Teorema SCRL, Accordo Reggio Emilia, 23/06/1998

Decorrenza: 09/01/1998
Scadenza: 12/31/2000

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE
Teorema Soc. Coop. a R.L.

Il giorno 23.6.98 tra la PRESIDENZA di TEOREMA Scrl sita in Via Roma,53 a Reggio Emilia

e

la FILCAMS-CGIL di Reggio Emilia
si è concordato il seguente accordo integrativo aziendale.


PREMESSA

In data 11.12.1992 è stata costituita la Soc. coop. a r. l Teorema società di servizi convenzionati con la CDLT di Reggio Emilia.
Dal 1.1. 93 la Scrl Teorema ha assunto alle proprie dipendenze le maestranze CGIL di cui all'apposito allegato A, con trasferimento diretto e salvaguardia delle condizioni acquisite.
Per quanto attiene il Trattamento di Fine Rapporto maturato dai suddetti dipendenti, è stato definito tra la CGIL e la Scrl Teorema il trasferimento della quota accantonata fino al 31-12-92.
Ai dipendenti di TEOREMA è applicato il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, nonché le condizioni previste dal presente accordo secondo un criterio di generale equilibrio con i trattamenti economici e normativi previsti dal Regolamento CGIL.
Fermo restando l' applicazione di quanto stabilito dal presente accordo, ai dipendenti CGIL attuali e futuri trasferiti alla Teorema Scrl ed ai dipendenti Teorema Scrl trasferiti alla CGIL verranno riconosciute le condizioni di miglior favore in atto.
La Teorema Scrl costituisce a tutti gli effetti una struttura della CGIL.
Perciò la CGIL si impegna a riassumere i dipendenti trasferiti alla Teorema Scrl qualora in futuro dovesse essere deciso lo scioglimento della medesima.

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

I dipendenti sono inquadrati secondo il sistema di classificazione previsto dal CCNL TDS. Non è prevista l' applicazione del 7^ livello. Al fine di cogliere le articolazioni professionali esistenti, si conviene di istituire un livello di inquadramento intermedio tra il 3^ e il 2^ ( 3^ super) , con parametro 180.

DECLARATORIE E PROFILI
QUADRO (PAR. 250)
Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi:
- abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa
ovvero
- siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.

1 LIVELLO (PAR. 225)
Responsabile amministrativo; responsabile sistema informatico; responsabile del coordinamento provinciale del servizio tecnico-fiscale.

2 LIVELLO (PAR. 195)
Addetto/a a mansioni tecnico-amministrative con compiti di coordinamento o di particolare responsabilità condotta con autonomia ed esperienza;
Addetto/a al servizio tecnico-amministrativo e/o fiscale con compiti di coordinamento o di particolare responsabilità condotta con autonomia ed esperienza;
Responsabile servizi ad elevata complessità.
Addetto/a al sistema informatico con elevata professionalità ed autonomia operativa.

3 LIVELLO SUPER (PAR. 180)
Addetto/a al servizio fiscale con compiti di coordinamento o di particolare responsabilità per strutture non complesse;
Addetto/a a mansioni amministrative con compiti di coordinamento o di particolare responsabilità;
Addetto/a a mansioni specializzate tecnico operative.

3 LIVELLO (PAR.166)
Addetto/a a mansioni tecnico-amministrative e/o fiscali complesse;
Addetto al servizio fiscale in struttura complessa;
Addetto/a al servizio fiscale c/o amministrativo con adeguata capacità professionale comunque acquisita;
Addetto/a a mansioni tecnico operative con adeguata capacità professionale.

4 LIVELLO (PAR.144)
Addetto/a a mansioni semplici in autonomia;
Addetto/a al servizio fiscale con compiti esecutivi;
Addetto/a al servizio fiscale con compiti esecutivi dopo 18 mesi continuativi di permanenza al 5 livello.

5 LIVELLO (PAR.130)
Addetto/a a mansioni tecniche ed amministrative esecutive con poca esperienza;
Addetto/a al servizio fiscale con compiti esecutivi senza esperienza;
Addetto/a a mansioni tecniche semplici e/o di attesa (es.: servizio di appuntamenti, verifica documentazione, ecc. dopo sei mesi di permanenza al 6 livello.

6 LIVELLO (PAR.117)
Addetto a mansioni tecniche ed amministrative di attesa semplici con permanenza massima sei mesi.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Ai dipendenti è applicato il trattamento economico stabilito dal CCNL e dagli accordi territoriali in vigore. Sono erogati inoltre:
1) un Ad Personam, in applicazione del 5° comma della premessa del presente accordo, per le maestranze provenienti dalla CGIL, definito detraendo dalla retribuzione percepita in CGIL al momento del passaggio il totale del trattamento economico in vigore presso Teorema (vedi tabelle in allegato).
Tale ad personam è assorbibile fino a concorrenza dagli aumenti retributivi derivanti da un eventuale inquadramento a livello superiore e dagli aumenti retributivi derivati dalla contrattazione nazionale ed integrativa. Gli assorbimenti avverranno per tranches pari al 50%, 25% e 25% dell'ad personam.
2) un Elemento Aziendale di cui alla tabella 1;
3) l'Elemento Aggiuntivo di Livello di cui alla tabella 2. Tale elemento è erogato dopo dodici mesi di anzianità aziendale. Eventuali periodi di lavoro con contratto a termine sono utili alla maturazione dei 12 mesi, sempreché la sospensione del lavoro non sia superiore ai 24 mesi.

Gli elementi della retribuzione di cui a punti 1),2) e 3) valgono su tutti gli istituti contrattuali e di legge.

La modalità di assorbimento stabilita al punto 1) del presente articolo, è applicata anche ad eventuali ad personam erogati a qualsiasi titolo.

Le parti concordano inoltre che a decorrere dal 1.9.1998 l'Elemento Aggiuntivo di Livello è aumentato degli importi di cui alla tabella 3.

SCATTI DI ANZIANITÀ
Le parti chiariscono che la maturazione degli scatti di anzianità , di cui al CCNL decorre dalla data di assunzione presso TEOREMA.

BUONO PASTO
A tutti i dipendenti di TEOREMA, spetta un buono pasto giornaliero (tickets - restaurant) del valore di £. 5000 ( cinquemila) per cinque giorni alla settimana.
Il tickets è personale, non è cedibile, ne commercializzabile, ne convertibile in denaro; il medesimo è utilizzabile come servizio mensa , debitamente datato e firmato, in tutte le mense e locali convenzionati. ( nella Provincia di Reggio Emilia sono circa 300 i punti di servizio) I tickets vanno ( in media 21 al mese) vanno ritirati presso l'amministrazione di TEOREMA alla fine di ogni mese per il mese successivo.
Non si ha diritto al ticket:
A) nei giorni di riposo o di recupero.
B) nei giorni di ferie
C) nei giorni di assenza per malattia o infortunio e maternità
D) in tutti i casi di rimborso pasto a piè di lista

MISSIONI
A chiarimento dell'art. 86 del CCNL in vigore si stabilisce che nel caso di autorizzazione di utilizzo della propria auto per missione aziendale, al/alla dipendente spettano £. 470 a chilometro.

ORARIO DI LAVORO
In applicazione del punto c) art.32 del CCNL in vigore, le parti concordano che l'orario di lavoro è pari a 38 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato sulla base delle esigenze tecnico organizzative del servizio.
Annualmente le parti definiranno le modalità di distribuzione dell'orario di lavoro per il servizio fiscale.
Nell' ipotesi di ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, sarà data priorità al recupero delle stesse ore, in alternativa al pagamento, con le maggiorazioni previste dal CCNL.

PART--TIME
In deroga a quanto stabilito dall'art.42 CCNL vigente la durata della prestazione lavorativa ridotta è fissata entro la fascia d'orario settimanale da 15 a 30 ore. Per quanto riguarda, invece, il part-time annuale o mensile valgono le norme del CCNL.
La modalità di distribuzione dell'orario sarà definita in comune accordo tra la direzione di TEOREMA e il/la dipendente.
Il/la dipendente che ne faccia richiesta per problemi familiari, ha diritto di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per un periodo di tempo limitato nell'arco di un anno.
Resta inteso che il trattamento economico e normativo è erogato secondo i criteri di proporzionalità all' entità della prestazione lavorativa.

FERIE -- PERMESSI
I dipendenti di TEOREMA avranno diritto ad un periodo di ferie annuali pari a 26 giorni così come stabilito dall' art. 69 del CCNL.
I dipendenti avranno inoltre diritto a 6 giorni di permessi individuali annuali retribuiti così determinati:
4 giorni di permessi individuali retribuiti in sostituzione delle 4 festività abolite dalla L. 54 del 5 marzo 1977 e dal DPR 792 del 28 dicembre 1985;
2 giorni di permessi individuali retribuiti in sostituzione delle 2 festività civili la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art. 1 L. 54 del 5 marzo 1977 (2/6 e 4/11).
I permessi di cui sopra sono incrementati di tante giornate quante sono le festività cadenti in domenica in alternativa al loro pagamento.
Essi assorbano fino a concorrenza quanto stabilito allo stesso titolo del CCNL.

Il periodo di maturazione delle ferie è 1 settembre - 31 agosto.

Per casi di grave malattia riguardanti parenti ed affini di 1° grado il/la dipendente ha diritto a periodi di permesso straordinario non retribuito.

MALATTIA -- INFORTUNIO SUL LAVORO
La Scrl TEOREMA corrisponderà al lavoratore assente per malattia o infortunio, per il periodo di conservazione del posto di lavoro, una integrazione a quanto il lavoratore percepisce dagli Istituti previdenziali ed anticipato dalla cooperativa, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto per 12 mesi.
Il/la dipendente avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro fino ad avvenuta guarigione clinica purché:
a) siano esibiti regolari certificati medici;
b) il periodo eccedente i 12 mesi sia considerato di aspettativa senza retribuzione. Tuttavia il periodo stesso è considerato utile ai fini dell' anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto o di decesso del lavoratore.

In caso di infortunio sul lavoro il/la dipendente avrà diritto alla integrazione della indennità INAIL per tutto il periodo di inabilità
temporanea al lavoro.

MATERNITÀ
Durante il periodo di assenza obbligatoria per maternità, alle lavoratrici sarà corrisposta una integrazione a quanto percepito dagli istituti previdenziali ed anticipata, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto.
Durante il periodo di assenza facoltativa post partum, alle lavoratrici sarà corrisposta un'integrazione a quanto percepito dagli istituti previdenziali ed anticipata, fino al raggiungimento del 50% del normale trattamento economico complessivo netto.

CURE TERMALI
In caso di cure termali il/la dipendente avrà diritto, a fronte della presentazione del certificato dello stabilimento termale rilasciato al termine delle cure, alla retribuzione della metà del periodo di cura con ferie aggiuntive. Il rimanente periodo sarà coperto con ferie ordinarie o con permesso non retribuito.

DECORRENZA E DURATA.
Il presente accordo aziendale decorre dal 1.9.1998 e scade il 31.12. 2000.
Entro il mese di agosto 1999 le parti si incontreranno per definire l'aumento dell'elemento aziendale.



L.A.S.
p. TEOREMA Scrl p. la FILCAMS-CGIL
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Tabella 1




Tabella 2




Tabella 3




Tabella 4




TABELLA RETRIBUZIONE IN VIGORE al 31.8.98





TABELLA RETRIBUZIONE IN VIGORE dal 1.9.98




Al dipendente Quadro spetta inoltre una Indennità di Funzione di £. 250.000


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