Esselunga, Accordo, 09/07/1974

Decorrenza: 07/01/1974
Scadenza: 06/30/1976

9 luglio 1974
ACCORDO AZIENDALE NAZIONALE


Si è convenuto quanto segue:

Art. 1 PIANI DI SVILUPPO E RISTRUTTURAZIONE

Premesso che le Organizzazioni Sindacali sono interessate alla attuazione di una politica strutturale dei prezzi finalizzata al loro contenimento ed alla salvaguardia del potere di acquisto del salario dei lavoratori, impegnano l’azienda alla adozio-ne delle necessarie misure volte al conseguimento di questo obiettivo.

In questo contesto l’azienda si impegna a comunicare preventivamente alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo gli eventuali piani di sviluppo e di ristrutturazione; le Organizzazioni Sindacali hanno preso atto di quanto comunicato in argomento dall’azienda nel corso della trattativa, riassunto nel documento allegato.

Nel caso di ristrutturazione l’azienda manterrà i livelli di occupazione, salariali e di professionalità conseguiti dai lavoratori.

Ciò premesso i problemi della condizione lavorativa eventualmen-te emergenti dalla ristrutturazione a vari livelli saranno trattati dalle OO.SS. (Consiglio dei Delegati, Organizzazioni Sindacali, nazionali e provinciali) e la Direzione aziendale al fine di concordare quanto necessario per evitare gli effetti obiettivamente negativi nelle prestazioni dei lavoratori.

Art. 2 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA INTEGRITA’ FISICA DEI LAVORATORI

Ferme restando le norme vigenti del Contratto nazionale 21 novembre 1973, al fine di migliorare le condizioni ambientali e per realizzare gli elementi conoscitivi, le parti convengono:

— di affidare al Consiglio dei Delegati, che opera in accordocon il patronato delle OO.SS. stipulanti, il compito di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione, a norma dell’art. 9 della legge 20—5—1970 n. 300, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori: dette attività saranno svolte all’interno del luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro;

— di concordare con la direzione aziendale la scelta di Enti, Istituti e centri di medicina specializzati, cui ricorrere per la misurazione ed il rilievo dei parametri fisici ambientali e la loro successiva annotazione in appositi registri, nonché per particolari indagini, ed accertamenti sugli ambienti di lavoro;

— di ricorrere in caso di mancato accordo sulla scelta dell’Ente, dell’Istituto e del Centro di Medicina Specializzato, a tecnici di parte.

L’Azienda inoltre si impegna a fornire ed istituire i seguenti strumenti idonei a concorrere ad una efficace opera di prevenzione e di tutela della salute del lavoratore:

Libretto sanitario personale ove saranno annotati i risultati delle visite periodiche, nonchè i dati relativi agli infortuni e alle malattie da parte di tutti i medici che hanno occasione di prestare assistenza al lavoratore. Detti risultati verranno annotati in quanto presentati, sulla scheda sanitaria personale a cura del servizio sanitario aziendale, con vincolo di segreto professionale. Il libretto personale sanitario sarà conservato a cura del lavoratore.

Il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari aziendali. In esso saranno annotati, per ogni settore, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonchè delle assenze per infortunio e malattia. L’azienda fornirà periodicamente tali risultati su richiesta del Consiglio dei Delegati.
Gli oneri relativi agli interventi effettuati dagli Istituti specializzati, solo in quanto congiuntamente designati, nonché quelli relativi all’istituzione, tenuta ed aggiornamento delle registrazioni, sono a carico dell’azienda.

Le parti sono concordi nel ritenere, come prevede il presente accordo, che un potenziamento della medicina preventiva dei lavoro potrà realizzarsi con l’attuazione della Riforma Sanitaria. In tale prospettiva si impegnano sin d’ora a collaborare con le Unità Sanitarie locali mettendo a disposizione le rilevazioni effettuate nei luoghi di lavoro.

Art. 3 APPALTI

Le parti si impegnano, allo scopo di trovare la soluzione più adeguata al problema posto dalle OO.SS., a verificare la rispondenza fra gli appalti in atto presso l’azienda, la legge 23 dicembre 1960 nr. 1369 e l’art. 129 dei C.C.N.L. 21—11—1973. L’Azienda fornirà in merito le necessarie informazioni.

Art. 4 SERVIZI SOCIALI IN RAPPORTO ALLE RIFORME

Asili nido

L’Azienda accantonerà l’importo annuo di L. 8.000.000 (otto mi-lioni) che pone a disposizione di concrete iniziative di Enti Locali, quale contributo finalizzato al miglioramento delle strutture e della gestione degli asili nido, avuto riguardo all’interesse dei dipendenti dell’azienda.

L’erogazione del predetto importo formerà oggetto di accordi con le OO.SS. stipulanti, con riferimento alle esigenze dei lavoratori del commercio ed in sintonia con le linee sociali del movimento sindacale.

Quanto sopra si aggiunge ai contributi che vengono mensilmente versati dall’azienda a norma della legge 6 dicembre 1971, nr. 1044 e a quelli versati in applicazione dei precedenti accordi aziendali.

Mense

Premesso che le OO.SS. tendono a garantire la possibilità di consumazione di un pasto, presso mense di quartiere o intera-ziendali, al personale dipendente, escludendo comunque la monetizzazione di tale servizio, l’azienda si impegna a favorire e sostenere la realizzazione di iniziative volte a tale obiettivo.

Art. 5 DIRITTO ALLO STUDIO

Per permettere ai lavoratori di meglio avvalersi del diritto allo studio, i permessi retribuiti previsti dal secondo comma dell’art. 44 del C.C.N.L. 21—11—1973 vengono elevati a 160 ore nell’arco del biennio a decorrere dal 1° luglio 1974.

Art. 6 MALATTIA ED INFORTUNIO

L’Azienda, quale trattamento di miglior favore, anticiperà ai lavoratori assenti per malattia o infortunio, per un periodo superiore a 15 giorni, le indennità di malattia o infortunio (limitatamente all’indennità giornaliera per inabilità tempora-nea assoluta) di pertinenza dell’INAM o dell’INAIL sotto forma di anticipo di cassa a tale titolo.

Il lavoratore ha l’obbligo della restituzione del vaglia o assegno dell’Istituto assicuratore (INAM o INAIL) in data immediatamente successiva al ricevimento.

In caso di malattia viene assicurata la normale maturazione delle ferie.

Art. 7 CLASSIFICAZIONE

e parti hanno proceduto ad un approfondito esame della situa-zione organizzativa e operativa delle singole unità aziendali ai fini della classificazione del personale anche per gli effetti di cui all’ultimo comma dell’art. 127 del vigente C.C.N.L. 21-11-1973. In conseguenza di ciò, fermo restando quanto previ-sto in materia di classificazione del personale dal titolo II del citato contratto, hanno convenuto le seguenti condizioni lavorative:
— commesso alla vendita al pubblico (ivi compresi gli aiutanti commessi dopo 18 mesi di permanenza al 5° livello) e altre qualifiche assegnate dal Contratto collettivo al 4’ livello (prive di passaggio automatico da livelli inferiori):
4° livello per i primi 36 mesi di effettivo servizio in questo livello;
4° livello super per ulteriori 36 mesi di effettivo servizio;
4° livello extra successivamente;

— addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita, addetto a mansioni qualificate promiscue dei depositi o centri di distribuzione e altre qualifiche assegnate dal C.C.N.L. 21 novembre 1973 vigente al 5° livello:
5° livello per i primi 18 mesi di effettivo servizio in questo livello;
4° livello per ulteriori 36 mesi;
4° livello super successivamente;

— addetto alle operazioni di magazzino o riserva delle unità di vendita (come da allegato n.1):
5° livello per i primi 18 mesi di effettivo servizio in questo livello;
4° livello successivamente;

- addetto a mansioni generiche di manovalanza nelle unità di vendita (come da allegato N. 2); addetto a carico—scarico, movimentazione; qualifiche assegnate dal Contratto collettivo al 6’ livello per effetto dell’allargamento delle mansioni richieste dall’organizzazione del lavoro nell’azienda:
5° livello fisso.

Norma transitoria

Per tutto il personale in servizio al 30—6—1974 che, per effet-to del presente accordo, abbia diritto a uno o più passaggi automatici di livello oltre quello in cui si trova attualmente inquadrato, si procederà come segue:
— personale inquadrato al 4’ livello super: passa al 4’ livello super dal 1—7—1974.
— personale inquadrato ai 4° livello: passa al 4° livello super dal 1—7—1974;
— personale inquadrato al 5’ livello: passa al 4° livello alla scadenza contrattuale;
— personale inquadrato al 6° livello: passa al 5° livello dal 1—7—1974.

Per l’applicazione della presente norma si fa riferimento all’inquadramento in atto ai 30—6-1974 o, in ogni caso, a quello cui il personale aveva diritto per effetto della precedente contrattazione aziendale.

Art. 8 ORARIO DI LAVORO

Le parti si danno reciprocamente atto:

— dei carattere di servizio ai pubblico che tutta la distribuzione commerciale ha e deve necessariamente mantenere;

— della richiesta dei lavoratori del commercio di distribuire l’orario settimanale di 40 ore su 5 giornate lavorative, di ridurre i nastri orari, di adottare doppi turni alternati a orario continuato.

Ciò premesso, le parti si danno atto che tali problemi formeranno oggetto di esame, oltre che in sede aziendale secondo quanto disposto dai I comma dell’art. 127 del vigente C.C.N.L.

— in sede di Commissione Paritetica di cui all’art. 22 — 2° comma C.C.N.L. 21-11—1973, al fine di ricercare adeguate soluzioni locali generalizzate a tutto il settore dei commercio ai dettaglio.

Nota a chiarimento dell’art. 22 del C.C.N.L. 21—11-1973 Le parti si danno atto che la mezza giornata a turno settimanale, cioè quella non coincidente con la chiusura infrasettiamanale dei negozi, di cui al comma I dell’art. 22 del C.C.N.L. 21—11—1973, deve consentire un meccanismo di turnazione che non escluda nessun giorno della settimana.

Tanto il riposo settimanale programmato per turno che quello coincidente con la chiusura infrasettimanale dei negozi saranno goduti in ogni caso, fatta eccezione per la loro coincidenza con l’assenza dal lavoro da qualsiasi causa motivata. (Le festi-vità previste dall’art. 33 del C.C.N.L. 21—11—1973 non costituiscono assenza a questi effetti).

Art. 9 PART—TIME

Agli effetti dell’utilizzo dei lavoro a tempo parziale si precisa che:

a l’orario settimanale di lavoro non potrà essere superiore alle 24 ore ed inferiore alle 12 ore;

b l’orario di lavoro non potrà essere distribuito in periodi inferiori alle 4 ore;

c per il suddetto personale, in proporzione all’effettiva prestazione e sulla base convenzionale di 173 ore mese per il calcolo della quota oraria, viene riconosciuta un’apposita indennità pari al 10% dei minimo tabellare di livello di appartenenza;

d il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni di legge e da quelle del C.C.N.L. 21 novembre 1973, fermo restando che le relative clausole per le particolari caratteristiche del rapporto hanno applicazione proporzionale alla ridotta durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione;

e nel caso di risoluzione dei rapporto di lavoro a tempo parziale di un lavoratore già occupato a tempo pieno, l’azienda garantirà la liquidazione dell’indennità di anzianità avuto riguardo ai due periodi sulla base della retribuzione spettante al lavoratore a tempo pieno in vigore al momento della definitiva risoluzione del rapporto di lavoro;

f il personale già dipendente, che ne faccia espressa richiesta scritta, ha il diritto di priorità per il passaggio da tempo parziale a tempo pieno e da tempo pieno a tempo parziale in rapporto alle specifiche esigenze dell’azienda a questo riguardo e per mansioni analoghe;

g la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa non comporta di per sé novazione dello stesso.

I problemi eventualmente conseguenti alla gestione di questo istituto saranno discussi con il Consiglio dei Delegati.

-Art. 10 CONTRATTI A TERMINE

L’istituto del contratto a termine verrà utilizzato nell’ambito delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 11 SCALA MOBILE

Per i punti di scala mobile che scatteranno a decorrere dal 1—1—1974, i valori giornalieri del punto per i lavoratori sono i seguenti:

Livelli Sup. 18 anni Inf. 18 anni/apprendisti

1° e 1° Super 34.23
2°-3°-4°-5°-6°-7° 25.80 21.93

Per i punti di scala mobile che scatteranno dal 1—11—1975 i valori giornalieri del punto per i lavoratori sono i seguenti:

Livelli Sup. 18 anni Inf. 18anni/apprendisti

1° e 1° Super 34.23 25.80
2°-3°-4°-5°-6°-7° 34.23 25.80

A norma del presente accordo, i punti di scala mobile in atto alla data del 31—7—1974 non potranno in ogni caso, essere soggetti a rivalutazione.

Per ogni altro aspetto non contemplato dal presente articolo seguiteranno ad avere piena applicazione i vigenti accordi nazionali di scala mobile per il settore del commercio. Le parti si danno atto che la validità del presente articolo decadrà automaticamente nell’ipotesi in cui vengano stipulati accordi nazionali modificativi del vigente accordo nazionale, di scala mobile 29—4—1957 e successive modifiche.

Nelle ipotesi in cui al precedente comma sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore, con riferimento esclusivo ai valori giornalieri del punto di scala mobile previsti dai presente accordo.

Art. 12 PARTE ECONOMICA

A partire dal 1° luglio 1974, le tabelle retributive per le provincie, in cui per la generalità delle qualifiche sono stati raggiunti i livelli previsti dall’art. 72 del C.C.N.L. 21 novembre 1973, restano così determinate:

Livelli Paga di Premio Aziendale
Livello 10% Integrazione Totale
7° 106.000 10.600 12.000 22.600
5° 120.000 12.040 12.000 24.040
4° 128.500 12.850 12.000 24.850
4° Super 134.800 13.480 12.000 25.480
4° Extra 137.500 13.750 12.000 25.750
3° 151.900 15.190 12.000 27.190
2° 170.800 17.080 12.000 29.080
1° 218.500 21.850 12.000 33.850
1° Super 225.000 22.500 12.000 34.500

Norma transitoria
-Al personale in servizio alla data di entrata in vigore dei presente contratto verrà garantito, a decorrere dal 1’ luglio 1974, un aumento retributivo complessivo lordo mensile sulla retribuzione di fatto di L. 18.000 così ripartite:

— L. 12.000 mensili a titolo di integrazione del premio azienda-le del 10% corrispondente ai vari livelli retributivi, ivi compresi quelli del 4° Super e del 4° Extra; l’importo suddetto erogato ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell’art. 127 del C.C.N.L. 21—11—1973.

— L. 6.000 mensili, come quota retributiva utilizzabile per i passaggi (sino al 4’ livello Extra) previsti dall’art. 7 del presente accordo e dalla norma transitoria annessa allo stesso.

L’eventuale eccedenza verrà considerata assegno ad personam utilizzabile solo per la determinazione della retribuzione propria dei livello superiore.

Art. 13 CONSIGLIO DEI DELEGATI

Le parti convengono che:

a nelle singole unità produttive verrà affidata al Consiglio dei Delegati, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori a livello aziendale;

b nei Consiglio dei Delegati composto da lavoratori in forza all’unità produttiva si identificano unitariamente le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970 nr. 300.

I nominativi dei componenti del Consiglio dei Delegati verran-no comunicati per iscritto alla Direzione, congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti.

I permessi retribuiti previsti dalla legge 20 maggio 1970 nr. 300 nelle aziende di cui all’art. 23 lettera a della stessa legge, vengono elevati:

a a due ore complessive annue per ciascun dipendente per l’anno 1974,
b a 3 ore complessive annue per ciascun dipendente a decorrere dal 1° gennaio 1975.

I permessi retribuiti previsti dalla legge 20 maggio nr. 300 nelle aziende di cui all’art. 13 lettera b e c della stessa legge, vengono elevati:

a a 16 ore complessive mensili per il 1974;
b a 24 ore complessive mensili a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Sono conservate eventuali condizioni di miglior favore.

Ai Consigli dei Delegati, costituiti nell’ambito di unità con meno di 20 dipendenti, vengono in ogni caso garantite 40 ore complessive annue per il 1974 e 60 ore complessive annue dal 1° gennaio 1975.
Il totale complessivo delle ore di cui ai comma precedenti è comprendente anche delle ore per l’esercizio delle attività di patronato e di tutela della salute.

Dichiarazione a verbale

Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o contrattuale a livello confederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.

Assemblea

Fermo restando quanto previsto dall’art. 118 dei vigente C.C.-N.L. di cui si conferma integralmente il contenuto, il numero delle ore annuali retribuite di assemblea viene elevato a 15 con decorrenza 1° luglio 1974.

Nota a verbale

Nei casi di mancata costituzione del Consiglio dei Delegati, di cui al presente articolo, continueranno ad operare, nell’ambito di quanto previsto dalla legge nr. 300 e dai C.C.N.L. 21 novembre 1973, le strutture sindacali esistenti.


Addetto alle operazioni di magazzino o riserva nelle unità di vendita
Allegato 1

Addetto all’insiene delle operazioni di magazzino o riserva nelle unità di vendita, intendendosi per tali l’esercizio promiscuo delle funzioni di movimentazione fisica, carico e scarico, sistemazione e stoccaggio delle merci, anche con l’uso di mezzi meccanici e/o elettromeccanici, imballo e disinballo, spunta, consultazione e compilazione di modelli semplici appositamente predisposti.

Nota a verbale

Le parti si danno atto che nell’ipotesi in cui al personale descritto al comma precedente venga affidata una mansione prevista dal contratto nazionale per l’addetto alle operazioneausiliarie di vendita, esclusa la movimentazione delle merci, allo stesso viene riconosciuto lo scorrimento di livello retributivo dell’addetto alle operazioni ausiliarie di vendita, fermo restando lo svolgimento dell’insieme delle mansioni previste dalla figura. Il personale in questione ha diritto di priorità in rapporto alle specifiche esigenze dell’azienda, al passaggio nella qualifica di addetto alle operazioni ausiliarie di vendita, conservando le sole mansioni previste dal C.C.N.L. vigente per tale qualifica.


Personale addetto a mansioni generiche di manovalanza nell’ambito delle Unità di vendita
Allegato 2

Personale addetto a mansioni generiche di manovalanza nelle unità di vendita (carico—scarico, pressacarta, insacchettatura, sistemazione carrelli, movimento vuoti, pulizie, ecc.).



Art. 7/bis

Ferme restando le mansioni svolte attualmente, le parti concordano di inquadrare al 3° livello le seguenti figure:

a specialista carni (macellaio);
b specialista gastronomia;
c addetto frutta e verdura — scatolame (ex secondo addetto);
d ricevitore/smistatore (allegato 5) (ex primo preparatore salumi e formaggi — ex primo ricevitore magazzino carni);
e meccanico motorista, carrozziere;
f personale addetto agli impianti, intendendosi per tale il controllo e la manutenzione anche preventiva di impianti e attrezzature tecniche, elettromeccaniche, termiche e/o idrauliche nonché la conduzione degli impianti di riscaldamento e/o termoventilazione. L’eventuale controllo e/o verifica degli interventi straordinari sugli impianti eseguiti da terzi. L’eventuale assistenza ai controlli e/o verifiche effettuate da enti appositi.

Art. 7/ter

Qualifiche reparti produzione, salumi e formaggi, magazzino

carni:

— gelataio;

— torrefattore;

— pastaio;

— tagliatore formaggi;

— preparatori;

— confezionatori/trici;

— addetti magazzino carni;

5° livello 18 mesi;

4° livello 18 mesi;

4° livello Super successivamente.


Personale addetto a mansioni generiche di manovalanza nei centri di distribuzione
Allegato 3

Personale addetto a mansioni generiche di manovalanza nell’ambito dei centri di distribuzione (carico e scarico, movimentazione fisica, pressacarta ed altre mansioni equivalenti).

— 5’ livello fisso.

L’Azienda si impegna, in caso di nuove assunzioni, a priorizzare il suddetto personale, nell’assegnazione alle mansioni superiori eventualmente vacanti.


Personale addetto a mansioni qualificate promiscue presso i centri di distribuzione
Allegato 4

Addetto all’insieme delle operazioni di magazzino nei centri di distribuzione, intendendosi per tale l’esercizio promiscuo delle funzioni di movimentazione fisica delle merci in arrivo e in partenza da e per l’automezzo, ivi compresi i trasferimenti interni e la relativa collocazione negli appositi spazi, anche con mezzi meccanici, elettromeccanici ed elettronici, delle funzioni di disimballo, prelievo e preparazione nonché delle verifiche e dei controlli con relativa spunta e della consultazione e compilazione degli appositi modelli.

— 5° livello per i primi 18 mesi di effettivo servizio in questo livello.
— 4° livello per ulteriori 36 mesi.
— 4° livello Super successivamente.


Ricevitore/Smistatore
Allegato 5

Preso atto della declaratoria di cui al C.C.N.L. 21 novembre 1973 per il terzo livello retributivo, si conviene che il ricevitore/smistatore, intendendosi per tale colui che assicura l’esecuzione delle operazioni di ricevimento a deposito, la rispondenza delle merci in arrivo con la relativa documentazione, cura che le stesse vengano opportunamente smistate, viene inquadrato in questo livello.

Norma transitoria

Tutto il personale che, in data successiva al 1° luglio 1974 in virtù delle norme di cui agli accordi aziendali del 1971, aveva il passaggio in scadenza ai parametro 135 verrà inquadrato a decorrere dal 1° luglio 1974 al livello 4° Super (retribuzione base L. 134.800) e alla scadenza prevista dagli accordi aziendali verrà inquadrato ai 40 livello Extra (retribuzione base L. 137.500) con la contestuale erogazione di un assegno ad personam di L. 3.300 utilizzabile solo per la determinazione della retribuzione propria del livello superiore.

Tutto il personale che, in data successiva al 1° luglio 1974 in virtù delle norme di cui agli accordi aziendali del 1971, aveva in scadenza il passaggio al parametro 132 verrà inquadrato alla scadenza prevista dai citati accordi aziendali ai 4° livello Extra (retribuzione base L. 137.500).

Le parti si impegnano a verificare situazioni analoghe.


Dichiarazione a verbale

Le parti concordano di incontrarsi successivamente in sede nazionale per l’esame dei problemi di applicazione della classificazione prevista dal presente accordo relativamente a:

a personale delle sedi centrali amministrative e legali;
b spaccatori/dissossatori carne;
c ogni eventuale altra qualifica non prevista dal C.C.N.L. 21 novembre 1973 e dal presente accordo.

Nota a verbale

Nei supermercati alimentari, date le caratteristiche dell’organizzazione del lavoro dell’azienda, per movimentazione tisica delle merci si intende il prelevamento delle stesse ed il loro trasferimento mediante contenitori su ruote fino al banco di vendita e viceversa; resta in ogni caso intesa l’esclusione di ogni operazione di carico e scarico senza l’utilizzazione dei mezzi meccanici.

Art. 14

Sono tatti salvi gli eventuali diritti acquisiti e le condizio-ni di miglior favore contrattuali in atto.

Art. 15

Il presente accordo ha decorrenza 10 luglio 1974 e scadenza 30 giugno 1976, salvo date diverse eventualmente previste, nel contesto, per i vari istituti.


Altri accordi della stessa azienda:
Two documents IconEsselunga, Modifiche Accordo Integrativo del 9/07/74, 11/. . .
Two documents IconEsselunga, Appendice al CIA del 10/03/81, 11/05/1982
Two documents IconEsselunga, Modifiche Accordo Integrativo del 9/07/74, 04/. . .
Two documents IconEsselunga, Appendice al CIA del 10/03/81, 08/04/1982
Two documents IconEsselunga, Protocollo aggiuntivo AIA del 10/03/81, 11/04/. . .
Two documents IconEsselunga, Accordo Lombardia, 10/09/99
Two documents IconEsselunga, Accordo, 29/03/1985
Two documents IconEsselunga, Accordo, 01/06/1983
Two documents IconEsselunga, Accordo, 15/06/1982
Two documents IconEsselunga, Accordo, 26/03/1982
Two documents IconEsselunga, Inquadramento Depositi, 27/01/1982
Two documents IconEsselunga, Appendice Integrativo Specialisti, 28/10/1981
Two documents IconEsselunga, Accordo Integrativo, 10/03/1981
Two documents IconEsselunga, Accordo, 10/07/1979
Two documents IconEsselunga, Accordo, 23/03/1979
Two documents IconEsselunga, Accordo, 21/11/1978
Two documents IconEsselunga, Accordo Integrativo, 14/01/1978
Two documents IconEsselunga, Accordo Malattia, 22/06/1977
Two documents IconEsselunga, Accordo, 09/07/1974
Two documents IconEsselunga, Accordo, 26/11/1971
Two documents IconEsselunga, Accordo, 14/11/1971

Filcams CGIL Nazionale Via Leopoldo Serra,31 00153 Roma
http://www.filcams.cgil.it