Esselunga, Protocollo aggiuntivo AIA del 10/03/81, 11/04/1981 |
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Decorrenza: 04/11/1981 |  |
Scadenza: |  |
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11 aprile 1981PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
A seguito di quanto previsto dell’accordo integrativo aziendale del 10—3—1981 si concorda quanto segue:
Personale che ha in dotazione mezzi di trasporto dell’Azienda
a. Si conviene che verrà garantita la copertura delle spese legali e di quelle relative all’eventuale recupero della patente.
b. Resta comunque inteso che in caso di ritiro temporaneo o permanente della patente, l’azienda si impegna a garantire la conservazione del posto di lavoro.
Le modalità relative all’attuazione di quanto sopra saranno oggetto di confronto tra le parti.
Quanto previsto al punto a, si applicherà in caso di sinistri che si dovessero verificare durante le ore di servizio e con automezzo dell ‘azienda.
Quanto previsto al punto b, si intenderà applicato in ogni caso.
Depositi (ambiente e salute)
Ad ulteriore conferma di quanto previsto dal Contratto Integrativo Aziendale del 10—3—1981, relativo al titolo Ambiente e Salute ed al fine di dare allo stesso pratica attuazione, l’azienda si impegna a confronti specifici sulla documentazione relativa alle indagini effettuate. Tali confronti si avvarranno del contributo di idonee strutture indicate dalle parti.
Uffici (orario di lavoro)
Le parti convengono di avviare a livello di singole sedi specifici confronti relativi all’orario di entrata e uscita del personale degli Uffici, per definire i criteri con cui dare soluzione ad eventuali disagi individuali o collettivi, legati all’orario di lavoro. Si conviene altresì di esaminare la possibilità di attuazione di un orario elastico di inizio dell’attività lavorativa (15 minuti prima o dopo il normale orario) garantendo comunque la funzionalità di tutti i servizi.
Inquadramento e professionalità
a. Fermo restando che la professionalità individuale e colletti-va è strettamente legata ai modelli organizzativi che emergeranno dai confronti a livello di ogni singolo deposito, uni-tamente alle OO.SS. competenti, lo scorrimento fino al 4 livello extra verrà valutato e definito in quelle sedi.
b. Si conviene inoltre di inquadrare i lavoratori lievitisti PAF al 3 livello.
Libretto sanitario (sedi e depositi)
Al fine di consentire il rinnovo del libretto sanitario previsto dalla legge, al di fuori del normale orario di lavoro, il personale che per legge è sottoposto a tale obbligo, usufruirà di 4 ore retribuite all’anno, senza maggiorazione alcuna, oltre alla normale retribuzione.
In alternativa, i lavoratori che lo richiedessero potranno usufruire di un riposo retribuito di 4 ore, durante il normale orario di lavoro settimanale, purchè tale eventuale recupero non costituisca un impedimento alla normale organizzazione del lavoro e venga comunque preventivamente concordato.
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Altri accordi della stessa azienda:
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 | Esselunga, Modifiche Accordo Integrativo del 9/07/74, 11/. . . |
 | Esselunga, Appendice al CIA del 10/03/81, 11/05/1982 |
 | Esselunga, Modifiche Accordo Integrativo del 9/07/74, 04/. . . |
 | Esselunga, Appendice al CIA del 10/03/81, 08/04/1982 |
 | Esselunga, Protocollo aggiuntivo AIA del 10/03/81, 11/04/. . . |
 | Esselunga, Accordo Lombardia, 10/09/99 |
 | Esselunga, Accordo, 29/03/1985 |
 | Esselunga, Accordo, 01/06/1983 |
 | Esselunga, Accordo, 15/06/1982 |
 | Esselunga, Accordo, 26/03/1982 |
 | Esselunga, Inquadramento Depositi, 27/01/1982 |
 | Esselunga, Appendice Integrativo Specialisti, 28/10/1981 |
 | Esselunga, Accordo Integrativo, 10/03/1981 |
 | Esselunga, Accordo, 10/07/1979 |
 | Esselunga, Accordo, 23/03/1979 |
 | Esselunga, Accordo, 21/11/1978 |
 | Esselunga, Accordo Integrativo, 14/01/1978 |
 | Esselunga, Accordo Malattia, 22/06/1977 |
 | Esselunga, Accordo, 09/07/1974 |
 | Esselunga, Accordo, 26/11/1971 |
 | Esselunga, Accordo, 14/11/1971 |
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