VERBALE Dl ACCORDO
Addì , presso lo SH Metropole di Roma - via Principe Amedeo n. 3, si sono incontrati:
- per la STARHOTELS SPA i Sigg. Balloni Enrico, Santoro Benedetta
- per la Direzione dell’albergo Metropole la Sig.ra Lombardi Gigliola
- per la R.S.U. i Sigg.Forte Antonio, Marcotullio Maurizio, Aiello Pasqualina, Urso Carolina
- per la FILCAMS-CGIL il Sig. Simoncini Gabriele
- per la UILTUCS-UIL la Sig.ra Baldini Giuliana
Premessa:
Nel corso della riunione odierna, che fa seguito a numerosi incontri, le parti si danno atto di aver rinnovato, con il presente accordo, il Contratto Integrativo Aziendale stipulato in data 8 maggio 1997, in scadenza il 31/12/99, sulla base della normativa del vigente CCNL e nel rispetto delle finalità indicate dal “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro, e sul sostegno al sistema produttivo del 23luglio 1993”.
In particolare per conseguire un continuo miglioramento dei fattori di competitività aziendale, e alla luce della particolarità dell’evento giubilare che Roma si accinge a vivere, le parti concordano che è necessario potenziare il coinvolgimento attivo di tutti i collaboratori e dunque raggiungono il seguente accordo relativo ad elementi di retribuzione variabile, determinati in funzione del raggiungimento annuale di risultati sulla base di parametri di produttività, redditività, e qualità.
A fronte di quanto su esposto, specificando che la premessa forma parte integrante del presente accordo,
le parti concordano:
1) Con riferimento al punto E) del citato accordo, PREMIO DI RISULTATO, “Modalità di erogazione”, di eliminare il “tetto” massimo di Lit. 2.136.000 lorde annue, limitatamente all’anno 2000 (Giubileo) e di ristabilirlo a decorrere dal 01/01/2001 nella misura di Lit. 2.500.000.
2) Con riferimento al punto D) del citato accordo, a decorrere dal 01/01/2000, di erogare agli Addetti ai Servizi di Camera una indennità mensile per il servizio FRIGOBAR pari al 9% del ricavo netto IVA relativo al mese precedente.
3) Al fine di premiare la disponibilità, produttività e senso di responsabilità in chi è chiamato a prestare la sua opera in un settore di particolare interesse aziendale quale l’attività congressuale, con decorrenza dal 01/01/2000, di erogare ai Facchini una somma mensile, denominata INDENNITA’ SALE RIUNIONI, a titolo di incentivo, pari al 1,5% del ricavo netto IVA derivante dall’attività congressuale.
Gli importi di cui ai punti 2) e 3) verranno erogati mensilmente sulla base delle effettive giornate di reale presenza fisica sul lavoro.
Tali istituti non hanno riflesso alcuno su qualsivoglia istituto contrattuale diretto od indiretto.
Inoltre le parti concordano
- Con riferimento al punto A) del citato accordo, di portare, a decorrere dal 01/01/2000, il valore nominale del TICKET RESTAURANT a Lit. 10.000, con una trattenuta pasto giornaliera di Lit. 800;
- che l’organico di riferimento per il reparto piani dello SH Metropole sia composto da 22 unità full-time in qualità di Addette ai Servizi di Camera, così come previsto dall’Accordo del 1 agosto 1995, lettera A), e da 10 unità full-time in qualità di Facchini.
DECORRENZA E DURATA:
Il presente contratto integrativo aziendale, decorre dal 01/01/2000 e scade il 31/12/2003. Si intenderà tacitamente rinnovato qualora non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza.
Il presente Contratto Integrativo Aziendale continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra sino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Letto, confermato e sottoscritto |