SAIGA - HOTEL PALACE

Decorrenza: 12/01/2001
Scadenza: 12/31/2003

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
\ PER I DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ’ SAlGA SPA HOTEL PALACE BARI


L’anno 2001, il giorno 18 DICEMBRE nella sedo legale della Società SAlGA HOTEL PALACE di Bari
Tra

Il dott. Simeone di Cagno Abbrescia rappresentante della SAlGA SpA con sode in Torino al Corso Matteotti, 49 e sede di esercizio in Bari alla Via Lombardi 13 insegna “Palace Hotel — Bari”,
e

la 0.5. FILCAMS CGIL Bari rappresentata dal Segretario Sig. Stefano Bianco


le R.S.A. Sìgg. BALDASSARRE AGOSTINO, SODANO TOMMASO, CARLUCC1 PASCULLI LIDIA
Premesso

Con il presente accordo le parti sopra costituite intendono instaurare nuove relazioni sindacali, previste dal protocollo del 23,0792, sulla politica dei redditi e del CCNL art2l, per i dipendenti da aziende del settore Turismo,
Il presente accordo ha la finalità di recuperare la produttività aziendale interna, la qualità del servizio e l’aumento del fatturato da perseguirsi nel corso del prossimo biennio.

Questi obiettivi potranno essere raggiunti attraverso una politica di sviluppo delle risorse umane che valorizza il confronto e la collaborazione.

A tal proposito le parti, dopo approfondito confronto, concordano i seguenti obiettivi:

1. RELAZIONI SINDACALI

L’azienda fornirà annualmente alle 00.55. informazioni in ordine agli investimenti effettuati ai livelli occupazionali, alle pari opportunità, all’applicazione della legge 626/94.
Tra le pani, periodicamente verranno effettuati confronti e verifiche sull’organizzazione del lavoro e sulla distribuzione del lavoro al fine di migliorare la qualità del servizio offerto al cliente.

2. ORARIO DI LAVORO

Per il miglior servizio si concorda l’attuale orario di 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni per le cameriere ai piani si concorda la distribuzione dello stesso orario su 5 gg. e 1/2. Eventuali esigenze diverse saranno comunicate e concordate tra le parti.
Restano ferme le ipotesi di ricorso a forme di flessibilità in relazione alle esigenze aziendali da concordarsi tra le parti.


3. MERCATO DEL LAVORO

Le parti concordano sullo sviluppo di una politica occupazionale che produca equilibrio tra il lavoratore part-time e quello tuil-time; equilibrio tra tempi indeterminati e tempi determinati
(EXTRA - CII APPRENDISTI).
In relazione al confronto annuale, l’azienda fornirà l’aggiornamento dei dati relativi dello stato occupazionale per tipologia di contratto: full-time, part-time, C.F.L., apprendisti, extra e assunzioni obbligatorie.

4. TRATTAMENTO ECONOMICO BUONI PASTO

A tutti i lavoratori a tempo indeterminato e full-time l’Azienda fornirà un buono pasto per ogni giorno di effettiva presenza di lavoro,

L’importo viene così determinato:

- dal 1° Gennaio 2002 Lire 6.000 pari a € 3,09
- dal 1° Gennaio 2003 Lire 7.200 pari a € 3,71

Data la natura non retributiva dei buoni pasto, nulla t dovuto a quei lavoratori che non li utilizzano.

Per l’anno 2001, le pani concordano una TANTUM di L. 1100.000 ai lavoratori a tempo indeterminato full-time, si chiarisce che tale importo assorbe gli anticipi ricevuti nell’anno 2001 per lo stesso titolo.


5. SALARIO VARIABILE
Premio di produzione

Le parti con riferimento al CCNL Turismo art2l vigente ed al protocollo dei 27.07 93 cd all’art. 5 D.L. N. 166 del 23.0396 e successive modificazioni cd integrazioni in materia di parziale decontribuzione, convengono di istituire un premio di produzione collettivo annuale lordo totalmente variabile, correlato al risultato conseguito dall’Azienda in termini di fatturato e di recupero di produttività, quindi subordinato al raggiungimento di obiettivi attribuibili al personale e all’effettiva presenza dello stesso.

Le parti concordano l’erogazione di un premio annuale, ad personam come segue:

per l’anno 2002 lire 500.000 pari a € 258,22
per l’anno 2003 lire 550.000 pari a E 284,05

Il premio verrà riconosciuto al raggiungimento di obiettivi legati ai seguenti indicatori:

1° ANDAMENTO GESTIONALE

50% dell’ammontare del premio previsto per l’anno al raggiungimento:
a) miglioramento del rapporto costo lavoro/fatturato rispetto all’anno precedente;
b) incremento dell’occupazione camere rispetto all’anno precedente.

La condizione per l’erogazione del premio si determinerà al superamento dei due punti suddetti (a-b)
- la determinazione del superamento degli indicatori di cui al punto a) e h) sarà effettuata in base ai relativi dati fomiti dall’azienda. E’ esclusa la possibilità di verifica dei dati contabili da parte delle parti sindacali e/o dei lavoratori nel rispetto della segretezza degli stessi.

2° EFFETTIVA PRESENZA AL LAVORO

Il rimanente 50% del premio previsto per l’anno verrà erogato ad personam per un numero di giorni di effettiva presenza annua al lavoro che non registri il superamento di a0 10 giornate di assenza per malattia (i periodi di assenza per malattia ospedalizzate, quelle dì assenza per infortunio sul lavoro, maternità obbligatoria e per convalescenza per interventi chirurgici non saranno considerate di assenza ma saranno computati agli affetti del calcolo pro-quota).

L’ammontare del premio maturato sulla base del suddetto indicatore sarà così articolato:

30% del premio per un massimo di 10 gg di assenza per malattia
60% del premio per un massimo di 5 gg di assenza per malattia
100% del premio per un massimo di O gg di assenza per malattia

I premi maturati nel corso dell’anno precedente verranno erogati nel mese di Aprile dell’anno successivo.

Per i lavoratori part-time, il premio verrà erogato in relazione all’orario svolto.

Il premio maturerà solo in favore dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che risulteranno iscritti al libro paga per l’intero anno di maturazione.

Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore già acquisite in progresso nella contrattazione aziendale, solo al personale assunto fino alla data del presente accordo.
Per l’anno 2001, si concorda una TANTUM di L. 200.000 pari a € 103,29 con pagamento ti Aprile 2002 per tutto il personale con contratto a tempo indeterminato che risulterà iscritto a libro paga per l’intero anno 2001 , per i lavoratori part-time verrà erogato in relazione all’orario svolto.
Pertanto, con specifico riguardo al premio di produzione, si precisa che esso verrà applicato in caso di nuove assunzioni al personale assunto a tempo indeterminato.

6. DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo integrativo aziendale è stipulato in ottemperanza della contrattazione di 2° livello.
Esso ha durata biennale e i suoi effetti decorrono a far corso dal 1° dicembre 200l e avrà scadenza sia per la parte normativa che per la parte economica al 31/12/2003,

LC.S.

Bari, 18 DICEMBRE 2001

p. SAIGA HOTEL PALACE
                                      p, FISASCAT CISL
                                  FILCAMS CGIL
Le R.S.A.


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