CONTRATTO AZIENDALE UNIFICATO
INTEGRATIVO AL CCNL 1 APRILE 1987 Testo Ufficiale
Il giorno 21 Dicembre 1990
TRA
la Coop Estense rappresentata da Mario Zucchelli Presidente, Tino Cesari Vicepresidente, Eddy Gambetti Direttore Commerciale, Edoardo Laccu Direttore al Personale, Maurizio Baruffaldi Direttore Pianificazione e Controllo, Oscar Guidetti Direttore Finanziarzo, Giuseppe Bolognesi Direttore Amministrativo, Marco Ricchetti Direttore Soci e Consumatori, Stefano Fontana in rappresentanza della Lega Provinciale Cooperative di Modena, Laura Bertoni in rappresentanza della Lega Provinciale Cooperative di Ferrara
E
il Consiglio dei Delegati di Coop Estense rappresentato dai lavoratori: Bellini Luca, Roversi Sonia, Licari Antonio, Bosin Manuela, Bruni Denis, Mussati Luciano, Davolio Mirella, Mussati Claudio, Graudenzi Enrico, Govoni Marzio, Affranti Giorgio, Bertanti Marco, Manni Marco, Simonini Tiziana, Gibellini Anna, Vincenzi Lorena, Fatigati Assunta, Martinelli Giorgio, Po Claudio, Tonozzi Giampiero, Malavolta Tiziano, Solieri Olmes, Garozzo Donatella, Melotti Claudio, Auletta Loredana, Simonini Daniela, Berti Beatrice, Benincasa Lorenzo, Bortolotti Loris, Malavasi Daniela, Malaguti Corinna, Turci Vincenzo, Pedrazzi Loretta, Benedetti Stefano, Vincenzi Cristina, Fabbri Ivano, Guidi Lidia, Biondi
Bruno, Negrelli Roberta, Mastrangelo Franco, Patracchini Cinzia, Ciriali Luca, Dolcetti Manrico, Bega Valentina, Novelli Bruna, Cavalieri D'Oro Patrilzia, Bonora Gianni, Finetti Marco, Rescazzi Luigi, Ferlini William, Cappon Luca, Bigi Alvezio;
assistito dalla FILCAMS-CGIL di Modena rappresentata dal Sig. Gualtiero Monticelli, dalla FILCAMS-CGlL di Ferrara rappresentata dai Sigg.: Remo Mazzotti e Oriano Campini, dalla FISASCAT-CISL di Modena rappresentata dal Sig. Bonazzi Ivo, dalla FISASCAT-CISL di Ferrara rappresentata dal Sig. Secondo Ferioli, dalla UILTUCS-UIL di Modena rappresentata dal Sig. Ennio Rovatti, dalla UILTUCS-UIL di Ferrara rappresentata dalla Sig.ra Luciana Masini
SI E' STIPULATO
il Contratto Unificato lntegrativo Azlendaie al CCNL in vigore dal 1 Aprile 1987, da valere per tutto il personale dipendente di Coop Estense.
Il presente accordo unificato integrativo aziendale assorbe e sostituisce quanto stabilito dai precedenti contratti integrativi aziendali ex Coop
Modena, ex Coop Ferrara.
TITOLO I
VALIDITA' E SFERA D'APPLICAZIONE
ART. 1
Il presente contratto integrativo sostituisce i CIA ex Coop Modena ed ex Coop Ferrara. Esso si applica a tutto il personale della Coop Estense e rappresenta un complesso normativo unitario ed inscindibile, integrativo del CCNL 21/1/1988.
In caso di modifica dell'assetto societario, Coop Estense darà informazione preventiva alle OO.SS.; le parti potranno aprire una fase di confronto, nei termini previsti dal CCNL, durante la quale manterranno validità le norme del presente contratto.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI D'INFORMAZIONE
ART. 2
Fermo restando il rispetto delle reciproche autonomie ed in attuazione di quanto disposto dal CCNL, il sindacato, ai diversi livelli di competenza, ha diritto ad informazioni periodiche al fine di consentire una adeguata conoscenza dello stato e delle prospettive della Cooperativa.
Le informazioni dovranno essere discusse di norma entro il 1° quadrimestre di ogni anno e comunque in tempi utili ogni qualvolta una delle parti lo richieda.
Le informazioni, che potranno essere fornite anche per iscritto, dovranno riguardare:
a - Le prospettive del settore distributivo nelle province dove opera la Coop Estense, le conseguenze e le implicazioni per la Cooperativa.
b - I piani di sviluppo, consolidamento e ristrutturazione aziendale.
c - I progetti di innovazione tecnologica e d'investimento.
d - Le linee di politica commerciale, gli orari di vendita e le tipologie del servizio.
e - I fabbisogni formativi e i programmi annuali di formazione.
f - I bilanci consuntivi e preventivi.
g - Le iniziative adottate e da adottare in favore dei consumatori, comprese le proposte commerciali di particolare significato ecologico e di tutela della salute.
Le informazioni devono permettere al sindacato di valutare preventivamente, la implicazione quantitativa e qualitativa delle scelte aziendali sull'occupazione, sulla mobilità e sull'organizzazione del lavoro.
ART.3
Fermo restando quanto previsto dal precedente Art. 2, le parti convengono nel considerare la formazione uno strumento indispensabile per lo sviluppo dell'efficienza aziendale e della professionalità dei lavoratori e per la valorizzazione del loro ruolo nel perseguimento degli obiettivi della
Cooperativa.
TITOLO III
PARI OPPORTUNITA'
ART.4
Le parti concordano di istituire un comitato paritetico col compito di formulare analisi e concrete proposte per favorire la pari opportunità
professionale tra uomini e donne, anche a supporto di quanto previsto in merito dal CCNL.
Successivamente le parti si incontreranno per esaminare le analisi e le proposte del comitato e per valutare le possibili azioni da intraprendere.
TITOLO IV
OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO
ART.5
Con riferimento ai Contratti di Formazione e Lavoro, mantengono validità per le due province le prassi e gli accordi in essere sino alla ridefinizione della materia da nuove disposizioni legislative.
ART.6
Al fine di promuovere ulteriori occasioni di lavoro e di consentire costantemente un livello adeguato di servizio e di gestione aziendale, in applicazione dell'art. 5 del CCNL e dell'art. 23 della legge 56/1987, Coop Estense potrà procedere ad assunzioni a tempo determinato nei casi di:
a) iniziative commerciali che comportino momentanei rilevanti incrementi delle vendite;
b) ristrutturazioni o nuove aperture di punti vendita;
c) situazioni straordinarie o impreviste o realizzazione di progetti che rendano necessario un temporaneo incremento degli organici.
Tali assunzioni, che saranno preventivamente concordate col CDA, non potranno eccedere il 5% del totale degli occupati a tempo indeterminato e non avranno, di norma, durata superiore a quattro mesi. I lavoratori a tempo determinato non potranno costituire più del 20% dell'organico dell'unità produttiva in cui sono collocati. L'accordo preventivo col CDA avrà forma scritta.
TITOLO V
DEFINIZIONE ORGANICI
ART.7
I criteri per la definizione quantitativa degli organici e la loro applicazione, saranno discussi preventivamente con il Consiglio dei Delegati
e verificabili ogni quattro mesi su richiesta delle parti.
In occasione della formulazione del Bilancio Preventivo annuale saranno verificati i criteri per la definizione quantitativa e qualitativa dell'organico a monte per la sostituzione delle assenze nei punti vendita.
Tale organico sarà determinato annualmente mediante rotazione del personale di vendita, salvo particolari situazioni, da verificarsi tra le parti, per le quali sia necessaria una periodicità diversa od un'esclusione dalla rotazione stessa.
TITOLO VI
QUADRI E DIRETTIVI
ART. 8
AI sensi dell'art. 21 del CCNL, ai lavoratori classificati nella categoria Quadri saranno corrisposte indennità di funzione, in relazione al peso della posizione nella seguente misura:
£. 1.550.000 mensili ai Quadri di cui alla fascia A
£. 1.285.000 mensili al Quadri di cui alla fascia B
£. 1.030.000 mensili ai Quadri di cui alla fascia C
£. 900.000 mensili al Quadri di cui alla fascia D.
Le indennità di funzione, nella misura sopra stabilita, sono comprensive dell'indennità di funzione definita dall'art. 21, 1° comma del CCNL e di ogni altra indennità o quota salariale aggiuntiva erogata a qualsiasi titolo. Le parti convengono che le suddette indennità di funzione devono intendersi anche relative alle particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa come definito dall'art. 25 del CCNL e regolata secondo le modalità dell'art. 45 del CCNL, compresa la non limitazione di orario ai sensi dell'art. 1 RDL 15 Marzo 1923 N. 692.
Le parti, nella comune considerazione della fondamentale importanza degli aspetti individuali della professionalità, non intendono con il presente accordo istituire alcun automatismo di semplice aggancio al ruolo ricoperto: nel caso di passaggio ad una posizione di peso superiore l'indennità di funzione deve intendersi come situazione di arrivo in relazione ad una comprovata capacità acquisita nel ruolo (di norma non oltre i 12 mesi di permanenza nel ruolo); qualora si verificassero passaggi a posizioni di peso inferiore l'indennità di funzione si intenderà congelata in indennità speciale riassorbibile ad personam e sarà riassorbita con i successivi aumenti contrattuali.
Le parti si danno atto che con l'istituzione delle sopracitate indennità di funzione non hanno inteso mettere in discussione la scala classificatoria stabilita dal vigente CCNL. Pertanto, esse riconfermano il principio dell'equivalenza delle mansioni all'interno dei rispettivi livelli di inquadramento a tutti gli effetti contrattuali e principalmente ai fini dell'eventuale mobilità aziendale che le parti non intendono ulteriormente vincolare.
Le parti convengono che le indennità di funzione, come sopra stabilite, potranno essere riesaminate, nelle sedi contrattuali appropriate, anche ai
fini di un loro eventuale riassorbimento.
Le parti, nella comune considerazione della rilevanza e della peculiarità delle funzioni ricoperte dai lavoratori di cui al presente articolo, sottolineano l'importanza, al fine del conseguimento degli obiettivi assegnati e della massima funzionalità organizzativa del ruolo ricoperto, di un uso autonomo e discrezionale dell'orario di lavoro.
ART.9
Ai sensi dell'art. 144 del C.C.N.L., ai lavoratori di carattere direttivo o altamente qualificati, saranno corrisposte quote salariali aggiuntive, in
relazione al peso della posizione, nella seguente misura:
- fascia A L. 760.000
- fascia B L. 600.000
- fascia C L. 390.000
Le quote salariali aggiuntive suddette sono comprensive di ogni altra indennità o quota salariale aggiuntiva, a qualsiasi titolo erogata.
Le parti convengono che le suddette quote salariali aggiuntive devono intendersi anche relative alle particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa come definito dall'art. 25 del CCNL e regolata secondo le modalità dell'art. 45 del CCNL, compresa la non limitazione di orario ai sensi dell'art. 1 RDL 15 Marzo 1923 N. 692.
Le parti, nella comune considerazione della fondamentale importanza degli aspetti individuali della professionalità, non intendono con il presente accordo istituire alcun automatismo di semplice aggancio al ruolo ricoperto; nel caso di passaggio ad una posizione di peso superiore la quota salariale aggiuntiva deve intendersi come situazione di arrivo in relazione ad una comprovata capacità acquisita nel ruolo (di norma non oltre i 12 mesi di permanenza nel ruolo): qualora si verificassero passaggi a posizioni di peso inferiore la quota salariale aggiuntiva si intenderà congelata in indennità speciale riassorbibile ad personam e sarà riassorbita con i successivi aumenti contrattuali.
Le parti si danno atto che con l'istituzione delle sopracitate quote salariali aggiuntive non hanno inteso mettere in discussione la scala classificatoria stabilita dal vigente CCNL.
Pertanto, esse riconfermano il principio dell'equivalenza delle mansioni all'interno dei rispettivi livelli di inquadramento a tutti gli effetti contrattuali e principalmente al fini dell'eventuale mobilità aziendale che le parti non intendono ulteriormente vincolare.
Le parti convengono che le quote salariali aggiuntive, come sopra stabilite, potranno essere riesaminate, nelle sedi contrattuali appropriate, anche ai fini di un loro eventuale riassorbimento.
Le parti, nella comune considerazione della rilevanza e della peculiarità delle funzioni ricoperte dai lavoratori di cui al presente articolo, sottolineano l'importanza, al fine del conseguimento degli obiettivi assegnati e della massima funzionalità organizzativa del ruolo ricoperto, di un uso autonomo e discrezionale dell'orario di lavoro.
TITOLO VII
PART-TIME
ART. 10
L'utilizzo del lavoro a tempo parziale dovrà essere subordinato alla definizione degli organici, di cui al precedente art. 7, e dell'organizzazione del lavoro dei negozi e degli uffici interessati. In tale ambito le parti verificheranno la possibilità di limitare l'incidenza delle ore prestate a part-time, compatibilmente con il perseguimento della massima efficienza dell'organizzazione.
Il ruolo dei lavoratori con contratto a tempo parziale è di rilievo determinante nella organizzazione del lavoro. Il loro impiego, pertanto, sarà tale da evitare ogni marginalizzazione, sia organizzativa che professionale nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo pieno.
Le ore di lavoro ordinario a tempo parziale, per il periodo di vigenza del presente accordo, non potranno superare il 25% delle ore lavorate annualmente dai lavoratori a tempo pieno.
Le ore di lavoro a tempo pieno saranno determinate computando i lavoratori a full time in forza al 30 Giugno dell'anno precedente e moltiplicando tale numero per il coefficiente 1932 (165 x 12 - 48).
Le percentuale suddetta non comprende i lavoratori che saranno impegnati presso gli ipercoop, per i quali il numero dei lavoratori a tempo parziale sarà appositamente concordato, sulla base delle esperienze in atto.
ART.11
Fatta salva la validità di quanto previsto dall'art 39 del C.C.N.L., le parti convengono quanto segue:
1. l'orario dei lavoratori con contratto a tempo parziale settimanale sarà di norma compreso tra le 24 e le 30 ore;
2. l'orario dei lavoratori con contratto a tempo parziale annuale sarà di norma compreso tra le 450 e le 1560 ore.
Deroghe al punti 1 e 2 saranno ammesse solo se preventivamente concordate col CDA, fatti salvi i diritti individuali previsti dalle leggi vigenti.
ART.12
Per i lavoratori Part-Time la cui durata della prestazione è riferita all'anno, il totale annuo delle ore potrà essere distribuito in modo tale che periodi con orario di lavoro settimanale di 24 ore saranno alternati con periodi nei quali l'orario di lavoro settimanale è di 37 ore; in questo caso, il totale annuo delle ore dovrà essere pari a 1404 o a 1560 ore.
La distribuzione di detti periodi nell'arco dell'anno sarà concordata preventivamente con i lavoratori interessati, come pure dovranno essere concordate le eventuali successive modifiche.
Della distribuzione dei periodi e delle successive modifiche verrà data preventiva comunicazione alle OO.SS.
ART.13
Tutte le forme di contratto a tempo parziale previste dagli articoli precedenti sono valide, a tutti gli effetti, per la predisposizione, l'approvazione e la modifica, anche temporanea, di contratti di formazione e lavoro.
La modifica dei CFL non comporta variazioni nella durata dei contratti stessi.
ART.14
Le parti ritengono, visto quanto disposto dal 4ø comma dell'art. 5 della legge 863/1984, ammissibile il ricorso a prestazioni di lavoro supplementare in presenza di specifiche esigenze organizzative, a condizione che il lavoratore interessato vi acconsenta.
Del ricorso al lavoro supplementare dovrà essere data preventiva informazione al delegato sindacale, salvo i casi di necessità imprevista e indifferibile.
La prestazione lavorativa supplementare sarà comunque contenuta nel limite massimo di 120 ore annue per ciascun lavoratore.
ART. 15
La durata e l'articolazione della prestazione lavorativa a tempo parziale potrà, con ulteriore accordo scritto, essere modificata anche temporaneamente entro i limiti previsti dal precedente art. 11.
ART.16
I lavoratori a tempo indeterminato a part-time possono chiedere la trasformazione del contratto a tempo pieno, sempre che abbiano già superato il periodo di prova.
Qualora Coop Estense debba procedere all'assunzione di personale a tempo pieno, accoglierà tali richieste, a condizione che i lavoratori interessati svolgano la mansione e abbiano il parametro retributivo previsto per il personale da assumere e purchè l'accoglimento della richiesta non comporti il riconoscimento di rimborsi spese o indennità per trasferta.
Ai sensi della legge 863/1984, si darà priorità alle richieste dei lavoratori che precedentemente avevano ottenuto la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale; per gli altri lavoratori si procederà secondo quanto previsto dall'allegato "PT1".
Le richieste, che dovranno essere sempre presentate per iscritto alla Direzione del Personale, avranno validità per l'abituale luogo di lavoro del
richiedente.
Nel caso di trasformazione di contratti individuali da tempo parziale a tempo pieno e viceversa, ai fini della determinazione del trattamento economico-normativo spettante, si terrà conto dell'incidenza dei distinti periodi di lavoro prestati a tempo parziale ed a tempo pieno.
ART. 17
Al personale part-time, la cui presenza al lavoro è distribuita su tutte le settimane dell'anno, spettano 26 giorni di ferie annuali. Ai fini del conteggio dei giorni di ferie fruiti, si farà sempre riferimento alla settimana costituita di 6 giorni lavorativi, quale che sia la distribuzione effettiva dell'orario di lavoro settimanale.
Per il rimanente personale a tempo parziale, le ferie spettanti sono determinate dal riproporzionamento di quanto previsto dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno.
ART.18
Il personale a Part-Time ha diritto ad effettuare un'unica pausa giornaliera proporzionale, sulla base dell'orario di lavoro, a quella dei lavoratori a tempo pieno.
TITOLO VIII
ORARIO DI LAVORO
ART.19
Ferma restando la validità di quanto previsto dal titolo X del CCNL, ed in particolare della durata dell'orario di lavoro effettivo settimanale di cui all'art.41 quale riferimento per ogni altro istituto contrattuale, si conviene quanto segue:
a) sino al 31/12/90 rimangono in vigore le due distinte situazioni previste dai corrispondenti titoli X dei due contratti integrativi aziendali ex Coop Modena ed ex Coop Ferrara, per i rispettivi ambiti di efficacia;
b) dall'1/1/91, per tutti i lavoratori di Coop Estense, la prestazione settimanale di lavoro è di 37 ore.
La riduzione a 37 ore della prestazione di lavoro settimanale di cui alla precedente lettera "b" è ottenuta utilizzando:
- le 8 ore residue di cui all'art. 43, comma 30, lettera "d" del CCNL,
- 40 ore anticipate dagli accordi integrativi aziendali sulle future riduzioni della contrattazione nazionale.
Le 40 e le 8 ore di cui sopra assorbono, a partire dall'1/1/91, le 13 ore e le 11 ore di permesso retribuito di cui ai commi IV e VI dell'art. 27 del contratto integrativo aziendale ex Coop Ferrara.
ART.20
Dall'1/1/91 tutti i lavoratori di Coop Estense hanno diritto ad un'unica pausa giornaliera retribuita di durata non superiore a 10 minuti, determinando così una prestazione di lavoro effettivo, ai sensi dell'art.41 del CCNL, non inferiore alle 36 ore settimanali.
Eventuali riduzioni d'orario, comunque determinate in sede sindacale o legale, saranno assorbite fino a concorrenza delle 36 ore di cui al comma precedente.
La pausa deve essere programmata in modo da garantire la continuità e il livello del servizio e tenendo conto delle esigenze dei lavoratori.
Sono assorbite tutte le altre eventuali pause o soste in essere.
ART.21
La riduzione d'orario di cui al precedente art.19 non si applica:
a) ai lavoratori dei livelli Quadro, ex Primo Super e Primo, per i quali residuerà un monte ore annuo di riduzione pari a 48 ore, da usufruirsi in forma di permessi individuali, anche cumulabili;
b) ai lavoratori part-time, per i quali le ore di riduzione saranno retribuite, in proporzione con l'orario di lavoro, in un'unica soluzione annua da corrispondersi con la retribuzione del mese di Dicembre.
ART.22
La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale sarà applicata sulla base dei seguenti criteri:
1. la migliore utilizzazione dei fattori produttivi, al fine di perseguire il mantenimento e il miglioramento della produttività aziendale e conseguire l'elevamento del livello di servizio ai soci e consumatori;
2. la verifica dei possibili miglioramenti alle condizioni complessive di lavoro.
La normale distribuzione dell' orario di lavoro settimanale nei punti vendita è su 6 giornate, con almeno 2 mezze giornate di riposo, fatte salve le situazioni in essere (allegato MG1), la cui modifica è soggetta a verifica preventiva col Consiglio dei Delegati Aziendali; nei negozi e nei reparti ove non sussistono obiettivi impedimenti potrà essere articolata su 5 giornate.
Nella costruzione dei modelli di organizzazione del lavoro dovranno, di norma, essere rispettati i seguenti criteri di distribuzione dell'orario normale:
- turno di lavoro minimo 3 ore
- turno di lavoro massimo 6 ore
- normale orario giornaliero massimo 9 ore
- nastro orario massimo 12 ore.
I limiti di durata dei turni e del normale orario giornaliero di cui sopra non valgono per il lavoro straordinario.
In reparti o uffici particolari, ad esempio reparti pesce, piccole macellerie, negozi tradizionali, ecc., laddove l'applicazione dei criteri suesposti non fosse conciliabile con le finalità di cui al punto 1 del presente articolo, saranno previste le necessarie eccezioni da concordarsi fra le parti.
In relazione alle sperimentazioni di nuove organizzazioni del lavoro e alla analisi col metodo delle congruenze organizzative già in precedenza concordate nelle strutture Ipercoop I Portali, Sassuolo Mezzavia, Soliera, Carpi Peruzzi, le parti si impegnano a proseguire gli approfondimenti che verranno ritenuti utili e a valutare i risultati delle sperimentazioni in corso.
ART.23
La Cooperativa potrà richiedere prestazioni lavorative superiori alle 37 ore di cui al precedente art. 19. Per le ore eccedenti la 38^ competerà il pagamento del lavoro straordinario, nei termini previsti dal titolo XI del CCNL.
Il lavoratore potrà chiedere, in luogo del pagamento, il recupero in permessi delle ore prestate oltre la 37^. Le modalità, i tempi e l'entità del recupero, che dovranno essere compatibili con le esigenze tecniche e organizzative, verranno concordate tra la Cooperativa e il lavoratore su richiesta dello stesso presentata con congruo anticipo; sarà comunque assicurata la possibilità di recuperare almeno 13 ore all'anno. Il lavoratore che non disponesse già di ore da recuperare potrà ottenere un anticipo di permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 13 ore annue, da restituire con prestazioni lavorative in egual misura qualora la cooperativa gliene faccia richiesta con congruo anticipo.
Le ore di permesso non retribuito non saranno trattenute sulla retribuzione mensile, ma saranno poste a conguaglio con le ore da recuperare di cui al secondo comma; il saldo delle ore in più e in meno sarà effettuato al 31 Dicembre di ogni anno e interamente liquidato o trattenuto con la
retribuzione di Giugno dell'anno successivo.
Per le ore poste in recupero compete, nei limiti stabiliti dal precedente 1° comma, la sola maggiorazione prevista dall'art. 48 del CCNL.
I permessi possono essere fruiti anche a giornate intere.
Il presente articolo fa salvo quanto specificatamente previsto dal successivo art. 25.
ART.24
Tra il personale previsto dall'art. 45 del CCNL rientrano tutti i lavoratori dei livelli: Quadro, ex Primo Super e Primo.
A loro il pagamento delle ore straordinarie spetterà solo nel caso di prestazioni lavorative festive o notturne.
Il ricorso a tali prestazioni straordinarie dovrà essere motivato da esigenze eccezionali o impreviste, quali ad esempio:
- nuove aperture o ristrutturazioni;
- iniziative commerciali rilevanti;
- aperture festive;
- realizzazione di nuovi ed impegnativi progetti;
- cause di forza maggiore.
Ai capi negozio di secondo livello, fermo restando l'impegno a prestare servizio anche dopo l'orario di lavoro per il tempo strettamente necessario per il regolare svolgimento delle loro funzioni, verranno retribuite le ore di straordinario effettuate anche al di fuori dei casi sopra citati, purché autorizzate dalla Cooperativa.
TITOLO IX
FLESSIBILITA' DELL'ORARIO
ART.25
Per dare pratica attuazione a quanto previsto dal IV comma dell'art. 44 del CCNL e allo scopo di migliorare l'efficienza dell'organizzazione del lavoro in relazione ai flussi di vendita e ai carichi di lavoro e per garantire livelli costanti di servizio ai consumatori, si potranno sperimentare, in uffici e punti di vendita, periodi ed ore programmati di superamento dell'orario contrattuale settimanale, per un massimo annuo di 44 ore e per non oltre 11 settimane, da compensare con altrettanti periodi di riduzione.
L'applicazione della flessibilità verrà attuata come segue:
a) Il periodo di recupero della flessibilità è da intendersi per tutto l'anno ad esclusione dei periodi in cui è prevista l'attivazione di questa forma.
Tale periodo di recupero va concordato e programmato su richiesta e indicazione dei lavoratori, compatibilmente con le esigenze di organico
minimo per la conduzione dell'attività e del servizio della Cooperativa.
b) Il recupero della flessibilità avverrà per periodi di una settimana intera, quando si sarà verificata la condizione minima di 27 ore di flessibilità prestata o programmata. Allo scopo di consentire il recupero della settimana intera si prevede la possibilità di collegare alla flessibilità o ore da recuperare, di cui al precedente art. 23, o giorni di ferie.
c) Procedura per la pianificazione e la gestione della flessibilità:
Sindacato e Cooperativa concordano che per la flessibilità la seconda predisponga un piano annuale, entro il 15 Febbraio, coprente 12 mesi
successivi con valenza 1/4 - 31/3, che verrà confrontato e discusso con il Sindacato per la verifica della congruità e delle linee espresse rispetto al criteri previsti nell'Integrativo e in questi articoli. Il piano potrà essere articolato in sottosegmenti che colgano le diverse stagionalità ed esigenze (inventari se in quanto utile e possibile) nelle quali è richiesta la flessibilità e che consentano una più puntuale e ravvicinata precisazione delle previsioni rispetto agli andamenti della gestione.
Allo scopo sarà attivato il confronto con il Sindacato, 45 giorni prima del piano annuale come detto sopra, e sempre 45 giorni prima di ogni
segmento che richieda eventuali precisazioni o modifiche.
Una volta discusso in sede provinciale, il piano verrà concordato e gestito a livello di singolo punto vendita, mediante la proposta, elaborata dal capo negozio assieme ai diversi capi reparto, al delegato sindacale il quale provvederà alla verifica delle coerenze assicurate nel piano provinciale e alla corretta individuazione delle persone chiamate a prestare flessibilità (es.: il caso di pi— persone idonee per professionalità e ruolo che deve vedere, prioritariamente, la scelta di quello disponibile). Su tale base la richiesta di flessibilità da prestare dovrà essere avanzata al lavoratore 30 giorni prima della sua attivazione.
La Cooperativa è impegnata nei casi eccezionali, per i quali non è più necessaria la prestazione della flessibilità, a che il capo negozio lo comunichi al lavoratore almeno la settimana precedente la richiesta ipotizzata. Similmente si conferma che malattie e casi similari di assenza del lavoratore interessato sospendono la flessibilità da prestare e da recuperare che va riprogrammata facendo fronte alle ore di flessibilità con soluzioni all'uopo concordate (es.: flessibilità, ore da recuperare, straordinari) in sede di negozio.
Si conviene fra le parti che la flessibilità si intende debba essere utilizzata nell'unità lavorativa anche per gli addetti al giro ferie e malattie interno.
Eventuali esigenze di flessibilità che interessassero più negozi non possono essere che straordinarie ed eccezionali, cioè legate a carenze (per malattie, dimissioni particolarmente consistenti) dell'organizzazione di un altro punto di vendita o a eventi imprevedibili (incendi, ecc.).
Le parti convengono che non può essere attuato il cumulo fra flessibilità e lavoro festivo, in quanto la flessibilità deve essere programmata in
relazione alle punte, formate tra l'altro anche dalle aperture festive.
TITOLO X
APERTURE FESTIVE
ART.26
Laddove le Amministrazioni Locali consentano l'apertura dei negozi in giornate festive, domenicali o infrasettimanali (art. 51 CCNL), e qualora
Coop Estense riscontrata l'esigenza di assicurare il servizio al consumatori, intenda avvalersi di tale autorizzazione, per i lavoratori interessati varranno le seguenti condizioni:
a) gli organici saranno definiti in misura tale da garantire un adeguato livello di servizio;
b) nella composizione degli organici si terranno in considerazione, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative, le disponibilità e le richieste di singoli lavoratori;
c) quando la festività è una domenica, i lavoratori interessati saranno impegnati per un solo turno di lavoro (massimo 6 ore), salvo eccezioni da
esaminare preventivamente con il delegato sindacale;
d) le ore prestate nelle festività saranno aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro, salvo diversa richiesta del lavoratore interessato da valutarsi col responsabile del punto di vendita;
e) per i lavoratori full-time le ore di lavoro prestate saranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 94 del CCNL e con la maggiorazione del 35% sulla retribuzione normale di cui al precedente art. 93; per i lavoratori part-time la maggiorazione sarà del 70%;
f) a tutti i lavoratori interessati verrà riconosciuto, inoltre, 1 giorno di permesso retribuito, con conguaglio della differenza tra le ore maturate e le ore di permesso fruite; in alternativa al giorno di permesso, i lavoratori potranno optare per il pagamento delle ore prestate, con una ulteriore maggiorazione del 100% sulla retribuzione normale.
Si conviene tra le parti che il riposo settimanale di 24 ore consecutive possa cadere in giorno diverso dalla domenica e possa essere attuato modificando la distribuzione delle mezze giornate di riposo; le 24 ore decorrono dalla mezzanotte.
Il programma delle aperture festive verrà esaminato con il CDA entro il 30 Novembre dell'anno precedente.
Il CDA si impegna a ricercare con Coop Estense le soluzioni che consentono:
l'affermazione delle esigenze e degli interessi dei lavoratori; la parità di condizioni tra Coop Estense e le strutture concorrenti; la soddisfazione
delle richieste e degli interessi dei consumatori.
Nota a verbale
Quanto previsto dal presente articolo si applica anche al lavoratori della sede centrale di Modena o della sede decentrata di Ferrara se chiamati a prestare la propria opera nel giorno del loro patrono.
TITOLO XI
CONGEDI
ART.27
Saranno concessi due giorni di permesso retribuito per il decesso di familiari (genitori, figli, coniuge, fratelli e conviventi "more uxorio"
risultanti dallo stato civile). Il riconoscimento del permesso è subordinato alla presentazione dei relativi certificati.
TITOLO XII
FERIE
ART.28
Le parti concordano, in applicazione delle previsioni dell'art. 55 del CCNL, di definire quale ambito per il godimento delle ferie estive il periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre. Si conviene altresì sulla opportunità di verificare le possibilità di prolungamento del turno di ferie per i lavoratori che si vedano assegnato il turno 15-30 Giugno e 1-15 Settembre.
Il prolungamento avverrà, semprechè possibile in relazione alle esigenze aziendali, collegando ferie non estive ai periodi suddetti.
Di norma si opererà a settimane intere partendo dal Lunedì più prossimo al 15 Giugno.
La Cooperativa potrà, sulla base delle concrete possibilità gestionali consentire un periodo di ferie estive di 3 settimane a lavoratori che ne abbiano fatto richiesta.
Le parti concordano, al fine di realizzare le opportunità di cui ai commi precedenti, sulla possibilità di modificare, per il periodo estivo, i contratti di lavoro a tempo parziale in contratti a tempo pieno, previo consenso dei lavoratori interessati.
Coop Estense potrà autorizzare la fruizione anche di singole giornate di ferie.
Nota a verbale
Considerato che nel periodo estivo si registrano forti incrementi di vendite nei supermercati siti in prossimità di aree turistiche, si conviene, in deroga alla norma di cui sopra, che non esistono le condizioni per far godere ferie a tutti i lavoratori nei mesi di luglio e agosto.
Resta inteso che i piani ferie dovranno essere programmati in modo da consentire il massimo godimento possibile di ferie nel restante periodo estivo.
TITOLO XIII
PREMIO AZIENDALE
ART.29
Il premio aziendale per ciascun livello di inquadramento è, a partire dall'1/1/1991, il seguente per tutti i lavoratori di Coop Estense:
Quadri £. 343.200
I £. 318.500
II £. 277.300
III (par. 180) £. 247.100
III (par. 167) £. 229.300
IV (par. 155) £. 212.800
IV (par. 144) £. 197.700
V £. 178.500
VI £. 137.300
Le eccedenze collettive preesistenti (3° elemento) di cui all'art. 99 del CCNL, rimangono congelate nell'importo mensile di £. 22.000 e verranno corrisposte a questo titolo anche ai lavoratori neo-assunti.
TITOLO XIV
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
ART.30
In applicazione degli artt.15 e 19 del CCNL, il personale dei punti di vendita è inquadrato secondo la seguente tabella; per quanto non espressamente indicato, valgono le declaratorie e profili del CCNL.
L'assegnazione di livelli e indennità di qualsiasi natura è sempre subordinata all'affidamento formale del ruolo e delle responsabilità da parte della Cooperativa.
LIVELLO DI FIGURA INDENNITA'
INQUADRAMENTA' PROFESSIONALE DI FUNZIONE
Quadro Capo Negozio dei Supermercati Integrati
Formigine 1.030.000
Mirandola 1.030.000
Sassuolo M/Via 1.030.000
Vignola 1.030.000
Copparo 900.000
Capo Negozio del Contro Coop Abbigliamento 1.030.000
Capo Negozio Argenta Coop Arredamenti 900.000
Capi Area Deperibili, Misti, Tessile, Bazar, 1.285.000
degli Ipermercati "I Portali" e "Il Castello"
Responsabile Personale degli Ipermercati
"I Portali" e "Il Castello" 1.030.000
1° (Direttivo) Capo Negozio dei Supermercati di:
Carpi Peruzzi 760.000
Est Doro 760.000
Via Canaletto 760.000
Via Giardini 760.000
Argenta 600.000
Carpi Magazzeno 600.000
Castelfranco 600.000
Comacchio 600.000
Finale Emilia 600.000
Bondeno 390.000
Codigoro 390.000
Madonnina 390.000
Maranello 390.000
Nonantola 390.000
Novi 390.000
Portomaggiore 390.000
Sassuolo centro 390.000
Soliera 390.000
Spilamberto 390.000
S. Felice 390.000
Via Vignolese 390.000
Capo Negozio dei Grandi Magazzini di:
Carpi Extra 600.000
LIVELLO DI FIGURA INDENNITA'
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE DI FUNZIONE
2° Capo Reparto Latticini e Salumi di:
Carpi Peruzzi 100.000
Est Doro 100.000
Formigine 100.000
Mlrandola 100.000
Sassuolo M/Via 100.000
Via Canaletto 100.000
Via Giardini 100.000
Vignola 100.000
Capo Reparto Centro Coop Abbigliamento 100.000
Capo Reparto Hi-Fi Casa Coop Extra 100.000
Coordinatore Ufficio Amministrazione,
Controllo e Procedure Meccanizzate
dell'Ipermercato "I Portali" 100.000
Coordinatore Ufficio Amministrazione e Controllo
dell'Ipermercato "Il Castello" -
LIVELLO DI FIGURA INDENNITA'
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE DI FUNZIONE
3°(par.180) Capo Reparto Carni di:
Argenta 54.000
Bondeno 54.000
CarpiMagazzeno 54.000
Castelfranco E. 54.000
Codigoro 54.000
Comacchio 54.000
Copparo 54.000
Finale Emilia 54.000
Nonantola 54.000
Portomaggiore 54.000
Sassuolo Centro 54.000
Via Vignolese 54.000
Discount 19.000
Madonnina 19.000
Maranello 19.000
Novi 19.000
Ravarino 19.000
Soliera 19.000
Spilamberto 19.000
S. Felice s.P. 19.000
Berra -
Campogalliano -
Carpi Meloni -
Castelnuovo -
Iolanda di Savoia -
Massafiscaglia -
Migliarino -
Piumazzo -
Rovereto -
Tresigallo -
Capo Reparto Misti di:
Argenta 54.000
Carpi Magazzeno 54.000
Castelfranco E. 54.000
Copparo 54.000
Finale Emilia 54.000
LIVELLO DI FIGURA INDENNITA'
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE DI FUNZIONE
3° (par 180) Capo Reparto Misti di:
Bondeno 19.000
Codigoro 19.000
Comacchio 19.000
Novi 19.000
Portomaggiore 19.000
Soliera 19.000
Spilamberto 19.000
Via Vignolese 19.000
Discount Via Cialdini 19.000
Madonnina
Maranello
Nonantola
Sassuolo Centro
S.Felice s.P.
Coordinatore Reparto Carni di:
Carpi Peruzzi 19.000
Est Doro 19.000
Mirandola 19.000
Sassuolo Mezzavia 19.000
Via Canaletto 19.000
Via Giardini 19.000
Vignola 19.000
Formigine 19.000
Coordinatore Reparto Carni degli
Ipermercati "I Portali" e "il Castello" 54.000
3° (par 167) Capo Reparto Latticini e Salumi di:
Copparo 115.000
Argenta 80.000
Carpi Magazzeno 80.000
Finale Emilia 80.000
Sassuolo Centro 80.000
LIVELLO DI FIGURA INDENNITA'
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE DI FUNZIONE
3° (par.167) Bondeno 65.000
Codigoro 65.000
Comacchio 65.000
Novi 65.000
Portomaggiore 65.000
Soliera 65.000
Spil…mberto 65.000
Via Vignolese 65.000
Capo Reparto Latticini e Salumi di:
Madonnina 45.000
Maranello 45.000
S.Felice s.P.
Capo Reparto Ortofrutta di:
CarpiPeruzzi 80.000
Est Doro 80.000
Formigine 80.000
Mirandola 80.000
Sassuolo Mezzavia 80.000
Via Canaletto 80.000
Via Giardini 80.000
Vignola 80.000
Argenta 45.000
Castelfranco E. 45.000
Finale E. 45.000
Copparo 45.000
Carpi Magazzeno 45.000
Capo Reparto Vari (extralim.) di:
Casa Coop Extra 80.000
Sassuolo Mezzavia 80.000
Vignola 80.000
Capo Negozio di AIbareto 65.000
LIVELLO DI FIGURA INDENNITA'
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE DI FUNZIONE
3° (par. 167) Capo Reparto Tessili di:
Carpi extra 115.000
Magazzino Giardini 115.000
Sassuolo Mezzavia 115.000
Vignola 115.000
Formigine 65.000
Copparo 65.000
Mirandola 65.000
Coordinatore di Sala del Reparto Misti di:
Carpi Peruzzi -
Est Doro -
Formigine -
Mirandola -
Via Canaletto -
Via Giardini -
Coordinatore Procedure meccanizzate
dell'Ipermercato "Il Castello" 115.000
Coordinatore Reparto Casse degli
Ipermercati "I Portali" e "Il Castello" 115.000
Coordinatore Reparto Misti degli
Ipermercati "I Portali" e "Il Castello" 45.000
Coordinatore Reparto Ortofrutta degli
Ipermercati "I Portali' e "lI Castello" 65.000
Coordinatore Reparto Latticini-Salumi degli
Ipermercati "I Portali e "Il Castello" 45.000
Coordinatore Reparto Pesce
dell'Ipermercato "I Portali" 115.000
Coordinatore Reparto Gastronomia degli
Ipermercati "I Portali" e "Il Castello" 80.000
LIVELLO DI FIGURA INDENNITA'
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE DI FUNZIONE
3° (par. 167) Coordinatore Reparto Pane-Pasticceria
degli Ipermercati "I Portali" e "Il Castello" 65.000
Coordinatore Reparto Elettrodomestico-TV
e Hi-Fi dell'Ipermercato "I Portali" 115.000
Coordinatore Reparti Tessile e Bazar degli
Ipermercati "I Portali" e "Il Castello"
(escluso Coord.Rep. Elettrodomestico-TV e
Hi-Fi dell'Ipermercato "I Portali" 45.000
Segretaria di Direzione degli Ipermercati
"I Portali" e "Il Castello" -
Coordinatore Ufficio Pubblicità degli
Ipermercati "I Portali" e "Il Castello"
-
Coordinatore Ufficio Personale degli
Ipermercati "I Portali" e "Il Castello" -
Coordinatore Ricevimento Area Deperibili
degli Ipermercati "I Portali" e "Il Castello" -
Coordinatore Ricevimento Area Misti degli
Ipermercati "I Portali" e "Il Castello" -
Coordinatore Ricevimento Area Bazar degli
Ipermercati "I Portali" e "Il Castello" -
Coordinatore Ricevimento Area Tessile degli
Ipermercati "I Portali" e "Il Castello" -
Coordinatore Ricevimento Area Bazar degli
Ipermercati "I Portali" e "Il Castello" -
Coordinatore Ricevimento Area Tessile
degli Ipermercati "I Portali" e "Il Castello" -
LIVELLO DI FIGURA INDENNITA'
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE DI FUNZIONE
4°(par.155) Coordinatore del Reparto Misti di:
Argenta 45.000
Carpi Magazzeno 45.000
Castelfranco E. 45.000
Finale E. 45.000
Bondeno -
Codigoro -
Comacchio -
Discount Cialdini -
Madonnina -
Maranello -
Nonantola -
Portomaggiore -
Soliera -
Spilamberto -
S.Felice s.P. -
Via Vignolese -
Coordinatore Misti di:
Campogalliano 19.000
Castelnuovo 19.000
Ravatino 19.000
Coordinatore Misti di:
Berra -
Iolanda -
Massafiscaglia -
Migliarino -
Piumazzo -
Rovereto -
Tresigallo -
Via Meloni -
Coordinatore di Magazzino del Reparto Misti di:
Carpi Peruzzi 45.000
Est Doro 45.000
Formigine 45.000
Mirandola 45.000
Sassuolo Mezzavia 45.000
Via Canaletto 45.000
Via Giardini 45.000
Vignola 45.000
LIVELLO DI FIGURA INDENNITA'
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE DI FUNZIONE
4° (par. 155) Copparo -
Coordinatore di Sala del Reparto Misti di:
Copparo 45.000
Coordinatore di Cassa di:
Carpi Peruzzi 45.000
Estero 45.000
Formigine 45.000
Mirandola 45.000
Sassuolo Mezzavia 45.000
Via Canaletto 45.000
Via Giardini 45.000
Vignola 45.000
Coordinatore di Cassa di:
Argenta -
Carpi Magazzeno -
Copparo -
Finale Emilia -
Coordinatore di Gastronomia di:
Carpi Peruzzi 45.000
Est Doro 45.000
Formigine 45.000
Mirandola 45.000
Sassuolo Mezzavia 45.000
Via Canaletto 45.000
Via Giardini 45.000
Vignola 45.000
Copparo 19.000
Argenta 19.000
Carpi Magazzeno 19.000
Finale E. 19.000
Coordinatore Pane e Pasticceria di:
Vignola -
Mirandola -
Copparo -
Via Giardini -
Carpi Peruzzi -
Via Canaletto -
Sassuolo Mezzavia -
Est Doro -
Formigine -
LIVELLO DI FIGURA INDENNITA'
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE DI FUNZIONE
4° (par. 155) Coordinatore del Pesce di:
Est Doro 45.000
Formigine 45.000
Mirandola 45.000
Sassuolo Mezzavia 45.000
Via Giardini 45.000
Copparo 19.000
Coordinatore Latticini e Salurni di:
Castelfranco E. 19.000
Berra -
Jolanda di Savoia -
Massafiscaglia -
Migliarino -
Tresigallo -
Coordinatore Ortofrutta di:
Bondeno 45.000
Discount Cialdini 45.000
Maranello 45.000
Novi 45.000
Portomaggiore 45.000
Soliera 45.000
Spilamberto 45.000
Via Vignolese 45.000
Codigoro -
Comacchio -
Madonnina -
S.Felice s.P. -
Coordinatore di Reparto Extralimentari di:
Formigine (Reparto Vari) 45.000
Mirandola (Reparto Vari) 45.000
Carpi Peruzzi (Magazzino) -
Casa Coop Extra (Picc.Elettrodom.) -
Via Giardini -
Sassuolo Mezzavia (Magazzino) -
Coordinatori Extralimentari di:
Comacchio 45.000
Novi 45.000
Argenta -
LIVELLO DI FIGURA INDENNITA'
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE DI FUNZIONE
4° Addetto Ufficio Informazioni degli
Ipermercati "I Portali" e "Il Castello" 54.000
Addetto Controllo Regolarità fatture
dell'ipermercato "I Portali" 54.000
Nota a verbale
Le parti si incontreranno successivamente per esaminare gli inquadramenti dei lavoratori della Sede Centrale.
ART.31
Con riferimento all'art. 15 del CCNL, si conviene che, a partire dall'1/1/1991, per i commessi alla vendita il periodo di permanenza al 5°
livello sia ridotto a 15 mesi.
ART.32
Le indennità di funzione riportate dalla tabella del precedente art. 30 sono istituite in relazione ai contenuti professionali, alle particolari modalità
di svolgimento e alle responsabilità dei singoli ruoli, e verranno corrisposte per 14 mensilità.
Le indennità di funzione di cui sopra comprendono le indennità e le quote salariali aggiuntive di cui ai precedenti artt. 8 e 9 e sostituiscono, riassorbendole fino a concorrenza:
- le indennità speciali ad personam di cui al punti 2 e 3, lettera O) art. 143 del Contratto Integrativo Aziendale ex Coop Modena;
- qualsiasi altra indennità o quota salariale aggiuntiva esistente.
L'indennità di funzione sarà di norma corrisposta tre mesi dopo l'assegnazione piena del ruolo, fatto salvo quanto previsto dai precedenti artt. 8 e 9.
L'indennità di funzione non verrà più corrisposta nel caso in cui si determinasse una delle seguenti condizioni:
a) venir meno dell'assegnazione del ruolo;
b) venir meno delle ragioni per le quali l'indennità è stata istituita;
c) passaggi di livello;
d) modifiche dei parametri salariali e dell'inquadramento delle figure professionali.
Nei casi di cui alle lettere a) e b), l'indennità di funzione verrà trasformata in indennità ad personam il cui importo verrà progressivamente assorbito dagli eventuali aumenti retributivi.
Nei casi di cui alle lettere c) e d), l'importo dell'indennità di funzione verrà ridotto in misura uguale all'aumento retributivo prodottosi.
ART.33
Vengono istituite le seguenti indennità speciali ad personam, riassorbibili a fronte di passaggi di livello o di modifiche dei parametri salariali e di
inquadramento delle figure professionali:
a) agli addetti di reparto macelleria verrà riconosciuta una indennità speciale ad personam di £. 54.000, quando sia loro richiesta, nell'ambito della ordinaria organizzazione del lavoro, l'effettuazione delle operazioni di sezionatura in tagli anatomici, di toelettatura e di taglio delle parti anatomiche, e a condizione che siano possedute le competenze professionali necessarie, in aggiunta a quelle di un comune addetto alle operazioni ausiliarie di vendita;
b) agli addetti di reparto pane e pasticceria verrà riconosciuta un'indennità speciale ad personam di £. 54.000, quando sia loro richiesta, nell'ambito della ordinaria organizzazione del lavoro, l'effettuazione delle operazioni di impasto, cottura, decorazione e farcitura dei prodotti, e a condizione che siano possedute le competenze professionali necessarie, in aggiunta a quelle di un comune addetto alle operazioni ausiliarie di vendita;
c) agli addetti di banco pesce verrà riconosciuta una indennità speciale ad personam di £. 54.000, in relazione alla specializzazione acquisita in
termini di conoscenza dell'assortimento, delle modalità di lavorazione, dei tempi di conservazione del pesce, alla capacità di gestire le diverse
fasi della vendita e del rapporto con i consumatori e alla conoscenza delle principali ricette e delle modalità di cottura del pesce; l'attività al banco del pesce deve costituire la parte prevalente della prestazione lavorativa;
d) agli addetti di reparto Hi-Fi verrà riconosciuta una indennità speciale ad personam di £. 54.000 in relazione alla professionalità raggiunta nel
campo della vendita di prodotti ad alto valore tecnologico, per i quali è richiesta conoscenza specialistica e costante aggiornamento professionale; l'attività al reparto Hi-Fi deve costituire la parte prevalente della prestazione lavorativa;
e) agli addetti del Centro Coop Abbigliamento verrà riconosciuta una indennità speciale ad personam di £.54.000 in relazione alla professionalità raggiunta nel promuovere e realizzare la vendita di prodotti di abbigliamento, per la quale sia richiesta una peculiare capacità di promozione e di presentazione dell'assortimento, di conoscenza delle merceologie e di rapporto con i consumatori; l'attività al Centro Coop Abbigliamento deve costituire la parte prevalente della prestazione lavorativa.
Col presente articolo, le parti non intendono precostituire soluzioni a quanto, in materia di classificazione del personale, potrà essere previsto
dal futuro CCNL.
TITOLO XV
GESTIONE MOMENTANEA
ART.34
Ai lavoratori incaricati dalla Cooperativa di sostituire per più di 3 giorni una delle figure sottoelencate spetta una indennità di gestione momentanea pari alla differenza tra il parametro retributivo del lavoratore sostituente e quello del ruolo da ricoprire.
Le figure professionali la cui sostituzione temporanea dà luogo alla corresponsione della indennità di gestione momentanea sono:
- capo negozio
- capo settore di supermercato integrato
- capo reparto (escluso capo reparto di ipermercato)
- capo ufficio
- coordinatore.
Nota a verbale
Limitatamente alla sostituzione dei Coordinatori di Banco Gastronomia inquadrati al 4° livello parametro 155, l'indennità di gestione momentanea è comprensiva anche dell'indennità di funzione.
TITOLO XVI
MISSIONI E TRASFERIMENTI
ART.35
Al lavoratore che sia comandato temporaneamente in trasferta dal luogo abituale di lavoro in un'altra unità produttiva della Cooperativa, posta in altro comune, e sempre che sia ad una distanza maggiore dalla propria abitazione, spetta quanto previsto dalle successive lettere A e B.
Per luogo abituale di lavoro si intende quello presso il quale il dipendente è stato assunto o quello presso il quale è stato definitivamente trasferito.
A. Trasferte di durata inferiore a sei mesi annui
Al lavoratore spetta il rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute, determinato in base al costo del biglietto o dell'abbonamento
del mezzo pubblico, o al costo chilometrico in caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto.
In caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto i chilometri da rimborsare sono quelli che intercorrono tra il comune dove è situato l'abituale posto di lavoro, o la residenza se la distanza è inferiore, e il comune della trasferta. I chilometri da rimborsare sono stabiliti dalla tabella "TR 1", allegata al presente contratto.
Il valore del costo per ogni Km è stabilito per classe di cilindrata dell'automezzo ed è riferito al costo previsto dall'annuario statistico ACI sulla percorrenza media di 15.000 Km annui, aggiornato annualmente a Gennaio con l'ultima pubblicazione disponibile, per le autovetture seguenti:
Classe di Auto di riferimento Costo
cilindrata tariffe ACI
fino a 999 cc. Fiat Uno 45 Fire,
Berlina 3 porte Mod.89 £. 349
da 1000 a 1300 cc. Renauit "Supercinque GTR"
5 porte Mod 88 £. 399
oltre 1300 cc. Fiat Tipo 1.4 Berlina £. 449
Fino a 30 Km di distanza, al lavoratore in trasferta verranno rimborsati, di norma, se effettivamente effettuati, 4 viaggi giornalieri; oltre 30 Km, se l'intervallo tra il lavoro mattutino e quello pomeridiano non è superiore a 3 ore, ne verranno rimborsati solo 2.
B. Trasferte di durata superiore a sei mesi annui
Al lavoratore spetta, in luogo dei rimborsi di cui alla precedente lettera A, una indennità giornaliera di trasferta.
L'importo netto dell'indennità è determinato moltiplicando £. 800 per il numero dei chilometri che intercorrono tra l'abituale posto di lavoro, o
la residenza se la distanza è inferiore, e il luogo di lavoro della trasferta. Il numero di chilometri di cui sopra è pari alla distanza indicata dalla tabella "TR1".
In caso di variazione di detta distanza qualunque ne sia la ragione, l'importo dell'indennità verrà rideterminato.
L'indennità di trasferta è corrisposta limitatamente alle giornate di presenza al lavoro sul luogo della trasferta, e il relativo importo è
definito mensilmente; in dette giornate, per i lavoratori in questione il costo del servizio mensa è a totale carico della Cooperativa, sempreché
ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 42.
L'indennità non ha effetto al fini della determinazione del TFR, delle mensilità aggiuntive e di nessun istituto contrattuale e legale.
Qualora durante il periodo regolamentato dalla presente lettera B si verificassero altre trasferte per queste ultime valgono le condizioni di
cui alla precedente lettera A o del successivo art. 36.
Il presente articolo definisce l'applicazione in sede aziendale dell'art. 67 del CCNL.
ART.36
Le trasferte al di fuori delle sedi periferiche della Cooperativa, in località distanti oltre 150 Km, sia dal luogo abituale di lavoro che dalla
residenza, sono regolate dall'Art.66 del CCNL, con le seguenti precisazioni:
a) il rimborso di cui al punto 1 compete per un solo viaggio di andata e un solo viaggio di ritorno per tutto il periodo della missione, ed è
determinato secondo le disposizioni di cui alla lettera A dell'art. 35 del presente contratto integrativo aziendale;
b) in luogo della diaria di cui al punto 4, al lavoratore verranno rimborsate interamente le normali spese di vitto e alloggio regolarmente
documentate.
Le altre trasferte al di fuori delle sedi periferiche della Cooperativa sono regolate secondo quanto previsto dal precedente art. 35, lettera A, con il rimborso delle normali spese di vitto.
ART.37
In caso di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto è ammesso quando l'orario di lavoro non consenta l'uso del mezzo pubblico, o quando gli orari dei mezzi pubblici impongono attese superiori a mezz'ora per ogni viaggio e la fermata del mezzo pubblico è ad una distanza superioread 1 Km.
In ogni caso l'utilizzo del proprio mezzo deve essere autorizzato dalla Cooperativa.
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute il lavoratore deve produrre regolare documentazione, secondo le modalità stabilite dalla Cooperativa, entro e non oltre i due mesi successivi.
ART.38
L'auto del personale comandato in trasferta è assicurata dalla Cooperativa con polizza "Kasko" per il solo percorso di andata e ritorno. In caso di sinistro la Cooperativa rimborserà nella misura del 50% l'eventuale franchigia applicata dalla compagnia di assicurazione. Il mancato rispetto
da parte del lavoratore delle norme previste dal contratto di assicurazione fa venir meno il diritto al rimborso dei danni subiti e della quota di
franchigia. L'assicurazione kasko è comunque valida per tutti gli spostamenti in occasione di lavoro.
ART.39
Le indennità e i rimborsi di cui al presente titolo non spettano in caso di:
- allontanamento per cambio di residenza;
- spostamento su richiesta del lavoratore;
- trasferimento per promozione a ruolo di Quadro e Direttivo, fermo restando che gli eventuali relativi costi non potranno superare i miglioramenti retributivi dovuti al ruolo assegnato;
- situazioni riconducibili al penultimo comma dell'art. 69 del CCNL.
ART.40
Per i trasferimenti definitivi valgono le disposizioni di cui gli artt. 68 e 69 del CCNL.
I diritti di cui agli articoli suddetti decadono dopo sei mesi dall'avvenuto trasferimento.
ART.41
Ai sensi dell'art. 13 della Legge N° 300/1970, il trasferimento del lavoratore potrà avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Analogamente si procederà per le trasferte.
Per gli spostamenti, la Cooperativa ricercherà, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive, le soluzioni che determinano le minori distanze tra luogo di destinazione e la residenza del lavoratore.
Le norme di cui al presente titolo vanno in vigore dall' 1/2/1991.
TITOLO XVII
MENSA
ART.42
I lavoratori di Coop Estense hanno diritto, nei giorni di presenza al lavoro, al servizio mensa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1. orario di lavoro della giornata distribuito su due turni, oppure termine del turno di lavoro non precedente le ore 13,45;
2. rimborso di due soli viaggi giornalieri per i lavoratori in trasferta, ai sensi del precedente art. 35 lettera A.
A tal fine, Coop Estense stipulerà apposite convenzioni in tutte le località in cui essa è presente con propri punti di vendita e definirà le modalità
che dovranno essere osservate per la fruizione del servizio.
Il diritto alla mensa è comunque un diritto individuale del lavoratore e non è trasferibile.
ART.43
I pasti saranno composti da un primo piatto, un secondo, un contorno, una bevanda, pane.
I lavoratori concorreranno al costo del pasto nella misura del 50%.
TITOLO XVIII
AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA
ART.44
Fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del CCNL, le parti convengono di istituire un comitato paritetico col compito di formulare analisi e concrete proposte per la prevenzione degli infortuni.
Il comitato presenterà i risultati del proprio lavoro alle parti con una relazione semestrale, entro il 31 Marzo e il 30 Settembre di ogni anno.
TITOLO XIX
SALARIO VARIABILE
ART.45
Al fine di responsabilizzare maggiormente i lavoratori sugli obiettivi della Cooperativa, con particolare riferimento al livelli di servizio ai consumatori e ai soci e alla attività aziendale, vengono istituiti incentivi economici variabili per i Quadri e i Direttivi con il successivo 46, e per tutti gli altri lavoratori con il successivo 47.
ART.46
Coop Estense istituisce un incentivo economico variabile per Quadri e Direttivi, da corrispondersi in rapporto al raggiungimento o al superamento degli obiettivi annuali affidati. La misura dell'incentivo non potrà superare il 10% della retribuzione annua spettante la funzione ricoperta.
Nell'ambito della elaborazione del bilancio preventivo verranno discussi con i diretti interessati, sia gli obiettivi affidati che i parametri per la determinazione dell'importo dell'incentivo. In fase di consuntivo verranno discussi anche i risultati finali e i loro effetti nella determinazione, omeno, dell'incentivo.
L'incentivo, che verrà corrisposto, al più tardi, con la retribuzione del mese di Maggio dell'anno successivo, non ha effetto al fini della determinazione del TFR, delle mensilità aggiuntive e di nessun istituto contrattuale e di legge.
Le parti faranno una valutazione complessiva degli effetti aziendali dell'incentivo, decorsi due anni dalla sua introduzione.
ART.47
Coop Estense istituisce per tutti i lavoratori, esclusi Quadri e Direttivi, una quota di premio aziendale in cifra variabile.
Tale quota, riparametrata secondo i valori della scala parametrale di cui al vigente CCNL è finalizzata a remunerare il conseguimento di obiettivi di efficienza e di produttivita'.
A tale scopo la quota di premio aziendale variabile, che si corrisponderà una tantum, nella misura massima pro-capite di L. 250.000 al 4° livello con la retribuzione del mese di Marzo di ogni anno, verrà graduata sulla base dei risultati conseguiti nel corso dell'anno precedente.
Nell'allegato" SV1", quale parte integrante del presente accordo, è riportato il meccanismo il calcolo della quota variabile.
Le parti concordano, in presenza di investimenti o innovazioni tecnologiche che inducano significative modificazioni nei parametri prestabiliti, di
Incontrarsi per depurare il valore dell'indice di calcolo del premio stesso dagli effetti suddetti.
L'eventuale quota del premio variabile sarà corrisposta al personale in forza al 10 Marzo in relazione ai risultati dell'anno precedente. Per i lavoratori assunti nel corso dell'anno precedente maturerà un diritto a tanti dodicesimi di quota quanti sono i mesi di servizio prestato nella Cooperativa.
Dall'ammontare della quota del premio aziendale variabile stabilita, saranno detratti i ratei relativi al periodo in cui non sia stata corrisposta dalla
Cooperativa la retribuzione per una delle cause previste dal CCNL. La quota del premio aziendale variabile è esclusa dalla quota somma della
retribuzione utile al fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Le parti riconfermano il comune interesse allo sviluppo di forme retributive legate al conseguimento degli obiettivi, da sperimentarsi anche per gruppi di lavoratori.
TITOLO XX
RISARCIMENTO DANNI
ART.48
La richiesta di risarcimento danni, nei limiti imputabili ai lavoratori, di cui al secondo comma dell'art. 120 del CCNL devono essere avanzate con le modalità previste dall'art. 123 del contratto stesso.
TITOLO XXI
SCATTI DI ANZIANITA'
ART.49
Per dare pratica attuazione alla norma transitoria dell'art. 92 del CCNL, al lavoratori che andranno in pensione, sia d'anzianità che di vecchiaia prima del 31 Dicembre 1991, verranno erogati, per i 12 mesi antecedenti il pensionamento, gli scatti congelati nella misura normale prevista dal citato art. 92.
L'erogazione sarà mensile nel caso di presentazione anticipata, rispetto ai tempi di preavviso, di dimissioni irrevocabili o, altrimenti, in un'unica
soluzione con l'ultima retribuzione.
TITOLO XXII
DIRITTI SINDACALI
ART.50
Il Consiglio dei Delegati Aziendali, unitariamente costituito, ha diritto ad un monte ore di permessi retribuiti calcolato secondo quanto disposto
dall'art. 136 lettera a) del CCNL.
I permessi saranno richiesti di norma con almeno 6 giorni di anticipo, in modo tale da non creare particolari difficoltà all'attività aziendale, e
nell'ambito delle modalità previste dal Titolo XXXIV del CCNL.
Inoltre, nel periodo di validità del presente contratto, la Cooperativa concede un ulteriore monte ore annuo di permessi retribuiti pari a 1.800 ore al fine di consentire l'espletamento di altre attività sindacali.
La richiesta di utilizzo dell'ulteriore monte ore di cui al 3° comma, dovrà essere avanzata dal Consiglio dei Delegati con un adeguato periodo di preavviso specificando il nominativo del lavoratore che usufruirà di dette ore e le modalità temporali di godimento delle stesse.
Inoltre, in considerazione dell'interesse comune a uno sviluppo delle relazioni sindacali anche attraverso i previsti comitati paritetici, la Cooperativa non computerà nei permessi sindacali un monte di 600 ore a disposizione dei dirigenti sindacali per la partecipazione ai comitati di cui ai precedenti artt.4 e 44.
ART.51
In riferimento agli artt. 140 e 141 del CCNL, si conviene che le assemblee saranno programmate in modo tale da consentire il mantenimento del servizio.
Accordi in tal senso saranno preventivamente definiti tra CDA e Direzione della Cooperativa. Ai soli fini retributivi, le presenze dei lavoratori all'assemblea saranno rilevate dal CDA e comunicate alla Direzione del Personale.
TITOLO XXIII
ANTICIPAZIONE PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
ART.52
La normativa riguardante le anticipazioni sul TFR è stabilita dall'allegato "TFR1".
TITOLO XXIV
DECORRENZA E DURATA
ART.53
Si confermano la decorrenza e la durata previste dai due CIA ex Coop Modena ed ex Coop Ferrara.
Le disposizioni del presente contratto vanno immediatamente in vigore, fatti salvi quegli istituti per i quali è prevista una decorrenza diversa.
Le parti convengono che il CIA unificato di Coop Estense è complessivamente migliorativo per i lavoratori, rispetto ai due contratti aziendali |