Kodak, Ipotesi Accordo, 03/06/1995

Decorrenza: 06/02/1995
Scadenza: 06/30/1999

    Il giorno 3 giugno 1995 in Milano
    TRA

    la Kodak S.p.A. rappresentata dal Signori Ernesto Cervini, Giuliano Mazzoni, Giovanni Santamaria
    E

    le OO.SS. Nazionali FILCAMS-CGIL, UILTUCS-UIL, FISASCAT-CISL nelle pesone, rispettivamente, dei Signori Piero Marconi, Antonio Vargiu e Salvatore Falcone

    le OO.SS. Provinciali FILCAMS-CIGL nella persona del Signor Francesco Molinari, UILTUCS-UIL nella persona del Signor Giuseppe Fruggiero

    ed il Consiglio di Azienda di Cinisello nelle persone dei Signori Carmine Bellarosa, Tomaso Pavesi ed Agatino Urzì unitamente alla RSU di Roma rappresentata dal Signori Walter Di Sciullo, Alfredo Pandolfi e Sandro Spagnoli

    viene stipulata la presente ipotesi di accordo.

    Tale Ipotesi, previa ratifica delle parti, si trasformerà in accordo dopo lo scambio reciproco di formale accettazione.


    IPOTESI DI ACCORDO AZIENDALE NAZIONALE KODAK S.P.A.

    Premesso
    - che in data 26 ottobre 1993 le OO.SS. nazionali rimettevano alla Kodak S.p.A. la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del C.I.A. scaduto in data 31.12.1991;

    - che i punti richiesti e specificati in piattaforma rientrano nel quadro sia di quanto convenuto tra le parti sociali ed il Governo italiano di cui al "Protocollo” del 23.07.1993 che di quanto previsto al punto 17 della CARTA COMUNITARIA dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori richiamata nella proposta di Direttiva del Consigilo Europeo presentata dalla commissione al sensi dell'art. 149 paragrafo 3 del trattato CEE il 20.09.1991;

    - che l’attivazione di quanto sopra richiamato fa assumere alle “Relazioni Sindacali" valore e riferimento essenziali al fini di una pratica gestione volta a garantire il rispetto delle intese raggiunte e quindi a prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti;

    - che tale valore e riferimento sono coerenti anche con quanto contenuto nella direttiva U.E. adottata dal Consiglio del Ministri il 22.09.1994 relatIva ai “Comitati di Impresa Europei”:

    - che su tale valore e riferimento le parti hanno concretamente operato durante tutte le fasi del negoziato addivenendo alla stipula delta presente ipotesi;

    - che tale ipotesi sta anche a prova della reciproca dichiarata volontà dell’Azienda e delle OO.SS. di praticare, attraverso norme e procedure definite, confronti ai vari livelli tesi a governare i processi di riorganizzazione aziendali favorendo la ricerca del consenso.

    Tutto ciò premesso si è convenuto:

    ART. 1 RELAZIONI SINDACALI

    A. LIVELLO NAZIONALE

    La Kodak S.p.A. e le OO.SS. unitamente ai CDA/RSU firmatari dell'accordo annualmente, di nonna entro il primo quadrimestre, si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto sulle materie previste dal vigente CCNL.
    Nel corso di tale incontro o anche al di fuori della scadenza prevista l'azienda fornirà ulteriori informazioni preventive su:

    • investimenti per innovazioni tecnologiche;
    • livelli occupazionali/formazione;
    • nuove presenze e diversificazioni sul mercato;
    • nuove professionalità;
    • interventi modifica della organizzazione del lavoro;
    • obiettivi di bilancio;
    • indirizzi salariali aziendali


    ed informazioni consuntive su:

    • livelli di fatturato;
    • indici di mercato;
    • bilanci annuali e/o situazioni parziali aggiornate;
    • risultati sulla formazione svolta.


    B. LIVELLO DI UNITA’ PRODUTTIVA

    Su richiesta di una delle due parti, la Kodak S.p.A. e i CDA/RSU unitamente alle OO.SS. territoriali si incontreranno per affrontare materie e problemi rotativi a:

    • valutazione dentro di linea di lavorazione esterne al magazzino;
    • confronto sulla organizzazione del lavoro;
    • distribuzione dell'orario di lavoro-turni e nastri orari;
    • utilizzo degli impianti;
    • verifica e controllo degli orari concordati;
    • verifica e confronto per l'applicazione dell'inquadramento professionale;
    • tutela della salute ed integrità fisica dei lavoratori. Ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro;
    • progetti a termine mirati per la collocazione e qualificazione degli invalidi e dei portatori di handicap;
    • quanto delegato dall'accordo nazionale.


    ART. 2 PARTE ECONOMICA


    A PREMIO DI PRODUTTIVITA’ ANNUALE
    Le parti convengono di istituire, In via sperimentale, a partire dall’anno 1995, un premio di produttività annuale con meccanismi di calcolo e modalità di erogazione così definiti:

    vendite per addetto dell’anno in considerazione rapportate alte vendite per addetto dell’anno precedente, onde determinare la variazione percentuale.

    Vendite Ac Vendite Ap Vendite Ap
    ----------------- - --------------- : --------------- x 100 = P%
    Addetti Ac Addetti Ap Addetti Ap

    Ac = Anno in considerazione; Ap = Anno Precedente;
    P% = punteggio percentuale
    Addetti = personale medio annuo che contribuisce alla formazione del fatturato

    O < P% <2 erogazione di Lire 250.000

    2 = P% <5 applicazione lineare del valore di Lire 85.000. per ogni punto percentuale.


    L’andamento al giugno 1995 consente alle parti di valutare convenzionalmente in due punti percentuali la base di incremento, cui attribuire un valore di Lire 250.000. Ogni ulteriore incremento percentuale, sino ad un massimo di tre, verrà retribuito con un ammontare di Lire 85.000, eventualmente proporzionato atto frazioni di punto.

    Dal che segue che il premio di produttività potrà variare da non meno di Lire 250.000 ad un massimo di Lire 505.000, per il 1995.

    Al lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o che lascino l’Azienda nell’anno in considerazione verranno corrisposti all’atto della liquidazione ratei del predetto importo di Lire 250.000.

    Per tutto il personale in forza al 1 giugno 1995, l’erogazione avverrà con le competenze di maggio 1996, in un’unica soluzione - proquota servizio pregato nel corso dell’anno in considerazione (1995).

    Le parti si danno atto della base di incremento convenzionalmente assunta e convengono di incontrarsi a gIugno 1996 per valutare la congruità del meccanismo per il futuro.

    8. UILIZZO DEGLI IMPIANTI

    Le parti convengono di considerare questo elemento come un parametro che può concorrere a sviluppare prevedibili Incrementi di produttività.

    Al riguardo le parti concordano di utilizzare, in fase sperimentale, questo elemento nell'area impianto del magazzino, anche tenendo conto dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi di qualità.

    A fronte di tale utilizzo degli impianti e per il periodo di sperimentazione, non superiore a 3 mesi entro il 1995, L’Azienda riconoscerà al lavoratori Interessati una somma corrispondente a Lire 50.000 (cinquantamila) mensili pro-capite.

    Al termine della sperimentazione le parti si incontreranno per valutarne il risultato.



    C. INDENNITA’ VARIE


    Con riferimento agli accordi precedentemente sottoscritti su tale materia le parti concordano che, a partire dall'1.7.1995 e fino al 31.12.1996 tutte le indennità esistenti saranno rivalutate così come al seguito specificato:

    Turno A 325
    Turno B 580
    Turno C 1.700
    Indennità Autisti/Portieri 35.500
    Indennità Presenza c/mensa 12.850
    Indennità Presenza s/mensa 22.000
    Indennità Squadra Antincendio 16.000
    Indennità chiamata per addetti turnisti 16.000
    Indennità manutenzione 25.000

      a far data dall’1.1.1996 Lit. 20.000
      a far data dall'1.1.1996 Lit. 35.500

    Tutte le indennità verranno rivalutate dall’1.1.1997, in base agli indici ISTAT riferiti al biennio precedente, con cadenza biennale.

    Dall’1.7.1995 il contributo mensa dipendenti sarà di Lire 915.

    ART. 3 TICKET PASTO

    Anche in relazione alle normative di legge previste in materia le parti convengono di reintrodurre il ticket pasto per tutti i lavoratori interessati con i seguenti valori facciali ed alle scadenze indicate:

    da 1.7.1995 Lit. 22.000
    da 1.7.1996 Lit. 23.000
    da 1.7.1997 Lit. 24.000
    da 1.7.1998 Lit. 25.000

    Le parti convengono inoltre di valutare in sode locale, entro il 30.06.1995, l’area di applicazione con indicazione di un raggio intorno a Km. 30 nominali dal centro della zona di lavoro assegnata.



    ART. 4 ORARIO DI LAVORO TURNISTI


    Su questo problema, fatto anche salvo quanto previsto in materia dagli accordi precedentemente sottoscritti, le parti convengono di operare per il superamento delle attuali divergenze interpretative.

    Al riguardo, anche per meglio individuare le soluzioni più opportune per entrambe le parti, saranno avviati confronti specifici da tenersi in sede di unità produttiva.



    ART. 5 COLLAZIONE TESTI


    Con riferimento alla premessa del presente accordo le parti convengono di istituire una commissione paritetica con il compito di operare, a partire dalla ratifica della presente ipotesi, alla verifica dei testi C.I.A. precedentemente sottoscritti (1971- 1974- 1975 – 1978- 1981- 1985- 1989).

    Il lavoro della commissione sarà esaminato dalla parti prima della stesura definitiva del presente CIA con l’obiettivo di realizzare un testo unico nazionale.

    ART. 6 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA INTEGRITÀ FISICA DEI LAVORATORI AMBIENTE E SICUREZZA


    Fermo restando quanto previsto in materia dai precedenti accordi aziendali e con riferimento al recepimento della direttiva CEE 89/391 avvenuto con decreto legislativo il 19.9.1994 n. 626 ed a quanto sarà stabilito dalla Commissione Paritetica prevista in materia dal CCNL le parti convengono di avviare il confronto nelle unità produttive allo scopo di individuare le tematiche prioritarie sulle quali trovare le soluzioni più idonee.



    ART. 7 PREMIO “UNA TANTUM”


    L’Azienda accogliendo la richiesta delle OO.SS. relativa a trovare una soluzione di copertura economica del "trascorso” ed a chiusura della presente ipotesi di accordo, corrisponderà, in coincidenza con le spettanze del mese di luglio 1995 la somma pro-capite di Lire 250.000 per tutto il personale in forza all’1.6.1995 e che abbia maturato almeno sei mesi di anzianità nel 1994.


    ART. 8 VALIDITÀ E DURATA


    Il presente accordo ha decorrenza dal 2.6.1995 e scadenza 30.06.1999, salvo le diverse decorrenze e scadenze previste nell'accordo.


    Letto, firmato e sottoscritto:

    per la KODAK S.p.A. per le OO.SS. Nazionali
    per le OO.SS. Territoriali per il C.D.A Cinisello B.
    per le RSU di Roma


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