27 giugno 1980
Il 27 giugno 1980 presso la sede della Confcommercio tra la COMPAR S.p.A. rappresentata dai Sigg.: Dr. O. Vietti, G. Nales-so, P. Maggio10 e le Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL rappresentata dalla Sig.a L. D’Aleo, A. Barco, R. Vio; FISASCAT CISL rappresentata dal Sig. A. Buttarelli e Sig. B. Cefola, e dalla UILTUCS-UIL rappresentata dai Sig.ri G. Bonello e Sig. R. Doni, ed il coordinamento aziendale si è raggiunto il seguente accordo:
Art. 1 POLITICHE DI SVILUPPO E COMMERCIALI
Nel corso di ripetuti incontri l’azienda ha dato informazione sulla situazione generale aziendale e sugli aspetti occupazionali in relazione a quanto concordato col verbale d’accordo del
7-12-1977.
In tale ottica la Società conferma il proprio impegno teso a mantenere e consolidare la propria presenza commerciale anche in termini di nuove unità operative. Pertanto vengono confermate le linee di tendenza prospettate nell’art. 1 dell’accordo 7 dicembre 1977.
L’azienda conferma la propria disponibilità ad incontrare alme-no una volta all’anno le OO.SS. nazionali per una verifica della situazione generale della Società.
Viene confermato l’impegno dell’azienda ad informare le OO.SS. nazionali con cadenza semestrale sullo stato e sulla composizione dell’occupazione, così come previsto dall’accordo 7-12-1977. La ristrutturazione di unità produttive obsolete o non economi-che, sarà discussa preventivamente dall’azienda con le OO.SS nazionali o territoriali ed in tale sede saranno ricercate idonee soluzioni per quanto concerne i problemi del personale.
Art. 2 MOBILITÀ
Le Organizzazioni Sindacali, fatte salve le prassi in atto per quanto riguarda la mobilità temporanea, riconoscono il principio della mobilità nei limiti di piazza come strumento organizzativo per un migliore assetto degli organici, la migliore distribuzione dei carichi di lavoro, lo sviluppo della professionalità.
In questo quadro la mobilità sarà oggetto di confronto a livello territoriale fra l’azienda e le O0.SS., avendo attenzione anche alla consensualità. L’azienda riafferma che il principio della mobilità è interdipendente con la figura professionale del gerente e funzionale all’accrescimento professionale degli allievi gerenti.
Art. 3 PART-TIME
Per quanto afferisce il problema del part-time, nel confermare quanto concordato col verbale 7-12-1977, l’azienda conferma che darà la precedenza, anche su piazza, alle richieste pervenu-te da parte del personale sia nel caso di passaggio da rapporto full-time a part-time, sia viceversa, fermi restando gli opportuni proporzionamenti in tema di corresponsione della retribuzione e della indennità di anzianità, previo confronto con le strutture sindacali, avendo come riferimento gli organici e l’organizzazione del lavoro, la trasformazione del rapporto di lavoro dovrà avvenire con atto scritto.
Art. 4 AMBIENTE DI LAVORO
L’azienda conferma il proprio impegno a ricercare, di concerto con le OO.SS. e il CDA, soluzioni idonee al miglioramento dell’ambiente di lavoro, utilizzando le strutture delle U.S.L. territoriali.
Art. 5 INQUADRAMENTO
I convenuti concordano che:
- La figura dell’allievo gerente è da inquadrare nel III livello.
- Il vetrinista sarà inquadrato al III livello.
- L’allestitore esecutivo di vetrine verrà inquadrato al IV livello.
- L’operatore meccanografico alla macchina imput (terminalista) verrà inquadrato al IV livello dopo 6 mesi dallo svolgimento della funzione.
- L’operatore meccanografico addetto al controllo del flusso viene inquadrato al III livello.
- L’addetto all’insieme delle operazioni di smistamento, assor-timento, carico, scarico e controllo al magazzino centrale verrà inserito al IV livello dopo 18 mesi di svolgimento di tale funzione. A tale titolo vengono riconosciute le anzianità già maturate.
Art. 6 DIRITTI SINDACALI
Il monte ore a disposizione dell’organizzazione di coordinamen-to viene elevato a 500 ore annue.
L’azienda riconosce il diritto di assemblea nelle unità con meno di 15 dipendenti nella misura di 5 ore all’anno retribuite da svolgersi fuori il normale orario di lavoro.
Art. 7 PREMI DI PRODUZIONE
Il premio aziendale in atto viene elevato, a tutto il personale dall'1-1-1980 di L. 15.000 lorde mensili. Tale premio verrà ulteriormente elevato a decorrere dall'1-6-1981 delle seguenti cifre:
Liv. I | Lire 18.400 |
Liv. II | Lire 17.300 |
Liv. III | Lire 16.000 |
Liv. IV | Lire 15.000 |
Liv. V | Lire 15.800 |
Liv. VI | Lire 12.500 |
Liv. VII | Lire 11.500 |
Restano ferme le modalità di erogazione in atto del premio aziendale.
Art. 8
Per quanto non modificato dal presente accordo, valgono le condizioni di contratto aziendali esistenti.
Art. 9
Il presente accordo ha validità sino al 30-5-1982. |