Kodak, Accordo, Riduzione del personale, 13/12/1999

Decorrenza: 12/13/1999
Scadenza:

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VIII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 dicembre 1999 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della dr.ssa Maria Giovanna Fragiacomo e del dr. Roberto Maria Giordano si sono incontrate - appositamente convocate, a seguito della comunicazione aziendale in data 10 dicembre 1999 - le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della KODAK S.p.A. che ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 223/91.

Sono presenti:
    • per l’Azienda: il Dott. Ernesto CERVINI;
    • per la Confcommercio: il dott. Guido LAZZARELLI;
    • per le OO.SS.
      FILCAMS CGIL: il Sig. Piero MARCONI
      FISASCAT CISL: il Sig. Salvatore FALCONE
      UILTuCS UIL: il Sig. Antonio VARGIU

Premesso che la società rappresenta quanto segue:
    • la KODAK S.p.A. opera nel settore del commercio dei materiali fotosensibili per la fotografia, per la diagnostica medica nonché per l’acquisizione e l’archiviazione delle informazioni e delle immagini;
    • il comparto è stato colpito da una grave crisi economica, dovuta ad una concorrenza sempre più sostenuta - anche a seguito della fusione di molti fra i principali Operatori.
      Ciò rende indispensabile una ristrutturazione con misure finalizzate ad assicurare la tenuta sul mercato anche con l’indifferibile adozione di nuove tecnologie richieste dalla globalizzazione e dalla attuale interconnettività che alimenta l’e-business e l’e-commerce;
    • in data 1° aprile 1999 l’Azienda ha acquisito dal Gruppo Imation il ramo d’azienda Medical Imaging, con un organico di 104 Dipendenti, integrandolo nella propria Divisione Health Imaging che già segue analogo parco Clienti.

In considerazione di quanto sopra la KODAK S.p.A.
    • in data 14 ottobre 1999 ha proposto un Piano Sociale di Adeguamento Organici, anche a seguito di consultazione con le Parti Sociali, con lo scopo di incentivare l’esodo dei dipendenti;
    • in data 12 novembre 1999 ha aperto una procedura di mobilità per un totale di 42 dipendenti di cui 36 hanno aderito volontariamente al detto Piano Sociale.

Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:

“Allo stato gli esuberi sono confermati nella misura di 42 unità;
la società corrisponderà, in aggiunta a tutte le legali competenze di fine rapporto un incentivo all’esodo - inclusa indennità sostitutiva del preavviso -pari a:
        • 12 mensilità nette corrispondenti alla retribuzione di fatto percepita al 31 gennaio 1999, per operai ed impiegati;
        • 14 mensilità nette percepite in suddetta data, per i primi livelli e Quadri;
        • tali importi sono aumentati del 50% per gli aventi diritto alla pensione di vecchiaia con meno di 30 anni di contribuzione;
una mensilità netta pari all’ammontare della retribuzione di fatto percepita al 31 gennaio 1999 per ogni 2 (due) mesi di permanenza in mobilità per ciascun lavoratore;
l’incentivo all’esodo verrà corrisposto ai lavoratori che rinunceranno all’impugnazione del provvedimento con verbale da sottoscrivere presso gli Uffici del Lavoro interessati o in alternativa alle Commissioni Sindacali delle Ascom;
la data di cessazione del rapporto di lavoro è fissata con il completamento della procedura di mobilità in atto, anche oltre i 120 giorni previsti dalla legge e sino al 31 dicembre 2000, ai sensi dell’art. 8, comma 4, L. 236/93 per ulteriormente ridurre l’impatto sociale;
le misure adottate hanno lo scopo di contribuire ad ottimizzare la dimensione e la tipologia delle professionalità richieste dal mercato ed hanno preso in considerazione, anche la rotazione interna per la quale, l’azienda si impegna a dare luogo a corsi di riqualificazione del personale, in funzione delle esigenze organizzative dell’azienda già dichiarate nella procedura di avviamento dei licenziamenti del 12.11.1999;
fermo restando quanto previsto all’art. 5 comma 1 legge 223/91, nella scelta dei lavoratori in esubero verranno privilegiate le adesioni volontarie al Piano Sociale proposto dall’Azienda medesima e la prossimità al pensionamento, alla data della collocazione in mobilità.
Compatibilmente con gli assetti organizzativi che Kodak S.p.A. dovrà assumere per competere nel mercato globale, a seconda dello scenario che si realizzerà entro il 30 settembre del 2000, la Kodak S.p.A., previo esame congiunto con le OO.SS., potrà collocare in mobilita’ - sempre con il criterio dell’acquiescenza all’eventuale licenziamento collettivo, non oltre il 31.12.2000 e corrispondendo quanto previsto dal piano sociale richiamato nel presente verbale - una o più delle seguenti sei figure professionali:
    • n. 1 ADDETTO/A Dl MAGAZZINO
    • n. 1 CUSTODE
    • n. 1 ESPERTO/A Dl MARKETING E COMUNICAZIONE
    • n. 1 ESPERTO/A Dl SERVIZI E SUPPORTI GENERALI
    • n. 1 ADDETTO/A CANCELLERIA E CORRISPONDENZA
    • n. 1 ADDETTO/A SERVIZI E SUPPORTI GENERALI”

Il Ministero del lavoro, nel prendere atto dell’accordo che precede, dichiara conclusa la procedura di cui alla legge 223/91.
Letto, confermato e sottoscritto.


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