PAM
7 febbraio 1979
VERBALE DI ACCORDO SUL “ PANIERE ”
Omissis
Al fine di definire, in applicazione e nel rispetto degli impegni sanciti all’art. 1 dell’accordo integrativo aziendale 31-5-78, la composizione di un paniere di prodotti alimentari e non, di prima necessità, largo consumo e rispondenti a precisi criteri di qualità, a prezzi calmierati.
Relativamente alle voci merceologiche descritte e riportate all’elenco A, l’azienda garantirà la vendita al pubblico, per almeno un articolo all’interno di ciascuna voce, ai prezzi indicati a fianco di ciascuna delle voci descritte, sino e non oltre il 30 giugno 1979.
Relativamente alle voci merceologiche descritte e riportate all’elenco B, l’azienda garantirà la vendita al pubblico, per almeno un articolo all’interno di ciascuna voce, ai prezzi indicati alla prima colonna sino a tutto il 24 marzo 1979; garantirà inoltre di contenere, relativamente al periodo 25 marzo-30 giugno 1979, gli eventuali aumenti di prezzo nei limiti massimi previsti alla seconda colonna.
I prezzi di cui ai prodotti dell’elenco A potranno essere ridotti, per particolari situazioni di mercato e/o per ragioni di concorrenza, previa comunicazione e consultazione con le OO.SS.
Le variazioni di prezzo, contenute fra i valori minimi e massimi previsti per i prodotti di cui all’elenco B, verranno tempestivamente segnalate alle OO.SS.
L’Azienda si impegna a garantire, all’interno di ogni singolo punto di vendita e per tutta la durata del “ paniere ”, una presenza costante e consistente dei prodotti previsti dal paniere stesso.
Entro le date del 15 aprile e 15 luglio 1979, l’Azienda comunicherà alle OO.SS. i risultati quantitativi relativi alle vendite dei prodotti contenuti nel “ paniere ”.
L’Azienda si impegna ad evidenziare all’interno dei Supermercati, mediante l’uso di mezzi informativi appropriati, l’esistenza del “ paniere ” con relativi prodotti e prezzi.
La vendita dei prodotti e degli articoli previsti nel “paniere ”, alle condizioni in esso sancite, avverrà, compatibilmente con i tempi tecnici di rifornimento e di esposizione delle merci sui banchi di vendita, quanto più presto possibile e comunque non oltre il 15 febbraio 1979.
ELENCO A
Descrizione Prezzo
1) Caffè macinato gr. 200 Lit. 960
2) Zucchero semolato gr. 960 ” 645
3) Confettura albicocche/pesche gr. 350 ” 430
4) Tonno all’olio d’oliva gr. 180 ” 690
5) Piselli medi gr. 400 ” 195
6) Fagioli borlotti gr. 400 ” 180
7) Fagioli cannellini gr. 400 ” 180
8) Doppio concentrato gr. 140 ” 195
9) Dadi “ per brodo ” x 10 ” 265
10)Succhi di frutta gr. 125 ” 80
11)Pasta di semola gr. 1000 o 5000 ” 430
12)Acqua minerale gasata e non (lt. 1) ” 65
13)Detersivo CIP gr. 420 ” 250
(salvo variazioni CIP)
14)Detersivo CIP lavatrici gr. 5000 ca. ” 3.680
(salvo variazioni CIP)
15)Olio di oliva it. 1 ” 1.890
16)Olio extra vergine di oliva lt. 1 ” 2.190
17)Formaggio stracchino o taleggio al Kg. ” 2.840
18)Galline eviscerate teste e zampe al Kg. ” 3.280
19)Fuselli di tacchino al Kg. ” 3.990
Descrizione 1° Prezzo 2° Prezzo
20)Olio semi vari lt. 1 Lit. 730 Lit. 750
21)Olio semi soja lt. 1 ” 750 ” 770
22)Riso originario gr. 1900 ” 950 ” 1.060
23)Pomodoro pelati gr. 800 ” 340 ” 360
24)Vino da tavola al lt. ” 345 ” 380
25)Uova 50/55 rosate per 6 ” 440 ” 480
26)Burro al Kg. ” 3.190 ” 3.280
27)Formaggio dolce da tavola al Kg. 2.640,— ” 2.790
28)Polli novelli eviscerati testa e zampe al Kg.1.380,— ” 1.580
29)Fesa di tacchino al Kg. ” 4.980,— ” 5.280
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SEGRETERIE NAZIONALI
Con riferimento all’accordo 7-2-79 relativo alla istituzione di un “ paniere ” a prezzi calmierati, l’Azienda si impegna, per i periodi di tempo previsti dal citato accordo, a non effettuare offerte speciali, limitatamente agli specifici articoli contenuti nel “ paniere ”, a prezzi inferiori rispetto a quelli indicati.
I casi di forza maggiore che non dovessero consentire la presenza nei supermercati di alcuni prodotti dovranno essere immediatamente segnalati alle OO.SS. per le opportune valutazioni e verifiche.
I prezzi dei prodotti riportati agli elenchi A e B potranno essere ridotti, per particolari situazioni di mercato e/o per ragioni di concorrenza, previa comunicazione e consultazione con le OO.SS.
Le variazioni di prezzo, nell’ambito dei valori minimi e massimi previsti per i prodotti di cui all’elenco B, verranno tempestivamente segnalati alle OO.SS.
Venezia, 7 febbraio 1979 |