19 agosto 1971
ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI 31 LUGLIO 1970 PERSONALE DELLE FILIALI DI VENDITA DA VALERE PER MAGAZZINI STANDA S.p.A. - Provincia di Milano
Omissis
Si è convenuto di stipulare il presente contratto integrativo Aziendale al contratto collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti in Aziende commerciali 31-7-70, in relazione alle richieste avanzate dalle Organizzazioni Sindacali succitate ed in conformità da quanto previsto dall’art. 154 del CCNL 31-7-70, da valere per il personale dipendente dalle filiali di vendita della MAGAZZINI STANDA S.p.A. Provincia di Milano.
Art. 1
In funzione dell’arricchimento di capacità professionale che l’azienda dichiara di compiere attraverso interventi di formazione professionale, vengono concordate le seguenti posizioni:
PERSONALE DI VENDITA
- apprendistato: il periodo dell’apprendistato è ridotto a 9 mesi.
Il personale qualificato verrà inquadrato in:
- CAT. C 3 (parametro 116): per i primi 18 mesi di anzianità di servizio;
- CAT. C 1 (parametro 125): per ulteriori 48 mesi di anzianità di servizio;
dopo che il personale di vendita dipendente della MAGAZZINI STANDA S.p.A. filiali di Milano e prov., verrà inquadrato a parametro 132 in una categoria che le parti concordano di definire C. 1 Super.
Art. 2
Lo scorrimento di cui all’art. 1 previsto per il personale di vendita viene concordato anche per le Posizioni attualmente denominate:
- impiegati addetti al controllo delle vendite;
- addetti ai registratori di cassa;
- personale ausiliario di vetrina.
Art.3
In funzione della manifestazione dell’iter di carriera prevista per il personale di vendita si conviene che a detto personale venga attribuita la qualifica di 3-2-1, addetto alla vendita, con ciò si intende che detto personale potrà essere utilizzato con criteri di intercambiabilità (ex commessa C3/C2/Cl, ex addetti ai registratori di cassa, ex impiegati addetti al controllo delle vendite ex allestitori di vetrina).
Art. 4
Le parti, in funzione dell’arricchimento di contenuto professionale che l’Azienda si impegna a fornire attraverso corsi di addestramento ed aggiornamento da svolgere, eventualmente anche in collaborazione col C.A.P.A.C., al personale di vendita che abbia raggiunto la cat. C 1 Super (parametro 132) secondo l’iter previsto dall’art. 1 del presente contratto) concordano il seguente sviluppo di carriera per il settore specialistico di vendita a far data dall’l-7-1972:
- CAT. C 1 Extra (parametro 135): per i primi 36 mesi di servizio nella qualifica;
- CAT. B 3 (parametro 151): oltre 36 mesi di servizio nella qualifica C 1 extra.
Le parti concordano di definire tali posizioni rispettivamente secondo e primo specialista di vendita.
Art. 5
Il passaggio del personale di vendita inquadrato nella CAT. C 1 Super alla CAT. C I Extra, verrà effettuato sulla base dell’accertamento del grado di professionalità raggiunto.
Le parti concordano che tali passaggi verranno effettuati nei limiti del rapporto fra il numero del personale specialistico di cui l’art. 4 e l’insieme del personale qualificato di vendita di cui all’art. 1, in rapporto numerico che non potrà comunque essere inferiore alla proporzione di 1 a 8.
Art. 6
Viene istituita la nuova qualifica di “addetto alle operazioni ausiliarie di vendita ” (insieme di mansioni di preconfezione, marcatura, prezzatura e rifornimento di banchi). Tale personale viene inquadrato in CAT. C 3 (parametro 116).
PERSONALE AUSILIARIO DI FILIALE
Art. 7
Si conviene di istituire la nuova posizione di addetto alla vendita con funzione di stiratrice. Detto personale avrà uno scorrimento di carriera analogo al personale di vendita limitatamente al raggiungimento della CAT. C 1.
il personale che svolga esclusivamente mansioni di stiratrice, viene inquadrato in CAT. D 2 (parametro 112).
Art. 8
Ferme restando le mansioni attualmente svolte, il primo specialista carni viene inquadrato in CAT B 3 (parametro 151);
Il secondo specialista carni viene inquadrato in C 1 Super (parametro 132).
Art. 9
Ferme restando le mansioni attualmente svolte lo specialista di salumi e formaggi e lo specialista di ortofrutta vengono inquadrati in CAT. C 1 Super (parametro 132).
Art. 10
Viene inquadrato in CAT. D 4, il personale addetto esclusivamente alle pulizie, anche con mezzi meccanici.
Viene inquadrato in CAT. D 2 (parametro 112) il personale addetto alla movimentazione delle merci con consultazione di modelli amministrativi e quello addetto alla confezione pacchi in funzione delle mansioni complementari allo stesso affidate.
Con riferimento alle mansioni complementari svolte (collaborazione a bordo dell’automezzo nelle operazioni di carico e scarico, stivaggio della merce a bordo dell’automezzo, piccola manutenzione ordinaria) i conducenti di autocarri vengono inquadrati in CAT. D 1 (parametro 120).
Art. 11
Al personale d’ufficio viene assegnato il seguente inquadramento:
- C I: contabile;
- C 2: aiuto contabile.
Art. 12
Viene inquadrato in CAT. E il seguente personale con i parametri a fianco indicati:
- Primo addetto alla manutenzione di impianti termoelettrici (parametro 132);
- Secondo addetto alla manutenzione di impianti termoelettrici, tagliatori e disossatori carni (parametro 125);
- Falegnami (parametro 120).
Art. 13
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verrà corrisposta una retribuzione direttamente proporzionale alla durata della prestazione lavorativa maggiorata di una percentuale del 10% da computarsi sulla paga base tabellare lorda, ricondotta alla prestazione parziale.
Le parti concordano di fissare nella misura del 20%, il numero del personale a tempo parziale rispetto a quello a tempo pieno delle unità di vendita.
Art. 14
In relazione al periodo massimo del diritto alla conservazione del posto in caso di assenza per malattia, l’azienda si dichiara disponibile a valutare, unitamente con le RAS, condizioni di miglior favore ove esistono particolari giustificazioni nelle posizioni individuali.
Art. 15
L’azienda concederà al personale inquadrato nella CAT. D e E, delle giornate integrative di riposo retribuito pari alla differenza fra le giornate di ferie di competenza a quelle attribuite al personale inquadrato in CAT. C.
Per quanto riguarda il calcolo dell’indennità di anzianità, fermi restando i criteri di calcolo previsti dal CCNL 31-7-70. l’azienda per quanti cesseranno il rapporto di lavoro nel periodo dall’l-7-73 al 31-12.73, corrisponderà la cifra di complemento necessaria per raggiungere la quantifìcazione che scaturirebbe dalla applicazione dei criteri di calcolo che entreranno in vigore dall’1-1-74.
Art. 16
Le parti, nell’ambito di quanto regolamentato in tema di classificazione del personale nel presente contratto, si impegnano ad incontrarsi per esaminare le proposte che le Organizzazioni Sindacali si riservano di presentare all’Azienda in merito al personale della Sede Centrale della MAGAZZINI STANDA S.p.A.
Art. 17
Le parti convengono che il problema delle provvidenze aziendali verrà esaminato in sede Nazionale.
Art. 18
L’Azienda si dichiara disponibile ad incontrarsi con le Organizzazioni Sindacali al fine di esaminare le proposte che verranno avanzate in merito ai diritti sindacali.
Art. 19
Il presente contratto ha decorrenza dall’1-8-1971 e verrà a scadere il 30-6-1973.
DICHIARAZIONE A VERBALE
1) Le parti si danno atto che, in caso di passaggi a categorie superiori, il lavoratore conserverà gli importi maturati a titolo di scatti di anzianità. La maturazione degli stessi continuerà sino alla concorrenza degli 8 scatti complessivi previsti dall’art. 80 del CCNL del 31-7-70.
La serie di scatti precedentemente maturati sarà rivalutata al momento della corresponsione del nuovo scatto sulla base di quanto previsto dal succitato art. 80.
2) Le Organizzazioni Sindacali prendono atto che verrà data da parte dell’Azienda l’applicazione integrale all’art. 79 del CCNL 31-7-70, in concomitanza dei passaggi di qualifica e categoria.
3) Le parti concordano di attribuire una incentivazione economica agli autisti che effettuino consegne a domicilio nella misura di 5 punti di parametro.
4) Le parti concordano di incontrarsi per stabilire una diversa e più ampia regolamentazione relativa al lavoro a tempo parziale al momento in cui l’Azienda stabilirà di provvedere all’apertura di filiali “ MAXI STANDA ” nella provincia di Milano.
Letto, confermato e sottoscritto:
firmato:
P.le Organizzazioni Sindacali P. la MAGAZZINI STANDA S.p.A.
NORMA TRANSITORIA
Con riferimento a quanto disposto dall’art. 1 del Contratto Integrativo Aziendale 19-8-71 le parti convengono che il personale di vendita attualmente inquadrato in CAT. C 4, con almeno 18 mesi di anzianità nella qualifica, venga inquadrato in CAT. C 3 per la durata di mesi 3 per poi essere passato in CAT. C 1.
Il personale di vendita inquadrato in CAT. C 4, con meno di 18 mesi di anzia-nità in qualifica, viene inquadrato in CAT. C 3 e passerà in CAT. C 1 al raggiungi-mento dei complessivi 21 mesi di anzianità nella categoria C 4 e nella C 3.
Il personale che alla data di stipulazione del presente accordo svolge mansioni di C.V.D. da almeno 12 mesi o risulti inquadrato nelle CAT. C 3 o C 2, verrà passato alla CAT. C 1 (parametro 125).
Il personale che alla data di stipulazione del contratto di cui al comma prece-dente, svolga mansioni di C.V.D. e risulti inquadrato in CAT. C 1, viene passato in CAT. C 1 Super (parametro 132).
Milano, 19 agosto 1971
P.le Organizzazioni Sindacali P. la MAGAZZINI SINI STANDA SPA
ALLEGATO N. 1
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL CENTRO DI DISTRIBUZIONE STANDA DI CUSAGO
Art. 1
Il presente contratto aziendale allegato al contratto Aziendale 19-8-1971 di cui fa parte integrante, si applica al personale dipendente dal Centro di Distribuzione di Cusago con decorrenza dall’l-8-197l e scadenza 30-6-1973.
Art. 2
In funzione della parttcolare attività e delle conseguenti mansioni svolte presso il CEDI di Cusago, le parti concordano le seguenti posizioni del personale anche in funzione di un servizio di vendita alla clientela (Gross Markets ecc.):
- B 3 Parametro 151 - primo ricevitore e smistatore merci in funzione dei par-ticolari compiti CEDI.
- C 1 Super par. 132 - secondo ricevitore e smistatore merci in funzione dei particolari compiti CEDI.
Il personale addetto alla movimentazione delle merci, viene così inquadrato:
- C 3 Parametro 116 - terzo addetto all’insieme di operazioni di preparazione disimballo, stoccaggio e mansioni assimilabili, per la durata di mesi 24;
- C 2 Parametro 121 - secondo addetto come sopra, per la durata di 12 mesi;
- C 1 Parametro 125 - primo addetto come sopra;
- C 3 Parametro 116 - addetti allo stoccaggio merci con uso di mezzi meccanici (carrelli e carrelli elevatori) anche in funzione dell’utilizzo di detto personale di operazioni di vendita all’ingrosso;
- D 2 Parametro 112 - personale addetto alle operazioni di carico e scarico.
Ai conducenti di autotreno, autoarticolato, autosnodato con riferimento alle mansioni complementari svolte (collaborazione al bordo dell’automezzo nelle operazioni di carico e scarico, stivaggio della merce a bordo dell’automezzo, piccola manutenzione ordinaria, consegne a domicilio), viene assegnato l’inquadramento in una categoria che le parti convengono di denominare D 1 Super a parametro 132.
Ai conducenti di autocarro in funzione delle mansioni complementari indicate per gli autisti di autoarticolato, viene riconosciuto l’inquadramento n CAT. D 1 a parametro 125, in considerazione della loro saltuaria utilizzazione alla guida di autoveicoli articolati.
Il personale inquadrato in CAT. E, viene così classificato:
- Parametro 132 - primo addetto manutenzione impianti termoelettrici;
- Parametro 132 - primo addetto manutenzione impianti meccanici con possibilità di intercambio nelle rispettive mansioni.
- Parametro 125 - alla categoria E vengono inquadrati i secondi addetti alla manutenzione impianti termoelettrici e meccanici.
Le parti concordano di inquadrare in CAT- D 4 a parametro 100, il personale addetto alle pulizie, anche con mezzi meccanici.
ALLEGATO N. 2
PER IL PERSONALE DEL CENTRO DI PRECONFEZIONE STANDA S. RITA
Art. 1
Il presente contratto aziendale allegato al contratto aziendale 19-8-1971, di cui fa parte integrante, si applica al personale dipendente dal centro di Preconfezionamento di 5. Rita con decorrenza dall’l-8-197l al 30-6-1973.
An. 2
In funzione della particolare attività e delle conseguenti mansioni svolte presso il CEPRE di S. Rita, le parti concordano le seguenti posizioni del personale:
- B 3 Parametro 151 - primo ricevitore e smistatore merci in funzione dei particolari compiti CEPRE;
- C 1 Super par. 132 - secondo ricevitore e smistatore merci in funzione dei particolari compiti CEPRE;
- D 2 Parametro 112 - addetto al movimento merci e mansioni assimilabili.
- B 3 Parametro 151 - primo specialista salumi e formaggi con controllo sala di preparazione;
- C 1 Super par. 132 - secondo specialista salumi e formaggi con controllo linea di lavorazione;
- E Parametro 118 - addetti all’insieme di operazioni di confezionatura, marcatura, prezzatura, taglio e disossatura di carni salumi e formaggi.
- E Parametro 132 - primo addetto alla manutenzione e controllo impianti termoelettrici e meccanici;
- E Parametro 125 - secondo addetto alla manutenzione e controllo impianti termoelettrici e meccanici.
- D 1 Super par. 132 - autisti CEPRE conducenti di autotreni autosnodati, auto-articolati, con riferimento alle mansioni complementari svolte (collaborazione nelle operazioni di carico-scarico di automezzo, stivaggio merci nell’automezzo, piccola manutenzione ordinaria, consegne a domicilio).
Art. 3
Le parti si danno atto che al momento dell’applicazione del presente accordo e nelle sue fasi successive troveranno applicazione i disposti dell’art. 79 del CCNL 31-7-1970.
Milano, 19 agosto 1971
NOTE AGGIUNTIVE
I) Comunichiamo a codesta spett.le Unione, che a quella parte di personale che, a seguito dei passaggi di categoria e qualifica, di cui al Contratto Integrativo
Aziendale 19-8-71, godesse di un amento retributivo lordo globale di fatto inferiore a L. 5.500, verrà riconosciuto un complemento a tale cifra a titolo di A.P.A. a copertura della differenza.
Resta inteso anche che l’Azienda procederà all’assorbimento degli aumenti derivanti dai passaggi di cui sopra, superiori a L. 5.500, fino a concorrenza degli eventuali A.P.A. esistenti.
Comunichiamo che per esigenze di elaborazione automatica dei dati, verranno da noi effettuati arrotondamenti alle L. 500 superiori alla somma di cui sopra.
Cordiali saluti.
Firmato: MAGAZZINI STANDA S.p.A.
2) Comunichiamo a codesta Spett.le Unione che al personale avente qualifica non impiegatizia, in caso di risoluzione del rapporto, fatta salva la normativa in atto in materia di indennità di anzianità, verrà riconosciuto a far data dall’l-8-7l il seguente trattamento di quiescenza:
1 - personale con anzianità di servizio superiore a 10 anni all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro verrà corrisposta la differenza tra il trattamento di quiescenza impiegati-operai;
2 - personale con anzianità di servizio compresa tra i 5 e i 10 anni verrà corrisposta, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, il 50% della differenza di cui al punto 1.
Cordiali saluti.
f.to: MAGAZZINI STANDA S.p.A.
3) Comunichiamo a codesta spettabile Unione che le Commesse attualmente inquadrate in Cat. C 1, verranno passate alla C 1 Super, al compimento di 36 mesi di anzianità nella qualifica.
Cordiali saluti.
f.to: MAGAZZINI STANDA S.p.A. |