Milano, 16 giugno 1982
Ipotesi di accordo tra la G.S., rappresentata dai Sigg. Biagio Garibaldi, Antonio Rezzoaglio, Franco Penco e le Segreterie Regionali della Federazione Sindacale Unitaria del Commercio FILCAMS/CGIL, FISASCAT/CISL, UILTUCS/UIL rappresentata rispettivamente dai Sigg. Giuseppe Orione, Mario Di Giacinto, Tarcisio Carelli, Alessandro Villa, Giovanni Gazzo, Walter Cartelli e da una delegazione del Coordinamento Regionale G.S. per l’attuazione della nuova organizzazione del lavoro (art. 2 dell’A.I.A. del 1981) nei Supermercati della Lombardia.
Le parti si danno atto che il presente accordo potrà costituire oggetto di verifica nel corso degli incontri periodici previsti dall’A.I.A. sopra richiamato tra la Società e le Segreterie sopra Regionali lombarde del sindacato.
Le parti si danno altresì atto che il confronto sulle tematiche del presente accordo dovrà privilegiare il livello di filiale e territoriale. Eventuali contrasti in merito all’interpretazione del presente accordo non risolvibili ai livelli indicati in precedenza saranno esaminati a livello regionale.
Premesso infine che obiettivi della nuova organizzazione del lavoro sono i seguenti: rafforzare il corretto rapporto con i consumatori, migliorare il servizio alla clientela, raggiungere più elevati livelli di efficienza e di produttività, migliorare l’utilizzo degli impianti, raggiungere una più equa ripartizione dei ritmi e dei carichi di lavoro, definire e stabilire i criteri di utilizzo degli organici, valorizzare la professionalità individuale e collettiva dei lavoratori, migliorare complessivamente la qualità del lavoro (vedi in conformità art. 2 A.I.A. del 1981), le parti confermano quanto segue:
a) Elemento base della nuova organizzazione del lavoro è il gruppo di lavoro, la cui caratteristica di base è la promiscuità di mansioni. L’area di riferimento per la costituzione del gruppo di lavoro omogeneo è il Supermercato.
b) Il gruppo di lavoro omogeneo, con il coordinamento dei Capi reparto, avrà la responsabilità delle fasi operative dell’inte-ro ciclo di commercializzazione delle merci salvaguardando le specificità professionali di Capi reparto e specialisti.
c) Nella logica del lavoro di gruppo ha rilievo anche il ruolo degli specialisti e dei Capi reparto, che hanno il compito di responsabilizzare, coordinare e professionalizzare maggiormente i componenti del gruppo stesso. Da ciò discende anche l’impegno di tutti i quadri dei Supermercati.
d) Al fine di pervenire ai risultati di cui al precedente punto b), le parti concordano che riveste la massima importanza l’addestramento preventivo del personale per un periodo di 8/10 settimane per ogni Supermercato comunque dipendente dalla situazione verificata d’intesa tra l’azienda e i C.d.A. di volta in volta nei singoli mercati per quanto riguarda la professionalità già conseguita dal personale su tutte le fasi del ciclo di commercializzazione delle merci. Qualora le verifiche di cui sopra approdassero ai risultati auspicati si darà inizio alla sperimentazione ai tempi più brevi di quelli stimati, Si conviene inoltre che l’addestramento nella filiale di Varese 2 avrà inizio il 15-6-1982.
e) L’addestramento (anche col supporto della Squadra Addestramento Vendite del Nord) verrà effettuato nella sua completezza per tutto il personale rientrante nel gruppo omogeneo a prescindere dalle fasce di orario alle quali i singoli lavoratori verranno assegnati.
Scopo dell’addestramento è che, in un certo periodo di tempo, tutti i lavoratori acquisiscano una reale professionalità collegata a tutte le operazioni del ciclo di commercializzazione delle merci.
I criteri dell’addestramento e le modalità di attuazione dello stesso costituiranno oggetto di verifica tra le parti a livello di singola unità nel corso di svolgimento dello stesso.
Per valorizzare al massimo il programma di addestramento e prima dell’inizio dello stesso, l’azienda (con il coinvolgimento dei singoli C.d.A.) provvederà a vagliare le singole necessità in tal senso di tutto il personale interessato così da predisporre un programma di addestramento “mirato” a risolvere i problemi addestrativi specifici. Nel caso in cui si evidenziassero casi di persone oggettivamente impossibilitate a svolgere compiutamente e correttamente una o più fasi del ciclo di commercializzazione, si conviene che tali casi saranno singolarmente esaminati tra l’azienda ed i singoli C.d.A., avendo come punti di riferimento le necessità organizzative aziendali e le oggettive esigenze del personale interessato.
f) Durante la fase di addestramento l’unità non dovrà perdere nè in efficienza nè a servizio alla clientela. La nuova organizzazione del lavoro partirà “a regime” soltanto a completamento dell’addestramento.
g) La nuova organizzazione del lavoro, l’orario di lavoro, per essere aderente alle caratteristiche di ogni singola realtà (con particolare riferimento ai differenziati flussi di clientela nell’ambito della settimana e della giornata), verrà attuata sulla scorta di uno schema di riferimento o programmazione della attività di mercato che avrà come punto di riferimento l’arco settimanale anche se si potranno effettuare degli adeguamenti quando necessari.
Tale strumento di lavoro sarà flessibile, verrà esaminato preventivamente e periodicamente verificato tra l’azienda e i singoli C.d.A.
h) I nuovi orari di lavoro concordati in connessione alla nuova organizzazione del lavoro intendono perseguire i seguenti obiettivi:
- utilizzare al meglio le potenzialità commerciali dei punti di vendita per il servizio alla clientela;
- consentire il restringimento dei nastri orari;
- una migliore distribuzione dei carichi e ritmi di lavoro. In questo quadro, premesso che gli orari stessi vengano concordati sulla base dei consolidati orari di apertura al pubblico dei punti di vendita attualmente in atto e dandosi atto che in futuro o comunque a seguito di eventuali innovazioni legislative o che comunque modifichino sostanzialmente le operazioni connesse all’espletamento delle mansioni relative al ciclo di commercializzazione delle merci, potranno subire modifiche previa verifica tra le parti contraenti, gli orari vengono definiti come segue:
1° turno 7.00 — 13.40 per 6 giorni la settimana, rotazione settimanale
2° turno 13.30 — 20.10 per 6 giorni la settimana, rotazione settimanale
turno centrale 7.00 — 8.30
16.00—17.00 (8 ore al giorno, 40 ore settimanali con godimento di 2 riposi settimanali di mezza giornata nell’arco della settimana dal lunedì al sabato).
Al turno centrale appartiene un numero di ausiliari variabile (indicativamente da 3 a 5) a seconda delle oggettive esigenze organizzative di ogni singolo Supermercato. Sono altresì assegnati al turno centrale 1 specialista ortofrutta ed 1 specialista carne.
i) Gli ausiliari del turno centrale provvedono tra l’altro alla compilazione delle richieste merci che in presenza dei due turni devono essere fatte solo a compimento di determinate operazioni.
Data l’importanza della richiesta, la stessa sarà affidata a persone opportunamente formate. Si concorda che tale formazione venga effettuata nel seguente modo: alla partenza della nuova organizzazione del lavoro saranno inserite nel turno centrale persone con professionalità già acquisita; In seguito, con cadenza mensile e a turno (uno alla volta), questi ausiliari verranno sostituiti da altri che entreranno nel turno centrale in formazione. Terminata questa fase si passerà alla turnazione settimanale.
l) Per quanto riguarda la composizione dei due turni il loro peso effettivo dovrà essere qualitativamente omogeneo. In questa prospettiva, a fronte di comprovate esigenze (per es. punte di assenze del personale e flussi della clientela), si provvederà ad effettuare riequilibri temporanei dell’organico dei turni d’intesa tra l’azienda ed i singolo C.d.A.
m) Sono esclusi dal lavoro a turno: i gestori, vice gestori, le IAM, i capi reparto e gli addetti ai reparti gastronomia. Relativamente ai capi reparto e fermo restando che hanno il compito di responsabilizzare, coordinare e maggiormente profes-sionalizzare i componenti del gruppo stesso, si conviene che avranno un orario di lavoro che consenta loro di espletare adeguatamente i compiti sopra richiamati nei confronti degli addetti dei due turni, comunque non peggiorativo rispetto alla situazione in atto.
I tempi della loro prestazione del lavoro ferma restando la salvaguardia delle loro specifiche funzioni di coordinamento e di responsabilità nella gestione delle risorse umane ed economiche.
Per quanto riguarda il reparto gastronomia l’azienda si impegna a valutare possibili e diverse articolazioni dell’orario di lavoro e della prestazione lavorativa avuto riguardo dell’orario di apertura e chiusura del Supermercato.
n) Per quanto riguarda i lavoratori part-time le parti ribadiscono che gli stessi entrano a far parte del gruppi di lavoro a tutti gli effetti Per quanto qui non disciplinato a questo titolo si rinvia a quanto stabilito nell’art. 2 punto e dell’AIA del 1981.
o) Per quanto riguarda l’inizio dell’addestramento e della sperimentazione le parti concordano che obiettivo del 1982 è quello dl realizzare quanto sopra nei tre Supermercati di Varese e in un Supermercato ristrutturato della piazza dl Milano che le parti identificheranno entro il mese di settembre 1982.
p) Le parti concordano di reincontrarsi entro il 30-9-1982 per valutare i risultati dell’addestramento nel primo dei tre Supermercati dl Varese e per procedere alla stesura dl una calendarizzazione che individui i mercati che saranno coinvolti nel 1983 e i relativi tempi per l’addestramento.
Nel 1983 sarà privilegiata, sotto l’aspetto quantitativo, la piazza di Milano, anche se esperienze in fatto dl nuova organizzazione del lavoro potranno essere attivate su altre piazze e comunque negli eventuali nuovi Supermercati. Il numero dei Supermercati interessati, relativamente all’anno dl cui trattasi, andrà indicativamente da 10 a 15.
q) Per tutto quanto non richiamato dal presente accordo si rinvia alle disposizioni contenute negli Accordi Integrativi Aziendali. |