MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO – DIV. VIII^ VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 16 luglio 1981 sotto la presidenza del sottosegretario di Stato On.le Angelo Cresco, assistito dal Dott. Paolo Moro dirigente la divisione VIII^ RR.LL. si sono riuniti
- per la Società Sidercomit il Dott. Giovanni Cattaneo, il Rag. Giovanni Carli e l’Avv. Bruno Pisaturo
- per la Finsider Dott. Carlo Quadro
- per la Segreteria nazionale FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS:
Pascucci e Marconi
Buttarelli e Barone
Zilli Scardaone e Angelici
- per le Partecipazioni Statali Dott. Mario Nardi
per convenire quanto segue:
la presente intesa viene raggiunta con l’intento di contribuire al risanamento e rilancio della Sidercomit nel quadro del complessivo ruolo che per tale azienda la Finsider conferma nel nuovo piano di gruppo, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti siderurgici da magazzino e da centro di servizi.
L’azienda, riconfermando la propria volontà di continuare ad operare per migliorare la propria presenza sul mercato, nell’ambito dei prodotti di interesse del gruppo cui fa capo, si propone di mettere in atto politiche commerciali più aggressive, concentrando maggiormente gli sforzi sui segmenti a più alta redditività. Inoltre per agevolare il perseguimento delle politiche sopra indicate verranno opportunamente orientate interventi di modifica organizzativa e di formazione professionale.
Garantisce altresì che tra i propri obiettivi è primario il mantenimento dell’occupazione, secondo quanto già indicato nei precedenti incontri e riepilogato nella situazione contestualmente consegnata al Ministero del Lavoro (all. n. 1).
1) La sospensione dei lavoratori mediante ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale, ai sensi della legge n. 675/77 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge 155/81 sarà attuata dalla Sidercomit a partire dal 20/7/1981 con le gradualità specificate nell’allegato 1);
2) Con il presente accordo e con le scadenze in esso previste si intendono esperite le procedure di consultazione sindacale di cui alle disposizioni di legge.
Il ricorso alla C.I.G. straordinaria avverrà per un numero di dipendenti non superiore a quello indicato nell’allegato 1).
Le richieste di C.I.G. straordinaria si intendono con pagamento diretto da parte dell’INPS.
3) Le parti convengono che durante il periodo di utilizzazione della CIG straordinaria, verranno offerte ai lavoratori posti in CIG e a parità di caratteristiche professionali, posizioni di lavoro che dovessero risultare disponibili.
Al riguardo vedasi inoltre dichiarazione a verbale della Finsider.
Inoltre le parti convengono che, durante il periodo di utilizzazione della CIG straordinaria, saranno effettuate, oltre alle verifiche di legge, quelle che su richiesta delle parti saranno ritenute utili per l’accertamento dello stato di attuazione dei piani di risanamento e dell’andamento dell’occupazione.
4) Al termine del trattamento di integrazione salariale o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’Azienda corrisponderà al personale un complemento della liquidazione o una indennità “una tantum” di importo corrispondente alla differenza tra l’80% delle normali retribuzioni nette e la integrazione salariale netta relativa al periodo di sospensione.
Con tale trattamento si intende assolto ogni obbligo di natura retributiva a carico dell’Azienda per i periodi di sospensione.
5) La Sidercomit dichiara la sua disponibilità a convenire a livello di singola Filiale con le OO.SS. formule e modalità di rotazione per il personale sospeso e/o in periodico riutilizzo dello stesso nelle attività lavorative, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.
Le intese finalizzate alla realizzazione dei predetti obiettivi saranno perfezionate tra le Parti entro i primi 6 mesi dalla decorrenza delle sospensioni.
6) Limitatamente ai magazzini per i quali, nel piano di risanamento già illustrato, è stata prospettata la chiusura, l’Azienda, prima di procedere, convocherà un’apposita riunione nel corso della quale verranno esaminate le concrete prospettive occupazionali per il personale ivi operante.
Qualora, nel corso di detto incontro, dovessero emergere motivi di sostanziale dissenso, le parti chiederanno l’intervento del Ministero del Lavoro per favorire la ricerca di una soluzione consensuale.
Ove, nel corso delle previste verifiche si dovessero riscontrare difficoltà nel reperimento delle soluzioni occupazionali non superabili con gli interventi prospettati dall’azienda e dalla finanziaria, il Ministero del Lavoro, le OO.SS. e l’Azienda si attiveranno nei confronti del Ministero delle Partecipazioni Statali per il reperimento di posti di lavoro nell’ambito delle Società a partecipazioni pubblica.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La FINSIDER dichiara la propria disponibilità, nell’ambito dei programmi elaborati secondo il nuovo Piano di Gruppo già presentato al Ministero delle Partecipazioni Statali, ad offrire ai dipendenti della SIDERCOMIT in C.I.G. opportunità di lavoro presso le aziende consociate.
A tal fine favorirà con propri interventi la realizzazione delle prospettive sopra indicate.
Roma, lì 16 luglio 1981 |