VERBALE D'INCONTRO
Il 21 luglio 1994 in Roma si sono incontrate le Organizzazioni Sindacali Nazionali FILCAMS - CGIL nella persona di Luigi Piacenti, FISASCAT-CISL nella persona di Maria Pantile, UILTuCS-UIL nella persona di Michele Malerba, presenti le Segreterie Regionali e Territoriali
con
la Società Generale Supermercati S.p.A., rappresentata da Riccardo Tamburini, Giancarlo Mancini, Franco Manzuoli, Giulio Brondi e Claudio Accetta.
Premesso che in detta occasione in relazione alla Piattaforma avanzata dalle citate Organizzazioni Sindacali sono state date ampie informazioni sulle politiche commerciali, sulle diversificazioni di formula e sulle strategie di sviluppo del settore Retail SME con riferimento anche alle previsioni occupazionali e di investimento delle singole aziende/canali distributivi (G.S. - SICO - SERIO E ATENA) e che in dette informazioni ampio spazio hanno trovato quelle specificazioni relative alla Società Generale Supermercati S.p.A. ed alle sue articolazioni Divisionali Extramarket e Conti: le parti hanno concordemente considerato di voler dare protrazione all'AIA G.S. 29/5/1989 ed a quelli della Divisione Conti (21/3/91) ed Extramarket (14/11/90), quest'ultimo con ricomprensione delle modificazioni intercorse in data 8/6/94.
Tutto ciò premesso le parti hanno dichiarato altresì la propria disponibilità a dare luogo ad un ulteriore fase del processo di armonizzazione contrattuale a suo tempo attivato. In questo senso andrà anche considerato il verbale di accordo relativo alla Divisione Extramarket dell'8/6/94 sopra richiamato che si intenderà facente parte integrante dell'intesa che si raggiungerà a conclusione del presente confronto. Le parti annettono particolare importanza a tale processo di armonizzazione in un'ottica di rafforzamento e di unicità della G.S. nel suo complesso, ma che, proprio nel perseguimento di questo obiettivo deve trovare una particolare attenzione non solo per il presente ma anche per il futuro da parte dei contraenti, per individuare professionalità, soluzioni organizzative, ecc. consone ai diversi livelli di servizio ed alle differenti performances economiche generate dalle singole formule/prodotti distributivi.
L'Azienda si è dichiarata disponibile, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, ad integrare a partire dall'anno 1994 il sistema di salario variabile legato ad obiettivi di produttività a livello aziendale Sedi, Depositi e SM, attraverso una unificazione dei trattamenti sia in termini di aventi diritto che di maturazione/erogazione delle quote salariali dovute a tali titoli (art. 6 comma F dell'AIA G.S. 1985) per tutti i lavoratori in forza alla data odierna alla Società Generale Supermercati ed alla sua Divisione Conti ed a quelli che dovessero successivamente a tale data entrarvi a far parte sia in ragione alla loro appartenenza societaria e/o divisionale, delle loro sedi di lavoro che di quelle che dovessero intervenire successivamente in funzione dei piano di sviluppo enunciati per le suddette realtà Conseguentemente a valere dall'anno 1994 verrebbero a decadere a tutti gli effetti i punti: C - C1 - C2 - C3 Filiali e Sede - C5 Depositi dell'AIA 21/3/91 della Nuova Conti S.p.A. perché sostituiti da quanto previsto dai punti C - Ca - Cb - Cc e loro norme applicative AIA G.S. del 29/5/89.
Per quanto riguarda i nuovi assunti nella Divisione Conti sarà applicato quanto previsto dagli articoli 11 dell'AIA G.S. 24/11/81 dall'art. 6 punto A AIA G.S. 30/4/85 e dal punto B dell'AIA G.S. 29/5/89 con relativa applicazione della scala parametrale di cui al citato accordo G.S. del 1989.
Per tutti i dipendenti attualmente in servizio nella Divisione Conti verranno applicato il premio aziendale previsto al punto A dell'AIA 21/3/91 della stessa Divisione; ciò in attesa di riconsiderare l'intera problematica in riferimento all'ulteriore processo di armonizzazione.
Le parti inoltre hanno dibattuto eventuali integrazioni e modifiche ai meccanismi delle ulteriori quote di retribuzione di cui ai punti C C.a C.b C.c dell'AIA G.S. del 29/5/89 e hanno intravisto la possibilità di conseguire le sottoelencate modificazioni ed integrazioni:
1. L'anno base di riferimento per quanto attiene la determinazione delle quote retributive per obiettivi a livello aziendale verrebbe ad essere il 1992 invece del 1987 ed inoltre i fatturati e gli organici posti a confronto per la determinazione del premio variabile aziendale sarebbero quelli risultanti dalla somma della G.S. e della Divisione Nuova Conti.
Restano confermate le previsioni di cui al punto C.b dell'AIA G.S. 29/5/89.
2. Qualora il risultato aziendale registrasse un decremento in entrambi i parametri di cui al punto C dell'AIA G.S. 29/5/89 a modifica di quanto previsto al punto C.b del cennato accordo si andrebbe egualmente a considerare le risultanze di produttività del singolo SM ponendo a confronto i dati di fatturato e di produttività pro-capite dell'anno considerato ai fini della determinazione del premio con quelli dell'anno precedente.
Verrebbe inoltre preso in considerazione un terzo parametro di produttività relativo al numero degli scontrini per addetto da porsi in raffronto con quelli dell'anno precedente.
Il valore massimo complessivo del premio nel caso del raggiungimento di tutti e tre gli obiettivi sarà pari a Lire 200.000 lorde annue (vedi tabella allegata A).
3. Si riconfermerebbero per tutti i Depositi della G.S. e della Divisione Conti criteri, modalità e valori di maturazione e erogazione di cui al punto C.c dell'AIA G.S. del 29/5/89.
Inoltre sulla scorta della richiesta avanzata dalle Organizzazioni Sindacali l'Azienda sarebbe disponibile a corrispondere anche al personale che non fa parte del ciclo produttivo dei Depositi scatolame il premio variabile qualora dovessero maturarne le condizioni.
4. Infine la G.S. sarebbe disponibile ad accogliere la richiesta avanzata dalle Organizzazioni Sindacali, secondo la quale laddove non dovessero maturare le condizioni di risultato positivo aziendale per la corresponsione della quota variabile aggiuntiva a livello di singolo Deposito, potrebbero essere inseriti due nuovi parametri di produttività di seguito illustrati che sostituirebbero quindi quelli in essere.
I due parametri individuati sarebbero i seguenti:
A) LIVELLO DI SERVIZIO intendendo come tale il raffronto espresso in percentuale tra le richieste evase dal singolo Deposito nelle 24 ore successive rispetto a quelle ricevute dai SM, escludendo da tale raffronto quelle inevase a seguito della mancanza totale e/o parziale del prodotto/i richiesto/i nel deposito considerato. Il livello di servizio è misurato su base annua ed è quindi la risultanza della somma aritmetica dei valori di servizio giornalieri diviso per le giornate considerate (vedi tabella allegata B)
B) NUMERO DEI COLLI PER ADDETTO verrebbe considerato ai fini della determinazione del premio, il raffronto tra la produttività annua pro-capite del singolo Deposito con la produttività media pro-capite determinata dalla somma complessiva dei colli movimentati nell'anno 1992 dai depositi di Pieve - Venaria - Fiano -. Airola diviso l'organico medio annuo impiegato nel ciclo operativo di tutti i cennati depositi (vedi tabella allegata B).
FIGURE PROFESSIONALI
In considerazione dell'obiettivo sopra richiamato di armonizzazione verso il quale le parti concordemente sono impegnate e allo scopo di dare risposte adeguate sul piano contrattuale alle evoluzioni di livello di servizio ed alle connessioni organizzative si potrebbe individuare nell'ambito dei reparti a servizio la figura di banconiere specificatamente nelle pescherie e nelle gastronomie. In tal senso la positiva esperienza commerciale e di servizio alla clientela della figura di banconiere già presente in molte realtà di vendita sia nella Divisione Conti che di Extramarket suggerirebbero di riconoscere, secondo le declaratorie di seguito illustrate, analoga presenza all'interno anche della realtà G.S. L'inserimento di tali lavoratori avverrebbe attraverso il confronto nell'ambito di quanto previsto a livello di filiale in materia di organizzazione del lavoro. Le figure individuate sarebbero le seguenti:
A) BANCONIERE PESCE DI 4° LIVELLO - INDENNITA'
Lavoratori addetti alla vendita di prodotti ittici e delle relative operazioni ausiliarie che effettuano:
- rifornimento del banco;
- richiesta delle merci sotto la supervisione di uno specialista e/o di un responsabile;
- taglio del pesce a trancio, sfilettatura, pelatura, squamatura, eviscerazione ecc;
- svuotamento/ritiro del banco e stoccaggio in cella dei prodotti sotto la supervisione di uno specialista e/o di un responsabile.
Gli competono inoltre le operazioni di sanificazione e la puntuale tenuta del posto di lavoro e delle relative attrezzature. E' tenuto inoltre ad indossare gli indumenti ed a utilizzare gli strumenti connessi alla prevenzione antinfortunistica e a rispettare le specifiche norme igienico-sanitarie.
Indennità
Al personale che svolge in via continuativa le mansioni di cui sopra verrebbe riconosciuta con le stesse modalità, la indennità di cui all'art. 23 dell'AIA G.S. 29/5/89.
B) BANCONIERI DI GASTRONOMIA 4° LIVELLO - INDENNITA'
Lavoratori addetti alla vendita dei prodotti di gastronomia ed alle relative operazioni ausiliarie che effettuano:
- rifornimento del banco;
- taglio dei salumi e dei formaggi e loro confezionamento con esclusione del disosso del prosciutto crudo - battitura - riconoscimento dei difetti - taglio della forma intera di formaggio grana;
- richiesta delle merci sotto la supervisione di uno specialista e/o di un responsabile;
- ritiro e stoccaggio delle merci sotto la supervisione di uno specialista e/o di un responsabile.
Gli competono inoltre le operazioni di sanificazione e la puntuale tenuta del posto do lavoro e delle relative attrezzature. E' tenuto inoltre ad indossare gli indumenti ed a utilizzare gli strumenti connessi alla prevenzione antinfortunistica e a rispettare le specifiche norme igienico-sanitarie.
Indennità
Al personale che svolge in via continuativa le mansioni di cui sopra verrebbe riconosciuta con le stesse modalità, la indennità di cui all'art. 24 dell'AIA G.S. 29/5/89.
Le figure professionali di cui ai punti A e B saranno introdotte nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 13 della L. 300/70 e dall'art. 103 del vigente CCNL relativo alle mansioni promiscue.
Norma transitoria
Resterebbe inteso che per il personale già in servizio, la prima tranche delle suindicate indennità maturerebbe a far data dal 1/1/1995, fermo restando modalità e tempi dei successivi due scaglioni di cui ai richiamati art. 23 e 24 dell'AIA G.S. del 29/5/89.
Per quanto riguarda le Sedi le parti converrebbero di attivare nel prossimo rinnovo contrattuale un meccanismo specifico di produttività, redditività, efficacia ed efficienza.
Le parti si danno atto che il contenuto del presente verbale rappresenta lo stato del negoziato che verrà sottoposto alle assemblee dei lavoratori ai fini di permettere la definizione dell'accordo entro e non oltre il 20/9/94.
Allegato A)
ULTERIORE QUOTA PRODUTTIVITA' VARIABILE SUPERMERCATI
Parametro Premio Parametro Premio
Fatturato Netto fino a 0,49% 50.000 da 0,50% 75.000
Fatturato per addetto fino a 0,49% 50.000 da 0,50% 75.000
Scontrini per addetto fino a 0,49% 25.000 da 0,50% 50.000
Allegato B)
ULTERIORE QUOTA PRODUTTIVITA' VARIABILE DEPOSITI
Parametro Premio Parametro Premio
Colli movimentati per addetto fino a 0,99% 75.000 da 1,00% 100.000
Livello di servizio da 96% a 96,99% 50.000 da 97% 100.000 |