l’art. 54 uso del proprio mezzo di trasporto, l’art. 55 polizza kasko;
- al Titolo XIII Disposizioni Varie: l’art. 65 mensilità supplementari, l’art. 66 trattamento economico per infortunio, l’art. 67 visite mediche;
- la regolamentazione della pausa non retribuita, così come definita dagli accordi territoriali..
Inoltre, in occasione degli accordi di avvio di singolo punto di vendita di cui al successivo art. 3, le parti definiranno modalità e decorrenze dell’applicazione delle materie sotto elencate:
- al Titolo V Part Time: l’art. 22 limiti orari;
- al Titolo VI Orario di lavoro: l’art. 32 distribuzione dell’orario di lavoro; l’art. 33 limite massimo del normale orario giornaliero, l’ art. 34 orari bisettimanali di riferimento.
Ferma restando l’integrale applicazione del contratto integrativo aziendale al realizzarsi delle condizioni di cui al primo comma, decorso il quarto anno dall’apertura della nuova struttura, verranno applicate le parti del CIA riguardanti: l’art. 29 orario di lavoro, l’art.39 lavoro festivo, tutto il Titolo IX Classificazione del Personale, tutto il Titolo XII Retribuzione variabile, l’art. 64 premio aziendale. Le materie e gli articoli non elencati nel presente comma sono da considerarsi rientranti fra le materie valide fin dall’apertura. Le parti, a livello territoriale, valuteranno, sulla base degli effettivi andamenti economici e gestionali del punto di vendita, la possibilità di applicare anticipatamente rispetto a detto termine, le norme di cui al Titolo IX Classificazione del personale.
ART. 2
In relazione alle esigenze di una equilibrata composizione dell’organico della struttura in avvio e alle necessità formative, i lavoratori assunti per il nuovo punto di vendita potranno essere assegnati temporaneamente ad altre strutture e sostituiti da lavoratori provenienti da punti di vendita già esistenti. I primi manterranno comunque come luogo abituale di lavoro la nuova struttura e i secondi invece la struttura di provenienza.
Il numero di lavoratori assunti nel punto di vendita in apertura e spostati temporaneamente in altro punto di vendita sarà comunicato per tempo alle OOSS territoriali. La cooperativa riporterà tutti i lavoratori nel loro luogo abituale di lavoro, secondo modalità e tempi che saranno oggetto di confronto tra le parti a livello territoriale.
I lavoratori provenienti da altre strutture di Coop Estense in attività, e già rientranti nella sfera di applicazione del contratto integrativo aziendale, manterranno le condizioni contrattuali acquisite. Nell’ individuazione di questi lavoratori, la cooperativa adotterà tra i criteri principali quello di dare priorità a coloro che ne facciano richiesta, purché in possesso delle competenze professionali necessarie.
Nelle strutture di vendita già esistenti, e già rientranti nella sfera di applicazione del contratto integrativo aziendale, le norme del CIA relative alla distribuzione dell’orario di lavoro varranno anche per i lavoratori provenienti dalle nuove strutture.
ART. 3
In previsione di ogni singola apertura o ristrutturazione, le parti a livello territoriale si incontreranno per definire le particolari condizioni organizzative tipiche di tutti i precedenti accordi di avvio, quali ad esempio: percentuali di tempi determinati e somministrati, installazione di impianti e apparecchiature di controllo, ecc.
ART. 4
In relazione alla portata effettiva della ristrutturazione, le parti a livello territoriale valuteranno la possibilità di applicare al punto di vendita interessato le condizioni di cui al precedente art. 1, fermo restando che i lavoratori già in forza alla cooperativa manterranno le condizioni contrattuali individualmente acquisite.
ART. 5
In relazione al completamento della prima parte del piano di sviluppo in ciascuna regione, la cooperativa metterà in atto le seguenti misure di consolidamento dell’occupazione.
1. La cooperativa destinerà, ad incremento definitivo di contratti a tempo parziale in Puglia, altre 50.000 ore, aggiuntive a quelle previste dall’ art. 27 del vigente contratto integrativo aziendale, entro tre anni dal completamento della prima parte del piano di sviluppo relativo alla Puglia. Parte di dette ore di incremento potranno essere realizzate anticipatamente, secondo tempi e quantità che saranno concordate nell’ambito degli accordi di avvio di cui al precedente articolo 3; in ogni caso 5.000 di dette ore saranno applicate entro il mese di luglio 2005. Le parti convengono sulla necessità di privilegiare, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative, i lavoratori con contratti part time a minor numero di ore, senza tuttavia escludere la possibilità di passaggi a full time.
2. La cooperativa trasformerà, 250 contratti di lavoro a termine, inclusi i contratti di lavoro somministrato a tempo determinato, in contratti a tempo indeterminato: 150 saranno trasformati in Puglia e 100 in Emilia, entro due anni dal completamento della prima parte del piano di sviluppo in ciascuna regione, oppure secondo scadenze concordate tra le parti a livello territoriale.
3. La cooperativa verificherà, d’intesa con le OOSS territoriali emiliane la possibilità di anticipare al 31/12/2006 il termine per completare l’incremento dei contratti part time emiliani, stabilito dall’art. 27 del vigente contratto integrativo aziendale e di destinare ad incremento definitivo di contratti a tempo parziale in Emilia, altre 10.000 ore, aggiuntive a quelle previste dall’art. 27 del vigente contratto integrativo aziendale, e da realizzarsi entro il 31/12/2007.
Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, per “prima parte del piano di sviluppo” si intende: a) in Puglia, l’apertura al pubblico degli ipermercati di Bari Japigia e la messa a regime con apertura al pubblico, dell’ampliamento degli ipermercati di Foggia e Lecce e del rifacimento della struttura che ospita l’ipermercato di Taranto; b) in Emilia, l’apertura al pubblico dell’ipermercato di Carpi e il completamento della ristrutturazione dell’ipermercato “I Portali” ;.
ART. 6
In relazione al test in corso della Società Tintoretto, il Consiglio d’Amministrazione della cooperativa valuterà se sussistono o meno le condizioni economiche e gestionali per avviare la creazione della divisione supermercati in Puglia e prendere in gestione diretta i supermercati di Bari via Fanelli e Gioia del Colle. In relazione alla decisione assunta, le parti concorderanno a livello di confronto nazionale aziendale, da realizzarsi entro il 31/12/2006, le condizioni e le modalità che consentano alla cooperativa di prendere alle proprie dirette dipendenze gli attuali lavoratori della Società Tintoretto, entro il 31 marzo 2007. Il passaggio dei suddetti lavoratori alle dirette dipendenze di Coop Estense potrà avvenire, a seconda della decisione assunta dal C.d’A. di Coop Estense, con l’acquisizione dei suddetti supermercati, oppure con il passaggio di detti lavoratori presso altre strutture della cooperativa. Nell’un caso o nell’altro, le parti avvieranno, entro il termine suddetto una specifica fase di confronto al fine di valutare le conseguenze gestionali e organizzative della decisione assunta e come renderle compatibili con la gestione complessiva. Per i lavoratori in questione le decorrenze dei trattamenti spettanti saranno riferite alla data di apertura dei supermercati.
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