VERBALE DI ACCORDO
Addì 19 febbraio 1993, presso la sede Aziendale di Treviso si sono incontrati i Sigg.:
- Dr LUCIO SMAREGLIA, Sig. BONEMAZZI GIACOMO in rappresentanza della SOCIETA ADRIATICA MEDICINALI S.P.A., assistiti dal Rag. LINO CATTARIN e dal Sig. Tozzato G.
- CASTRIA ANTONIO, DAL SOLER MARIO, PIOVESAN MARIO dalle F.I.S.A.S.C.A.T. C.I.S.L. di Venezia, Belluno e Treviso
- JOLANDA FUMAGALLI della F.I.L.C.A.M.S. C.G.I.L.
- presenti i componenti del Consiglio di Azienda, nelle persone dei Sigg. EMMA PARISOTTO, LUISA DAL BEN, GIANCARLO GUERRA, MASSIMO VANZETTO, ROSTEGHIN RAOUL, GIULIANA CERONI, DORIGO MICHELA, PICCIN LUCIANA, BARONTI WALTER, MARTON PAOLO, MORANDIN FRANCO, POPPULIN DANIELA,
- premesso che le O.O.S.S. in data 25.03.1992 hanno presentato la piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo aziendale e che in data 28.05.92 è stato raggiunto un accordo ponte e le parti hanno convenuto quanto segue:
1) DIRITTI DI INFORMAZIONE
L'azienda conferma la propria disponibilità ad informare periodicamente le R.S.A. e le O.O.S.S. su richiesta di una delle parti sui programmi aziendali a breve e medio termine, come già attuato per il passato nell'ambito di un corretto rapporto sindacale.
A tale proposito l'azienda conferma che intende migliorare le relazioni sindacali stesse in ordine ad un coinvolgimento delle R.S.A. in merito ai problemi aziendali che si dovessero verificare.
Nel corso degli incontri l'azienda ha illustrato il progetto di potenziamento della società di acquisire altre unità.
L'azienda ha fatto presente che dopo l'investimento di Paese ha in programma ulteriori interventi nei depositi di Campalto e Belluno.
2) UNIFICAZIONE ACCORDI
Le parti convengono sulla necessità di unificare i trattamenti economici e normativi per i depositi di Campalto, Belluno e Treviso come già concordato con l'intesa del 28.05.92 (Punto 3).
3) PARTE ECONOMICA (Vedi tabella riepilogativa allegata)
Il Premio di produzione aziendale viene elevato a L. 45.000 mensili lorde dal 010.01.93, di L. 30.000 mensili a partire dall'1.11.93 e di L. 25.000 a far data dall'1.11.94.
Detto premio è riferito al 4° livello e sarà riparametrato secondo i livelli del C.C.N.L. Commercio in vigore dal 01.01.93.Resta assorbito quanto previsto dal Punto 2 dell'accordo aziendale 28.05.92.
4) PRODUTTIVITA' - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Le parti concordano di incontrarsi entro il mese di Giugno 1993 al fine di ricercare una soluzione per i lavoratori addetti al magazzino relativamente ad incentivi di carattere economico che rispondono ad obiettivi, parametri e criteri individuati dalle parti (es. qualità e produttività ecc.)
5) PROFESSIONALITA'
Le parti procederanno alle verifiche periodiche sull'assetto categoriale dei dipendenti in relazione alle modifiche dell'organizzazione del lavoro nei rispettivi magazzini.
6) MERCATO DEL LAVORO
Le parti dichiarano di aver l'interesse ad utilizzare gli strumenti offerti dal mercato del lavoro quindi C.F.L., contratti a termine e utilizzare le facilitazioni previste dalla Legge 223/91 (liste di mobilità D.L. 478/92 e Legge 407).
Quanto sopra tenendo in considerazione anche la tutela delle lavoratrici (pari opportunità risoluzione C.E.E. 29.05.90). Si riconfermano, per quanto applicabili, gli accordi aziendali in materia di C.F.L., contratti a termine e a tempo parziale.
7) ASPETTATIVE E PERMESSI
La direzione è disponibile a valutare di volta in volta eventuali richieste da parte dei lavoratori che richiedono brevi periodi di aspettativa per comprovati motivi familiari.
8) AUTISTI
Si rinvia al protocollo aggiuntivo allegato di pari data.
9) DECORRENZA E DURATA
Premesso che in data 28 maggio 1992 è stato stipulato un accordo transitorio per l'anno 1992, le parti convengono che il presente accordo avrà decorrenza dal 01.01.93 e durata fino al 31 dicembre 1995; eventualmente saranno ricercati i correttivi nell'ipotesi di moratoria definita dal contratto collettivo nazionale del lavoro con scadenza prolungata al 1995.
10) QUOTA DI SERVIZIO
In occasione del rinnovo del contratto aziendale viene istituita una quota di servizio da applicare ai non iscritti al Sindacato di L. 100.000 che sarà trattenuta in due quote mensili di L. 50.000 con i mesi di Aprile e Maggio 1993.
Le O.O.S.S. provvederanno ad effettuare apposito comunicato agli albi aziendali entro il 30.04.93 indicando il termine del 31.03.93 utile per eventuali disdette da comunicare per iscritto alle direzioni aziendali. Le O.O.S.S. si riservano di comunicare alle direzioni le modalità di versamento delle quote stesse.
Letto, confermato e sottoscritto.
Protocollo aggiuntivo del 19 febbraio 1993
Le parti firmatarie dell'accordo aziendale 19.02.1993 hanno inteso formalizzare l'accordo raggiunto per i lavoratori autisti del deposito di Treviso.
Premesso che la politica della Società rimane quella di ristrutturare il servizio trasporti utilizzando aziende esterne (padroncini) e che favorirà eventuali richieste di dipendenti disponibili a ricercare delle soluzioni, che nel rispetto delle norme vigenti, consentino il passaggio a rapporti autonomi (cooperativa e/o altro).
Alla luce di quanto affermato la eventuale sostituzione con personale avente la qualifica di autisti non verrà effettuata con lavoratori subordinati. Allo scopo di razionalizzare le consegne ai clienti in modo ottimale e nel rispetto del miglioramento della qualità del servizio stesso la Direzione Aziendale ha approntato dei nuovi "giri" che consentiranno la razionalizzazione dell'attività degli addetti al servizio trasporti alla luce di realizzare una nuova organizzazione del lavoro che privilegi la massima flessibilità dell'azienda stessa al fine di recuperare e/o conquistare nuove fette di mercato.
1) Decorrenza: La sperimentazione di tale nuova distribuzione avverrà a partire dal 1° marzo 1993
2) Ai solo otto lavoratori interessati a mansioni extra-urbane e ben individuati
1. - Barbazza Luciano
2. - Pavan Sante
3. - Rizello Giovanni
4. - De Biasi Danilo
5. - Florian Ivano
6. - Beraldo Gilberto
7. - Marangon Bruno
8. - De Piccoli Aldo
La Società Adriatica Medicinali corrisponderà una indennità forfettaria mensile di £. 583.333 collegata alla presenza delle giornate effettivamente lavorate.
Tale indennità è stata convenzionalmente calcolata su base annua per le 14 mensilità (500000 x 14:12) e per comodità di conteggio è stata ragguagliata mensilmente adottando un divisore giornaliero di 1/ventiseiesimo.
L'indennità stessa verrà erogata anche per le assenze derivanti per ferie (26 gg. annui) festività godute (10 giorni annui) infortuni sul lavoro.
Nell'ipotesi di una sostituzione integrale del "giro" da parte di un addetto al magazzino l'azienda garantirà allo stesso il medesimo trattamento retributivo per le giornate complete del servizio (1/26 di detta indennità).
Le parti si danno reciprocamente atto che con tale indennità l'azienda copre anche eventuali eccedenze di lavoro straordinario normale (con esclusione quindi di quello festivo e/o di sabato e comunque richiesto espressamente dall'azienda) nei limiti di circa 15 ore mensili.
Qualora per eventuali esigenze aziendali si superi detto limite medio di prestazione straordinaria fermo restando l'accordo della corresponsione forfettaria le parti si impegnano a verificare la situazione a livello aziendale.
Con tale accordo rimane superato e assorbito il trattamento fin d'ora corrisposto dalla S.A.M. a tutto il 28.2.1993.
Letto, confermato e sottoscritto.
Con Con Con
Tot. 3° elem. al 31/12/92 AUM. 1/1/93 AUM. 1/11/93 AUM. 1/11/94
Q 373.063 450.638 548.169 591.266
1 362.750 433.121 525.746 564.841
2 301.250 362.121 446.291 480.108
3 256.563 308.592 366.192 395.097
4 192.000 237.000 287.000 312.000
5 182.000 222.653 266.618 289.203
6 182.000 218.504 258.983 279.260
Valore aum. Valore aum. Valore aum. Tot. aum. in riferim.
+ diff. aum. cont. accordo 28/5/92 e
cont. ininfluente accordo 19/2/93
* * * *
Q 77.575 51.716 + 45.815 43.097 17.388
1 70.371 46.914 + 45.711 39.095 156.380
2 60.871 40.580 + 43.590 33.817 135.268
3 52.029 34.686 + 22.914 28.905 115.620
4 45.000 30.000 + 20.000 25.000 100.000
5 40.653 27.102 + 16.863 22.585 90.340
6 36.504 24.333 + 16.146 20.277 81.114 |