Cinisello Balsamo, 06.12.91
ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE IKEA ITALIA SPA.
In data 06.12.91 si sono incontrati, presso gli uffici della Società IKEA ITALIA S.p.A., con sede legale in Via Privata Casiraghi 526 - Sesto San Giovanni (MI) - i Sigg. Fernanda PELATI e Vito BOTTARI in rappresentanza dell’Azienda,
le Organizzazioni Sindacali di zona, rappresentate dai Sigg.:
per UILTuCS-UIL: FRUGGIERO Giuseppe / BACIS Vittorino
per FILCAMS-CGIL: MOLINARI Francesco
per FISASCAT—CISL: MAGAROTTO Mauro
il C.d.A., rappresentato dai Sigg.:
BASILE Bruno
STELLUTI Eliseo
BRAMBATI Elena
FORNERIS Emilio
GIOVE Camilla
SCOTTINI Giuseppe
STUPPIA Lorena
PREMESSA
Le parti concordano sull’utilità di instaurare un adeguato scambio informativo relativo a:
— posizionamento e strategie dell’Azienda nell’Europa del ‘93;
— sviluppo e prospettive aziendali (nuovi insediamenti);
— garanzia dei livelli occupazionali (Mercato del Lavoro).
Pertanto, con cadenza semestrale (marzo e settembre), a decorrere dalla firma del presente accordo, l’Azienda ed il C.d.A., unitamente alle OO.SS., si incontreranno per informazioni ed aggiornamenti sulle tematiche sopra citate.
Il presente Accordo Integrativo Aziendale costituisce il fondamento delle relazioni sindacali dell’IKEA ITALIA S.p.A. di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo.
Ciò’ premesso si è convenuto quanto segue:
1. MERCATO DEL LAVORO (livelli occupazionali)
In occasione degli incontri previsti , o/a fronte di impellenti necessità, l’Azienda tornirà l’aggiornamento dei dati relativi allo stato occupazionale per tipo di contratto: full-time, part-time, C.F.L., categorie protette, per livelli di inquadramento, per sesso, nonché i dati semestrali degli straordinari effettuati, suddivisi per centro di costo.
A. Livelli Occupazionali
L’Azienda, nel rispetto di quanto sopra, si impegna a fornire l’elenco dei livelli occupazionali attualmente presenti, distinti per sesso, per reparto e per tipologia di contratto, nonché il riepilogo dello straordinario effettuato (monte ore) settembre ‘91 - marzo ‘92.
8. Inoltre i rapporti di lavoro part-time che negli ultimi mesi hanno avuto il monte ore incrementato.
La suddetta documentazione verrà allegata al presente accordo.
2. ORARIO DI LAVORO
L’Azienda -si impegna a comunicare preventivamente al C.d.A. le modifiche dell’orario di lavoro che si rendessero necessarie per esigenze dell’attività di vendita o, per problemi tecnìco/operativi o di evoluzione organizzativa e/o di mercato.
A tale scopo l’Azienda si impegna a fornire al C.d.A.. con scadenza mensile, gli orari di lavoro dei singoli reparti. La pianificazione mensile verrà regolarmente rivista su base quindicinale, permettendo le dovute ed appropriate modifiche a fronte di oggettive necessità aziendali.
3. LAVORO STRORDINARIO
Le. parti. convengono che ,a fronte di prestazioni di lavoro straordinario domenicale coincidente con le deroghe natalizie
e festivi si darà luogo al seguente compenso:
A. retribuzione delle ore lavorate + maggiorazione del 200%
B. retribuzione delle ore lavorate + maggiorazione del 100% + riposo compensativo.
Le parti convengono che il trattamento di maggiorazione sopra previsto è strettamente vincolato alla vigenza del presente Accordo Integrativo Aziendale.
4. MOBILITA’ TERRITORIALE
Al personale dipendente comandato in mobilità territoriale nell’ambito della stessa provincia e segnatamente dal negozio di Cinisello Balsamo a quello di Corsico l’Azienda riconoscerà una franchigia pari a 30 minuti sull’orario di lavoro.
5. AMBIENTE DI LAVORO / SICUREZZA
L’Azienda sì impegna ad effettuare la pulizia quindicinale del deposito con verifica a sei mesi dell’efficacia della stessa. L’Azienda si impegna altresì a sviluppare la dotazione necessaria per poter operare nei diversi contesti lavorativi aziendali (indumenti, schermi protettivi, attrezzature, ecc.), ed a controllare ed effettuare eventuali modifiche nella zona Consegna-Merci, al fine di garantire la salubrità del posto di lavoro, e prevenire infortuni e/o malattie professionali.
6. MALATTIE ED INFORTUNI
L’Azienda si impegna dalla firma del presente accordo ad integrare al 100% l’indennità di malattia per il periodo compreso tra il 4 ed il 21 giorno; trascorsi 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo si procederà di concerto tra le parti ad una verifica dell’effettivo andamento del tasso di malattia al. fine di accertare e correggere l’eventuale patologico utilizzo.
7. PERMESSI RETRIBUITI
L’Azienda riconosce ad ogni dipendente un totale di dieci ore annue a titolo di permessi retribuiti per visite mediche specialistiche che dovranno essere preventivamente segnalate al responsabile di reparto e successivamente giustificate dalla relativa documentazione.
8. FERIE / PIR
A. Le parti, fermo restando quanto previsto dal CCNL, annualmente, entro il mese di marzo, si incontreranno per stabilire la programmazione del calendario annuo relativo alle ferie ed i permessi conglobati.
B. A fronte di situazione particolari è possibile usufruire di permessi retribuiti anche di due ore.
.Per i permessi della durata inferiore alle due ore si conferma la possibilità del recupero entro la settimana di fruizione.
9. SERVIZIO MENSA / TICKETS
L’Azienda procederà all’aumento del valore nominale dei propri Ticket Restaurant nella seguente misura:
dal 01.01.92 il valore passerà dalle attuali L.8.000 a L.8.500;
dal 01.01.93 il valore passerà da L.8.500 a L.9.100.
Al 01.01.94, qualora non sia possibile per ogni dipendente usufruire al servizio mensa per problemi strutturali, e solo in questo caso, si procederà alla discussione sulla eventuale adeguamento del valore del ticket al costo della vita.
Nell’ipotesi in cui non sia possibile utilizzare il servizio mensa al dipendente, che effettua almeno quattro ore giornaliere, verrà erogato un ticket ogni due giornate lavorative.
10. COMMISSIONE MENSA
La Commissione Paritetica di Controllo, già istituita in data 10.07.91, avrà carattere puramente consu4tivo in materia di qualità del servizio tornito dall’Azienda ai dipendenti. In caso si riscontrino carenze e/o distinzioni del suddetto servizio essa convocherà le parti per la discussione del problema.
11. SALARIO
Per i dipendenti IKEA ITALIA S.p.A. di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, in forza alla data della firma del presente Accordo, viene istituito un Premio Aziendale suddiviso su 14 mensilità, nella misura e con le modalità indicate nella tabella seguente, e. riproporzionato in base all’orario lavorativo settimanale individuale:
LIVELLO PARAMETRO 0l.0l.92 01.01.93 01.07.93 TOTALE
QUADRI 250.00 100.000 60.000 40.000 200.000
1 liv. 225.20 90.080 54.048 36.032 180.160
2 liv. 194.80 77.920 16.752 31.168 155.840
3 liv. 166.50 66.600 39.960 26.640 133.200
4 liv. 144.00 57.600 34.560 23.040 115.200
5 liv 130.10 52.040 31.224 20.816 104.080
6 liv. 116.80 46.720 28.032 16.688 93.440
7 liv. 100.00 40.000 24.000 16.000 80.000
A. per il personale assunto successivamente alla firma del presente Accordo Integrativo Aziendale, la prima erogazione del suddetto premio aziendale avrà luogo al compimento del 12 mese dall’assunzione con identica cadenza nell'erogazione.
B. Si precisa, che il premio aziendale a regime verrà corrisposto per intero a tutti i lavoratori in forza alla data del 31.12.94.
12. MOBILITA’ / FLESSIBILITA’
L’Azienda ritiene prematuro in questa fase aprire una discussione su tale materia per due motivi: in primo luogo, perché la stessa trovasi in pieno sviluppo commerciale, con programmi di espansione ed attuazione di nuove unità di vendita, che fanno si, che le disponibilità economiche siano indirizzate prevalentemente verso nuovi investimenti.
In secondo luogo, perché non è ancora stato definito e consolidato l’assetto occupazionale, in quanto strettamente dipendente dai programmi di sviluppo e dagli investimenti relativi in atto. Comunque l’Azienda. non esclude che alla scadenza del presente Accordo Integrativo Aziendale vi sia la possibilità di sviluppare un ragionamento sulla fruizione delle varie professionalità su area, e di prestazioni lavorative flessibili rispetto alle esigenze aziendali, in un quadro conseguente di maggiore e migliore realizzazione della flessibilità aziendale tale da non escludere a priori, in occasione della prossima contrattazione aziendale, la discussione su una eventuale parte del salario legata alla flessibilità/mobilità nell'ambito della Azienda.
13. DIRITTI SINDACALI
A. L’Azienda, in riferimento alla richiesta dell’aumento del monte ore per i permessi sindacali, si dichiara disponibile a discutere, nell’ipotesi di spiafonamento dell’attuale monte ore previsto dal vigente CCNL, qualora si presentassero effettive necessità tali da limitare l’agibilità sindacale.
B. Per quanto riguarda la disponibilità di un locale per le riunioni sindacali del C.d.A. l’Azienda si impegna a reperirlo e a metterlo a disposizione del C.d.A. stesso nella prossima apertura del nuovo negozio. Al momento verranno predisposti, di volta in volta, locali liberi con la disponibilità delle attrezzature sin ad oggi utilizzate e con l’aggiunta di un armadietto di esclusivo utilizzo del C.d.A..
C. Per quanto iguarda l’effettuazione di assemblee dei lavoratori, sia generali, che di reparto, esse verranno programmate su decisione del C.d.A. in alcune giornate della settimana ed in alcune ore della giornata con diritto alla normale retribuzione.
14. DECORRENZA E DURATA DELL’ACCORDO
Il presente accordo avrà efficacia a decorrere dallo 01.01.92 e scadrà il 31.12.94, con l’impegno delle parti ad incontrarsi alla naturale scadenza per verificare ed individuare le opportune modifiche alle normative contenute nel presente Accordo Integrativo Aziendale.
Letto, confermato e sottoscritto. |