Motta, Accordo, Alivar-Alemagna-Motta, 06/07/1976

Decorrenza: 07/06/1976
Scadenza: 06/30/1978

Addì 6 luglio 1976 in Roma
Tra le Aziende Alivar, Alemagna e Motta, rispettivamente rappresentate dai sigg.: Cosimo De Falco, Armando Origlia e Franco Bonaveri; Ildo Vanni, Eugenio Riva e Ferdinando Rizzo; Giorgio Zorzi e Filippo Abramo
E
La FILCAMS-CGIL, rappresentata dal sig. Gianfranco Bernardini;
la FISASCAT-CISL, rappresentata dal sig. Benito Perli;
la UILAMT-UIL, rappresentata dai sigg. Attilio Carroni e Antonio Russi.

Si è stipulato il seguente accordo nazionale aziendale integrativo del c.c.n.l. settore turismo 10.8.1975 per i dipendenti delle citate Società appartenenti al settore dei Pubblici esercizi.
Art. 1 – Piani Aziendali

Le Aziende si impegnano a presentare entro il mese di ottobre 1976 piani di riorganizzazione e riconversione delle reti dei pubblici esercizi all’interno dei quali troveranno soluzione, con accordo tra le parti, i problemi di natura occupazionale e della organizzazione del lavoro.
Le Aziende dichiarano che, almeno per l’anno in corso, non si porranno problemi di riduzioni collettive di personale.
Art. 2

Nel periodo intercorrente tra la firma del presente accordo e la presentazione dei piani, le parti convengono quanto segue per l’Alivar: nell’attuazione della mobilità all’interno dei singoli locali si terrà conto delle assenze di varia natura. Di conseguenza la mobilità prevista dal documento presentato dall’Alivar ed allegato all’accordo dovrà tener conto di quanto sopra.
Nell’attuazione della mobilità esterna tra i vari locali aziendali o interaziendali, le parti convengono che, in attesa della presentazione dei piani, sarà concordata a livello locale con la presenza delle OO.SS. la determinazione delle eventuali eccedenze di organico da utilizzare con trasferte o trasferimenti con la salvaguardia della professionalità e tenendo conto dei valori parametrali, fermo restando, in tema di trasferimenti, quanto previsto dall’art. 18 dell’accordo aziendale 28.5.74. (comma 1 e 2)
Per quanto concerne l’Alivar si conviene che alla scadenza del periodo transitorio, durante il quale l’azienda utilizzerà la mobilità esterna con i limiti di cui al piano presentato e con le modalità precedentemente esposte, la situazione in ogni locale verrà ripristinata in attesa delle soluzioni che emergeranno dal piano di cui al punto 1.
L’Alivar in attesa della presentazione del piano di cui al punto 1) si impegna, fermo restando il completamento degli ammodernamenti iniziati, a sospendere quelli non ancora iniziati e previsti dal documento presentato alle OO.SS.
Nell’intento di favorire una corretta soluzione dei problemi relativi all’utilizzazione della mobilità di personale, l’Alivar revocherà tutti i provvedimenti disciplinari irrogati a seguito di rifiuto della mobilità.
Art. 3

Le aziende si impegnano, in attesa della presentazione dei piani di cui al punto 1), a contrarre con le OO.SS tutti gli eventuali interventi o modifiche dei locali, non previsti dai punti precedenti.
Art. 4- Trasferimenti

Conferma del 1° e 2° comma dell’art. 18 dell’accordo 28.5.74. Il 3° comma è così modificato: “al personale trasferito per esigenze dell’Azienda da un esercizio all’altro, sito in diversa località, e sempre che il trasferimento comporti come conseguenza l’effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l’importo – previamente concordato con l’Azienda – delle spese per mezzi di trasporto per sé e per i familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre quale indennità di trasferimento verrà corrisposta:
a) – una somma pari a cento ore di retribuzione di fatto se senza congiunti a carico che lo seguano nel trasferimento;
b) – una somma pari ad una mensilità se capo famiglia con congiunto a carico che lo segua nel trasferimento;
c) – una somma pari a mezza mensilità in aggiunta a quanto previsto al punto b) per ogni ulteriore congiunto a carico che lo segua nel trasferimento fino al raggiungimento massimo di tre mensilità di retribuzione, qualsiasi sia il numero dei congiunti a carico che lo seguano nel trasferimento.”
Conferma del 4° comma.
Art. 5 – Trasferta


Conferma dell’art. 17 dell’accordo 28.5.74 con le seguenti aggiunte:
al personale di cui al comma 1° verrà riconosciuto un importo pari a £. 1.000 giornaliere lorde per ogni giorno di effettiva presenza in trasferta, limitatamente al periodo previsto dal punto 2 del presente accordo.
Art. 6 – Indennità disagiata sede

L’art. 24 dell’accordo 28.5.74 viene così modificato: “ai dipendenti che prestano servizio negli esercizi autostradali non dotati di un servizio aziendale di trasporto, sarà corrisposta la seguente indennità:
a) - £. 100 lorde per giornata di presenza nei casi di distanza dell’esercizio dalla sede del municipio del più vicino centro abitato inferiore a 5 Km;
b) - £. 250 lorde per giornata di presenza per distanza da 5 a 10 Km;
c) - £. 350 lorde per giornata di presenza per distanza superiore ai 10 Km.
Art. 7 – Negozi di città

Le parti concordano un incremento di una delle indennità esistenti per un importo globale di £. 100 lorde per ogni giornata di presenza.
Per i casi nei quali non sussistano indennità il trattamento verrà erogato nella stessa misura con modalità da definire.
Art. 8 – Indennità kilometrica

L’attuale indennità verrà elevata a £. 67 al Km.
L’indennità verrà rivista il 1° luglio 1977.
Art. 9 – Servizio notturno

In considerazione di problemi di gestione di alcuni esercizi durante le ore notturne concernenti la tranquillità e l’incolumità dei dipendenti per fenomeni esterni alla volontà delle parti, si concorda sulla necessità di reperire soluzioni idonee a livello di singolo locale con l’assistenza delle OO.SS.
Per i dipendenti che prestano con continuità servizio durante le ore notturne, le parti concordano sulla necessità di attuare modalità di rotazione laddove tecnicamente tale soluzione sia possibile.
Entro sei mesi dall’accordo, le parti si rivedranno per una verifica di quanto concordato al presente articolo.
Art. 10 – Consumazione pasti

Per quanto concerne l’attuazione del 2° comma dell’art. 9 dell’accordo 28.5.74 le aziende opereranno per l’attuazione della sostituzione del lavoratore che debba usufruire dei 20 minuti della consumazione del pasto, laddove tale sostituzione sia tecnicamente possibile, anche ricorrendo al Responsabile dell’esercizio o Capo sala.
In caso di impossibilità di sostituzione verrà presa in esame dalle aziende la sospensione del servizio per il periodo corrispondente alla consumazione del pasto.
Art 11 – Diritto allo studio

Come art. 71 c.c.n.l. 6.6.74 1° raggruppamento alimentari, con intesa che l’utilizzazione del monte ore triennale da parte dei dipendenti potrà avvenire esclusivamente in seguito ad accordi alla presenza delle OO.SS. Provinciali.
Art. 12 – Malattia

Ferma restando la normativa del vigente c.c.n.l. le parti concordano, per quanto concerne i giorni di carenza, di riconoscere il pagamento di tali giorni con la seguente gradualità:
- 30% dei giorni di carenza, dalla data di sottoscrizione dell’accordo;
- 50% dei giorni di carenza, al 1° marzo 1977;
- 100% dei giorni di carenza, al 1° marzo 1978.
Si conferma la norma relativa all’anticipazione delle competenze INAM e INAIL del lavoratore, precisando che per tale anticipo non occorre l’accordo specifico degli Istituti sul recupero delle somme anticipate, fermo restando l’obbligo del lavoratore a versare all’azienda quanto corrispostogli direttamente dall’INAM o dall’INAIL e anticipato dall’Azienda.
Art. 13 – Vitto

A specificazione dell’art. 8 dell’accordo 28.5.74 si conviene, per quanto concerne il 2° comma, che la refezione in sostituzione del pasto viene rapportata per ogni dipendente a n. 3 panini o consumazioni equivalenti più una bevanda.
Art. 14 – Diritti sindacali

Ferma restando la normativa di cui all’art. 19 dell’accordo 28.5.74, le ore retribuite per permessi sindacali sono determinate nelle seguenti misure:
- Alivar ore 7.800 annue, di cui 2.300 verranno utilizzate dalle OO.SS. Nazionali per aspettativa sindacale;
- Alemagna ore 4.500 annue, di cui 1.600 verranno utilizzate dalle OO.SS. Nazionali per aspettativa sindacale;
- Motta ore 7.000 annue, di cui 2.000 verranno utilizzate dalle OO.SS. Nazionali per aspettativa sindacale;
Le ore a disposizione dei lavoratori, con esclusione delle ore di aspettativa sindacale, saranno suddivise per il numero dei dipendenti in forza presso l’Azienda a gennaio di ogni anno ottenendo un quoziente di ore di permesso sindacale pro-capite annue. Il quoziente in questione moltiplicato per il numero dei dipendenti di ogni locale in forza a gennaio di ogni anno, determinerà il monte ore annuo a disposizione del locale in questione.
Potranno essere concordati eventuali utilizzazioni del monte ore assegnato a ciascun locale con accordi a livello territoriale concernenti gruppi di più locali.
Eventuali ore non usufruite nell’ambito dei locali o dei gruppi di locali verranno attribuite, in aggiunta a quanto già riconosciuto come aspettativa sindacale, alle OO.SS. Nazionali, che ne comunicheranno alle aziende l’utilizzazione.

Le parti confermano che per quanto concerne articoli del precedente accordo aziendale non modificati dal presente accordo, gli stessi avranno validità anche per la durata del presente contratto, fermo restando l’impegno all’atto della stesura definitiva di verificare gli articoli in questione.

Resta confermato che eventuali condizioni di miglior favore in atto mantengono la loro validità.

Compatibilmente con le possibilità tecniche, le Aziende si adopereranno per la corresponsione della 13^ mensilità entro il 15 dicembre.

Le parti si incontreranno per esaminare i problemi connessi alle squadre di manutenzione entro 20 giorni.

Entro la prossima settimana verrà definito il problema dell’inquadramento definito con accordo aziendale in collegamento con l’entrata in vigore del nuovo inquadramento previsto dal vigente c.c.n.l.

Decorrenza del presente accordo 6 luglio 1976, scadenza 30 giugno 1978.

Letto, approvato e sottoscritto.


Altri accordi della stessa azienda:
Two documents IconMotta, Ipotesi Accordo, Motta-Alemagna-Pavesi, 10/05/1974
Two documents IconMotta, Accordo, Alivar-Alemagna-Motta, 06/07/1976
Two documents IconMotta, Accordo, 11/12/1971

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