Cit, Adesione al CCNL del 27/6/74, 10/06/1976

Decorrenza: 06/10/1976
Scadenza:

              TESTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA
    SULLA ADESIONE DELLA CIT AL C. C . N. L. PER I DIPENDENTI DA IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO ( CONTRATTO FIAVET ) del 27 GIUGNO 1974




    Premesso:

    — che le parti riconoscono e confermano l’autonoma validità dei singoli C.C.N.L.;
    — che le OO.SS. stipulanti in quanto hanno partecipato alla redazione ed alla sottoscrizione del contratto FIAVET del 27 Giugno 1974 - riconoscono esplicitamente che la normativa prevista in tale contratto, in attesa di necessario adeguamento, non può trovare integrale applicazione in un organismo delle dimensioni e della struttura della Compagnia Italiana Turismo CIT (che ha avuto fino ad ora un C.C.N.L. del tutto autonomo rispetto a quello FIAVET);


    si conviene quanto segue:

                  ART. 1

    La premessa forma parte integrante del presente accordo.


                  ART. 2

    La Compagnia Italiana Turismo aderisce al contratto FIAVET a decorrere dal 31 Dicembre 1976 con le limitazioni di cui al successivo art. 3. Resta salva la diversa decorrenza concordata per l’entrata in vigore della normativa di singoli istituti contrattuali.

                  ART. 3

    La normativa particolare del C.C.N.L. CIT del 23 Dicembre 1969 e dei successivi accordi integrativi o modificativi di detto C.C.N.L., compreso l’accordo integrativo stipulato in data odierna, concernente i sottonotati istituti contrattuali, mantiene integra ed. autonoma validità rispetto alla normativa contenuta nel C.C.N.L. per i dipendenti da imprese di viaggi e turismo:

    — Ordinamento, classificazione e funzioni degli organi della Direzione Generale;
    — Ordinamento, classificazione e funzioni degli Impianti periferici e livello gerarchico del personale preposto agli stessi;
    — Qualifiche del personale;
    — Ferie annuali.

    Conseguentemente tutti i rapporti di lavoro tra la CIT ed il suo per sonale saranno disciplinati, relativamente ai sopraindicati istituti contrattuali, soltanto dalla normativa speciale all’uopo emanata o concordata, con esclusione di ogni riferimento, anche se per soli fini interpretativi, alla diversa precettiva con cui gli stessi istituti venga no regolati dal contratto FIAVEP, o da altri eventuali accordi collettivi vigenti nel settore.

                  ART. 4

    Restano salve le condizioni di miglior favore in atto, contenute nel Contratto CIT 23 giugno 1969 e accordi integrativi 8 e 25 maggio 1973.



    Ronia, 10 giugno 1976


Altri accordi della stessa azienda:
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