Atahotels, Ipotesi Rinnovo Integrativo, 13/12/1996

Decorrenza: 11/01/1996
Scadenza: 09/30/2000

IPOTESI D’ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
HOTEL VILLA PAMPHILI ROMA




In data 13 dicembre 1996 presso l’Unione degli Industriali di Roma
tra

l’ATAHOTELS S.p.A. rappresentata dai Sigg. G. Mongelli, V. Buono e H.Migliaccio assistiti dal Dr. C.M. Stiatti e dal Dr. S. Donaudy dell’Unione Industriali
e

la rappresentanza aziendale sindacale dell’Hotel Villa Pamphili assistita da:

- FILCAMS-CGIL, rappresentata dai Sigg. Belli e Guglielmi;
- FISASCAT-CISL, rappresentata dal Sig. Magnifico;
- UILTUCS-UIL, rappresentata dAI Sigg. Giannetti e Lozzia
premesso

- che il quadro di riferimento della contrattazione aziendale e il CCNL - AICA del 17 dicembre 1994 ed il Protocollo d’Intesa del 23 luglio 1993;

- che l’azienda ha fornito i dati richiesti relativi al movimento della clientela, al fatturato ed all’organico;

- che le parti intendono instaurare corrette relazioni sindacali che, pur nell’autonomia delle parti, creino una condizione di pari dignità degli interessi rappresentati;

- che valutate le attuali condizioni dell’azienda e tenuto conto delle necessarie condizioni di redditività e competitività, ritengono indispensabile ricercare gli strumenti opportuni e l’organizzazione del lavoro idonea per il migliore e più razionale utilizzo delle risorse umane a disposizione in funzione anche di una loro più adeguata rispondenza alle realtà operative dell’azienda;
si conviene


Art. 1 - Organizzazione del Lavoro

Viene confermata l’attuale articolazione della struttura organizzativa su tre aree e precisamente:
    a) Amministrazione e Servizi Generali che comprende:
      - Direzione;
      - Amministrazione;
      - Economato/Magazzino;
      - Ufficio Vendite;
      - Manutenzione;
    b) Appartamento che comprende:
      - Ricevimento/Portineria/Centralino;
      - Piani (camere,saloni,guardaroba);
    c) Ristorazione che comprende:
      - Ufficio Manifestazioni;
      - Sala/Bar;
      - Cucina;

Con le seguenti precisazioni:
    - il settore ricevimento/portineria/centralino e’ costituito da un gruppo omogeneo multifunzionale di operatori che assolvono indistintamente a tutte le incombenze del settore;
    - il settore piani e’ composto da gruppi omogenei di cameriere, facchini e guardarobiere che operano con la massima interscambiabilità per l’assolvimento dei compiti;
    - il settore sala/bar/caffetteria costituito da un unico gruppo omogeneo che provvede con la massima interscambiabilità e mobilità alle specifiche funzioni.

Mobilità mansioni inferiori - mansioni superiori
    - in relazione all’art. 24 del CCNL - AICA le parti concordano che in presenza di aumento dei flussi di clientela (dovuti ad esempio a convegni, manifestazioni, gruppi, ecc.) ed in presenza di eventi contingenti ed imprevedibili è consentito l’utilizzo della mobilità.
    Per l’individuazione dei lavoratori interessati alla mobilità verranno adottati i criteri previsti dall’art. 24 lettera b) del vigente CCNL-AICA. In particolare, assumerà prevalenza il criterio della volontarietà.
    L’utilizzo dei lavoratori a mansioni inferiori dovrà essere effettuata in misura non preminente e per periodi prevedibili; l’indennità di cui alla lettera “d” del richiamato art. 24 è compresa in quella prevista all’art. 4 del presente accordo. In caso di utilizzo dei lavoratori a mansioni superiori troverà applicazione l’art. 21 del CCNL-AICA.


    Flessibilità: superamento orario settimanale cambio turno di lavoro

- In relazione al flusso della clientela (convegni, manifestazioni, banchetti, gruppi ecc.) ed in presenza di eventi imprevedibili e contingenti, previa intesa aziendale, verrà effettuato il regime di flessibilità di cui all’art. 67 del vigente CCNL-AICA.

- Eventuali cambi di turno saranno comunicati ai lavoratori interessati con un anticipo di almeno sette giorni fatte salve le ipotesi in cui la modifica sia dovuta ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nel rispetto del CCNL.

Art. 2 - Diritti d’informazione

L’azienda informerà preventivamente la RSU su eventuali processi di ristrutturazione e/o organizzazione aziendale che abbiano riflessi sull’occupazione.

In incontri semestrali da tenersi con la RSU l’azienda fornirà i dati relativi al fatturato, al movimento della clientela, alla composizione dell’organico ed all’utilizzo di prestazioni straordinarie ed extra.


Art. 3 - Delegato alla sicurezza

Al dipendente delegato alla sicurezza vengono riconosciute annualmente n. 40 ore di permessi retribuiti per l’assolvimento delle incombenze connesse all’incarico.


Art. 4 - Salario

In funzione del regime di flessibilità, mobilità e polifunzionalità che caratterizza l’organizzazione del lavoro del Villa con decorrenza 1° gennaio 1997 viene riconosciuto a tutti i dipendenti una indennità annua di L. 300.000 (trecentomila) lorde, non utile ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, da erogarsi in 4 rate trimestrali posticipate di L. 75.000.= ciascuna. Ai dipendenti assunti o cessati nel corso dell’anno la misura della predetta indennità sarà stabilita con le modalità previste dal CCNL per la maturazione dei ratei delle mensilità supplementari. Per i lavoratori a tempo parziale le suindicate misure saranno proporzionate alla minore prestazione fornita;

Art. 5 - Premio di risultato

In attuazione del dettato di cui al Prot. 23 luglio 1993 e del CCNL-AICA 17.12.1994 viene istituito un Premio di Risultato misto legato al conseguimento di obbiettivi di rendimento/produttività. Le caratteristiche e le modalità di calcolo sono riportate nell’all. che costituisce parte integrante del presente accordo.

L’ambito di applicazione del Premio di Risultato viene qui di seguito specificato:

- I risultati economici derivanti dall’applicazione dei criteri di calcolo desunti dall’all. “A" del presente accordo interesseranno solo i lavoratori in forza al 30 settembre di ogni anno;

- Per il personale assunto nel corso dell’anno ed in forza al 30 settembre, il premio sarà rapportato ai mesi prestati in corso d’anno;

- In caso di prestazione a tempo parziale il premio sarà rapportato alla minore prestazione fornita;

- Il Premio di Risultato sarà erogato in relazione alle giornate effettive di lavoro considerando tali anche le ferie, i permessi retribuiti - compresi quelli sindacali, l’infortunio sul lavoro e la maternità limitatamente al periodo di astensione obbligatoria;

- Il Premio di Risultato, come determinato nel suo ammontare complessivo secondo le modalità individuate sarà erogato con la retribuzione del mese di novembre di ogni anno;

- Le Parti si danno atto che il premio previsto dal presente accordo per propria funzione e natura trova disciplina di maturazione, spettanza ed erogazione esclusivamente nel presente accordo e nel CCNL-AICA del 17.12.1994. Le Parti hanno inteso consensualmente qui definire l’importo del premio spettante onnicomprensivo di ogni propria incidenza;

- Pertanto detto premio non avrà incidenza ulteriore su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere, né su trattamento di fine rapporto in ordine al quale le Parti ex. art. 2120 c.c. 2° comma intendono espressamente escluderne l’imputazione;


- Le parti si danno inoltre atto che l’erogazione come sopra definita ha caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento di esenzione contributiva previsto dal protocollo del 23 luglio 1993 e dal d.l. n. 499/1996, ovvero da nuovi analoghi provvedimenti legislativi relativi alla c.d. decontribuzione delle erogazioni di secondo livello;

- Nel mese di giugno 1997 verrà effettuata una verifica congiunta sui risultati conseguiti e sulle modalità di determinazione del parametro “c” di cui all’allegato “A”, utile al calcolo del PdR.


Art. 6 - Qualità

La Società dichiara di aver affidato a società di settore l’incarico di analizzare il grado di efficienza dei propri alberghi e di individuare i fattori che favoriscono la fidelizzazione della clientela. Potranno seguire, all’ultimazione della indagine, azioni dirette alla elevazione del livello della “qualità” dei propri alberghi.

In occasione della prima verifica del presente accordo potranno essere definite modalità e contenuti di un premio di risultato legato al fattore “qualità”; premio che non potrà comunque superare il 10% della somma degli importi previsti per i parametri di cui all’allegato “A” dell’art. 5 del presente accordo.


Art. 7 - Durata dell’accordo integrativo

Il presente accordo ha valenza dall’1.11.1996 al 30.9.2000. Le parti convengono che, in considerazione del particolare evento del Giubileo del 2000, di rinnovare il presente accordo integrativo entro il 30 novembre 1999.


Letto, confermato, sottoscritto.


ALLEGATO “A”
    1) INDIVIDUAZIONE DEI PARAMETRI

Il parametro è l’indicatore numerico di riferimento, in dipendenza del quale matura il PdR.

Si considerano parametri:

a) Incidenza del costo deI lavoro sul fatturato complessivo dell’albergo;
b) Ricavo complessivo appartamento per camera disponibile;
c) Percentuale di occupazione camere.
    2) DETERMINAZIONE DEL PdR

1) Per il parametro “a” viene presa come base la percentuale del 55,60% e quale obbiettivo quella del 41,30%. Alla fine dell’esercizio sociale (30 settembre) in presenza di un costo lavoro pari al 41,30% del fatturato netto verrà riconosciuto l’importo complessivo lordo di L.1.020.000 (unmilioneventimila).
    2) Comunque alla fine di ogni esercizio anche se non venisse raggiunto l’obbiettivo di cui sopra sarà corrisposto un premio calcolato come segue:
    - sulla riduzione del tasso di incidenza dal 55,60% di cui sopra al 48,30% sarà riconosciuto l’importo di L. 5.753 per ogni decimo di differenza; sulla riduzione tra il 48,30% ed il 41,30% posto come obbiettivo sarà riconosciuto l’importo di L. 8.571 per ogni decimo.
    3) Per il parametro “b” viene preso come valore base. il ricavo complessivo di appartamento per camera disponibile di L. 27.500.000 e quale obbiettivo il ricavo di L. 40.000.000. Alla fine dell’esercizio sociale (30 settembre) in presenza di un ricavo complessivo di appartamento per camera disponibile di L. 40.000.000. sarà riconosciuto l’importo complessivo lordo di L. 680.000.=.
    4) Comunque alla fine di ogni esercizio anche se non venisse raggiunto l’obbiettivo di cui sopra sarà corrisposto, per ogni milione di maggior ricavo di appartamento per camera disponibile rispetto a quello preso a base, un premio di L. 54.409
    5) La frazione di milione pari o superiore a L. 500.000 sarà arrotondata al milione superiore; la frazione inferiore a L. 500.000 sarà arrotondata al milione inferiore.
    6) L’ importo di cui al punto 4 sarà corrisposto anche a fronte di un eventuale superamento del ricavo posto quale obbiettivo.

    7) Una volta determinate, come previsto dall’art. 5 del presente accordo, le modalità di determinazione del parametro “c”. l’importo massimo complessivo lordo concordato sarà ripartito come segue:
- parametro “a”: 45% (lire 765.000 lorde);
    - parametro “b”: 30% (lire 510.000 lorde);
    - parametro1 “c”: 25% (lire 425.000 lorde).


Il giorno 13 dicembre 1996 in Roma presso l’Hotel Villa Pamphili, la Direzione dell’ATAHOTELS S.p.A. rappresentata dai Sigg. G. Mongelli, V. Buono e H. Migliaccio
e

la RSU dell’Hotel Villa Pamphili assistita dalle OO.SS. dei lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL rispettivamente rappresentate dai Sigg. Belli e Guglielmi, Magnifico e Giannetti
premesso

- che l’esercizio sociale ATAHOTELS S.p.A. coincide con il periodo ottobre/settembre e che quindi l’esercizio 1995/96 e’ appena concluso;

- che la RSA aziendale in data 31 gennaio 1996 presentò la piattaforma per il rinnovo dell’integrativo aziendale;

- che in data odierna hanno sottoscritto l’accordo integrativo aziendale

                          convengono
      di corrispondere l’importo di lire 700.000 lorde per persona quale premio di risultato per l’esercizio 1995/96 e lire 130.000 lorde per persona, al titolo di cui all’art. 4 del predetto accordo integrativo, per il medesimo esercizio. Detti importi saranno erogati ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato in forza alla data odierna. Agli assunti nel corso dell’esercizio ed ai dipendenti con contratto a tempo parziale, gli importi di cui sopra saranno rispettivamente rapportati al periodo lavorato nell’esercizio ed alla minore prestazione lavorativa fornita. Gli importi di cui sopra non produrranno alcun effetto su qualsiasi istituto contrattuale e/o di legge, T.F.R. compreso.


Letto, confermato e sottoscritto.


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