Sidercomit, Integrativo, 06/07/1974

Decorrenza: 07/01/1974
Scadenza: 07/31/1976

    SIDERCOMIT
6 luglio 1974
    ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE


    Omissis

    PIANI DI SVILUPPO E RISTRUTTURAZIONI

    Premesso che, dopo un’ampia discussione le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori hanno preso atto dei programmi di investimento della Azienda, da parte di quest’ultima si conferma l’intenzione di attuare le iniziative di cui all’allegato, iniziative che sono ovviamente subordinate alle procedure di approvazione previste per gli investimenti di Aziende a Partecipazione Statale.
    Le concrete possibilità di attuazione ed i tempi di realizzazione indicati per ciascuna di dette iniziative, sono condizionati dall’ottenimento dei nulla osta e/o benestari che devono essere concessi a termini di legge dai competenti Enti locali.
    Le entità di investimento di cui all’allegato si riferiscono ai costi del mag-gio del 1974.
    Gli investimenti di cui all’allegato e quelli attualmente in ultimazione si prevede possano comportare un incremento occupazionale (rispetto alla forza al 1° gennaio 1974) attorno al 13-14%, corrispondente a 220 unità circa.
    Di tale incremento circa il 50% troverà collocazione nelle aree geografiche corrispondenti alle Filiali di Roma, Napoli e Palermo.
    Compatibilmente ai tempi tecnici di approvazione dei progetti presentati tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto nel periodo racchiuso fra la fine del 1975 e la prima metà del 1976.
    Eventuali ristrutturazioni che dovessero essere attuate entro il periodo di validità del presente accordo e quelle attuate nell’ambito dei piani di sviluppo di cui all’allegato dell’accordo stesso, saranno oggetto di tempestiva comunica-zione da parte della Società alle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
    I riflessi di tali ristrutturazioni, ferma restando la salvaguardia dei livelli occupazionali e di professionalità dei lavoratori, saranno trattati ai competenti livelli al fine di concordare quanto necessario per evitare gli effetti obiettivamente negativi sulle condizioni dei lavoratori.

    PATRONATO

    Le parti, in merito allo svolgimento dell’attività degli Istituti di Patronato ai sensi dell’art. 12 della legge n. 300, all’interno dell’Azienda, convengono quanto segue:

    1) I Patronati svolgeranno i compiti previsti dal D.L.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804 nei confronti dei singoli lavoratori interessati della Sidercomit mediante propri rappresentanti, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica rilasciato dalle rispettive Direzioni Provinciali dei Patronati stessi i quali dovranno segnalare le eventuali variazioni.

    2) I predetti rappresentanti dei Patronati I.N.CA. - I.N.A.S. - I.T.A.L. svolgeranno le proprie funzioni nel locale che verrà messo a disposizione durante l’esercizio della loro attività.

    3) Per lo svolgimento delle stesse verranno concordati in ogni unità produttiva dell’Azienda i giorni e gli orari atti a consentire contatti con i lavoratori fuori dall’orario di lavoro.
      Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato di cui al punto 1) dovessero conferire durante l’orario lavorativo con un dipendente dell’Azienda per l’espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione Aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino esigenze di carattere tecnico ed organizzativo.

    TUTELA DELLA SALUTE E DELL’INTEGRITA’ FISICA DEI LAVORATORI

    Sulla materia le parti rinviano alle intese raggiunte in data 12 ottobre 1973.

    CONSIGLIO DI AZIENDA

    Nelle singole unità produttive verrà affidata al Consiglio di Azienda, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori a livello aziendale.
    Nel Consiglio di Azienda, composto unicamente da lavoratori in forza nel-l’unità produttiva, si identificano unitariamente le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 300.
    I nominativi dei componenti il Consiglio di Azienda e le loro eventuali variazioni verranno comunicati per iscritto alla Direzione, congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
    Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni, il Consiglio di Azienda disporrà di permessi retribuiti per un totale complessivo di 6.000 ore per tutta l’Azienda.
    Tali permessi, che saranno proporzionalmente ripartiti tra la Sede Centrale e le Filiali in rapporto all’entità del personale in forza. assorbono quelli spettanti ai dirigenti delle RSA. a norma dell’art. 23 della legge n. 300/70 nonché di quelli previsti dall’art. 116 del vigente CCNL 21 novembre 1973 per i dipendenti dalle Aziende commerciali.
    I permessi di cui sopra saranno richiesti, di norma, per iscritto e con preav-viso di 24 ore indicando i nominativi dei beneficiari.
    la presente normativa assolve le intese in materia di permessi sindacali contenute nella lettera inviata dall’Azienda in data 18 maggio 1972 alle O.S.L. firmatarie.
    Nei casi di mancata costituzione del Consiglio di Azienda di cui al presente articolo continueranno ad operare nell’ambito di quanto previsto dalla legge n. 300/1970 e del CCNL 21 novembre 1973 le strutture sindacali esistenti.

    Dichiarazione a verbale

    Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa, contrattuale interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.

    LAVORATORI STUDENTI

    In aggiunta alle ore di permesso retribuito previsto dal secondo comma dell’art. 44 del vigente CCNL 21 novembre 1973 per le Aziende commerciali, i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, potranno usufruire di 56 ore lavorative all’anno per la preparazione alle prove d’esame.

    CONTRIBUZIONI SOCIALI

    L’Azienda, nell’intento di contribuire ad una accelerazione nella soluzione dei problemi riguardanti case, trasporti, asili nido, che interessano i lavoratori da essa dipendenti s’impegna a concorrere con suo finanziamento ad iniziative a tal fine assunte dagli Organi ed Enti pubblici istituzionalmente competenti in materia, nel quadro delle leggi vigenti e promosse previa consultazione con le Associazioni Sindacali degli imprenditori e dei lavoratori.
    L’Azienda a tali effetti s’impegna a garantire il suo contributo di finanziamento alle iniziative di cui sopra dando corso al versamento di esso a partire dal momento in cui le iniziative stesse assistite da altri stanziamenti di finanziamento adeguati a coprire il complesso delle spese previste (dedotta la parte coperta dalla garanzia dell’Azienda, siano giunte alla fase operativa).
    L’importo complessivo annuo a tale fine impegnabile è pari a L. 10.000.000 (diecimilioni); i relativi stanziamenti saranno liquidati di anno in anno con esclusione di capitalizzazioni anticipate e di accantonamenti di residui, salva la pos-sibilità di utilizzazione nell’anno immediatamente successivo allo stanziamento.
    Circa i criteri di attribuzione del contributo aziendale in relazione alle varie iniziative che verranno individuate, interverranno tra le parti successive intese.

    MALATTIA E INFORTUNIO

    Le parti si danno atto che l’Azienda già opera l’anticipazione delle indennità a carico dei competenti Istituti assicurativi.

    STRUTTURA RETRIBUTIVA

    1) In relazione alla richiesta avanzata dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti, l’Azienda aderisce alla fissazione, a partire dal 1° luglio 1974, dei seguenti valori mensili di retribuzione:

    1° Super L. 265.600.
    1° L. 248.200.
    2° L. 208.000.
    3° L. 188.495.
    4° L. 166.550.
    5° L. 160.835.
    6° L. 155.105.
    7° L. 148.425.

    2) I valori di livello di cui sopra inglobano qualsiasi erogazione aziendale in precedenza concessa.
    3) Al personale inquadrato nel lo livello in forza alla data di decorrenza del presente Accordo, verrà assicurato un superminimo di L. 9.000 non assorbibili in caso di futuri aumenti tabellari.
    4) I benefici di cui ai punti 1° saranno assorbiti fino a concorrenza del loro ammontare sui superminimi in atto al 30 giugno 1974.
    5) Le parti si danno atto che i valori retributivi di cui al punto 1°, il superminimo di cui al punto 3°, nonché il premio speciale di cui al presente Accordo assolvono a quanto previsto dal CCNL in materia di contrattazione integrativa aziendale, provinciale e settoriale.
    6) Agli effetti del computo degli aumenti periodici di anzianità sì confermano le retribuzioni mensili convenzionalmente stabilite con l’Accordo del 25 ottobre 1973.

    PREMIO SPECIALE

    Viene concordata l’estensione a tutto il personale del Premio Speciale e lo stesso viene fissato nella misura di L. 23.000 mensili.
    Nei confronti del personale inquadrato al livelli 1° Super e 1°, l’Azienda assorbirà dai Premi speciali annui in atto al 30 giugno 1974, mensilizzati (sulla base delle mensilità contrattuali) l’importo di L. 7.000 mensili.
    Ad assorbimento avvenuto l’eventuale residuo del vecchio Premio verrà trasferito sullo stipendio di fatto e considerato come importo non assorbibile.

    INDENNITA’ DI CONTINGENZA

    Il valore dei punti di contingenza limitatamente agli scatti in variazione dal 1° agosto 1974, viene allineato al 2° livello (25,80) per tutti i dipendenti inquadrati dal 7° al 3° livello compreso. Con decorrenza 1° novembre 1975, con gli stessi criteri, l’allineamento avrà luogo al 1° livello (34.23).
    Le parti si danno atto che tale trattamento è anticipativo e non cumulativo di future eventuali modifiche all’attuale sistema della scala mobile.
    Rimane confermato che l’art. 2 dell’accordo applicativo della scala mobile di cui al vigente CCNL per le Aziende commerciali, non comporta l’adeguamento dei punti maturati antecedentemente al 1° agosto 1974 secondo i criteri sopra esposti.

    INDENNITA’ DI ANZIANITA’

    L’indennità di anzianità per il personale non impiegatizio, per il servizio prestato fino al 31 dicembre 1970, viene fissato nella misura di giorni 18 per ogni anno di servizio prestato.

    DECORRENZA E DURATA

    Il presente Accordo ha decorrenza dal 1° luglio 1974 e sarà valido fino al 31 luglio 1976.

    SCATTI DI ANZIANITA’

    Sulla materia le parti rimangono di intesa che, fermo restando l’onere complessivo derivante dalla ipotesi di soluzione prospettata dall’Azienda, sarà indi-viduata congiuntamente una possibile soluzione alternativa prima della stesura definitiva dell’Accordo.
      N.D.R. — In sede di stesura è stato concordato il testo seguente:
    SCATTI DI ANZIANITA’

    Le parti al fine di armonizzare il trattamento scatti di anzianità fra i lavoratori passati a categoria superiore nel periodo 1° gennaio 1946-30 giugno 1973 rispetto a quelli passati in date successive, pur riconfermando la validità di come operato in occassione dei singoli passaggi, avendo regolato gli stessi secondo le norme contrattuali vigenti nei vari periodi, convengono quanto segue:
    a) verrà preso in considerazione ai fini della ricostruzione del monte scatti maturati, il numero dei trienni interi intercorrenti dalla data di assunzione alla data del passaggio nella categoria di appartenenza al 30 giugno 1973.
    Per gli assunti precedentemente al 1° gennaio 1946 varrà l’anzianità maturata da quest’ultima data;
    b) verrà applicata, per la determinazione del valore unitario degli scatti, la percentuale del computata sull’imponibile scatti in atto al 30 giugno 1973, relativo al livello di appartenenza a questa data;
    c) l’ammontare conseguente alle operazioni di cui ai punti precedenti, verrà ag-giunto all’imposto del monte scatti congelati in essere al 30 giugno 1973, assu-mendo la medesima natura;
    d) la corresponsione dei benefici derivanti da quanto sopra avverrà a far tempo dal 1° luglio 1974, data di decorrenza del presente Accordo;
    e) con la ricostruzione di cui sopra le parti hanno inteso dare una soluzione definitiva all’istituto degli scatti di anzianità per il periodo precedente il 1° luglio 1973 senza apportare alcuna modificazione alle date di maturazione degli scatti maturati o che matureranno in data successiva al 1° luglio 1973.
    BOZZA DI LETTERA DELLA SIDERCOMIT ALLA FILCAMS, FISASCAT E UIDATCA

    Con riferimento alle intese intercorse in occasione della stipulazione del-l’Accordo aziendale del 6 luglio 1974 Vi comunichiamo che, fermo restando quanto previsto dall’art. 118 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per le Aziende commerciali, di cui rimane valido integralmente il contenuto, il numero delle ore annuali retribuite per le assemblee viene elevato a 12 con decorrenza dal 1° luglio 1974.
    BOZZA DI LETTERA DELLA SIDERCOMIT ALLA FILCAMS, FISASCAT E UIDATCA
      In relazione alla richiesta rivoltaci dalle Organizzazioni in indirizzo a chiusura delle trattative per la stipulazione dell’Accordo aziendale del 6 luglio 1974 Vi comunichiamo che, aderendo alla richiesta stessa, provvederemo a corrispondere al personale in forza alla suddetta data una erogazione « UNA TAN-TUM » di L. 30.000.

      Distinti saluti.


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