La Rinascente, Accordo Contributo Mensa, 12/06/1978

Decorrenza: 06/12/1978
Scadenza:

        LA RINASCENTE UPIM SMA
12 giugno 1978
        ACCORDO NAZIONALE “ CONTRIBUTO MENSA ”



        Premesso che

        nell’accordo 19 aprile 1978 Azienda e Organizzazioni Sindacali hanno convenuto di “ definire una regolamentazione unitaria dei servizi mensa esistenti in Azienda in base a criteri di adeguamento alla dinamica dei costi e di perequazione dei contributi a carico dei lavoratori ”
        premesso che
        in tale accordo si è convenuto che “ la perequazione si realizzerà in un’ottica di gradualità ” che “ dovrà avere termine entro il 31 dicembre 1979 ”
        premesso che
        le parti hanno convenuto che “ il costo di riferimento per la determinazione della quota a carico dei lavoratori è di L. 1.800 ripartito per 2/3 a carico dell’Azienda e per 1/3 a carico del lavoratore e che di conseguenza la cifra a cui quest’ultima quota dovrà attestarsi con la gradualità da concordare con i Consigli d’Azienda sarà pari a L. 600”;
        premesso ancora che
        in tale sede le parti hanno convenuto che “ al fine di realizzare l’adeguamento del costo della mensa alle variazioni del costo della vita, si provvederà a ritoccare la quota a carico dei lavoratori nella misura di L. 5 per ogni punto di contingenza che maturerà a far data dal 1° febbraio 1979 ”;
        premesso infine che
        nello stesso accordo “ l’Azienda conviene che la richiesta di garantire una migliore composizione del pasto e dei relativi valori calorici ”
        tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue:


        1) Perequazlone del contributo a carico del lavoratore

        Le differenze tra il contributo attualmente a carico dei lavoratori e il contri-buto nazionale di L. 600 verranno eliminate gradualmente nei seguenti termini e con i seguenti scaglioni:
        “ In due semestri per le Sedi in cui l’attuale contributo è di L. 400 mediante due quote di adeguamento di L. 100 ciascuna con le seguenti decorrenze: 10 ago-sto 1978, 1° febbraio 1979 ”;
        “ In quattro semestri per le Sedi in cui l’attuale contributo è inferiore a L. 400 mediante tre quote di adeguamento di L. 100 ciascuna e l’ultima di saldo a L. 600 con le seguenti decorrenze: 1° agosto 1978, 1° febbraio 1979, 10 agosto 1979, 1° febbraio 1980 ”.
        Per le Sedi in cui l’attuale contributo a carico del lavoratore è superiore al contributo nazionale di L. 600 la differenza verrà eliminata dal 1° agosto 1978.


        2) Adeguamento del contributo alle variazioni del costo della vita

        L’adeguamento del contributo a carico del lavoratore nella misura di L. 5 per ogni punto di contingenza che scatterà dal 1° febbraio 1979 verrà operato per tutti a scadenza trimestrale a decorrere dalla stessa data sulla base di tutti i punti di contingenza scattati nel trimestre.


        3) Composizione del pasto

        La composizione del pasto e dei relativi valori calorici sarà la seguente:
        - primo piatto
        - secondo piatto con contorno
        - 2 panini
        - una bevanda (bottiglia da 1/4 di litro di vino oppure 1/3 di litro di acqua minerale o frutta)
        Qualora il lavoratore desiderasse consumare la frutta e una delle due bevande indicate pagherà un supplemento di L. 50.
        In alternativa al primo piatto potrà essere scelta una porzione di formaggio od un dessert.

        3 bis) Stabilito che il .presente accordo fa riferimento ad un pasto tipo così come è stato definito al precedente punto 3) ed al fine di rispondere positivamente alle istanze dei lavoratori che intendono consumare, in aggiunta ad esso, altri piatti o varianti, si indicano, qui di seguito, i prezzi attuali concordati che sono relativi ad alcune offerte:
        - primo piatto L. 250
        - secondo e contorno L. 650
        - formaggio L. 250
        - dessert L. 250
        - bevande (oltre a quelle indicate o di tipo diverso) L. 200
        Anche in questo caso opera l’adeguamento dei prezzi secondo i criteri di indi-cizzazione indicati al precedente art. 2.


        4) Verifiche

        Le parti si impegnano di incontrarsi per esaminare lo stato di applicazione del-l’accordo e gli eventuali problemi emergenti ed in particolare quelli relativi a situazioni attualmente esistenti che in prosieguo di tempo dovranno essere riportate ad una disciplina uniforme.


Altri accordi della stessa azienda:
Two documents IconLa Rinascente, Accordo, 07/07/1994
Two documents IconLa Rinascente, Accordo, 04/06/1993
Two documents IconLa Rinascente, Accordo, 07/07/1979
Two documents IconLa Rinascente, Applicazione Accordo 26/01/79, 12/02/1979
Two documents IconLa Rinascente, Accordo Sospensione Lavoro, 26/01/1979
Two documents IconLa Rinascente, Accordo, 04/12/1978
Two documents IconLa Rinascente, Accordo Organizzazione Lavoro, 15/10/1978
Two documents IconLa Rinascente, Comunicazione festività soppresse, 03/08/1978
Two documents IconLa Rinascente, Accordo Sospensione Lavoro, 07/07/1978
Two documents IconLa Rinascente, Accordo Contributo Mensa, 12/06/1978
Two documents IconLa Rinascente, Accordo Sospensione Lavoro, 19/04/1978
Two documents IconLa Rinascente, Accordo Modifica Inquadramento, 05/12/1977
Two documents IconLa Rinascente, Unificazione Penney-Rinascente, 22/06/1977
Two documents IconLa Rinascente, Accordo di modifica AIA 9/04/74, 05/12/1974
Two documents IconLa Rinascente, Accordo Integrativo Rinascente-Upim-Sma, 0. . .
Two documents IconLa Rinascente, Accordo, 30/03/1972
Two documents IconLa Rinascente, Accordo Premi e Coefficienti, 15/03/1958

Filcams CGIL Nazionale Via Leopoldo Serra,31 00153 Roma
http://www.filcams.cgil.it