Metro, Contratto Integrativo, 20/05/1981

Decorrenza: 05/01/1981
Scadenza: 04/30/1984

Roma, 20 maggio 1981
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

Il 20 maggio 1981 in Roma, presso la sede della Confcommercio fra le società:
METRO Lombarda
" CEB
" Padana
" AL.IT.
“ Piemonte
“ Veneto
" Toscana
“ Latina
" INCO
" Commerciale
" IGD
rappresentate dai Sigg.: Lucio Smareglia, Gianni Diamanti; e la
- FILCAMS CGIL rappresentata dal Sig. Piero Marconi;
- FISASCAT CISL rappresentata dal Sig. Angelo Buttarelli;
- UILTUCS UIL rappresentata dal Sig. Giuseppe Bonello; presenti le rispettive segreterie regionali e il Coordinamento nazionale dei lavoratori, in applicazione di quanto previsto dall’art. 135 del C.C.N.L. 17-12-1979 ed in ordine alle richieste delle OO.SS. per la contrattazione integrativa aziendale, formulate con la piattaforma del 25-3-1981, si è convenuto quanto segue:

Art. 1 DIRITTI SINDACALI
Le parti, in relazione all’art. 137 del C.C.N.L. 17-12-1979, confermano la validità dei confronti succedutisi nei precedenti anni nelle varie sedi in tema di informazioni, di politiche commerciali e di sviluppo, di cui all’accordo integrativo aziendale 24-3-1978.
Le parti convengono altresì che le informazioni, salve le normali esigenze di riservatezza su specifiche materie aziendali quali, a titolo di esempio, i problemi societari, le acquisizioni immobiliari nonché quelle iniziative che possono avere interesse per la concorrenza, siano preventive e si sviluppino ai seguenti livelli:

a) Livello nazionale: annualmente, verranno fornite le informazioni di carattere generale sui piani di investimento e di sviluppo, sulle vendite e sulle sue prospettive, sulle innovazioni tecnologiche, sull’occupazione e sulla formazione professionale.

b) Livello territoriale: periodicamente, o su richiesta verranno fornite le informazioni di rilievo e specificità territoriale e che comunque non siano state oggetto di informazioni a livello nazionale e/o che necessitino di un confronto a livello territoriale.

c) Livello dei singoli magazzini: periodicamente (bimestralmente e semestralmente) verranno fornite le informazioni che attengono a situazioni specifiche inerenti alla gestione dei magazzini interessati, con particolare riferimento all’andamento effettivo rispetto agli obiettivi commerciali del magazzino, alla organizzazione del lavoro e problematiche connesse.

Art. 2 POLITICHE COMMERCIALI E DI APPROVVIGIONAMENTO
L’Azienda riconferma quanto, in tema di politiche commerciali e di approvvigionamento, è stato concordato nel corrispondente titolo dell’accordo integrativo nazionale 23-3-1978.
Su richiesta delle O0.SS. l’azienda conferma la propria disponi-bilità ad attuare una politica commerciale che dedichi particolare attenzione alle forme cooperative ed associate, ai mercati locali ed ai rapporti diretti con i produttori, ferme restando le condizioni di salvaguardia del rapporto qualità/prezzo/servizio.
La società riconferma anche che i rapporti coi fornitori com-prendono attività promozionali e di merchamdising di carattere saltuario all’interno dei punti di vendita.

Art. 3 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Le parti convengono che l’organizzazione del lavoro deve essere finalizzata al rafforzamento dei rapporti con i clienti, all’offerta di un servizio adeguato, al raggiungimento di più elevati livelli di efficienza e produttività, ad una equa ripartizione dei ritmi e dei carichi di lavoro, all’utilizzo degli organici, al miglioramento e valorizzazione della professionalità individuale e collettiva applicata alla gestione delle merci, alle vendite ed al miglioramento della qualità del lavoro, in un quadro di riferimento volto al mantenimento dell’equilibrio gestionale.
In particolare, ferme restando l’autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS., le parti convengono che:

a) Organici
Confronti sugli organici di magazzino, su proposta di una delle parti, saranno realizzati tra l’azienda e le strutture sindacali competenti, tenendo conto dell’andamento commerciale del magazzino stesso rispetto a parametri oggettivi di riferimento utilizzabili in concorso tra loro come orientamento per valutare l’adeguatezza degli organici quali:
- struttura fisica del magazzino
- tipologia del magazzino
- tecnologia impiegata
- servizio alla clientela
- organizzazione del lavoro in atto
- consistenza e distribuzione delle presenze effettive dei lavoratori
- volume delle merci vendute e loro modalità di movimentazione.

Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che i parametri di cui sopra verranno comunicati alle strutture sindacali competenti con la frequenza richiamata al punto e) dei diritti d’informazione e consolidata dalla prassi in atto. Confermano altresì che gli stessi verranno utilizzati ai fini di un confronto costruttivo. Le OO.SS. dichiarano la propria consapevolezza sulla riservatezza dei dati forniti dall’azienda e pertanto ne eviteranno la divulgazione.

b) Gruppi di lavoro
Le parti si danno atto che modifiche della condizione dei lavoratori, conseguenti a mutamenti nell’organizzazione del lavoro saranno su proposta di una delle due parti oggetto di confronti tra l’azienda e le OO.SS. ai vari livelli.
Le parti convengono che le finalità indicate all’art. 3 del presente accordo possono essere perseguite anche mediante la costituzione sperimentale di gruppi di lavoro in cui siano favoriti processi di aggregazione di gruppi merceologici volti all’individuazione di aree omogenee più ampie che contribuisca-no al recupero della professionalità, al miglioramento della produttività, all’equa distribuzione dei carichi di lavoro mediante l’intercambiabilità delle mansioni e allo sviluppo di partecipazione a tutti i livelli.
A tale scopo le parti si dichiarano disponibili ad esaminare, in appositi incontri, le proposte di costituzione di gruppi di lavoro per i quali esprimono la concreta volontà alla realiz-zazione sperimentale.
La realizzazione dei “gruppi di lavoro” presuppone peraltro l’accordo tra le parti che ne escludono l’applicazione unilaterale.

e) Nastri orari, turni di lavoro, utilizzo degli impianti
Premesso che un adeguato livello di produttività implica un equillibrio tra presenza effettiva dei lavoratori, anche mediante l’intercambiabilità interna e delle mansioni di cui al punto b) del presente titolo da una parte ed attività di magazzino dall’altra, le parti convengono che nella presente situazione di mercato gli attuali nastri orari di lavoro su 5 giorni per settimana (6—14; 14—22 alternati e 8—17) sono funzionali all’utilizzo degli impianti.
Tutto il personale operante nell’area di vendita, e cioè ad esclusione del personale degli uffici e dei CED, consumerà il pasto nell’ambito delle 40 ore settimanali nei limiti di 30 minuti e proporzionalmente per quello con contratto a tempo parziale.
Nel caso dei part—time la consumazione del pasto avrà luogo, di massima, all’inizio o al termine dell’orario di lavoro individuale.
Il controllo orario dell’intervallo per la consumazione del pasto è effettuato a mezzo della timbratura del cartellino marcatempo.
In particolare, riscontrandosi il maggior numero di consegne di colli al reparto ricevimento merci e la maggior affluenza alla tavola calda in ore specifiche della giornata, le parti riconoscono l’esigenza dell’azienda di ricorrere ad orari di lavoro differenziati, in particolare con il personale occupato nei predetti reparti.
Resta inteso che l’utilizzo dei nastri orari diversi dai turni alternati (6—14 e 14—22) e dell’orario giornaliero (8—17) sarà oggetto di confronto preventivo con le strutture sindacali aziendali.
Considerati i problemi del periodo natalizio a fronte del particolare afflusso di clienti che comunemente si registra nei mesi che precedono le festività di cui sopra, i magazzini reste-ranno aperti alla vendita nelle giornate di sabato, immediata-mente precedenti il natale, per un totale di 64 ore lavorative. Le parti convengono che in sede locale avverranno degli incon-tri per definire le seguenti modalità di esecuzione:
- recupero delle giornate lavorate assicurando ai lavoratori la possibilità di accorporarle fra loro e/o di collegarle con eventuali residui ferie da godersi di massima dopo le operazioni inventariali;
- eventuali chiusure alternative;
- contratti a termine (numero e date di inizio e cessazione);
- utilizzo delle 64 ore lavorative.

I lavoratori (incluso il personale specificamente assunto a tempo determinato per tale occasione) presenti al lavoro nelle giornate di sabato prenatalizie riceveranno le seguenti somme a titolo di compenso straordinario “una tantum”:
- 40.000 per il 1981
- 45.000 per il 1982
- 50.000 per il 1983
I lavoratori assenti in una o più delle predette giornate riceveranno la somma di cui sopra in misura proporzionalmente ridotta.

Dichiarazione ricettizia
L’Azienda dichiara che, in via transitoria, per il magazzino di Mestre, considerata la particolare situazione e nell’intento di pervenire a soddisfacenti risultati di vendita, idonee solu-zioni saranno ricercate, in sede locale, con le strutture sindacali competenti.

d) Part—time
Fermo restando quanto in materia di lavoro a tempo parziale è stato sottoscritto nell’accordo integrativo aziendale 24 marzo 1978, si conviene che lo stesso venga utilizzato nell’ambito dell’organizzazione del lavoro e quindi anche in eventuali gruppi di lavoro.
Il personale con contratto di lavoro part-time che ne faccia espressa richiesta scritta, avrà la prioritià per il passaggio a tempo pieno per mansioni di analogo livello. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa non comporta di per sé novazione dello stesso.
L’orario di lavoro per il personale part-time non potrà essere inferiore alle 20 ore settimanali.
Il personale con contratto part—time potrà consumare il pasto giornaliero alla tavola calda del magazzino a “prezzo dipenden-te”.

e) Contratto a termine
Le parti confermano la validità delle intese intercorse in tema di assunzioni con contratto a tempo determinato per sostituzioni e per fronteggiare le punte stagionali di lavoro estive, connesse alla chiusura per ferie delle ditte fornitrici, e prenatalizie di cui all’accordo integrativo aziendale 24 marzo 1978, nell’ambito delle legge 3—2—1978 nr. 18 proroga-ta con legge 26—11—1979 nr. 598.

f) Inquadramento
Le parti convengono che agli addetti alla tavola calda, che abbiano compiuto il 18’ mese di anzianità aziendale, verrà attribuito il 40 livello, con assorbimento di eventuali superminimi individuali.
Resta inteso che gli addetti di cui sopra inquadrati al 40
livello svolgeranno promiscuamente tutte le mansioni inerenti al funzionamento della tavola calda.
Le parti convengono inoltre che al personale addetto alla manu-tenzione, che abbia compiuto il 18’ mese di anzianità azienda-le, verrà attribuito il 3’ livello, con assorbimento di eventua-li superminimi individuali.
Le parti si danno atto che gli acquisitori di clientela sono inquadrati al 3’ livello.
Le parti convengono altresì che gli addetti alla mansione aziendalmente denominata “decorazione” siano inquadrati al 3’ livello dopo 18 mesi di anzianità aziendale nella mansione, con assorbimento di eventuali superminimi individuali.
Anche in relazione ai nuovi inquadramenti di cui sopra si richiamano tutte le intese precedenti in materia di passaggi livello e di qualifica di natura collettiva, ribadendo che essi non modificano i contenuti delle mansioni in atto così come previsto dall’art. 70 del C.C.N.L. 17—12—1979.

Art. 4 AMBIENTE E SALUTE
Fermo restando quanto in materia sottoscritto nei primi due capoversi dell’accordo integrativo 24—3-1978, l’azienda ricon-ferma il proprio impegno ad intervenire per migliorare le condizioni ambientali, avuto riguardo anche alle indicazioni provenienti dalle strutture sindacali aziendali e all’applicazione delle leggi emanate dalle regioni a seguito della riforma sanitaria.
L’azienda riconoscerà al personale permessi retribuiti per visite specialistiche, ad eccezione di quelle odontoiatriche, limi-tatamente al tempo strettamente necessario, ove non sia obiettivamente possibile effettuarle fuori del proprio orario di lavoro.
Il riconoscimento è subordinato alla presentazione di idonea documentazione.
L’azienda conferma la propria disponibilità a ricercare per le celle frigorifere a zero gradi o a temperature inferiori dei reparti macelleria, eventuali soluzioni economicamente e tecnicamente fattibili. Fino al momento in cui sarà mantenuta l’attuale struttura verrà corrisposta al personale, che utilizza per lo svolgimento delle proprie mansioni le celle di cui sopra, una indennità come indicato nell’art. 8 g) del presente accordo.

Art. 5 MALATTIA E INFORTUNIO
In caso di superamento del periodo di comporto previsto dagli artt. 57 e 60 del C.C.N.L. 17—12—1979 l’azienda, prima di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, valuterà congiuntamente alle strutture sindacali ai vari livelli i casi che, obiettivamente e con adeguata certificazione sanitaria, presentino le condizioni per il prolungamento del predetto periodo, ai soli effetti del mantenimento del posto di lavoro.
In caso di assenza per malattia, per i giorni cadenti tra l’ottavo e il ventesimo, e, in caso di ricovero ospedaliero, per tutti i giorni di degenza compresi nei primi 180 giorni, l’a-zienda integrerà il trattamento I.N.P.S. di cui all’art. 58 del C.C.N.L. 17-12—1979 fino al raggiungimento del 100% della retribuzione giornaliera.

Art. 6 DIRITTI SINDACALI
L’Azienda riconoscerà un monte ore annuo pari a ora per dipen-dente a disposizione delle 0O.SS. nazionali e/o regionali per i rispettivi coordinamenti.
Per l’esercizio dei diritti sindacali (C.d.A., Patronato, ecc.) il monte ore annuo viene fissata in 1.200 ore per magazzino. In tale monte ore sono comprese le ore utilizzate per gli incontri con la direzione aziendale.

Art. 7 TAVOLA CALDA
Le parti si danno atto che anche il contributo a carico del lavoratore segue criteri di adeguamento ai costi e convengono che la quota applicabile al dipendente per un pasto giornaliero composto da un primo piatto, secondo piatto con contorno e pane, sarà pari:
a L. 600 a far tempo dal 1-6-1981 a L. 700 a far tempo dal 1—1-1983

Con decorrenza 1—6-1981 i dipendenti potranno inoltre acquistare giornalmente:
- una porzione di frutta al prezzo di L. 100
- 1/4 di vino comune o 1/2 minerale al prezzo di L. 150 oppure 1 gazzosa “ “ “ L. 100
I prezzi dei prodotti in vendita nei distributori automatici (panini imbottiti, brioches e bevande in genere), a disposizione del personale, saranno pari a L. 150 per unità.

Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che la pausa per la consumazione dei panini o bevande ai distributori automatici che riguarda i lavoratori con orario di lavoro di 40 ore settimanali è limitata al tempo strettamente necessario per la consumazione di cui trattasi.

Art. 8 RETRIBUZIONE
a) Una tantum
l’Azienda e le 00.SS. stipulanti concordano che, con le retribu-zioni relative ai mesi di giugno e novembre 1981, a tutto il personale in forza alle rispettive date, sarà corrisposta la somma globale di L. 400.000 così ripartite:
L. 200.000 al 30—6—1981
L. 200.000 al 30—11—1981
a titolo di anticipazione sulla indennità di anzianità, con le modalità previste dall’art. 79 del C.C.N.L. 17—12—1979 e relativo chiarimento a verbale, nonchàé al chiarimento a verbale annesso all’art. 97 dello stesso contratto. Per i lavoratori part—time l’importo di cui sopra sarà corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro individuale.

b) Salario
I miglioramenti economici derivanti dalla tabella sotto indicata, verranno aggiunti al premio aziendale in atto con decorrenza 1—1—1982 e ne faranno parte integrante a tutti gli effetti contrattuali:

Livello importi. L.
1’S 76.000
1’ 72.000
2’ 63.000
3’ 54.000
4’ 40.000
5’ 38.000
6’ 35.000
7’ 30.000

Gli importi derivanti dalla parametrazione sopra descritta ed eccedenti il minimo garantito di L. 30.000 assorbiranno sino a concorrenza del loro ammontare gli assegni personali non contrattati con le OO.SS.

c) Premio Metro
Il “Premio Metro” sarà incrementato di L. 10.000 mensili con decorrenza 1—1—1983 nei confronti dei dipendenti delle società Metro rappresentate.
L’aumento sopra indicato assorbe fino a concorrenza gli importi corrisposti ai lavoratori della Metro Toscana come “eccedenza paga base nazionale” ai sensi del rispettivo contratto integrativo provinciale di Firenze dell’1—7—l973.

Chiarimento a verbale
Le parti concordano di pervenire alla razionalizzazione della materia retributiva aziendale mediante l’accorpamento in una unica voce, denominata “Premio aziendale”, dei seguenti istituti:
1) Premio aziendale così come risultante dall’applicazione dell’art. 135 del C.C.N.L. 17—12—1979 nonché dal presente accordo, lettera b).
2) Premio Metro di cui alla contrattazione integrativa aziendale.

In conseguenza il Premio aziendale sarà a partire dal 1-1-1983 formato dai seguenti importi:
Livello Importi
1’S 140.000
1° 136.000
2’ 122.580
30 111.690
4’ 95.350
5’ 92.540
6’ 88.730
7’ 83.100

A far tempo dal 1—6—1981 le ore straordinarie che, in relazione alle esigenze aziendali, potranno essere richieste al personale inquadrato al 3’ livello, saranno retribuite con conteggio specifico.
Tali prestazioni saranno retribuite con le modalità previste dall’art. 29 del C.C.N.L. e la somma corrispondente assorbirà fino a concorrenza l’importo corrisposto mensilmente a titolo di “compenso forfettario per lavoro straordinario”, in conformità del contratto di lavoro individuale.
Si conviene ‘inoltre che la retribuzione globale in atto di detto personale resterà immutata ancorchè il valore calcolato per le ore straordinarie effettivamente prestate nel mese non raggiungesse l’importo a forfait corrisposto a tale titolo.
Con decorrenza 1—6—1981 gli importi’ corrisposti a tale titolo al personale di 3° livello in forza ai magazzini non subiranno variazioni in aumento.
Si conviene altresì che per le assunzioni successive al 1—6—1981 di personale inquadrato al 3’ livello o promosso a partire da tale data non si farà luogo a corresponsione di compensi forfettari per prestazioni di lavoro straordinario, ma troverà applicazione quanto sopra previsto.

d) Terzo elemento provinciale
Per i dipendenti delle società Metro Piemonte, Metro AL.IT, Metro Veneto, Metro Toscana, Metro INCO e Metro Latina, visto quanto stabilito dall’art. 81 del C.C.N.L. 17—12—1979, considerate le differenziazioni retributive esistenti e la logica perequativa entro la quale si muove la norma contrattuale, si stabilisce che gli importi relativi vengano elevati di lire 7.000 mensili a decorrere dal 1—1—1983.
Resta inteso che l’importo di cui sopra costituisce una antici-pazione su futuri aumenti dello stesso titolo derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e pertanto sarà assorbita da questi ultimi fino a concorrenza.

e) Aumenti perequativi
Tutti gli aumenti aventi carattere perequativo, di cui al presente accordo, non verranno applicati al personale che, provenendo da altri magazzini Metro, benefici già degli stessi trattamenti in misura pari o superiore; qualora ne benefici in misura inferiore riceverà la differenza fino a raggiungere l’importo maturato collettivamente nell’ambito del magazzino di appartenenza.

f) CED lavoro notturno
L’indennità di lavoro notturno riconosciuta al personale dei centri elaborazione dati, viene elevata, con decorrenza 1 maggio l981, a L. 4.000 per ogni giornata effettiva di lavoro prestata nel turno di notte (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) pari a L. 500 per ogni ora in caso di prestazioni non straordinarie parzialmente cadenti tra le ore 22.00 e le ore 6.00.

Chiarimento a verbale
L’Azienda dichiara la propria disponibilità ad esaminare in sede locale eventuali richieste tendenti a limitare il numero delle ore di lavoro notturno, compatibilmente con le necessità di servizio.

g) Indennità transitoria celle frigorifere macelleria
In relazione a quanto previsto nell’art. 4 “Ambiente e salute” viene riconosciuta, con decorrenza 1—5—1981 in via transitoria, al personale occupato nei reparti macelleria, il quale per lo svolgimento delle proprie mansioni utilizza le celle frigorifere a zero gradi o a temperature inferiori, una indennità di L. 2.000 per ogni giornata di lavoro prestato.

Art. 9 MAGAZZINI METRO DI PROSSIMA APERTURA
Il presente accordo verrà applicato al personale di nuove unità Metro.
Le parta convengono che il “premio aziendale” di cui all’art. 8 del presente accordo, verrà corrisposto con la seguente gradualità:

- 25% a partire dalla data di apertura
- 25% dopo 6 mesi dalla data di apertura
- 25% dopo 12 mesi dalla data di apertura
- 25% dopo 18 mesi dalla data di apertura

Si precisa che gli aumenti di cui sopra decorreranno dal 1’ giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo indicato.

Art. 10 DIRITTO ALLO STUDIO
Le parti convengono di estendere ai corsi monografici sull’ambiente e salute organizzati da enti pubblici l’utilizzo delle ore previste per il diritto allo studio di cui all’accordo integrativo 24-3-1979.

Art. 11 DECORRENZA E DURATA
Il presente accordo entra in vigore il 1-5-1981 ed avrà validità fino al 30-4-1984.

Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che il presente contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, è globalmente migliorativo e, per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile.
Lo stesso sostituisce, pertanto, ad ogni effetto, per gli istituti o parte di essi qui considerati, le norme di tutti i precedenti contratti, accordi, usi e consuetudini, fatte salve le norme esplicitamente richiamate nel presente contratto e riportate in allegato.

All. 1 POLITICHE COMMERCIALI E DI SVILUPPO
Nell’ambito e in relazione all’art. 129 del vigente C.C.N.L. l’azienda informerà tempestivamente e si confronterà con le OO.SS. a livello nazionale e territoriale relativamente a inve-stimenti, processi di sviluppo e nuovi insediamenti.
In tale quadro i programmi di sviluppo dell’azienda saranno esaminati dalle 00.SL in relazione ad uno sviluppo razionale e programmato del settore commerciale nel territorio ed in relazione alle prospettive di incremento dell’occupazione con particolare riferimento a quella giovanile e femminile.
L’azienda, in relazione all’offerta di assortimenti organici, equilibrati e competitivi per prezzo e qualità, dichiara la propria disponibilità ad instaurare rapporti di approvvigiona-mento con strutture associate e cooperative su mercati pubblici locali e si impegna ad una razionale politica degli altri approvvigionamenti.
L’azienda dichiara inoltre di voler perseguire la costante competitività, sul mercato, del proprio assortimento attraverso il massimo contenimento dei prezzi, con particolare riguardo ai generi di prima necessità.
L’azienda dichiara di utilizzare lo strumento pubblicitario per una corretta informazione della clientela al fine di met-terla in condizione di operare le proprie scelte in modo documentato e consapevole.
Le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente a livello nazionale e a livello territoriale per verificare l’applicazione degli impegni sopra indicati. In tali occasioni l’azienda fornirà le informazioni opportune.
Le OO.SS., nell’ambito della propria linea unitaria definita sulla trasformazione del settore commerciale, collocano il ruolo delle aziende di cash and carry nell’ambito di un pluralismo di forze che debbono concorrere a tale obiettivo.

All. 2 STRAORDINARI
L’Azienda si impegna ad utilizzare il lavoro straordinario nei casi particolari ed in quelli che rivestono carattere di urgenza, nei limiti consentiti dalla contrattazione vigente.
Il lavoro straordinario non sarà comunque sostitutivo di mano d’opera occupabile stabilmente e l’azienda dichiara la propria disponibilità a verificare con le 00.SS. e i C.d.A. il rispetto dei criteri succitati.

All. 3 AMBIENTE E SALUTE

L’Azienda con riferimento a quanto disposto dall’art. 119 bis del C.C.N.L. 25—9—1976, verificherà con le OO.SS. e i C.d.A. le proposte relative alla salute che potranno prevedere l’uti-lizzo di enti pubblici nazionali e locali (consorzi socio-sani-tari, consultori, ecc.).
Modalità di intervento ed eventuali relativi oneri saranno esaminati a livello territoriale.

Roma, 20 maggio 1981




Alla Federazione Unitaria
FILCAMS CGIL — FISASCAT CISL - UILTUCS UIL
Roma

OGGETTO Rimborso spese viaggio
A vostra richiesta Vi confermiamo che le spese per il vitto sostenute in occasione di viaggi di servizio vengono di norma rimborsate su base forfettaria. In alternativa il dipendente può chiedere il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute dietro presentazione di guistificativi fiscalmente regolari purchè l’importo non superi la misura del forfait.
Analogamente per i viaggi di servizio con auto propria per ogni chilometro percorso viene rimborsato un importo chilometrico. Attualmente sono in vigore i seguenti valori per viaggi in Italia al di fuori dei magazzini Metro:

Per vitto
Viaggi con durata da 5 a 8 ore: L. 9.500 “ “ “ da 8 a 12 ore: L. 15.000
“ “ “ di oltre 12 ore senza pernottamento: L. 18.000

Per auto
per ogni chilometro percorso senza assicurazione Kasko: L. 187

- con assicurazione Kasko : L. 196

Roma, 20 maggio 1981



Alla Federazione Unitaria
FILCAMS CGIL FISASCAT CISL - UILTUCS UIL
Roma


Vi confermiamo che erogheremo la somma di L. 5.000.000 ad un organismo, ente o istituto il cui oggetto sia l’educazione, e/o rieducazione, l’assistenza o riabilitazione degli handicappati ai fini i del loro inserimento nelle attività produttive. L’identificazione dell’istituto o dell’ente di cui sopra sarà oggetto di comune ricerca e di successiva comune definizione.


Altri accordi della stessa azienda:
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Two documents IconMetro, Incontro, 24/07/1979
Two documents IconMetro, Accordo, 14/11/1978
Two documents IconMetro, Accordo Festività soppresse, 27/10/1978
Two documents IconMetro, Accordo Mensa, 12/06/1978
Two documents IconMetro, Chiarimenti mensa, 15/05/1978

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