Atahotels, Accordo, 12/11/1996

Decorrenza: 11/12/1996
Scadenza:

    Il giorno 12.11.1996 l'Assolombarda tra la Direzione dell’Atahotels S.p.A. rappresentata dai signori G.Mongelli, A. Noventa M. Migliaccio, assistiti dalla D.ssa S. Massarotti

    e


    la RSU del Fieramilano, assistita dalle OO.SS. dei lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL rispettivamente rappresentate dai Signori Pizzamiglio, Oliviero, Conte, Cali’ e D’Amico

    PREMESSO


    - che le Parti ritengono obbiettivo primario il recupero dell’efficienza e della redditività da parte dell’azienda in modo da favorire il miglioramento delle strutture a disposizione della clientela nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti;


    - che le Parti intendono instaurare positive relazioni sindacali;


    - che in data 1 marzo 1996 la RSU unitamente a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, hanno presentato la piattaforma per la stipulazione di un contratto integrativo aziendale;

    - che si intende confermato quanto previsto dai precedenti integrativi aziendali e non modificato dal presente accordo


    le parti hanno concordato quanto segue:

    1) Relazioni Sindacali

    - con cadenza trimestrale la Direzione aziendale e la RSU dell’Albergo effettueranno un esame congiunto dei dati relativi al movimento della clientela registrato nel periodo ed alle previsioni per il trimestre in corso.

    - negli incontri di cui sopra saranno forniti alla RSU i dati relativi all’utilizzo del personale extra e delle prestazioni straordinarie;

    - con cadenza mensile verranno forniti alla RSU i dati consuntivi relativi al ricavo medio per camera disponibile, occupazione camere e presenze clienti;

    - La Direzione aziendale informerà preventivamente la RSU-CDA su eventuali progetti di riorganizzazione e ristrutturazioni aziendali e su eventuali nuovi assetti societari.


    2) Mercato del Lavoro

    - In apposito incontro, a cadenza annuale di norma nel corso del 1 trimestre dell’esercizio sociale, la Direzione aziendale fornirà alla RSU informazioni sulle prospettive aziendali e sull’andamento e le caratteristiche dell’occupazione.

    3) Organizzazione del Lavoro-professionalità

    - in sede aziendale su iniziativa di una delle Parti saranno esaminati e concordati nuovi sistemi di orari e turni di lavoro;

    - sempre in sede aziendale, su iniziativa di una delle parti, verrà effettuata una verifica circa il corretto inquadramento contrattuale delle figure professionali esistenti;

    - per il godimento delle ferie annuali e dei permessi retribuiti saranno concordati, per i singoli reparti, in incontri da tenersi nei mesi di marzo e ottobre, specifici piani in tempi idonei per la tempestiva messa a conoscenza dei dipendenti. Analogamente ed in relazione alle necessità aziendali si programmerà l’utilizzo del personale extra.

    - premesso che l’Azienda ha registrato una alta incidenza del costo lavoro sul fatturato negli ultimi esercizi si ritiene necessario ed indispensabile apportare alcune modifiche all’attuale organizzazione del lavoro eliminando alcune parcellizzazioni di funzioni oggi esistenti e concordare criteri di flessibilità e mobilità nella gestione giornaliera delle risorse umane, viene previsto quanto segue:

      A seguito della continua erosione del numero dei pasti serviti al “Lunch” il ristorante sarà chiuso per detto servizio. Ci sarà comunque un minimo di servizio al bar. Il ristorante svolgerà regolarmente il servizio serale.

      E’ prevista l’introduzione della posizione di “Segretario con funzione di portineria” in sostituzione delle attuali qualifiche “Segretario ricevimento e cassa, Portiere e Centralinista”. I dipendenti di portineria e centralino inquadrati al 4^ livello manterranno detto inquadramento ed acquisiranno il livello superiore a seguito del previsto periodo di formazione che comunque non sarà superiore a 18 mesi dall’avvio del servizio unificato.
      Gli organici di riferimento per i reparti”ricevimento,portineria”, “manutenzione”, “economato e magazzino” saranno rispettivamente 13, 4 ed 1.
      Potranno essere affidate ai dipendenti mansioni diverse da quelle abitualmente svolte ma di livello equivalente.
      Qualora l’azienda intendesse affidare temporaneamente ai dipendenti mansioni di livello inferiore a quello di appartenenza, in aggiunta a quanto già in atto o concordato con il presente accordo, si darà attuazione a quanto previsto in merito dall’art.24 del CCNL-AICA.
      Viene definito che:
      .le funzioni di dispensa sono svolte dal personale di cucina;
      .le funzioni di “commis di sala” continueranno ad essere svolte dagli chefs de rang;
      .restano unificati i reparti lavaggio di cucina e sala;

    4) Malattia, Infortunio, Aspettativa

    - gli assenti per malattia ed infortunio di lunga durata e maternità saranno sostituiti per tutto o parte del periodo di assenza in relazione alle necessità aziendali utilizzando quanto previsto in merito dalle leggi vigenti e dal CCNL;

    - l’azienda esaminerà con la RSU le richieste di periodi di aspettativa non retribuita per gravi motivi di salute personale e di familiari di primo grado o conviventi.

    5) Definizione ed applicazione del Premio di risultato

    - In attuazione del dettato di cui al Prot. 23 luglio 1993 e del CCNL-AICA 17.12.94 viene istituito un Premio di Risultato misto legato al conseguimento di obbiettivi di rendimento/produttività; le caratteristiche e le modalità di calcolo sono riportate nell’all.A) che costituisce parte integrante del presente Accordo.

    - L’ambito di applicazione e la durata del Premio di Risultato vengono qui di seguito specificate:

      I risultati economici derivanti dall’applicazione dei criteri di calcolo desunti dall’all. A) del presente accordo interesseranno solo i lavoratori in forza al 30 settembre di ogni anno.
      Per il personale assunto nel corso dell’anno ed in forza al 30 settembre, il premio sarà rapportato ai mesi prestati in corso d’ anno.
      In caso di prestazione a tempo parziale il premio sarà rapportato alla minore prestazione fornita.
      Il Premio di Risultato sarà erogato in relazione alle giornate effettive di lavoro, considerando tali anche le ferie, i permessi retribuiti, l’infortunio sul lavoro, la maternità e la malattia.
      Le parti concordano che ai lavoratori con contratto a termine viene attivata la previsione del diritto di precedenza previsto dalla legge 79/83 art.8 bis. Inoltre agli stessi in forza al 30 Settembre saranno riconosciuti eventuali periodi di attività svolti nel corso dell’esercizio sociale.
      Il presente accordo vale per il triennio 1997-1999.
      Il Premio di Risultato, come determinato nel suo ammontare complessivo secondo le modalità individuate sarà erogato con la retribuzione del mese di novembre di ogni anno.

Le Parti si danno atto che il premio previsto dal presente accordo per propria funzione e natura trova disciplina di maturazione, spettanza ed erogazione esclusivamente nel presente accordo e nel CCNL—AICA del 17.12.94. Le Parti hanno inteso consensualmente qui definire l’importo del premio spettante onnicomprensivo di ogni propria incidenza.

Pertanto detto premio non avrà incidenza ulteriore su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere, ne’ su trattamento di fine rapporto in ordine al quale le Parti ex art. 2120 c.c. 2^ comma intendono espressamente escluderne l’imputazione.

Le Parti si danno inoltre atto che l’erogazione come sopra definita ha caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento di esenzione contributiva previsto dal Protocollo del 23.07.93 e dal D.L.28.05.96, n.295 e successive modificazioni.



Letto, confermato, sottoscritto:
ASSOLOMBARDA OO.SS. R.S.U.

ALLEGATO A
1) INDIVIDUAZIONE DEI PARAMETRI
Il parametro e’ l’indicatore numerico di riferimento, in dipendenza del quale matura il PdR.

Si considerano parametri:

a) Occupazione camere;

b) Ricavo complessivo per camera disponibile;

2) DETERMINAZIONE DEL PdR

Sono presi come base di partenza i dati medi relativi agli ultimi 5 esercizi.

I premi da riconoscere alla fine di ogni esercizio (30 settembre) saranno quantificati moltiplicando la differenza, tra gli indici definitivi dell’esercizio e quelli medi di seguito indicati, per il valore assegnato all’unita’ di misura degli indici stessi (decimo di punto percentuale per l’elemento “a” - L. 100.000.= per quallo “b”).

Di seguito si indicano i valori base del triennio di validità del presente accordo:

Occupazione Camere
- Indice medio base 48,8%;
- Valore decimo di punto L. 5.000.

Ricavo medio per camera disponibile
- Valore base L. 32.700.000
- Valore di ogni 100.000 L. 10.000.




Il giorno 12 Novembre 1996 presso il Grand Hotel Fieramilano la Direzione dell’Atahotels S.p.A. rappresentata dai Signori G. Mongelli, A. Noventa, e M. Migliaccio
e

la RSU/CDA dell’ albergo Fieramilano assistita dalla OO.SS. dei lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT—CISL e UILTUCS-UIL rispettivamente rappresentate dai Signori Pizzamiglio, Oliviero, Conte, Cali’e D’Amico


.Con riferimento a quanto convenuto in materia di orgai4zzazione del lavoro con l’accordo integrativo aziendale del 12.11.1996 definiscono che con decorrenza 1 ottobre 1997 l’attuale “Premio aziendale” di L. 74.000 sarà elevato a L. 110.000 (centodiecimila). Inoltre, a tutti i dipendenti in forza alla data di firma del presente accordo, verrà erogato l’importo “Una Tantum” di lorde L. 400.000 (quattrocentomila). Per gli assunti nel corso dell’esercizio saranno riconosciuti i ratei mensili ed in caso di prestazioni a tempo parziale l’Una Tantum sarà rapportata alla minore prestazione fornita.
L’Una tantum di cui sopra non produrrà alcun effetto su qualsivoglia istituto contrattuale e di legge, TFR compreso.

Premio di Risultato esercizio 95/96

Premesso che l’esercizio sociale Atahotels coincide con il periodo ottobre/settembre e che quindi l’esercizio 95/96 si e’ praticamente concluso, il Premio di Risultato di cui all’art. 10 del vigente CCNL-AICA, per l’esercizio in chiusura, viene forfettizzato in L. 600.000.= lorde per persona. L’importo sarà erogato ai dipendenti in forza al 30.09.96. Agli assunti nel corso dell’esercizio ed ai dipendenti con contratto “part-time” l’importo di cui sopra sarà rispettivamente rapportato al periodo lavorato nell’esercizio ed alla minore prestazione fornita. L’importo di cui sopra non produrrà alcun effetto su qualsivoglia istituto contrattuale o di legge, TFR compreso.


Letto, confermato, sottoscritto





Il giorno 6 giugno 1997 presso l’Hotel Executive la Direzione dell’Atahotels ApA rappresentata dai Sigg. G. Monelli, U. Galli, M. Migliaccio e I. De Nicola.
e

le RSU dell’Hotel Executive assistite dalle OO.SS. dei lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL rispettivamente rappresentate dai Sigg. M. Oliviero, R. Cali, L. Conte e I. Morandi.

Con riferimento a quanto convenuto in materia di organizzazione del lavoro con l’accordo integrativo aziendale del 6.6.1997 definiscono che, con decorrenza 1° ottobre 1997, l’attuale “Premio Aziendale” di L. 74.000 sarà elevato a L. 110.000. Inoltre, a tutti i dipendenti in forza alla data di firma del presente accordo, verrà erogato l’importo “Una Tantum” di lorde L. 400.000. Per gli assunti nel periodo ottobre 95-settembre 96 ed in forza alla data odierna saranno riconosciuti i ratei mensili.
In caso di prestazione a tempo parziale l’una tantum sarà rapportata alla minore prestazione fornita.

L’Una Tantum di cui sopra non produrrà alcun effetto su qualsivoglia istituto contrattuale e di legge, TFR compreso.

Premio di Risultato esercizio 95/96

Il Premio di Risultato di cui all’art. 10 del vigente CCNL-AICA, per l’esercizio 95/96, viene forfettizzato in L. 600.000 lorde per persona. L’importo sarà erogato ai dipendenti in forza alla data odierna. Agli assunti nel periodo ottobre 95-settembre 96 ed in forza alla data odierna e ai dipendenti con contratto “part-time” l’importo di cui sopra sarà rispettivamente rapportato al periodo lavorato nell’esercizio ed alla minore prestazione fornita. L’importo di cui sopra non produrrà alcun effetto su qualsivoglia istituto contrattuale o di legge, TFR compreso.

Letto, confermato, sottoscritto.

L’Azienda La R.S.U. Le OO.SS.



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