Esselunga, Accordo, 26/11/1971

Decorrenza: 11/26/1971
Scadenza:

26 novembre 1971
ACCORDO AZIENDALE

SEDE CENTRALE E FILIALI MILANO


Premesso che le Associazioni Sindacali stipulanti hanno promosso una trattativa a livello aziendale riguardante i dipendenti della filiale di Milano della Supermarkets Italiana S.p.A., in applicazione di quanto dispongono gli artt. 144, 154, 161 e 162 del C.C.N.L. 31 luglio 1970 si è convenuto di stipulare il presente Accordo Aziendale.

Art. 1 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Punti di Vendita Parametro
Addette ai registratori di cassa e rifornimenti banchi 121 per 18 mesi
125 per 36 mesi
Sorveglianti 132 per 24 mesi
Addette ai rimborsi 135 successivanente
Banconiere di macelleria 132
Secondo addetto frutta e verdura 132
116 per 12 mesi
Confezionatrici/pezzatrici 121 per 8 mesi
125 successivamente
116 per 18 mesi
121 per 36 mesi
Rifornitori scatolame — Addetto latticini
125 per 24 mesi
132successivanente

Addetti carico e scarico, movimentazione merci e vuoti 112
Addetti esclusivamente alle pulizie anche con mezzi meccanici 107


Magazzino
Primo ricevitore 140
Secondo ricevitore 132
Carrellisti 132
Fatturisti/stivatori 125

Addetti carico e scarico, movimentazioni merci e vuoti 112

Addetti alle pulizie anche con mezzi meccanici 107

Reparto trasporti
Autisti 132
Aiutanti Autisti 121
Carrozziere 132
Meccanico 132
Capo reparto 159

Reparto Produzione
Capi reparto 159
Gelataio, torrefattore, pastaio 125
121 per 18 mesi
Aiutanti (come sopra)
125successivamente

116 per 12 mesi
Confezionatrici /Confezionatori
121 per 8 mesi
125successivamente

Reparto salumi e formaggi
Primo preparatore 125
Tagliatore di formaggi 125

116 per 12 mesi
Aiuto preparatori
121successivamente
116 per 12 mesi
Confezionatori/Confezionatrici 121 per 8 mesi
125 successivamente


Magazzino carni
Primo ricevitore 140
Addetti al magazzino carni 121

Reparto manutenzione impianti
Capo reparto 159
Specializzati 132
Guardiani 125
Impiegati uffici 116 per 24 mesi
121 per 12 mesi
125 per 12 mesi
132 per 24 mesi
135 successivamente

Ferme restando le mansioni sin qui svolte, le parti si danno atto che nell’ambito dello scorrimento automatico di carriera l’azienda si riserva il diritto di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle per le quali lo stesso è stato retribuito di competenza in relazione all’inquadramento categoriale. Sempre nell’ambito dello scorrimento automatico di carriera resta pure inteso che il lavoratore non potrà essere adibito a mansioni inferiori a quelle per le quali è stato assunto o a cui di fatto sia stato adibito.

Art. 2 MINIMO GARANTITO

A tutti i dipendenti è comunque garantito un aumento dell’attuale retribuzione globale di fatto di L. 8.000 (ottomila) lorde mensili per 14 mensilità.

Nel caso che l’aumento della retribuzione derivante dal mutamento di parametro superasse l’importo di L. 8.000 (ottomila) lorde mensili si procederà all’assorbimento dell’assegno personale fino alla sua concorrenza.

In ogni caso gli aumenti di retribuzione che dovessero in futuro derivare dal passaggio ad un parametro superiore in conseguenza dell’applicazione del presente accordo, determineranno l’assorbimento degli assegni personali assorbibili sino alla loro concorrenza.

Art. 3 SCATTI DI ANZIANITA

Il lavoratore che venga promosso ad una categoria superiore conserverà gli scatti triennali 4% maturati nella categoria di provenienza e continuerà a maturare altri scatti triennali sino alla concorrenza di complessivi 8 scatti.

La serie di scatti maturati nella categoria di provenienza verrà rivalutata al momento della maturazione del primo scatto successivo al passaggio di categoria.

Art. 4 APPRENDISTATO

Le Organizzazioni Sindacali danno atto alla Supermarkets Italiani S.p.A. che essa non ha alcun apprendista alle proprie dipendenze.

In ogni caso si conviene che il periodo di apprendistato non può superare i 9 (nove) mesi.

Art. 5 FERIE

Dalla data di entrata in vigore del presente accordo per tutto il personale della Supermarkets Italiani S.p.A. le ferie sono regolate dal paragrafo 1 art. 45 del C.C.N.L.

Le ferie verranno computate convenzionalmente su 5 (cinque) giornate lavorative settimanali. Resta ferma ogni altra disposizione di cui al titolo IX del C.C.N.L.

Art. 6 INDENNITA’ DI ANZIANITA

A partire dal 1-7-1973 l’indennità di anzianità di tutto il personale alle dipendenze della Supermarkets Italiani S.p.A. filiale di Milano sarà pari al 30/30 (trentatrentesimi) della retribuzione mensile in atto, per ogni anno di servizio prestato.

Art. 7 ORGANICI

L’Azienda si impera a discutere i problemi relativi agli organici a livello di filiale.

Art. 8 MALATTIA

L’Azienda provvederà ad anticipare al dipendente ammalato le integrazioni salariali a carico dell’INAM per malattie di durata superiore al mese.

Art. 9 MATERNITA

Le parti si danno atto che i problemi relativi alla maternità verranno successivamente esaminati in sede nazionale.

Art. 10 DIRITTI SINDACALI

La Supermarkets Italiani S.p.A. si incontrerà con le Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto il presente accordo per esaminare progetti e proposte relative ai diritti sindacali.

Art. 11 CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

L’Azienda si impegna a predisporre un calendario annuale dal quale risulti la data in cui verrà corrisposta la retribuzione. Resta comunque inteso che la retribuzione stessa verrà corrisposta entro la fine di ciascun mese.

Art. 12 TRASFERIMENTI

La Supermarkets Italiani S.p.A. filiale di Milano qualora si verifichino comprovate ragioni tecniche, produttive ed organizzative, comunicherà per iscritto al dipendente interessato le ragioni del suo trasferimento ad altra unità produttiva della provincia con un preavviso di 7 (sette) giorni rispetto alla data di operatività del provvedimento.

Qualora entro tale lasso di tempo il prestatore di lavoro non formuli obiezioni, il trasferimento si intende accettato. In caso di temporaneo distacco presso altra unità produttiva l’azienda rimborserà al prestatore di lavoro oltre alle eventuali spese di viaggio, le ulteriori spese che il dipendente comprovi di avere sostenuto.


Art. 13 NASTRO ORARIO

Si conviene che il nastro orario sia pari a 10 (dieci) ore giornaliere, elevate ad 11 (undici) per i giorni prefestivi. Limitatamente al personale addetto ai registratori di cassa (con intercambiabilità di mansioni) il nastro orario potrà essere di 10 ore e mezza e 11 ore e mezza rispettivamente. La presente norma entrerà in vigore l’1-12-1971.


Art. 14 DIPENDENTI CON CONTRATTO PART-TIME

Tutti i dipendenti assunti con contratto part-time percepiranno un aumento della retribuzione mensile lorda pari al 10% (diecipercento) della retribuzione minima tabellare per il parametro di appartenenza.

Resta inteso che al personale part-time si applica integralmente in quanto applicabile, il vigente C.C.N.L. ovviamente in proporzione alla entità della prestazione lavorativa.

Per quanto riguarda le ferie il periodo complessivo di assenza dal lavoro sarà comunque pari alla durata delle ferie del personale a tempo pieno di uguale anzianità.

Le parti concordano che in ogni negozio il numero dei dipendenti assunti con contratto part-time non supererà il 25% (venticinquepercento) del numero dei dipendenti che prestano servizio a tempo pieno.

Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale il lavoratore avrà diritto, nell’ipotesi di successiva risoluzione del rapporto di lavoro, alla indennità di anzianità calcolata come segue:

- per il periodo passato a tempo pieno verrà operata la rivalutazione della retribuzione in base alle tabelle salariali in vigore all’atto della risoluzione del rapporto e su tale base si calcolerà l’indennità di anzianità relativa al periodo a tempo pieno;

- per il periodo di lavoro a tempo parziale si prenderà a base del calcolo della indennità di anzianità l’ultima retribuzio-ne ie di fatto.

Nei casi di richiesta da parte di lavoratori a tempo pieno di trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo parziale, le parti convengono di accordare la precedenza ai casi di comprovata necessità personale.

Art. 15 EFFICACIA

Il presente accordo avrà decorrenza dall’1 ottobre 1971 e scadrà il 30 novembre 1974.

Norma Transitoria 1°

La Supermarkets Italiani S.p.A. filiale di Milano si impegna a corrispondere al proprio personale, il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 1° settembre 1971, l’indennità di anzianità nella misura prevista dall’art. 101, par. 1 del C.C.N.L.

Norma Transitoria 2°

Le addette ai registratori di cassa attualmente inquadrate in C.2 e gli addetti al rifornimento scaffali attualmente inquadrati in D.2, che hanno maturato o che maturino nel tempo 18 (diciotto) mesi di anzianità nella categoria, verranno inquadrati a parametro 132.

Le anzianità maturate in azienda si intendono valide ai fini del passaggio ai parametri superiori.


Altri accordi della stessa azienda:
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