Esselunga, Accordo, 14/11/1971 |
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Decorrenza: 10/14/1971 |  |
Scadenza: 09/30/1973 |  |
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14 ottobre 1971
ACCORDO NAZIONALE SUPERMARKETS ITALIANI
Accordo di massima tra la SUPERMARKETS ITALIANA S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali
FISASCAT - C.I.S.L.
FILCAMS - C.G.I.L.
UIDATCA - U.I.L.
MINIMO CONTRATTUALE
L. 8.000 (ottomila) lorde mensili per 14 mensilità (stesura accordo UPIM).
SCATTI DI ANZIANITA’
Non assorbimento in caso di passaggio a categoria superiore e ricalcolo (stesura accordo UPIM).
APPRENDISTATO
Riduzione periodo apprendistato a 9 (nove) mesi.
PART-TIME
10% sulla retribuzione tabellare
25% sull’organico (stesura accordo UPIM).
PARITA’ NORMATIVA
Ferie: decorrenza immediata. Computo delle stesse su 5 giornate lavorative settimanali.
Indennità di anzianità: Anticipazione C.C.N.L. al 1 luglio 1973.
ANZIANITA’ RETROATTIVA OPERAI
Con lettera a parte l’azienda comunicherà alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori la determinazione di corrispondere al lavoratore operaio in caso di risoluzione del rapporto di lavoro la differenza tra quanto previsto dal C.C.N.L. per le categorie operaie e quelle impiegatizie ciò s’intende a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
ORGANICI
L’Azienda si impera a discutere i problemi relativi a livello di filiale.
MALATTIA
Anticipazione integrazione quote a carico dell’INAM da parte dell’azienda per malattia superiore alla durata di 1 mese.
MATERNITA’
Impegno a discutere i problemi relativi in epoca successiva.
DIRITTI SINDACALI
Disponibilità ad incontrarsi da parte dell’azienda con le Orga-nizzazioni Sindacali firmatarie per l’esame dei progetti relati-vi, che verranno avanzati.
CORRESPONSIONE DELLE RETRIBUZIONI
Fissazione di un calendario annuale della corresponsione delle retribuzioni. In concomitanza al personale occupato a tempo parziale verrà corrisposto il 90% della retribuzione mensile:
la differenza entro il 10 del mese successivo.
TRASFERIMENTI
L’Azienda comunicherà in base allo Statuto dei Lavoratori le motivazioni del trasferimento almeno 7 (sette) giorni prima dello stesso. In caso di temporaneo trasferimento da una unità produttiva ad un’altra l’azienda rimborserà al lavoratore oltre le normali spese di viaggio le ulteriori eventuali maggiori spese sostenute dallo stesso.
NASTRO ORARIO
Per quanto riguarda la distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero ordinario di lavoro le parti concordano che lo stesso non dovrà superare l’arco di 10 ore nei giorni feriali e di 11 ore nei giorni prefestivi. Decorrenza della norma 1° dicembre 1971.
Limitatamente al personale addetto ai registratori di cassa (con intercambiabilità di mansioni) l’orario di cui sopra potrà essere prolungato da parte dell’azienda rispettivamente di mezz’ora.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Punti di Vendita Parametro
Addette ai registratori di cassa e 121 per 18 mesi
rifornimento banchi 125 per 36 mesi
Sorveglianti 132 per 24 mesi
Addette ai rimborsi . 135
Banconieri di macelleria , 132
Secondo addetto frutta e verdura 132
116 per 12 mesi
Confezionatrici — pezzatrici 121 per 8 mesi
125
116 per 18 mesi
Rifornitori scatolame 121 per 36 mesi
Addetti latticini 125 per 24 mesi
132
Addetti carico e scarico, movimenta-zione 112
merci e vuoti
Addetti esclusivamente alle pulizie
107
anche con mezzi meccanici
Magazzino
1° ricevitore 140
2° ricevitore 132
Carrellisti 132
Fatturisti/Stivatori 125
Addetti carico e scarico e movimentazione 112
merci e vuoti
Addetti alle pulizie anche con mezzi
107
meccanici
Reparto Trasporti
Autisti 132
Aiutanti Autisti 121
Carrizziere 132
Meccanico 132
Capo Reparto 159
Reparto Produzioni
Capi Reparto 159
Gelataio, torrefattore, pastaio,
tagliatore di formaggi
121 per 18 mesi
Aiutanti (come sopra)
125
116 per 12 mesi
Confezionatrici-Confezionatori 121 per 8 mesi
125
Reparto Salumi e Formaggi
1° preparatore 125
116 per 12 mesi
Aiuto Preparatori
121
Magazzino Carni
1° ricevitore 140
Addetti al magazzino carni 121
Reparto Manutenzione-Impianti
Capo Reparto 159
Specializzati 132
Guardiani 125
116 per 24 mesi
121 per 12 mesi
Impiegati 125 per 12 mesi
132 per 24 mesi
135
Nota a verbale
Le addette ai registratori di cassa attualmente inquadrate in cat. C.2 e gli addetti al rifornimento scaffali attualmente inquadrati in cat. D.2, che hanno maturato o che maturino nel tempo 18 mesi di anzianità in categoria verranno inquadrati a parametro 132.
Le anzianità maturate in azienda si intendono valide ai fini del passaggio ai parametri superiori.
DECORRENZA E DURATA
DAL 1° ottobre 1971 al 30 settembre 1973. |
Altri accordi della stessa azienda:
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 | Esselunga, Modifiche Accordo Integrativo del 9/07/74, 11/. . . |
 | Esselunga, Appendice al CIA del 10/03/81, 11/05/1982 |
 | Esselunga, Modifiche Accordo Integrativo del 9/07/74, 04/. . . |
 | Esselunga, Appendice al CIA del 10/03/81, 08/04/1982 |
 | Esselunga, Protocollo aggiuntivo AIA del 10/03/81, 11/04/. . . |
 | Esselunga, Accordo Lombardia, 10/09/99 |
 | Esselunga, Accordo, 29/03/1985 |
 | Esselunga, Accordo, 01/06/1983 |
 | Esselunga, Accordo, 15/06/1982 |
 | Esselunga, Accordo, 26/03/1982 |
 | Esselunga, Inquadramento Depositi, 27/01/1982 |
 | Esselunga, Appendice Integrativo Specialisti, 28/10/1981 |
 | Esselunga, Accordo Integrativo, 10/03/1981 |
 | Esselunga, Accordo, 10/07/1979 |
 | Esselunga, Accordo, 23/03/1979 |
 | Esselunga, Accordo, 21/11/1978 |
 | Esselunga, Accordo Integrativo, 14/01/1978 |
 | Esselunga, Accordo Malattia, 22/06/1977 |
 | Esselunga, Accordo, 09/07/1974 |
 | Esselunga, Accordo, 26/11/1971 |
 | Esselunga, Accordo, 14/11/1971 |
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