12 luglio 1974
ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE NAZIONALE
Omissis
Art. 1.
PIANI DI SVILUPPO E DI RISTRUTTURAZIONE
Premesso che le Organizzazioni Sindacali sono interessate alla attuazione di una politica strutturale dei prezzi finalizzata al loro contenimento ed alla salvaguardia del potere di acquisto del salario dei lavoratori, impegnano l’azienda alla adozione delle necessarie misure volte al conseguimento di questo obiettivo.
In questo contesto l’azienda si impegna a comunicare preventivamente alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo gli eventuali piani di sviluppo e di ristrutturazione; le Organizzazioni Sindacali hanno preso atto di quanto comunicato in argomento dall’azienda nel corso della trattativa, riassunto nel documento allegato.
Nel caso di ristrutturazione, l’azienda manterrà i livelli di occupazione, salariali e di professionalità conseguiti dai lavoratori.
Ciò premesso, i problemi della condizione lavorativa eventualmente emergenti dalla ristrutturazione a vari livelli saranno trattati tra le OO.SS. (Consiglio dei delegati, Organizzazioni Sindacali, provinciali e nazionali) e la Direzione aziendale al fine di concordare quanto necessario per evitare gli effetti obiettivamente negativi nelle prestazioni dei lavoratori.
Art. 2.
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA INTEGRITA’ FISICA
DEI LAVORATORI
Ferme restando le norme del vigente contratto nazionale 21 novembre 1973, al fine di migliorare le condizioni ambientali e per realizzare gli elementi cono-scitivi, le parti convengono:
- di affidare al Consiglio dei Delegati, che opera in accordo con il Patronato delle OO.SS. stipulanti, il compito di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione, a norma dell’art. 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori: dette attività saranno svolte all’interno del luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro;
- di concordare con la Direzione Aziendale la scelta di Enti, istituti e centri di medicina specializzati, cui ricorrere per la misurazione ed il rilievo dei para. metri fisici ambientali e la loro successiva annotazione in appositi registri. nonché per particolari indagini ed accertamenti sugli ambienti di lavoro;
- di ricorrere, in caso di mancato accordo sulla scelta dell’ente, dell’istituto e del centro di medicina specializzato, ai tecnici di parte.
L’Azienda inoltre si impegna a fornire ed istituire i seguenti strumenti ritenuti idonei a concorrere ad una efficace opera di prevenzione e di tutela della salute del lavoratore.
Libretto sanitario personale
Ove saranno annotati i risultati delle visite periodiche, nonché i dati relativi agli infortuni e alle malattie da parte di tutti i medici che hanno occasione di prestare assistenza al lavoratore. Detti risultati verranno annotati, in quanto presentati, sulla scheda sanitaria personale a cura del servizio sanitario aziendale, con vincolo di segreto professionale.Il libretto personale sanitario sarà conservato a cura del lavoratore.
Registro dei dati biostatistici
Tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari aziendali. In esso saranno annotati, per ogni settore, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché delle assenze per infortunio e malattia. L’Azienda tornirà periodicamente tali dati su richiesta del Consiglio dei Delegati.
Gli oneri relativi agli interventi effettuati dagli istituti specializzati, solo in quanto congiuntamente designati, nonché quelli relativi all’istituzione, tenuta e aggiornamento delle registrazioni, sono a carico dell’Azienda.
Le parti sono concordi nel ritenere, come prevede il presente accordo, che un potenziamento della medicina preventiva del lavoro potrà realizzarsi con l’attuazione della riforma sanitaria.
In tale prospettiva s’impegnano sin d’ora a collaborare con le unità sanitarie locali, mettendo a disposizione le rilevazioni effettuate nei luoghi di lavoro.
Art. 3.
APPALTI
Le parti si impegnano, allo scopo di trovare la soluzione più adeguata al problema posto dalle OO.SS., a verificare la rispondenza tra gli appalti in atto presso l’azienda, la legge 23 ottobre 1960 n. 1369 e l’art. 129 del CCNL 21 novembre 1973.
L’azienda fornirà in merito le necessarie informazioni.
Art. 4.
SERVIZI SOCIALI IN RAPPORTO ALLA RIFORMA
Asili nido
L’azienda accantonerà l’importo annuo di L. 8.000.000, che pone a disposizione di concrete iniziative di Enti locali, quale contributo finalizzato al miglioramento delle strutture e della gestione degli asili nido, avuto riguardo all’interesse dei dipendenti dell’azienda.
L’erogazione del predetto importo formerà oggetto di accordi con le OO.SS. stipulanti, con riferimento alle esigenze dei lavoratori del commercio ed in sin-tonia con le linee sociali del movimento sindacale.
Quanto sopra si aggiunge ai contributi che vengono mensilmente versati dall’azienda a norma della legge 1044 del 6 dicembre 1971 e a quelli versati in appli-cazione dei precedenti accordi aziendali.
Mense
Premesso che le OO.SS. tendono a garantire la possibilità di consumazione di un pasto, presso mense di quartiere o interaziendali, al personale dipendente, escludendo comunque la monetizzazione di tale servizio, l’azienda si impegna a favorire e sostenere la realizzazione di iniziative volte a tale obiettivo.
Art. 5.
DIRITTO ALLO STUDIO
Per permettere ai lavoratori di meglio avvalersi del diritto allo studio, i per-messi retribuiti previsti dal secondo comma dell’art. 44 del CCNL 21 novembre 1973, vengono elevati a 160 ore nell’arco del biennio a decorrere dal 1° luglio 1973.
Art. 6.
MALATTIA E INFORTUNIO
L’azienda, quale trattamento di miglior favore, anticiperà ai lavoratori assenti per malattia o infortunio, per un periodo superiore ai 15 giorni, le indennità di malattia o infortunio (limitatamente all’indennità giornaliera per inabilità tem-poranea assoluta) di pertinenza dell’I.N.A.M. o dell’I.N.A.I.L. sotto forma di anticipo di cassa a tale titolo.
Il lavoratore ha l’obbligo di consegna del vaglia o assegno dell’istituto assicuratore (I.N.A.M. o I.N.A.I.L.) in data immediatamente successiva al ricevimento.
In caso di malattia viene assicurata la normale maturazione delle ferie.
Art. 7.
CLASSIFICAZIONE
Le parti hanno proceduto ad un approfondito esame della situazione organizzativa operativa delle singole unità aziendali, ai fini della classificazione del personale anche per gli effetti di cui all’ultimo comma dell’art. 127 del vigente CCNL 21 novembre 1973.
In conseguenza di ciò, fermo restando quanto previsto in materia di classi-ficazione del personale dal Titolo II del citato contratto, hanno convenuto le seguenti condizioni migliorative:
- commesso alla vendita al pubblico (ivi compresi gli aiutanti-commessi dopo 18 mesi di permanenza al V livello) e altre qualifiche assegnate dal Contratto collettivo al IV livello (prive di passaggio automatico da livelli inferiori):
IV livello per i primi 36 mesi di effettivo servizio in questo livello;
IV livello/Super per ulteriori 36 mesi di effettivo servizio;
IV livello/Extra successivamente;
- addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita, addetto a mansioni qualificate promiscue dei depositi o centri di distribuzione e altre qualifiche assegnate dal CCNL 21 novembre 1973 vigente al V livello:
V livello per i primi 18 mesi di effettivo servizio in questo livello;
IV livello per ulteriori 36 mesi;
IV livello/Super successivamente;
- addetto alle operazioni di magazzino o riserva delle unità di vendita (come da allegato n. 1):
V livello per i primi 18 mesi di effettivo servizio in questo livello;
IV livello successivamente;
- addetto a mansioni generiche di manovalanza nelle unità di vendita (come da allegato n. 2); addetto a carico-scarico e movimentazione: qualifiche assegnate dal Contratto collettivo al VI livello per effetto dell’allargamento delle mansioni richieste dall’organizzazione del lavoro nell’azienda:
V livello fisso.
NORMA TRANSITORIA
Per tutto il personale in servizio al 30 giugno 1974 che, per effetto del presente accordo abbia diritto a uno o più passaggi automatici di livello, oltre quello in cui si trova attualmente inquadrato, si procederà come segue:
- personale inquadrato al IV livello/Super passa al IV livello/Extra dal 1° lu-glio 1974;
- personale inquadrato al IV livello passa al IV livello/Super dal 1° luglio 1974;
- personale inquadrato al V livello passa al IV livello alla scadenza contrattuale;
- personale inquadrato al VI livello passa al V livello dal 1° luglio 1974.
Per l’applicazione della presente norma si fa riferimento all’inquadramento in atto al 30 giugno 1974 o, in ogni caso, a quello cui il personale aveva diritto per effetto della precedente contrattazione aziendale.
Art. 8.
ORARIO DI LAVORO
Le parti si danno reciprocamente atto:
- del carattere di servizio al pubblico che tutta la distribuzione commerciale ha e deve necessariamente mantenere;
- della richiesta dei lavoratori del commercio di distribuire l’orario della settimana di 40 ore su 5 giornate lavorative, di ridurre i nastri orari, di adottare doppi turni alternati a orario continuato.
Ciò premesso, le parti si danno atto che tali problemi formeranno oggetto di esame, oltre che in sede aziendale, secondo quanto disposto dal primo comma dell’art. 127 del vigente CCNL, in sede di Commissione Paritetica di cui all’art. 22, secondo comma del CCNL 21 novembre 1973 al fine di ricercare adeguate soluzioni locali generalizzate a tutto il settore del commercio al dettaglio.
NOTA A CHIARIMENTO DELL’ART. 22
DEL CCNL 21 NOVEMBRE 1973
Le parti si danno atto che la mezza giornata a turno settimanale, cioè quella non coincidente con la chiusura infrasettimanale dei negozi, di cui al primo comma dell’art. 22 del CCNL 21 novembre 1973, deve consentire un meccanismo di turnazione che non escluda nessun giorno della settimana.
Tanto il riposo settimanale programmato per turno che quello coincidente con la chiusura infrasettimanale dei negozi saranno goduti in ogni caso, fatta eccezione per la loro coincidenza con l’assenza dal lavoro da qualsiasi causa motivata. (Le festività previste dall’art. 33 del CCNL 21 novembre 1973 non costituiscono assenze a questi effetti).
Art. 9.
PART-TIME
Agli effetti dell’utilizzo a tempo parziale del lavoro si precisa che:
a) l’orario settimanale di lavoro non potrà essere superiore alle 24 ore ed inferiore alle 12;
b) l’orario di lavoro non potrà essere distribuito in periodi inferiori alle 4 ore;
c) per il suddetto personale, in proporzione all’effettiva prestazione e sulla base convenzionale di 173 ore mese per il calcolo della quota oraria, viene riconosciuta un’apposita indennità pari al 10% del minimo tabellare del livello di appartenenza;
d) il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni di legge e da quelle del CCNL 21 novembre 1973, fermo restando che le relative clausole per le particolari caratteristiche del rapporto hanno applicazione proporzionale alla ridotta durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione;
e) nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale di un lavoratore già occupato a tempo pieno, l’azienda garantirà la liquidazione dell’indennità di anzianità avuto riguardo ai due periodi sulla base della retribuzione spettante al lavoratore a tempo pieno in vigore al momento della definitiva risoluzione del rapporto di lavoro;
f) il personale già dipendente, che ne faccia espressa richiesta scritta, ha il diritto di priorità per il passaggio da tempo parziale a tempo pieno e da tempo pieno a tempo parziale in rapporto alle specifiche esigenze dell’azienda a questo riguardo e mansioni analoghe;
g) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, non comporta di per se novazione dello stesso.
I problemi eventualmente conseguenti alla gestione di questo istituto, sa-ranno discussi con il Consiglio dei Delegati.
Art. 10.
CONTRATTI A TERMINE
L’istituto del contratto a termine verrà utilizzato nell’ambito delle disposizioni vigenti in materia.
Art. 11.
SCALA MOBILE
Per i punti di scala mobile che scatteranno a decorrere dal 1° agosto 1974, i valori giornalieri del punto per i lavoratori sono i seguenti:
Livelli | Sup. 18 anni | Inf. 18 anni e apprendisti |
I e I/Super | 34,23 | - |
2°-3°- 4°-5°-6°-7° | 25,80 | 21,93 |
Per i punti di scala mobile che scatteranno dal lo novembre 1975 i valori giornalieri del punto per i lavoratori sono i seguenti:
Livelli | Sup. 18 anni | Inf. 18 anni e apprendisti |
I e I/Super |  | - |
2°-3°- 4°-5°-6°-7° | 25,80 | 25,80 |
A norma del presente accordo i punti di scala mobile in atto alla data 31 luglio 1974, non potranno, in ogni caso, essere soggetti a rivalutazione.
Per ogni altro aspetto non contemplato dal presente articolo seguiteranno ad avere piena applicazione i vigenti accordi nazionali di scala mobile per il settore del commercio.
Le parti si danno atto che la validità del presente articolo decadrà automati-camente nell’ipotesi in cui vengano stipulati accordi nazionali modificativi del vigente accordo nazionale di scala mobile 29 aprile 1957 e successive modifiche.
Nelle ipotesi in cui al precedente comma sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore, con riferimento esclusivo ai valori giornalieri del punto di scala mobile previsti dal presente accordo.
Art. 12
PARTE ECONOMICA
A partire dal 1° luglio 1974, le tabelle retributive per le province in cui per la generalità delle qualifiche sono stati raggiunti i livelli previsti dall’art. 72 del CCNL 21 novembre 1973, restano così determinate:
 | Premio aziendale |
Livelli | Paga10%IntegrazioneTotale |
7° | 106.00010.60012.00022.600 |
5° | 120.40012.04012.00024.040 |
4° | 128.50012.85012.00024.850 |
4° Super | 134.80013.48012.00025.480 |
4° Extra | 137.50013.75012.00025.750 |
3° | 151.90015.19012.00027.190 |
2° | 170.80017.08012.00029.080 |
1° | 218.50021.85012.00033.850 |
1° Super | 225.00022.50012.00034.500 |
NORMA TRANSITORIA
Al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, verrà garantito, a decorrere dal 1° luglio 1974, un aumento retributivo complessivo lordo mensile sulla retribuzione di fatto di L. 18.000, così ripartito:
- L. 12.000 mensili a titolo di integrazione del premio aziendale del 10%, corrispondente ai vari livelli retributivi, ivi compresi quelli del 4° Super e del 4° Extra; l’importo suddetto verrà erogato ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell’art. 127 del CCNL 21 novembre 1973.
L. 6.000 mensili, come quota retributiva utilizzabile per i passaggi (sino al 4° livello Extra) previsti dall’art. 7 del presente accordo e dalla norma transitoria annessa allo stesso.
L’eventuale eccedenza verrà considerata assegno ad personam utilizzabile solo per la determinazione della retribuzione propria del livello superiore.
Art. 13.
CONSIGLIO DEI DELEGATI
Le parti convengono che:
a) nelle singole unità produttive verrà affidata al Consiglio dei Delegati, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori a livello aziendale;
b) nel Consiglio dei Delegati, composto da lavoratori in forza all’unità produttiva, si identificano unitariamente le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 300.
I nominativi dei componenti del Consiglio dei Delegati, verranno comunicati per iscritto alla Direzione, congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
I permessi retribuiti previsti dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 nelle aziende di cui all’art. 23 lettera A) della stessa legge, vengono elevati:
a) a 2 ore complessive annue per ciascun dipendente per l’anno 1974;
b) a 3 ore complessive annue per ciascun dipendente a decorrere dal 1° gennaio 1975.
I permessi retribuiti previsti dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 nelle aziende di cui all’art. 13 lettere b) e c) della stessa legge, vengono elevati:
a) a 16 ore complessive mensili per il 1974;
b) a 24 ore complessive mensili a decorrere dal gennaio 1975.
Sono conservate eventuali condizioni di miglior favore.
Ai Consigli dei Delegati, costituiti nell’ambito di unità con meno di 20 dipendenti, vengono in ogni caso garantite 40 ore complessive annue per il 1974 e 60 ore complessive annue dal 1° gennaio 1975.
Il totale complessivo delle ore di cui ai comma precedenti è comprensivo anche delle ore per l’esercizio delle attività di patronato e di tutela della salute.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o contrattuale a livello confederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.
ASSEMBLEA
Fermo restando quanto previsto dall’art. 118 del vigente CCNL, di cui si conferma integralmente il contenuto, il numero delle ore annuali retribuite di assemblea viene elevato a 15 con decorrenza 1° luglio 1974.
NOTA A VERBALE
Nei casi di mancata costituzione del Consiglio dei Delegati, di cui al presente articolo, continueranno ad operare, nell’ambito di quanto previsto dalla legge n. 300 e dal CCNL 21 novembre 1973, le strutture sindacali esistenti.
ALLEGATO N. 1
Addetto alle operazioni di magazzino o riserva dell’unità di vendita.
Addetto all’insieme delle operazioni di magazzino o riserva nelle unità di vendita, intendendosi per tali l’esercizio promiscuo delle funzioni di movimentazione fisica, carico e scarico, sistemazione o stoccaggio delle merci, anche con l’uso di mezzi meccanici e/o elettromeccanici, imballo e disimballo, spunta, consultazione e compilazione di modelli semplici appositamente predisposti.
NOTA A VERBALE
Le parti si danno atto che nell’ipotesi in cui al personale descritto al comma precedente, venga affidata una mansione prevista dal Contratto Nazionale per l’addetto alle operazioni ausiliarie di vendita, esclusa la movimentazione delle merci, allo stesso viene riconosciuto lo scorrimento di livello retributivo dell’addetto alle operazioni ausiliarie di vendita, fermo restando lo svolgimento dell’insieme delle mansioni previste dalla figura.
Il personale in questione ha diritto di priorità, in rapporto alle specifiche esigenze dell’azienda, al passaggio nella qualifica di addetto alle operazioni ausiliarie di vendita, conservando le sole mansioni previste dal CCNL vigente per tale qualifica.
ALLEGATO N. 2
Personale addetto a mansioni generiche di manovalanza nell’ambito dell’unità di vendita.
Personale addetto a mansioni generiche di manovalanza nelle unità di vendita (carico, scarico, pressacarta, insacchettatura, sistemazione carrelli, movimento vuoti, pulizia, ecc.).
Art. 7/bis
Ferme restando le mansioni attualmente svolte, le parti concordano di inquadrare al III livello le seguenti figure:
a) specialista di ortofrutta (ex 1° di reparto ortofrutta);
b) specialista carni (macellai);
c) personale addetto agli impianti, intendendosi per tale il contirollo e la manutenzione anche preventiva di impianti e di attrezzature tecniche, elettromeccaniche, termiche e/o idrauliche, nonché la conduzione degli impianti di riscaldamento e/o termoventilazione.
L’eventuale assistenza ai controlli e/o verifiche effettuate da enti appositi.
d) meccanico motorista;
e) ricevitore intendendosi per tale colui che assicura la esecuzione delle operazioni di ricevimento e la rispondenza delle merci in arrivo con la relativa documentazione.
NOTA A VERBALE
Nei supermercati alimentari, date le caratteristiche dell’organizzazione del lavoro dell’azienda, per movimentazione fisica delle merci si intende il prelevamento delle stesse ed il loro trasferimento mediante contenitori su ruote fino al banco di vendita e viceversa, resta in ogni caso intesa l’esclusione di ogni operazione di carico e scarico senza l’utilizzo di mezzi meccanici.
ALLEGATO N. 3
Personale addetto a mansioni qualificate promiscue presso i centri di distribuzione
Addetto all’insieme delle operazioni di magazzino nei centri di distribuzione, intendendosi per tale l’esercizio promiscuo delle funzioni di movimentazione fisica delle merci in arrivo e in partenza da e per l’automezzo, ivi compresi i trasferi-menti interni e la relativa collocazione negli appositi spazi, con mezzi meccanici ed elettromeccanici, delle funzioni di disimballo, prelievo e preparazione nonché delle verifiche e dei controlli con relativa spunta e della consultazione e compilazione degli apposti modelli.
V livello per i primi 18 mesi di effettivo servizio in questo livello,
IV livello per ulteriori 36 mesi,
IV livello super successivamente.
ALLEGATO N. 4
Personale addetto a mansioni generiche di manovalanza nel centri di distribuzione.
Personale addetto a mansioni generiche di manovalanza, nell’ambito di centri di distribuzione (carico e scarico, movimentazione fisica, pressacarta ed altre mansioni equivalenti).
V livello fisso.
L’azienda si impegna, in caso di nuove assunzioni, a priorizzare il suddetto personale nell’assegnazione alle mansioni superiori eventualmente vacanti.
NORMA TRANSITORIA
- Tutto il personale che, in data successiva al 1° luglio 1974, in virtù della norma di cui agli accordi aziendali del 1971, aveva in scadenza il passaggio al parametro 135, verrà inquadrato a decorrere dal 1° luglio 1974 al IV Super (retribuzione base L. 134.800) e alla scadenza prevista dagli accordi aziendali verrà inquadrato al IV livello extra (retribuzione base L. 137.500) con la contestuale erogazione di un assegno ad personam di L. 3.300 utilizzabile solo per la deter-minazione della retribuzione propria del livello superiore.
- Tutto il personale che, in data successiva al 1° luglio 1974 in virtù delle norme di cui agli accordi aziendali del 1971, aveva in scadenza il passaggio al parametro 132, verrà inquadrato alla scadenza prevista dai citati accordi aziendali al IV livello extra (retribuzione base L. 137.500).
- Le parti si impegnano a verificare situazioni analoghe.
NOTA A VERBALE
Ai lavoratori addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita occupati in queste province per le quali gli accordi aziendali stipulati non prevedevano un iter di carriera con scorrimento fino alla categoria C1 extra viene riconosciuto un beneficio economico equivalente alla differenza tra i valori retributivi del parametro 132 (retribuzione base L. 134.800) e il parametro 135 (retribuzione base L. 137.500).
Tale beneficio potrà essere assorbito solo in caso di passaggio di livello.
Si intende che il beneficio di cui sopra, sarà erogato secondo quanto previsto in materia di iter dagli accordi aziendali del 1971 per la provincia di Milano.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti concordano di incontrarsi successivamente in sede nazionale per l’esame dei problemi di applicazione della classificazione prevista dal presente accordo relativamente a:
a) Personale delle sedi centrali amministrative e legali;
b) spaccatori e disossatori carni;
c) addetto salumi e formaggi;
d) ad ogni eventuale qualifica non prevista dal CCNL 21.11.73 e dal presente accordo.
Art. 14
Sono fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti e le condizioni di miglior favore contrattuali in atto.
Art. 15
Il presente accordo ha decorrenza 1-7-1974 e scadenza 30-6-76, salvo data diversa eventualmente prevista, nel contesto, per i vari istituti.
Spettabile DIREZIONE DEI SERVIZI
SINDACALI DELLA CONFEDERAZIONE
GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO
E DEL TURISMO
Piazza G.G. Belli, 2
ROMA
Si comunica a codesta spettabile Direzione che al personale avente qualifica non impiegatizia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, fatta salva la normativa in atto in materia di indennità di anzianità, verrà esteso lo stesso trattamento previsto in materia dalla lettera allegato dell’accordo 25-11-71 per la provincia di Milano.
Cordiali saluti.
SOCIETA’ GENERALE SUPERMERCATI
MODIFICHE E CHIARIMENTI
ALL’ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE
Premesso che le parti confermano, come orientamento di carattere generale, il costante impegno volto alla ricerca ed alla individuazione dell’esatta rispondenza degli inquadramenti dei lavoratori ai livelli contrattuali in rapporto alle mansioni effettivamente svolte, e premesso altresì l’esplicito richiamo al II comma dell’art. 68 del vigente C.C.N.L., fermi restando gli inquadramenti previsti rispettivamente dal C.C.N.L. e dall’accordo integrativo aziendale vigenti, salvaguardati i diritti acquisiti discendenti da preesistenti accordi aziendali; avendo tutto ciò premesso e contemplato, l’azienda si impegna a normalizzare le eventuali situazioni che venissero volta a volta segnalate dagli organismi sindacali e che risultassero difformi.
MENSE
Le parti, nel confermare quanto previsto dall’art. 4 dell’A.I.A. del 9-7-74, riaf-fermano la volontà di privilegiare l’istituzione di mense di quartiere o interaziendali.
L’azienda favorirà e sosterrà concretamente proposte a livello locale, formulate dalle OO.SS., miranti a consentire al personale dipendente la consumazione del pasto presso mense di quartiere o interaziendali, intendendosi per tali anche quelle non deI settore.
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
In merito alla richiesta di chiarimento formulata dalle OO.SS., circa l’applicazione dell’art. 6 dell’Accordo Nazionale 9-7-74, l’azienda corrisponderà l’anticipazione dell’indennità di malattia od infortunio, di pertinenza dell’INAM o del-l’INAIL, ivi prevista, in modo automatico e contestuale alle risultanze da foglio paga della trattenuta effettuata al lavoratore interessato,
Restano fermi i presupposti per l’anticipazione ed il diritto dell’azienda al totale recupero di quanto anticipato a tale titolo in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
APPALTI
In relazione alle richieste presentate dall’OO.SS. e con riferimento a quanto disposto dall’art. 129 CCNL, e dall’art. 3 dell’Accordo Aziendale Nazionale 9-7-74, l’azienda fornirà alle OO.SS. stipulanti entro il 31-12-1974, le informazioni necessarie alla verifica della rispondenza tra i contratti di appalto in atto e la legge 1369/1960.
A tale proposito, le parti hanno comunemente accertato che le attività ricon-ducibili alla preparazione di ordini, non rientrano nelle attività in appalto previste dalle norme contrattuali.
LAVORATORI STUDENTI
I permessi di cui all’Accordo Nazionale Aziendale 9-7-74 potranno essere goduti dagli aventi diritto, previa comunicazione all’azienda ed entro il limite previsto nell’arco del biennio, sia congiuntamente che disgiuntamente.
LAVORO STRAORDINARIO
Le parti riconfermano la necessità del rispetto di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 38 CCNL 1973 relativo al lavoro straordinario.
Fermi restando gli strumenti di controllo contrattualmente previsti, l’azienda è impegnata al rispetto integrale della riconfermata norma.
DEPOSITO DI FRANCOLINO
In relazione alla verifica richiesta dalle OO.SS., si conviene che, per le operazioni attinenti al deposito di Francolino non si possa prescindere, anche in relazione ai piani di sviluppo aziendale, da un coordinamento diretto e con personale esclusivamente dell’azienda.
Conseguentemente, l’azienda darà priorità nell’assunzione ai lavoratori attualmente occupati presso la cooperativa, con l’impegno alla realizzazione di quanto sopra entro il 31-1-75.
NOTA A VERBALE
Con riferimento alla classificazione del CCNL vigente, le parti concordano, per quanto riguarda gli impiegati amministrativi di ufficio delle sedi e di altre eventuali unità periferiche, che per le mansioni d’ordine, in quanto promiscue, è previsto il IV livello fin dall’assunzione (con l’iter di cui al contratto integrativo aziendale 9-7-74).
Nell’ambito di quanto disposto dall’art. 8 (nota a chiarimento all’art. 22 CCNL 1973 dell’accordo aziendale nazionale 9-7-74 circa il godimento dei riposi settimanali), l’azienda dichiara la propria disponibilità per una discussione in merito di eventuali progetti che fossero in tal senso presentati dalle OO.SS. a livello locale.
Con riferimento alla dichiarazione a verbale di cui all’accordo aziendale del 9-7-1974, le parti si danno atto che con l’esame dei problemi di applicazione della classificazione del personale dipendente dalle sedi centrali si intendono assolti gli impegni di cui alla dichiarazione a verbale.
|