Il giorno 23 aprile 1999 nei locali dell’Hotel Naxos Beach di Giardini Naxos, si sono riuniti:
- L’Atahotels S.p.A. Hotel Naxos Beach & Club Parco rappresentata dal Direttore Generale Sig. Rolland Jardin e dal Capo Servizio del Personale Sig. Luigi Anicito Guido e dal Sig. M. Migliaccio
- la R.S.U. nelle persone di Sigg. AVENOSO A., AMOROSO S., LENZO E., SCIACCA G., SPINELLA M., ZAPPULLA N. assistiti dal Segretario Generale della FISASCAT-CISL Sig. Grieco D. e dal Segretario Provinciale della FISASCAT-CISL Sig. DI LEO P.
PREMESSO
- che la Direzione Aziendale ha fornito informazioni sulle prospettive occupazionali per l’anno 1999 e dei lavori di ammodernamento sulla struttura.
- che con propria circolare del 18.02.99 l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Messina in merito alle attività stagionali di cui all’art. 1 lettera “a” della Legge n. 230/62 ha ricordato che il Consiglio di Stato aveva espresso il parere che l’inattività prevista dal D.P.R. 11 luglio 1995 n.378 (70 giorni consecutivi o a 120 giorni non consecutivi) non sussiste quando nelle aziende parte del personale continua ad operare con rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
- che l’Atahotels S.p.A. attraverso la Confindustria ha richiesto al Ministero del Lavoro un parere su quanto indicato dal Consiglio di Stato;
- che l’accordo del 23 luglio 1993 ha individuato la produttività e redditività quale strumento di incentivazione e di adeguamento del reddito dei lavoratori;
- che il complesso Naxos Beach di Giardini e’ costituito da due corpi rappresentati dal Naxos Beach Hotel e dal Naxos Beach Club Parco con date di apertura e chiusura alla clientela differenti, che nel complesso esistono n. 6 Ristoranti e n. 6 bars, che per alcuni di questi l’attività é connessa alle condizioni climatiche essendo ubicate all’aperto con conseguente riduzione dell’attività rispetto gli altri punti di ristoro;
- che in relazione alle necessità operative dell’albergo legato ai movimento della clientela e di quanto suddetto e delle necessità di migliorare ulteriormente i servizi resi, anche in dipendenza dell’allungamento del periodo di lavoro, dopo ampia e approfondita discussione le parti hanno convenuto quanto segue:
Le premesse sono parte integrante del presente accordo
1) DIRITTO DI INFORMAZIONE
Nell’ambito delle corrette relazioni sindacali, si conferma il diritto di informazione delle eventuali variazioni dei livelli occupazionali (Assunzioni e Licenziamenti)
Quanto previsto dall’articolo 5 del Contratto Integrativo Locale “Osservatorio del mercato del Lavoro” verrà trasmesso alla R.S.U.
2) MERCATO DEL LAVORO
Si conviene di prevedere incontri annuali entro il mese di febbraio nel corso del quale la Direzione Aziendale rappresenterà alla R.S.U. le previsioni dell’andamento per la stagione e conseguente ricaduta sul livello occupazionale.
3) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Sulla base di quanto previsto dall’art. 2 e dal ‘accordo GOVERNO-PARTI SOCIALI del 23.7.1993 e successivi, ed in relazione agli orientamenti comunitari in materia, si ritiene opportuno promuovere progetti di formazione e di riqualificazione dei lavoratori commisurati alle specifiche caratteristiche delle qualità dell’albergo. Al riguardo la Direzione informa che già nel corso della corrente stagione saranno avviati corsi formativi volti alla soddisfazione del cliente e sua fidelizzazione.
4) STAGIONALITA’
Le assunzioni saranno effettuate ai sensi dell’art. 23 della Legge 28.2.1987 n. 56.
Tenuto conto delle caratteristiche di occupazione e di. flusso della clientela turistica e delle disposizioni dell’ ispettorato Provinciale del Lavoro, l’inizio delle assunzioni saranno scaglionate tra il mese di marzo e aprile. La Direzione si obbliga a garantire le assunzioni per tutto il periodo (marzo/aprile-ottobre), salvo chiusura anticipata dei servizi ai clienti.
Per far fronte alla intensificazione della attività lavorativa e per l’incremento qualitativo dell’offerta del complesso e dei servizi, in conformità di quanto previsto dall’art. 55 CCNL A.I.C.A. del 17.12.1994, la Direzione esaminerà e comunicherà alla R.S.U. l’apposizione dei contratti a termine. Tale comunicazione sarà preventiva all’assunzione ed il modulo d’assunzione (Mod.A) dovrà essere allegato alla comunicazione di assunzione da trasmettere all’Ufficio di Collocamento.
Per il periodo di alta stagione Luglio/Settembre le assunzioni saranno effettuate ai sensi dell’art. 8 bis della Legge 25.3.1983 n.79.
Entro il 10 settembre la Direzione e la R.S.U. si incontreranno per una verifica dell’andamento della stagione, e ove dovessero manifestarsi problemi occupazionali di qualche unità, la Direzione affronterà la questione unitamente alla R.S.U. per la ricerca di idonee soluzioni. Tale verifica sarà fatta prima di dare corso a qualsiasi decisione in merito a licenziamenti.
La R.S.U. verrà preventivamente informata “minimo l0 giorni” delle eventuali variazioni dei livelli occupazionali (Assunzioni e/o Licenziamenti)
5) DIRITTO DI PRECEDENZA
L’Azienda si obbliga a riassumere con diritto di precedenza.
La Direzione ha specificato che a decorrere dall’apertura del complesso ai clienti, e per i singoli reparti e mansioni, l’anzianità aziendale continuata di servizio negli ultimi 7 (sette) anni, unitamente alla professionalità, darà precedenza alla riassunzione in servizio per l’anno 2000. Nel corso del previsto incontro del mese di febbraio la Direzione informerà la R.S.U. sulla data di apertura del complesso, l’organico di partenza ed eventuali casi particolari.
In applicazione dell’art. 3 del Contratto integrativo locale (art.2 L.108/1990) “Riassunzione”, l’Azienda si obbliga a comunicare casi particolari di mancata riassunzione, tramite lettera raccomandata al lavoratore entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Ciò trova applicazione per le mancate riassunzioni dovute a motivi di riorganizzazione aziendale.
6) LAVORO SUPPLEMENTARE LAVORATORI PART-TIME
Le ore di lavoro supplementare effettuate dai lavoratori con contratto di lavoro part-time saranno cronologicamente annotate su apposito registro che verrà esibito su richiesta della R.S.U. onde consentire un monitoraggio di norma annuale circa l’utilizzo del lavoro supplementare.
7) CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO “PREMIO DI RISULTATO”
L’azienda si impegna a formulare entro il mese di giugno 1999, in appositi incontri con la R.S.U., un ipotesi di accordo per stabilire il “Premio di Risultato” in base all’Accordo del 23.7.1993 per le stagioni relative agli anni dal 1999 al 2002. Le parti si impegnano a sottoscrivere il predetto accordo sul “Premio di Risultato” entro il mese di Luglio del c.a. . Si precisa che a seguito della stipula del “Premio di Risultato” gli importi dell’ integrativo locale attualmente riconosciuti ai lavoratori continueranno ad essere corrisposti nelle medesime misure mensili.
8) VALIDITÀ
Il presente accordo avrà validità a seguito approvazione della assemblea dei lavoratori il cui esito sarà comunicato alla Azienda da parte della R.S.U.
Per quanto non modificato dal presente continuano a trovare validità quanto in precedenza concordato ed applicato.
Letto, confermato e sottoscritto
Spett . le
UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE
PER L’IMPIEGO di
Giardini Naxos
In conformità a quanto previsto dall’art. 55 del CCNL AICA 17 dicembre 1994, la sottoscritta Direzione comunica che intende procedere all’assunzione a termine di :
- n. ………. lavoratori a tempo pieno indicati in calce
- n. ……… lavoratori a tempo parziale indicati in calce
per intensificazioni dell’attività lavorativa.
Si assicura l’integrale applicazione della contrattazione collettiva vigente e l’assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e legislazione sul lavoro.
COGNOME E NOME NATO IL MANSIONE DAL AL
DIPENDENTI A TEMPO PIENO DIPENDENTI A PART-TIME
Distinti saluti.
p. la R.S.U. HOTEL NAXOS BEACH HOTEL & CLUB PARCO
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