La Rinascente, Accordo Integrativo Rinascente-Upim-Sma, 09/07/1974

Decorrenza: 07/01/1974
Scadenza: 06/30/1976

9 luglio 1974
ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE NAZIONALE
Omissis

An. 1 - PIANI DI SVILUPPO E DI RISTRUTTURAZIONE
Premesso che le Organizzazioni Sindacali sono interessate alla attuazione di una politica strutturale dei prezzi finalizzata al loro contenimento ed alla salvaguardia dei potere di acquisto del salario dei lavoratori, impegnano l’azienda alla adozione delle necessarie misure volte al conseguimento di questo obiettivo.
In questo contesto l’azienda si impegna a comunicare preventivamente alle Organizzazioni Sindacalì stipulanti il presente accordo gli eventuali piani dì sviluppo e di ristrutturazione; le Organizzazioni Sindacali hanno preso atto di quanto comunicato in argomento dall’azienda nel corso della trattativa, riassunto nel docu-mento allegato.
Nel caso di ristrutturazione l’azienda manterrà i livelli di occupazione, salariali e di professionalità conseguiti dai lavoratori.
Ciò premesso, i problemi della condizione lavorativa eventualmente emergenti dalla ristrutturazione a vari livelli saranno trattati tra le OOSS. (Consiglio dei Delegati, Organizzazioni Sindacali, provinciali e nazionali) e la Direzione aziendale al fine di concordare quanto necessario per evitare gli effetti obiettivamente negativi nelle prestazioni dei lavoratori.

Art, 2 - TUTELA DELLA SALUTE E DELL’INTEGRITA’ FISICA DEI LAVORATORI
Ferme restando le norme del vigente contratto nazionale 21-1 1-73, al fine di. migliorare le condizioni ambientali e per realizzare gli elementi conoscitivi, le parti convengono:

- di affidare al Consiglio dei Delegati, che opera in accordo con il Patronato delle OO.SS. stipulanti, il compito di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione, a norma dell’art. 9 della legge 20-5-70 n. 300, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori: dette attività saranno svolte all’interno dei luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro;

- di concordare con la direzione aziendale la scelta di Enti, Istituti e Centri di medicina specializzati, cui ricorrere per la misurazione ed il rilievo dei para-metri fisici ambientali e la loro successiva annotazione in appositi registri, nonché per particolari indagini, ed accertamenti sugli ambienti di lavoro;

- di ricorrere, in caso di mancato accordo sulla scelta dell’Ente, dell’Istituto e del Centro di Medicina specializzato, a tecnici di parte.
L’azienda inoltre si impegna a fornire ed istituire i seguenti strumenti ritenuti idonei a concorrere ad un’efficace opera di prevenzione e di tutela della salute dei lavoratore:

Libretto sanitario personale
Ove saranno annotati i risultati delle visite periodiche nonché i dati relativì agli infortuni ed alle malattie da parte di tutti i medici che hanno occasione di prestare assistenza al lavoratore. Detti risultati verranno annotati, in quanto presentati, sulla scheda sanitaria personale a cura del servizio sanitario aziendale, con vincolo di segreto professionale.
Il libretto personale sanitario sarà conservato a cura del lavoratore.

Registro dei dati biostatici
Tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari aziendali. In esso saranno annotati per ogni settore, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché delle assenze per infortunio e malattia.
L’azienda fornirà periodicamente tali risultati su richiesta del Consiglio dei Delegati.
Gli oneri relativi agli interventi effettuati dagli Istituti specializzati, solo in quanto congiuntamente designati, nonché quelli relativi all’istituzione, tenuta e aggiornamento delle registrazioni, sono a carico dell’azienda.
Le parti sono concordi nel ritenere, come prevede il presente accordo, che un potenziamento della medicina preventiva del lavoro potrà realizzarsi con l’attua-zione della riforma sanitaria.
In tale prospettiva si impegnano sin d’ora a collaborare con le Unità Sanitarie Locali mettendo a disposizione le rilevazioni effettuate nei luoghi di lavoro.

Art. 3 - APPALTI
Le parti si impegnano, allo scopo di trovare la soluzione più adeguata al problema posto dalle OO.SS., a verificare la rispondenza fra gli appalti in atto presso l’azienda, la legge 23-10-60 n. 1369 e l’art. 129 del CCNL 21-11-73.
L’azienda fornirà in merito le necessarie informazioni.

Art. 4 - SERVIZI SOCIALI IN RAPPORTO ALLE RIFORME
Asili nido
L’azienda accantonerà l’importo annuo di L. 6-000.000 che pone a disposizione di concrete iniziative di Enti locali, quale contributo finalizzato al miglioramento delle strutture e della gestione degli asili nido, avuto riguardo all’interesse dei dipendenti dell’azienda.

L’erogazione dei predetto importo formerà oggetto di accordi con le OO.SS. stipulanti, con riferimento alle esigenze dei lavoratori del commercio ed in sintonia con le linee sociali del movimento sindacale.

Quanto sopra si aggiunge ai contributi che vengono mensilmente versati dalla azienda a norma della legge 6-12-71, n. 1044 e a quelli versati in applicazione dei precedenti accordi aziendali.

Mense
Premesso che le 00.55. tendono a garantire la possibilità di consumazione di un pasto, presso mense di quartiere o interaziendali, al personale dipendente, escludendo comunque la monetizzazione di tale servizio, l’azienda si impegna a favorire e sostenere la realizzazione di iniziative volte a tale obiettivo.

Art. 5 - DIRITTO ALLO STUDIO
Per permettere ai lavoratori di meglio avvalersi del diritto allo studio, i permessi retribuiti previsti dal secondo comma dell’art. 44 del CCNL 21-11-73 vengono elevati a 160 ore nell’arco del biennio a decorrere dal 1-7-74.

Art. 6 - MALATTIA E INFORTUNIO
L’azienda quale trattamento di miglior favore, anticiperà ai lavoratori assenti per malattia o infortunio, per un periodo superiore a 15 gg., le indennità di malattia o infortunio (limitatamente all’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta) di pertinenza dell’ I.N.A.M., o dell’I.N.A.I.L. sotto forma di anticipo di cassa a tale titolo.
Il lavoratore ha l’obbligo di consegna del vaglia o assegno dell’Istituto assi-curatore (INAM o INAIL) in data immediatamente successiva al ricevimento.
In caso di malattia viene assicurata la normale maturazione delle ferie.

Art. 7 - CLASSIFICAZIONE
Le parti hanno proceduto ad un approfondito esame della situazione organiz-zativa e operativa delle singole unità aziendali, ai fini della classificazione del personale anche per gli effetti di cui all’ultimo comma dell’art. 127 del vigente
CCNL 21-11-1973.
In conseguenza di ciò, fermo restando quanto previsto in materia di classificazione dei personale dal Titolo II del citato contratto, hanno convenuto le seguenti condizioni migliorative:

- commesso alla vendita al pubblico (ivi compresi gli aiutanti-commessi dopo 18 mesi di permanenza al 5° livello) e altre qualifiche assegnate dal Contratto collettivo al 4° livello (prive di passaggio automatico da livelli inferiori):
4° livello per i primi 36 mesi di effettivo servizio in questo livello;
livello Super per ulteriorì 36 mesi di effettivo servizio;
livello Extra successivamente;

- addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita, addetto a mansioni qualificate promiscue dei depositi o centri di distribuzione e altre qualifiche assegnate dal CCNL 21-11-1973 vigente al 5° livello:
5° livello per i primi 18 mesi di effettivo servizio in questo livello;
4° livello per ulteriori 36 mesi;
4° livello Super successivamente;

- addetto alle operazioni di magazzino o riserva delle unità di vendita (come da allegato n. 1):
livello per i primi 18 mesi di effettivo servizio in questo livello;
4° livello successivamente;
- addetto a mansioni generiche di manovalanza nelle unità di vendita (come da allegato n. 2); addetto a carico-scarico e movimentazione; qualifiche assegnate dal Contratto Collettivo al 6° livello per effetto dell’allargamento delle mansioni richiesta dall’organizzazione del lavoro nell’azienda:
5° livello fisso.

NORMA TRANSITORIA
Per tutto il personale in servizio al 30-6-1974 che, per effetto del presente accordo, abbia diritto a uno o più passaggi automatici di livello oltre quello in cui si trova attualmente inquadrato, si procederà come segue:

- personale inquadrato al 4° livello Super: passa al 4° livello Extra dall’l-7-1974;
- personale inquadrato al 4° livello: passa al 4° livello Super dall’l-7-l974;
- personale inquadrato al 5° livello: passa al 4° livello alla scadenza contrattuale;
- personale inquadrato al 6° livello: passa al 5° livello dall’1-7-1974
Per l’applicazione della presente norma si fa riferimento all’inquadramento in atto al 30-6-74 o, in ogni caso, a quello a cui il personale aveva diritto per effetto della precedente contrattazione aziendale.

Art, 8 - ORARIO DI LAVORO
Le parti si danno reciprocamente atto:
- del carattere di servizio al pubblico che tutta la distribuzione commerciale ha e deve necessariamente mantenere;
- della richiesta dei lavoratori del commercio di distribuire l’orario settimanale di 40 ore su 5 giornate lavorative, di ridurre i nastri orari, di adottare doppi turni alternati a orario continuato.
Ciò premesso, le parti si danno atto che tali problemi formeranno oggetto di esame — oltre che in sede aziendale secondo quanto disposto dal l comma dell’art. 127 del vigente CCNL — in sede di Commissione Paritetica di cui all’art. 22 -2° comma CCNL 21-11-73, al fine di ricercare adeguate soluzioni locali generalizzate a tutto il settore del commercio al dettaglio.

NOTA A CHIARIMENTO DELL’ART. 22 DEL CCNL 21-11-1973
Le parti si danno atto che la mezza giornata a turno settimanale, cioè quella non coincidente con la chiusura infrasettimanale dei negozi, di cui al comma 1° dell’art. 22 del CCNL 21-11-73, deve consentire un meccanismo di turnazione che non escluda nessun giorno della settimana.
Tanto il riposo settimanale programmato per turno che quello coincidente con la chiusura infrasettimanale dei negozi saranno goduti in ogni caso, fatta eccezione per la loro coincidenza con l’assenza dal lavoro da qualsiasi causa motivata. (Le festività previste dall’art. 33 del CCNL 21 novembre 1973 non costituiscono assenza a questi effetti).

Art. 9 - PART-TIME
Agli effetti dell’utilizzo del lavoro a tempo parziale si precisa che:
a) l’orario settimanale di lavoro non potrà essere superiore alle 24 ore ed inferiore alle 12 ore;
b) l’orario di lavoro non potrà essere distribuito in periodi inferiori alle 4 ore;
c) per il suddetto personale, in proporzione all’effettiva prestazione e sulla base convenzionale di 173 ore mese per il calcolo della quota oraria viene riconosciuta una apposita indennità pari al 10% del minimo tabellare del livello di appartenenza;
d) il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni di legge e da quelle del CCNL 21-11-73, fermo restando che le relative clausole per le particolari caratteristiche del rapporto hanno applicazione proporzionale alla ridotta durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione;
e) nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale di un lavoratore già occupato a tempo pieno, l’azienda garantirà la liquidazione dell’indennità di anzianità avuto riguardo ai due periodi sulla base della retribuzione spettante al lavoratore a tempo pieno in vigore al momento della definitiva soluzione del rapporto di lavoro;
I) il personale già dipendente, che ne faccia espressa richiesta scritta ha il diritto di priorità .per il passaggio da tempo parziale a tempo pieno e da tempo pieno a tempo parziale in rapporto alle specifiche esigenze dell’azienda a questo ri-guardo e per mansioni analoghe;
g) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa non comporta di per sé novazione dello stesso.
I problemi eventualmente conseguenti alla gestione di questo istituto saranno discussi con il Consiglio dei Delegati.

Art. 10 - CONTRATTI A TERMINE
L’istituto del contratto a termine verrà utilizzato nell’ambito delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 11 - SCALA MOBILE
Per i punti di scala mobile che scatteranno a decorrere dal 1-8-1974, i valori
giornalieri del punto per i lavoratori sono i seguenti:
Livelli Super 18 anni Inf. 18 anni
e apprendisti
1° e 1° Super 34.23 —
2°-3°-4°-5°-6°-7° 25.80 21.93


Per i punti di scala mobile che scatteranno dal 1-11-1915 i valori giornalieri del punto per i lavoratori sono i seguenti:
Livelli Sup. 18 anni Inf, 18 anni
e apprendisti
1° e 1° Super 34.23 25.80
2° - 3° - 4° - 5° - 6° - 7°


A norma del presente accordo, i punti di scala mobile in atto alla data del 31-7-74 non potranno, in ogni caso, essere soggetti a rivalutazione.
Per ogni altro aspetto non contemplato dal presente articolo seguiteranno ad avere piena applicazione i vigenti accordi nazionali di scala mobile per il settore del commercio.
Le parti si danno atto che la validità del presente articolo decadrà automatica-mente nell’ipotesi in cui vengano stipulati accordi nazionali modificativi del vigente accordo nazionale, di scala mobile 29-4-57 e successive modifiche.
Nelle ipotesi in cui al precedente comma sono fatte salve le eventuali condi-zioni di miglior favore, con riferimento esclusivo ai valori giornalieri del punto di scala mobile previsti dal presente accordo.

Art- 12 - PARTE ECONOMICA
A partire dal 1° luglio 1974, le tabelle retributive per le provincie in cui per la generalità delle qualifiche sono stati raggiunti i livelli previsti dall’art. 72 deI CCNL 21-11-73, restano così determinate:
Premio aziendale
-----------------------------------------------
Livelli Paga di 10% Integrazione Totale
livello
7° l06.000 10.600 12.000 22.600
5° 120.400 12.040 12.000 24.040
4° 128.300 12.850 12.000 24.850
4° SUPER 134.800 13.480 12.000 25.480
4° EXTRA 137.500 13.750 12.000 25.750
3° 151.900 15.190 12.000 27.190
2° 170.800 17,080 12.000 29.080
1° 218.500 21.850 12.000 33.850
1° SUPER 225.000 22.500 12.000 34.500

NORMA TRANSITORIA
Al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto verrà garantito, a decorrere dal 1° luglio 1974, un aumento retributivo complessivo lordo mensile sulla retribuzione di fatto di L. 18.000 così ripartite:
- L. 12.000 mensili a titolo di integrazione del premio aziendale del 10% corri-spondente ai vari livelli retributivi, ivi compresi quelli deIl4° Super e del 4° Extra; l’importo suddetto verrà erogato ai sensi e per gli effetti del 3° comma del-l’art. 127 del CCNL 21-11-73.
- L. 6.000 mensili, come quota retributiva utilizzabile per i passaggi (sino al 4°livello Extra) previsti dall’art. 7 del presente accordo e dalla norma transitoria annessa allo stesso.
L’eventuale eccedenza verrà considerata assegno ad personam utilizzabile solo per la determinazione della retribuzione propria del livello superiore.

Art. 13 - CONSIGLIO DEI DELEGATI
Le pani convengono che:
a) nelle singole attività produttive verrà affidata al Consiglio dei Delegati, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori a livello aziendale;
b) nel Consiglio dei Delegati, composto da lavoratori in forza all’unità produttiva, si identificano unitariamente le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 300.
I nominativi dei componenti del Consiglio dei Delegati verranno comunicati per iscritto alla Direzione, congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
I permessi retribuiti previsti dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 nelle aziende di cui all’art. 23 lett. a) della stessa legge, vengono elevati:
a) a 2 ore complessive annue per ciascun dipendente per l’anno 1974;
b) a 3 ore complessive annue per ciascun dipendente a decorrere dai 1° gennaio 1975.
I permessi retribuiti previsti dalla legge 20 maggio 1970 a. 300 nelle aziende di cui all’art. 13 lettera b) e e) della stessa legge, vengono elevati:
a) a 16 ore complessive mensili per 111974;
b) a 24 ore complessive mensili a decorrere dai gennaio 1975. Sono conservate eventuali condizioni di miglior favore.
Ai Consigli dei Delegati, costituiti nell’ambito di unità con meno di 20 dipen-denti, vengono in ogni caso garantite 40 ore complessive annue per il 1974 e 60 ore complessive annue dal 1° gennaio 1975.
Il totale complessivo delle ore di cui ai comma precedenti è comprensivo anche delle ore per l’esercizio delle attività di patronato e di tutela della salute.

DICHIARAZIONE A VERBALE
Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o contrattuale a livello confederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.

ASSEMBLEA
Fermo restando quanto previsto dall’art. 118 del vigente CCNL, di cui si conferma integralmente il contenuto, il numero delle ore annuali retribuite di assemblea viene elevato a 15 con decorrenza 1° luglio 1974.

NOTA A VERBALE
Nei casi di mancata costituzione del Consiglio dei Delegati, di cui al presente articolo, continueranno ad operare, nell’ambito di quanto previsto dalla legge n. 300 e dal CCNL 21-11-73, le strutture sindacali esistenti.

ALLEGATO 1
ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI MAGAZZINO O RISERVA DELLE UNITA’ DI VENDITA
Addetto all’insieme delle operazioni di magazzino o riserva nelle unità di vendita, intendendosi per tali l’esercizio promiscuo delle funzioni di movimentazione fisica, carico e scarico, sistemazione o stoccaggio delle merci, anche con l’uso di mezzi meccanici e/o elettromeccanici, imballo e disimballo, spunta, consultazione e compilazione di modelli semplici appositamente predisposti.

NOTA A VERBALE
Le parti si danno atto che nell’ipotesi in cui al personale descritto al comma precedente venga affidata una mansione prevista dal Contratto nazionale per l’addetto alle operazioni ausiliarie di vendita, esclusa la movimentazione delle merci, allo stesso viene riconosciuto lo scorrimento di livello retributivo dell’addetto alle operazioni ausiliarie di vendita, fermo restando lo svolgimento dell’insieme delle mansioni previste dalla figura.
Il personale in questione ha diritto di priorità, in rapporto alle specifiche esigenze dell’azienda, al passaggio nella qualifica di addetto alle operazioni ausiliarie di vendita, conservando le sole mansioni previste dal CCNL vigente per tale qualifica.

ALLEGATO 2
PERSONALE ADDETTO A MANSIONI GENERICHE DI MANOVALANZA NELL’AMBITO DELLE UNITA’ DI VENDITA
Personale addetto a mansioni generiche di manovalanza nelle unità di vendita (carico-scarico, pressacarta, insacchettatura, sistemazione carrelli, movimento vuoti, pulizie,ecc.).
Art. 7 bis
Ferme restando le mansioni attualmente svolte, le parti concordano di inquadrare al 3° livello le seguenti figure:
a) Personale addetto agli impianti (all. 3).
b) Personale addetto ai ricevimento delle merci in arrivo ed al loro smistamento nei centri di distribuzione (all, 4).
e) Specialista carni (macellaio),

ALLEGATO 3
PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI
Assicura la conduzione, il controllo e la manutenzione anche preventiva di impianti ed apparecchiature elettriche, elettromeccanici, termici, idraulici oleodinamici, antincendio e termoventilazione nonché altre operazioni collegate con la funzione svolta e con la preparazione professionale posseduta.
Tale personale è altresì preposto al controllo ed alla verifica eventuale degli interventi straordinari sugli impianti eseguiti da terzi nonché all’eventuale assistenza ed ai controlli e/o verifiche effettuati da enti a ciò delegati.

ALLEGATO 4
RICEVITORE - SMISTATORE
Preso atto della declaratoria di cui ai CCNL 21-11-1973 per il terzo livello retributivo, si conviene che il ricevitore/smistatore, intendendosi per tale colui che assicura la esecuzione delle operazioni di ricevimento a deposito e la rispondenza delle merci in arrivo con la relativa documentazione, viene inquadrato in questo livello.

ALLEGATO 5
PERSONALE ADDETTO A MANSIONI GENERICHE DI MANOVALANZA NEI CENTRI DI DISTRIBUZIONE
Personale addetto a mansioni generiche di manovalanza nell’ambito dei centri di distribuzione (carico e scarico, movimentazione fisica, pressacarta ed altre man-sioni equivalenti).

5° LIVELLO FISSO.
ALLEGATO 6
PERSONALE ADDETTO A MANSIONI QUALIFICATE PROMISCUE PRESSO I CENTRI DI DISTRIBUZIONE
Addetto all’insieme delle operazioni di magazzino nei centri di distribuzione, intendendosi per tale l’esercizio promiscuo delle funzioni di movimentazione fisica delle merci in arrivo e in partenza da e per l’automezzo, ivi compresi i trasferi-menti interni e la relativa collocazione negli appositi spazi, con mezzi meccanici ed elettromeccanici, delle funzioni di disimballo, prelievo e preparazione nonché delle verifiche e dei controlli con relative spunte e della consultazione e compi-lazione degli appositi modelli.

DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti concordano di incontrarsi successivamente in sede nazionale per l’esame dei problemi di applicazione della Classificazione prevista dal presente accordo relativamente a:
a) Personale della sede centrale amministrativa e legale;
b) Spaccatori/disossatori carne;
e) Figure professionali denominate negli accordi aziendali del 1971:
2° ortofrutta
2° latticini
2° pesce - gastronomo - addetto scatolame
d) Ogni eventuale altra qualifica non prevista dai CCNL 2 1-11-1973 e del presente accordo.

NORMA TRANSITORIA SPECIALE ALL’ART. 12
Tutto il personale che, in data successiva al 1° luglio 1974 in virtù delle norme di cui agli accordi aziendali del 1971 aveva in scadenza il passaggio al parametro 135, verrà inquadrato, a decorrenza dal 1° luglio 1974, al livello IV Super (retribuzione base L. 134.800) ed alla scadenza prevista dagli accordi aziendali verrà inquadrato al IV livello Extra (retribuzione base L. 137.500) con la contestuale erogazione di un assegno ad personam di L. 3.300 utilizzabile solo per la determinazione della retribuzione propria del livello superiore.
Tutto il personale che, in data successiva al 1° luglio 1974 in virtù delle norme di cui agli accordi aziendali del 1971, aveva in scadenza il passaggio al parametro 132, verrà inquadrato alla scadenza prevista dai citati accordi aziendali al IV livello Extra (retribuzione base L. 137.500).
Le parti si impegnano a verificare situazioni analoghe.

NOTA A VERBALE
Nei supermercati alimentari, date le caratteristiche dell’erogazione del lavoro nell’azienda, per movimentazione fisica delle merci si intende il prelevamento delle stesse ed il loro trasferimento mediante contenitori su ruote fino al banco di vendita e viceversa; resta in ogni caso intesa l’esclusione di ogni operazione di carico e scarico senza l’utilizzo dei mezzi meccanici.

Art. 14.
Sono fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti e le condizioni di miglior favore contrattuali in atto.

Art. 15.
Il presente accordo ha decorrenza 1° luglio 1974 e scadenza 30 giugno 1976, salvo date diverse eventualmente previste, nel contesto, per i vari istituti.


Altri accordi della stessa azienda:
Two documents IconLa Rinascente, Accordo, 07/07/1994
Two documents IconLa Rinascente, Accordo, 04/06/1993
Two documents IconLa Rinascente, Accordo, 07/07/1979
Two documents IconLa Rinascente, Applicazione Accordo 26/01/79, 12/02/1979
Two documents IconLa Rinascente, Accordo Sospensione Lavoro, 26/01/1979
Two documents IconLa Rinascente, Accordo, 04/12/1978
Two documents IconLa Rinascente, Accordo Organizzazione Lavoro, 15/10/1978
Two documents IconLa Rinascente, Comunicazione festività soppresse, 03/08/1978
Two documents IconLa Rinascente, Accordo Sospensione Lavoro, 07/07/1978
Two documents IconLa Rinascente, Accordo Contributo Mensa, 12/06/1978
Two documents IconLa Rinascente, Accordo Sospensione Lavoro, 19/04/1978
Two documents IconLa Rinascente, Accordo Modifica Inquadramento, 05/12/1977
Two documents IconLa Rinascente, Unificazione Penney-Rinascente, 22/06/1977
Two documents IconLa Rinascente, Accordo di modifica AIA 9/04/74, 05/12/1974
Two documents IconLa Rinascente, Accordo Integrativo Rinascente-Upim-Sma, 0. . .
Two documents IconLa Rinascente, Accordo, 30/03/1972
Two documents IconLa Rinascente, Accordo Premi e Coefficienti, 15/03/1958

Filcams CGIL Nazionale Via Leopoldo Serra,31 00153 Roma
http://www.filcams.cgil.it