Cit, Modificativo e Integrativo CCNL 23/12/69, 10/06/1976

Decorrenza: 05/01/1976
Scadenza: 06/30/1977

    DELL’ACCORDO MODIFICATIVO ED INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLIETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLA COMPAGNIA ITALIANA TURISMO — CIT — STIPULATO IN DATA 23 DICEMBRE 1969, INTEGRATO DAGLI ACCORDI DELL’ 8 E DEL 25 MAGGIO 1973.

Roma, 10 giugno 1976


    ART. 1 — Classificazione del personale
        A decorrere dal 1° Maggio 1976, la classificazione del personale della CIT, esclusi i Dirigenti, prevista dall’allegato “A” del C.C.N.L. per i dipendenti della Compagnia Italiana Turismo stipulato in data 23 Dicembre 1969, viene modificata ed articolata come segue:
        — Livello I Super
        — Livello I
        — Livello II
        — Livello III
        — Livello IV
        — Livello V
        — Livello VI
    — Livello VII

        Le funzioni proprie di ciascun livello sono quelle riportate nell’allegato 1 del presente accordo, allegato che forma parte integrante dell’accordo stesso.
        L’Azienda riconosce e conferma la facoltà delle R.R.S.S.A.A. di esaminare con l’Azienda medesima i problemi di fondo degli organici e le questioni ad essi connesse.

    Norma transitoria
        In fase di prima applicazione della nuova classificazione del personale, l’inquadramento avverrà in conformità del quadro di equiparazione di cui all’allegato 2.
    Per il personale rivestito del grado 8° alla data del 30 Aprile 1976 e con anzianità di servizio inferiore a 6 anni a tale data, lo stipendio base di L. 150.850 resterà inalterato fino al 30 Giugno 1977.

    Dal 1° Luglio 1977, lo stipendio base di detto personale, equiparato a tutti gli effetti a quello del restante personale di grado 8° inquadrato nel terzo livello (L. 151.900).

    Analogo trattamento sarà riconosciuto al personale di nuova assunzione con inquadramento al terzo livello.


    Art. 2 — Classificazione degli Impianti

    Le parti convengono esplicitamente che l’art.1 del C.C.N.L. del 23 Dicembre 1969 disciplinante l’ordinamento centrale e periferico della CIT conserva piena ed autonoma validità (anche nelle parti che si differenziano dalla classificazione e dall’ordinamento previsti in altri C.C.N.L. concernenti imprese di viaggi e turismo ed in particolare nel contratto FIAVET).


    Le parti stipulanti convengono che tale autonomia continua a rendersi necessaria per il fatto che l’organizzazione centrale e periferica della CIT, considerati i criteri funzionali a cui si deve ispirare l’Azienda anche per le sue dimensioni, si differenzia sostanzialmente dall’organizzazione e dalla struttura della generalità delle a tre Imprese di Viaggio e Turismo.

    Per la classificazione degli impianti periferici, le parti confermano che quella sottoriprodotta è la stessa già prevista nell’elenco che costituisce l’allegato A del C.C.N.L. del 23 Dicembre 1969, completata degli impianti allora non esistenti o non compresi nell’ elenco e precisano altresì quale è il livello al quale deve appartenere il responsabile di ciascun Impianto.

    Detta classificazione non potrà essere modificata salvo accordo tra le parti.

    ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA CENTRALE E PERIFERICA DELLA COMPAGNIA ITALIANA TURISMO

    Impianto Indirizzo Classificazione Livello del responsabile

    DIREZIONE GENERALE Roma
                Piazza della Repubblica, 68
    ABANO TERME Parco delle Terme Sub Agenzia II
    ANCORA Corso Garibaldi, 117 Agenzia I
    BARI Via Principe Amedeo, 92 Agenzia I
    BOLOGNA Piazza Nettuno, 2 Filiale I Super
    BOLZANO Piazza Walter, 11 Agenzia I
    CATANIA Via S.di Sangiuliano, 208 Agenzia I
    CORTINA Corso Italia, 81 Sub Agenzia II
    FIRENZE Via Cerretani, 57/59 Filiale I Super
    FIRENZE Piazza Stazione, 51 Sub Agenzia II
    GENOVA Via XXV Aprile, 16 Filiale I Super
    GENOVA Stazione Porta Principe Sub Agenzia II
    MERANO Corso della Libertà, 3 Agenzia I
    MILANO Galleria V.Emanuele Filiale I Super
    MILANO Stazione Centrale Agenzia I
    MILANO T.C.I. Corso Italia, 10 Sub Agenzia II
    MILANO A.C.I. Corso Venezia, 43 Sub Agenzia II
    MONTECATINI Viale Verdi, 47 Sub Agenzia II
    NAPOLI Piazza Municipio, 70 Filiale I Super
    PADOVA Via G.Matteotti, 12 Agenzia I
    PALERMO Via Roma, 320/322 Filiale I Super
    PARMA. Via Mameli, 9 Agenzia I
    PERUGIA Corso Vannucci, 2 Agenzia I
    PORTO D’ISCHIA Via Roma, 51 Sub Agenzia II
    ROMA Piazza della Repubblica, 64 Filiale I Super
    ROMA Via Giolitti (Staz.Termini) Agenzia I
    ROMA Viale Europa, 20 Agenzia I
    ROMA Piazza Cola di Rienzo, 33 Sub Agenzia II
    ROMA Piazza della Farnesina (MAE) Agenzia I
    ROMA Viale Tiziano, 70 (CONI) Sub Agenzia II
    ROMA Circonv.Ostiense, 375 (IMB) Sub Agenzia II
    ROMA P.zzale dell’Industria, 46 Sub Agenzia II
    ROMA Piazza Montecitorio (C.D.) Sub Agenzia II
    SALERNO Corso Garibaldi, 144 Sub Agenzia II
    SALSOMAGGIORE Via Romagnosi, 10/d Sub Agenzia II
    TAORMINA Corso Umberto, 101 Agenzia I
    VENEZIA Piazza S.Marco, 48/50 Filiale II Super
    VERONA Piazza Brà, 2 Agenzia I


    Norma transitoria

    Attesa la necessità di procedere ad una riorganizzazione della Direzione Generale e fermo restando l’inquadramento del personale previsto dal quadro di equiparazione di cui all’allegato 2 della norma transitoria inserita nell’art. 1 del presente accordo, la Compagnia si impegna a sottoporre entro il 30 Settembre 1976 alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il nuovo organigramma della Direzione Generale precisando nello stesso i livelli del personale preposto alle diverse unità.


    ART. 3 - Paga, base del personale della CIT a decorrere dal 1° Maggio 1976
        A decorrere dal 1° Maggio 1976 la paga base del personale della Compagnia, coincidente con quella del C.C.N.L. FIAVET, risulta così stabilita:
    — Livello I Super L. 225.000
    — Livello I L. 218.500
    — Livello II L. 170.800
    — Livello III L. 151.900
    — Livello IV L. 128.500
    — Livello V L. 120.400
    — Livello VI L. 112.300
    — Livello VII L. 106,000
        Il personale che alla data del 30 Aprile 1976 godeva, tenuto conto dell’inquadramento di cui all’art. 1 del presente accordo, di una paga base superiore a quella sopra prevista per i diversi livelli, conserva, a tutti gli effetti, tale miglior trattamento, da riassorbire solo in occasione di futuri aumenti della paga base convenuti in sede di rinnovo del C.C.N.L. (FIAVET).
        Al personale che, per effetto della nuova paga base, dovesse conseguire aumenti della stessa superiori alle L. 5.000 mensili, la parte eccedente detta somma verrà corrisposta a decorrere dal 1° Gennaio 1977.
        Al personale di età inferiore ai 18 anni verrà corrisposto lo stesso trattamento retributivo del restante personale.
        Le parti stipulanti si impegnano a risolvere il problema delle eccedenze tabellari a qualsiasi titolo esistenti, assegni ad personam compresi, in seguito al riassetto dei valori parametrali da attuarsi in occasione del rinnovo del C.C.N.L. FIAVET e/o del rinnovo del presente accordo aziendale.

    A seguito del nuovo inquadramento del personale della Compagnia di cui all’art. 1 del presente accordo integrativo, la misura di contingenza resta fissata in conformità alle tabelle emanate dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo, che alla data odierna risultano essere le seguenti:

    — I Livello e I Super L. 131.695
    — II e III Livello L. 103.681
    — IV Livello L. 81.734
    — V e VI Livello L. 72.003
    — VII Livello L. 65.468


    A decorrere dal 1° Maggio 1976 verrà corrisposto al personale un ter-zo elemento retributivo, di L. 25.000 mensili, non riassorbibile, distinto dalla paga base, utile agli effetti contrattuali, ma con esclusione della sua incidenza ai fini degli scatti di anzianità, della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, dell’indennità per maneggio denaro e del contributo per la Cassa di Previdenza.


                Norma transitoria

    Per il periodo di carenza contrattuale (1° Gennaio/30 Aprile 1976) la Compagnia corrisponderà a tutto il personale in servizio al 1° Gennaio 1976 ed ancora nei ruoli alla data della firma del presente accordo, la somma lorda di L. 38,000 pro-capite.

    Al personale assunto dopo il 1° Gennaio 1976 verrà corrisposta, fino al 30 Aprile 1976 la somma lorda di L. 9.500 mensili pro-capite per ogni mese di effettivo servizio (o frazione superiore ai 10 giorni lavorativi).

    Detta somma una tantum non incide sugli scatti di anzianità, sulla de terminazione dei compensi per lavoro straordinario e della indennità maneggio denaro e sul contributo per la Cassa Previdenza Impiegati.


    ART. 4 — Orario di lavoro
        Il primo comma dell’art. 19 del C.C.N.L. 23.12.1969 concernente l'o-rario di lavoro è così modificato:
        “L'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali per tutte il personale della Compagnia ed ogni giornata lavorativa non può eccedere “le 8 ore di normale lavoro.
        Non sono consentite deroghe neanche nei periodi di alta stagione.
        Per il personale addetto alla perforazione presso il C.E.D., al Centralino telefonico ed al Telex vengono concesse soste supplementari retribuite, pari complessivamente a 60 minuti giornalieri per settimana lavorativa di giorni e 50 minuti giornalieri per settimana “lavorativa di 6 giorni.
        Tali soste non possono essere concesse all’inizio od alla fine dei “turni di lavoro”.




    ART. 5 — Lavoro straordinario
        Ferma restando la disciplina del compenso per lavoro straordinario di cui all’art. 45 del C.C.N.L. 23.12.1969 e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 5 dell’accordo modificativo ed integrativo di detto contratto dell’8 Maggio 1973, l’art. 20 del C.C.N.L. del 23 Dicembre 1969 è abrogato a decorrere dalla data della firma del presente accordo ed è sostituito dal seguente:
        Art. 20
        “Il lavoro straordinario riveste carattere di eccezionalità.
        "Le prestazioni straordinarie decorrono dal compimento dell’ orario contrattuale di lavoro giornaliero e non potranno superare nell’arco
      “arco dell’anno e per ciascun dipendente le 150 ore.
      “Il lavoro straordinario, compatibilmente con le esigenze di servizio, dovrà preventivamente essere concordato con le rappresentanze sindacali aziendali, le quali potranno verificare il registro delle prestazioni straordinarie esistenti presso ciascun impianto, esaminando con l’azienda la corretta applicazione della presente norma”.




    6—Ferie
      L’a.rt. 26 del C.C.N.L. del 23.12.1969 concernente le ferie annuali sarà abrogato a decorrere dal 1° Gennaio 1977 e sarà sostituito con i seguenti articoli:
      Art. 26
      “Il personale di tutti i livelli ha diritto ad un periodo annuale di ferie nella misura di 22 giorni lavorativi. (Se il periodo di servizio è inferiore ad un anno la misura delle ferie spettanti viene determinata per dodicesimi).
      “La settimana lavorativa si intende composta di 5 giorni lavorativi ed il giorno lavorativo di 8 ore.
      “Al personale che ne faccia richiesta dovrà essere accordato un periodo minimo consecutivo di ferie nei mesi da maggio a settembre non inferiore al 50% delle ferie cui ha titolo nell’anno.
      “Il periodo di ferie verrà stabilito contemperando le esigenze del personale e dell’Azienda.
      “Al personale che ha maturato l’anzianità necessaria per avere diritto secondo la preesistente normativa, ad un numero di giorni di ferie superiore a 22 (e cioè 25 o 30 giorni lavorativi) ed al persona-le che maturerà tale anzianità entro il 30 Giugno 1977, verranno mantenute ad personam le condizioni di miglior favore.

        “La deroga concessa per il raggiungimento dell’anzianità fino al 30 Giugno 1977 ha carattere eccezionale o non è ripetibile”.



    Dichiarazione a verbale

        Le parti contraenti si danno atto reciprocamente che la nuova disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile, migliorativo della precedente disciplina in materia.
        Art. 26 bis
        “I giorni festivi (domenica, festività nazionali e festività, infrasettimanali) e le mezze giornate di riposo infrasettimanale cadenti nel periodo di ferie non saranno computati.
        “Durante i periodi di ferie annuali spettano al personale tutti gli emolumenti corrisposti in attività di servizio, esclusi i compensi per lavoro straordinario e le diarie per missione”.




    ART. 7 — Congedi straordinari
        A decorrere dal 1° Maggio 1976 gli artt. 29 e 31 del C.C.N.L. del 23 Dicembre 1969 sono abrogati dai seguenti:
        Art.29
        “Indipendentemente dalle ferie annuali il personale che si reca a svolgere funzioni presso gli Uffici elettorali in occasione di tutte le consultazioni elettorali, compresi i referendum ha diritto a tre giorni di congedo retribuito”.

        Art. 31
        “Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esami e che in base alla legge 20.5.1970 n° 300
    “hanno diritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti, vengono concessi 5 giorni (retribuiti) di congedo pari a 40 ore lavorative all’anno, per la relativa preparazione.

    “Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma il personale dovrà esibire, su richiesta la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti “ed ogni altro idoneo mezzo di prova)”.



    Art. 31 bis — Diritto allo studio

    “Il personale, nei limiti del 15% dell’organico per ogni biennio, ha diritto di fruire di permessi retribuiti per svolgere normale attività scolastica nella misura massima di 160 ore biennali. I permessi potranno essere goduti anche in unica soluzione, ma, in questa ipotesi, come pure in quella di permessi continuativi di notevole durata, i permessi stessi dovranno essere richiesti al con congruo anticipo.

    “L?Azienda ha diritto di chiedere la documentazione idonea a provare la corretta utilizzazione dei permessi retribuiti di cui al presente articolo”.




    — Missioni e trasferimenti

    Premesso che il contenuto economico del contratto CIT relativo a missioni e trasferimenti, ove più favorevole, debba essere quantificato e mantenuto, le parti stipulanti convengono che verrà riformulata la disciplina concernente tale materia entro il 31 Di-cembre 1976 al fine di uniformarla a quella prevista dagli articoli 45, 46, 47 e 48 del contratto FIAVET.

    In attesa.di tale riformulazione continuerà ad essere applica-ta l’attuale normativa del contratto CIT, fatta eccezione per la misura del compenso agli accompagnatori di comitive, prevista nell’ ultimo comma dell’art. 48 del citato contratto CIT, che viene aumentata da L. 1.000.— a L. 6.000.




    ART. 9 — Premio aziendale
        A decorrere dal 30 Aprile 1976 il premio di produzione di cui al l’art. 46 del C.C.N.L. del 23.12.1969 è abolito e viene sostituito dal nuovo premio aziendale.
        Di conseguenza non è più applicabile la normativa del citato ar-ticolo 46. La disciplina concordata per il nuovo premio (nuovo testo dell’art. 46) è la seguente:
        Art. 46
        “A decorrere dal primo Maggio 1976 è istituito un premio aziendale articolato in due parti:
        “a) Una parte fissa annuale da corrispondersi in 12 rate mensili, nella misura indicata nell’allegato 3 (tabella “X” per il personale della Direzione Generale, tabella “Y” per il personale degli Uffici).
          Ove il premio di produzione percepito nel 1975 risultasse, superiore alla parte fissa del nuovo premio aziendale, al lavoratore dovrà essere conservato “ad personam” il trattamento di miglior favore goduto nel 1975.
        “ Per il 1976, ai fin della comparazione e, quindi, della salvaguardia delle condizioni di miglior favore, verrà considerata la somma degli emolumenti percepiti nello stesso anno sia a titolo di premio di produzione sia a titolo di premio aziendale (parte fissa più parte variabile).
        “ Il trattamento di miglior favore, attribuito ad personam, sarà riassorbito:
        1° — da eventuali futuri aumenti della quota fissa (per il personale di cui all’all. 3, colonna X, compreso tra i livelli I Super e IV);
        2° — dall’aumento della quota fissa derivante dal passaggio ad un livello superiore;
        3° — dalla parte variabile del premio aziendale (di cui alla successiva lettera b) corrisposta al personale degli Uffici.

    Al personale che nel 1975 ha percepito, a titolo di premio di produzione, una somma superiore alla parte fissa del premio aziendale cui ha titolo per il livello di appartenenza (tabella X e Y dell’all.3), verrà corrisposto mensilmente, a decorrere dai 1° Maggio 1976, un dodicesimo della somma percepita nel 1975 salvo eventuale conguaglio da effettuare a fine anno, a norma di quanto previsto nel comma precedente.

    In occasione del passaggio ad un livello superiore il personale che non fruisca ad personam di un trattamento più favorevole ha diritto di percepire il premio aziendale, parte fissa, nella misura prevista per il nuovo livello.

    In attesa che sia ultimato il processo di omogeneizzazione della parte fissa del premio aziendale, processo concernente soltanto il personale della Direzione Generale dei Livelli dal I Super al IV compresi, a detto personale trasferito agli Uffici sarà corrisposto, dalla data del trasferimento, il premio aziendale, parte fissa, nella misura prevista per il livello di appartenenza della tabella Y dell’allegato 3.

    Analogamente, al personale degli Uffici trasferito alla Direzione Generale sarà corrisposto dalla data del trasferimento, il premio aziendale, parte fissa, nella misura prevista per il livello di appartenenza dalla tabella X dell’all. 3 (ferma restando la garanzia per il trattamento di miglior favore eventualmente goduto nel 1975).

    Il premio parte fissa e parte variabile verrà corrisposto per intero durante le ferie e le assenze dal servizio per permessi retribuiti. Negli altri casi di assenza con diritto alla retribuzione, il premio non verrà corrisposto nei primi 5 giorni consecutivi, detraendo dalla quota mensile tanti trentesimi quanti sono i giorni di assenza e fino ad un massimo di 5 trentesimi.

    “ Entro il 31 Gennaio 1977 l’Azienda e le OO.SS. si incontreranno per determinare le quote di omogeneizzazione del premio, parte fissa, a valere per il 1977.

    “ Le parti convengono infine che al personale di nuova assunzione non verrà corrisposta la parte variabile del premio per la durata del periodo di prova.


    “ b) Una parte variabile, da corrispondere semestralmente, solo al personale degli Uffici, determinata in base all’andamento produttivo dei medesimi ed in relazione al fatturato ed all’utile lordo di ciascun Ufficio.

    “ Sulla scorta delle rilevazioni effettuate nel 1975 viene convenuto che fino al 31 Marzo 1977 l’ammontare del premio aziendale da distribuire come parte variabile sarà determinato per singolo Ufficio, applicando il coefficiente dello 0,5% sulla produzione e del 5% sull’utile lordo.

    “ Tale criterio di determinazione, applicato in via sperimentale, dovrà essere sottoposto a verifica entro il 30 Aprile 1977.

    “ In tale occasione si apporteranno all’istituto i correttivi, le modifiche e le trasformazioni suggerite dall’esperienza.

    “ Ai fini della determinazione del premio aziendale, parte variabile, per il 1976 saranno presi a base la produzione e l’utile lordo del periodo 1° Maggio — 31 Dicembre 1976.

    “ Nell’ambito di ciascun Ufficio la ripartizione del premio aziendale , parte variabile, sarà effettuata attribuendo al personale dell’Ufficio dei diversi livelli il seguente coefficiente:
    Livello VI coeff. 1,00
    Livello V “ 1,20
    Livello IV “ 1,40
    Livello III “ 1,60
    Livello II “ 1,80
    Livello I “ 2,20
    Livello I Super “ 2,40

      Le parti stipulanti convengono che gli effetti sugli altri istituti contrattuali del nuovo premio aziendale sono gli stessi del precedente premio di produzione.

      Le parti stipulanti convengono altresì, esplicitamente, che il nuovo premio aziendale deve essere considerato nella sua interezza, parte fissa e parte variabile e che, pertanto, ai fini della determinazione della indennità di anzianità, deve essere computata la media della somma dei compensi percepiti nell’ultimo triennio a titolo di premio di produzione e/o di premio aziendale (parte fissa più parte variabile).
      Ai fini della determinazione della indennità di anzianità per il personale che lascia il servizio nel corso dell’anno sarà preso a base del computo del premio aziendale, parte variabile, il compenso percepito nel semestre precedente a quello di risoluzione del rapporto.”



    Dichiarazione a verbale

    Le parti contraenti si danno atto reciprocamente che la disciplina del nuovo premio aziendale di cui al presente articolo, costituisce in complesso normativo inscindibile, migliorativo rispetto alla precedente disciplina dell’abrogato premio di produzione.


    Art. 10
        Gli articoli 55, 56 e 57 del C.C.N.L. del 23.12.1969 sulla normativa concernente gli avanzamenti del personale ed il conferimento di funzioni superiori sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
        Art. 55 (nuovo testo) Passaggi di livello
        “L’Azienda si impegna a garantire, mediante la frequenza a corsi appositamente organizzati ed attraverso l’addrestramento pratico in funzioni più complesse, l’acquisizione da parte del personale della preparazione professionale necessaria per il passaggio ai livelli superiori.

        “La possibilità di tale passaggio deve essere garantita a tutto il personale compatibilmente con le esigenze dell’Azienda e le disponibilità degli organici”.


        Art. 56 (nuovo testo)— Conferimento di mansioni superiori

        “L’Azienda ha facoltà di investire il prestatore di lavoro, tenuto conto della preparazione professionale del medesimo, di mansioni proprie del livello superiore a quello di appartenenza.
        “In tale ipotesi il prestatore di lavoro ha diritto per la durata dell’incarico al trattamento corrispondente al livello delle mansioni effettivamente svolte.
        “L’ incarico delle mansioni di livello superiore non può superare, ai sensi dell’art. 13 della Legga 20 Maggio 1970 n° 300, la durata di mesi tre, a meno che il conferimento dell'incarico non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.


        Art. 57 (nuovo testo)
        “Le parti stipulanti ai incontreranno almeno una volta l'anno per verificare la corretta applicazione della normativa di cui agli articoli 55 e 56 e per esaminare gli eventuali casi che danno diritto al passaggio di livello.



    Art. 57 bis — Avvicendamenti

    “L’Azienda si impegna a favorire anche su richiesta, l' avvicendamento “del personale nelle diverse mansioni.

    “La richiesta deve essere accolta se formulata da prestatore di lavoro “che assolve le stesse mansioni da almeno 10 anni.

    “L’ eventuale non accoglimento deve rivestire carattere eccezionale ed “essere adeguatamente motivato dall’Azienda.


    L’art. 70 del C.C.N.L. CIT 23.12.1969, è abrogato e sostituito dal seguente:

    Art. 70

    “In rispetto a quanto previsto dalla Legge 15.7.1966 n° 604 art.11, la “Compagnia manterrà comunque in servizio il dipendente che superati i limiti di età, 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, non abbia conseguito il minimo di anzianità retributiva (15 anni) ai fini del godimento della pensione INPS.”

    La Compagnia rimborserà le spese effettivamente sostenute per la partecipazione a trattative con l’Azienda, alle Rappresentanze Sindacali del personale (per un numero massimo di 27 unità, comprese quelle residenti in Roma).


    ART. 13 —
        Il limite massimo dei permessi retribuiti per le partecipazioni ad assemblee, fissato in 10 ore annue dall’art. 20 della Legge 20 Maggio 1970 n° 300, viene elevato a 16 ore annue per il personale della CIT.




    ART. 14
        La Compagnia si impegna a favorire la stipula di convenzioni con L’Azienda F.S. o con altri organismi al fine di consentire al personale di poter usufruire delle mense aziendali F.S. o di altre mense a-iendali od interaziendali, situate in prossimità degli Uffici CIT.




    ART. 15
        L’Azienda si impegna ad avviare a soluzione i problemi connessi con la tutela psico-fisica e la salute dei lavoratori. In particolare si impegna a risolvere positivamente entro breve tempo il problema del mezzo di trasporto di servizio dei fattorini e dei motociclisti.

    ART. 16

    Il presente accordo ha scadenza 30 Giugno 1977.

    Nota a verbale
        Per l'esame dei problemi connessi all’applicazione della nuova classificazione del personale, le parti si incontreranno entro il 30 Settembre 1976.

ALLEGATO 1






    CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE




    Primo Livello Super
      Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni comportanti mansioni direttive (esclusi quelli investiti di funzioni di "Dirigenti di Azienda” per i quali si fa riferimento all’art. 34 del R.D. 1° Luglio 1926 n° 1130) e cioè:
      1) Direttore di Filiale
      2) Capo Reparto Principale di Sede
      3) Vice Capo Servizio
      4) Capo Reperto Principale (*)
      5) Ispettore Capo (*)





    Primo Livello
      Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni ad eleva-to contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono all’unità produttiva, e cioè:
      1) Capo Agenzia
      2) Capo Reparto Sede
      3) Capo Contabile di Sede
      4) Capo Reparto (*)
      5) Ispettore (*)
      6) Capo Reparto Analisi e Programmazione



    NOTE: (*) Qualifiche utilizzabili anche per i funzionari degli Organi di staff.



    Secondo Livello

    Appartengono a questo livello i lavoratori altamente qualificati che sovraintendono al Servizio od al Reparto con piena responsabilità, e cioè:

    1) Capo Sub—Agenzia
    2) Capo Banco ed Addetti al Banco di provata esperienza (*)
    3) Capo Nucleo
    4) Programmatori e/o Operatori di viaggi e/o servizi turistici di provata esperienza (*)
    5) Responsabile della Contabilità di Filiaie od Agenzia
    6) Revisore Capo
    7) Contabile e/o impiegato amministrativo di provata esperienza (*)
    8) Programmatore CED di provata esperienza


    NOTE: (*) Intendesi coloro che svolgono compiti di consulenza e coordinamento degli altri dipendenti.




    Terzo Livello

    Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:

    1) Addetto al banco per tutti i servizi turistici
    2) Addetto alle biglietterie internazionali
    3) Programmatore di viaggio e/o servizi turistici
    4) Operatore di viaggi e/o servizi turistici internazionali
    5) Promotore commerciale (*)
    6) Stenodattilo in lingue
    7) Cassiere
    8) Contabile e/o impiegato amministrativo
    9) Revisore
    10) Programmatore CED
    11) Interprete con specifiche capacità promozionali e di. programmazione
    12) Litografo


    NOTE: (*) Per Promotore Commerciale si intende l’addetto alla acquisizione della clientela diretta (privati, Enti, Società, ecc.) ed alla promozione delle vendite tramite gli altri operatori del settore.




    Quarto Livello
      Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
      1) Addetto alle biglietterie nazionali
      2) Operatore di viaggi e/o servizi turistici nazionali
      3) Addetto al terminale per le prenotazioni aeree od F.S.
      4) Interprete
      5) Stenodattilo
      6) Operatore CED
      7) Capo Turno perforatrici CED
      8) Tipografo





    Quinto Livello
      Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite, e cioè:
      1) Telefonista
      2) Telescriventista
      3) Archivista
      4) Autista
      5) Commesso di cassa (*)
      6) Perforatrici CED
      7) Dattilografo




    NOTE: (*) Per Commesso di cassa intendesi anche l’addetto al trasporto di documenti e titoli di viaggio che costituiscono valori e di cui la Compagnia debba rispondere in caso di smarrimento o furto e l’addetto al ritiro di plichi e lettere contenenti importi e valori dovuti dalla Clientela alla Compagnia.




    Sesto Livello

    Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:
      1) Usciere
      2) Fattorino
      3) Inserviente



ALLEGATO 2
    QUADRO

    DI EQUIPARAZI0NE DEL PERSONALE DELLA COMPAGNIA ITALIANA TURISMO — CIT

    da applicare ai fini dell’inquadramento del personale stesso ai sensi dell’art. 1 del Contratto Integrativo Aziendale stipulato in data 10 Giugno 1976.



    Inquadramento Inquadramento a decorrere
    al 30 Aprile 1976 dal 1° maggio 1976

    Grado 4° Livello I Super
    Grado 5° Livello I
    Grado 6° Livello II
    Grado 7° Livello III (1)
    Grado 8° Livello III
    Grado 9° Livello IV
    Grado 10° Livello IV
    Grado 11° Livello V
    Grado 12° Livello V
    Grado 13° Livello VI
    Grado 14° Livello VI
    Personale di fatica ed Livello VII (2)
    addetto alle pulizie
      (1) — Per l’inquadramento del Grado 8° nel terzo livello, si applica la normativa transitoria prevista nell’art. 1 dell’Accordo Integrativo Aziendale stipulato in data 10 Giugno 1976.

      (2) — Alla data attuale, non esiste negli organici CIT personale di fatica o addetto alle pulizie.


      ALLEGATO 3
      PREMIO AZIENDALE



      PARTE FISSA

      Importi da corrispondere al personale dei diversi livelli.

      Tabella X Tabella Y
                        Direzione Generale Uffici
      Livello I Super L. 720.000 L. 1.020.000
      Livello I L. 660.000 L. 960.000
      Livello II L. 540.000 L. 900.000
      Livello III L. 480.000 L. 780000
      Livello IV L. 300.000 L. 420.000
      Livello V L. 300.000 L. 300.000
      Livello VI L. 300.000 L. 300.000


      Altri accordi della stessa azienda:
      Two documents IconVacanze Italiane Tour & Travel S.r.l.
      Two documents IconCit Viaggi - Verbale di Accordo 26 novembre 2003
      Two documents IconCit- Compagnia Italiana Turismo S.p.A. - Verbale di Accor. . .
      Two documents IconCIT Italia SpA, Contratto Integrativo
      Two documents IconCit, Adesione al CCNL del 27/6/74, 10/06/1976
      Two documents IconCit, Modificativo e Integrativo CCNL 23/12/69, 10/06/1976

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