In data 16 gennaio 1990 tra la Società Generale Supermercati S.p.A. rappresentata dai Sigg. Riccardo Tamburini, Giancarlo Mancini, Franco Manzuoli e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. rappresentate dai Sigg. Roberto Di Gioacchino (Filcams/C.G.I.L.), Maria Pantile (Fisascat/C.I.S.L.), Renzo Canella (Uiltucs/ U I.L.) si è raggiunto il seguente
A C C O R D O
in applicazione a quanto convenuto all'art. 22 dell'A.I.A. 29.5.1989 relativamente ai trattamenti economici e normativi riferiti al personale operante nelle seguenti squadre:
- Controllo Amministrativo Merci
- Squadra Antitaccheggio
- Squadra Inventari
le parti hanno ampiamente discusso sull'inquadramento professionale e sui trattamenti in essere, al fine di verificarne la rispondenza tra le specifiche professionalità acquisite e l'inquadramento conseguibile e, in questo ambito, si convenuto quanto segue:
1) CONTROLLO AMMINISTRATIVO MERCI
Le parti convengono di attribuire ai componenti la Squadra in argomento, con decorrenza l.l.1989, l'inquadramento al 3° livello contrattuale a fronte della professionalità acquisita ed in considerazione dell'attività attualmente svolta.
Inoltre si conviene di reincontrarsi a livello Regionale e/o Territoriale al fine di verificare i termini per una possibile evoluzione della mansione non disgiunta da una valutazione dei requisiti richiesti a fronte di tale crescita, per l'attribuzione conseguente di un inquadramento contrattuale superiore a quello convenuto nel presente accordo.
2) SQUADRA ANTITACCHEGGIO
A) In considerazione della particolare professionalità richiesta agli addetti della squadra in esame, professionalità che diventa significativa in termini di risultati, trascorso un periodo non inferiore a mesi 36 di attività effettivamente svolta, le Parti convengono di riconoscere l'inquadramento al 3ø livello dall'1.1.1989 alpersonale che ha operato effettivamente nella mansione per il periodo sopra indicato.
Le parti, inoltre, convengono che a fronte di richiesta scritta avanzata dagli/lle interessati/e al trasferimento nei Supermercati in qualità di Ausiliario/a alle vendite, verranno applicate le norme e l'inquadramento previsti dal vigente C.C.N.L. e relativi A.I.A. sia sotto il profilo professionale che retributivo per la suddetta mansione.
In tale evenienza verranno considerate valide le richieste pervenute all'Azienda entro il 31.12.89 ovvero entro il 30° mese dall'attribuzione della qualifica per i neo-assunti o per il personale trasferito alla Squadra Antitaccheggio da altre Unità aziendali. Resta inteso che nel corso del corrente anno l'Azienda privilegerà l'inserimento nelle Unità di vendita dei dipendenti interessati rispetto ad altri candidati, che abbiano presentato domanda nei termini sopra indicati.
Le Parti si incontreranno a livello Regionale e/o interregionale entro il 30.11.1990 per valutare lo stato applicativo del presente articolo.
Le Parti dichiarano che per gli addetti alla Squadra Antitaccheggio che abbiano presentato richiesta di trasferimento nei Supermercati in qualità di ausiliari alle vendite e per i quali, trascorso il 36ø mese di anzianità nella mansione, non sia possibile soddisfare la richiesta di cui sopra, fermo restando l'inquadramento al 4° livello verrà comunque corrisposta la differenza retributiva tra il 3° livello ed il livello di appartenenza, valida a tutti gli effetti di norma e di contratto in luogo dell'indennità di cui all'Accordo 12.4.1983.
B) Per il personale che alla data dell'1.1.1990 non avesse ancora maturato l'anzianità prevista per l'attribuzione del 3ø livello, nonché per i nuovi assunti, sarà comunque messo a punto un programma di formazione mirata, in parte già effettuato, che comprenda anche la conoscenza delle normative afferenti i riflessi di carattere sia civile che penale connessi all'attività svolta.
Nel corso del programma di formazione mirata, sono previsti colloqui di valutazione per verificare l'adeguatezza tra la formazione impartita ed i suoi riflessi sull'attività svolta.
Modalità specifiche per l'attuazione del presente comma verranno definite a livello Regionale e/o interregionale.
C) L'Azienda si impegna a rivedere le normative procedurali e di comportamento in atto a suo tempo emesse per aggiornarle, alla luce dell'evoluzione sia legislativa che giurisprudenziale nel frattempo intervenuta, dandone conseguente informazione agli interessati.
D) L'Azienda garantisce la tutela legale agli addetti che si trovino coinvolti in procedimenti giudiziari in relazione ad azioni connesse allo svolgimento della propria attività lavorativa. Inoltre, l'Azienda riconosce la copertura assicurativa antinfortunistica.
E) L'Azienda conferma l'impegno a proseguire nel programma di ristrutturazione delle "travi spia" tutt'ora non rispondenti in termini ergonomici e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività in argomento.
F) Per quanto attiene la richiesta avanzata dalle OO.SS. relativa ad una "indennità di disagio", da corrispondersi a fronte del maggior tempo impiegato per raggiungere le filiali di vendita più distanti dalla filiale di appoggio, l'Azienda dichiara la propria disponibilità a proporre delle soluzioni e demanda a livello regionale e/o interregionale la risoluzione dei temi suddetti.
G) L'attribuzione del 3° livello ai componenti la Squadra Antitaccheggio determina contestualmente l'assorbimento della precedente indennità di cui all'Accordo Nazionale del 12.4.1983.
3) SQUADRA INVENTARI
A) Le parti concordano che in presenza di un effettivo arricchimento dei contenuti professionali della funzione attualmente svolta dagli addetti alla Squadra Inventari, conseguente anche alla introduzione di apposita ed adeguata strumentazione tecnica e/o informatica per le rilevazioni inventariali sarà oggetto di verifica/revisione l'attuale livello di inquadramento professionale.
Resta inteso che i processi di innovazione tecnica e/o informatica di cui sopra e i loro effetti sugli eventuali riflessi professionali, occupazionali e sulle condizioni di lavoro, saranno oggetto di confronto preventivo tra le Parti per gestirne le dinamiche, ivi compresa l'eventuale evoluzione professionale.
A tal fine le Parti convengono di reincontrarsi a livello Regionale e/o interregionale su richiesta di una di esse per la gestione delle innovazioni di cui sopra, e comunque in ogni caso a fronte di evoluzioni inerenti l'Unità menzionata.
B) Contestualmente allo svolgimento dell'attività propria dei componenti la Squadra Inventari, nonché a quella di supporto operativo al Responsabile della stessa Squadra Inventari, a livello regionale e interregionale verrà individuata la persona da adibire a tale mansione, alla quale verrà riconosciuto l'inquadramento al 3° livello contrattuale a decorrere dall'l.l.1989.
Resta inteso che a fronte di tale diverso inquadramento l'indennità mansione di cui al precedente Accordo 12.4.1983 si intende decaduta con la medesima decorrenza.
C) Si Conviene di revisionare il valore dell'indennità inventariale elevando lo stesso da £.15.000 lorde a £. 16.000 lorde per singolo inventario a decorrere dal 1.1. 89.
La suddetta indennità viene elevata £.20.000 lorde a decorrere dall'1.1.1990. Tale indennità viene corrisposta con gli stessi criteri e modalità di cui al precedente Accordo del 12.4.1983 sottoscritto a livello delle Segreterie Nazionali delle OO.SS..
LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO |