SGS, Accordo, 29/11/1974

Decorrenza: 11/29/1974
Scadenza:

Milano 29-11-1974

Premesso che, le parti confermano, come orientamento di carattere generale, il costante impegno volta alla ricerca ed alla individuazione della esatta rispondenza degli inquadramenti dei lavoratori ai livelli contrattuali in rapporto alle mansioni effettivamente svolte, e premesso altresì l’esplicito richiamo al II comma dell’art. 68 del vigente CCNL, fermi restando gli inquadramenti previsti rispettivamente dal C.C.N.L. e dall’accordo integrativo aziendale vigenti, salvaguardati i diritti acquisiti discendenti da preesistenti accordi aziendali avendo tutto ciò premesso e contemplato, l'azienda si impegna a normalizzare le eventuali situazioni che venissero volta a volta segnalate dagli organismi sindacali e che risultassero difformi a quelle non del settore.
In merito alla richiesta di chiarimento formulata dalle OO.SS. circa l’applicazione dell’art. 5 dell’Acc.Naz.9.7.1974, l’azienda corrisponderà l’anticipazione dell’indennità di malattia od infortunio, di pertinenza dell’INAM o dell’INAIL, ivi previsti, in modo automatico e contestuale alle risultanze da foglio paga della trattenuta effettuata al lavoratore interessato.

Restano fermi i presupposti per l’anticipazione ed il diritto dell’azienda al totale ricupero di quanto anticipato a tale titolo in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

MENSE

Le parti, nel confermare quanto previsto dall’art. 4 dell’A.I.A. dell' 1.7.1974, riaffermano la volontà di privilegiare l’istituzione di mense di quartiere o interaziendali.

L’azienda favorirà e sosterrà concretamente proposte a livello locale, formulate dalle OO.SS., miranti a consentire al personale dipendente la consumazione del pasto presso mense di quartiere o interaziendali, intendendosi per tali anchein relazione alla verifica richiesta dalle OO.SS., si conviene che, per le operazioni attinenti al deposito di Francolino non si possa prescindere, anche in relazione ai piani di sviluppo aziendale, da un coordinamento diretto e con personale esclusivamente dell’azienda.

Conseguentemente, l’azienda darà priorità nell‘assunzione ai lavoratori attualmente occupati presso la cooperativa, con l’impegno alla realizzazione
NOTA A VERBALE

Con riferimento alla classificazione del C.C.N.L. vigente, le parti concordano, per quanto riguarda gli impiegati amministrativi di ufficio delle sedi e di altre eventuali unità periferiche, che per le mansioni d’ordine, in quanto promiscue, è previsto il IV livello fin dall’assunzione ( con l’iter di cui al contratto integrativo aziendale 9.7.1974)

Nell’ambito di quanto disposto dall’art. 8 (nota a chiari-mento all’art. 22 C.C.N.L. 1973) dell’accordo aziendale nazionale 9.7.1974 circa il godimento dei riposi settimanali, l’azienda dichiara la propria disponibilità per una discussione di merito di eventuali progetti che fossero in tal senso presentati dalle OO.SS a livello locale.

Con riferimento alla dichiarazione a verbale di cui all’accordo aziendale del 9.7.1974, le parti si danno atto che con l’esame dei problemi di applicazione della classificazione del personale dipendente dalle sedi centrali si intendono assolti gli impegni di cui alla dichiarazione a verbale.
In relazione alle richieste presentate dall’OO.SS. e con riferimento a quanto disposto dail’art. 129 C.C.N.L. e dall’art. 3 dell’Acc. Az.Naz. 9.7.1974, l’azienda fornirà alle OO.SS. stipulanti entro il 31.12.1974 Le informazioni necessarie alla verifica della rispondenza tra i contratti di appalto in atto e la legge 1369/1960.

A tale proposito, le parti hanno comunemente accertato che le attività riconducibili alla preparazione ordini non rientrano nelle attività in appalto previste dalle norme contrattuali.

LAVORATORI STUDENTI

I permessi di cui all’Acc.Naz. Az. 9.7. 1974 potranno essere goduti dagli aventi diritto, previa comunicazione all’azienda ed entro il limite previsto nell’arco del biennio, sia congiuntamente che disgiuntamente

LAVORO STRAORDINARIO

Le parti riconfermano la necessità del rispetto di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 38 C.C.N.L. 1973 relativo al lavoro straordinario.
Fermi restando gli strumenti di controllo contrattualmente previsti, l’azienda è impegnata al rispetto integrale della riconfermata norma.


Altri accordi della stessa azienda:
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