SGS, Accordo Integrativo, 25/11/1971

Decorrenza: 10/01/1971
Scadenza: 06/30/1976

S.G.S. (Società Generale Supermercati) 25 novembre 1971
ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE PER LE FILIALI DI MILANO

Omissis

Art. 1 Parità normativa:
per quanto riguarda l’art. 45, punto 2 lett. C (ferie); le parti convengono che il godimento venga anticipato al primo periodo.
Per quanto riguarda il calcolo dell’indennità di anzianità, fermi restando i criteri di calcolo previsti dal CCNL 31-7-70, l’azienda per quanti cessassero il rapporto di lavoro nel periodo dal 1-7-73 al 31-12-73, corrisponderà la cifra di complemento necessaria per raggiungere la quantificazione che scaturirebbe dall’applicazione dei criteri di calcolo che entreranno in vigore dal 1-1-1974.

Art. 2 - Nastro orario:
per quanto riguarda la distribuzione dell’orario di lavoro ordinario giornaliero le parti concordano che lo stesso non dovrà superare l’arco di 10 (dieci) ore nei giorni feriali e di 11 (undici) ore nei giorni prefestivi a far tempo dal 6-12-1971.


Art. 3 - Apprendistato:
le parti concordano la riduzione del periodo di apprendistato a 9 (nove) mesi.


Art. 4 Part-time:
le parti convengono di riconoscere a tutto il personale a tempo parziale, a titolo di “ indennità part-time ”, una maggiorazione in misura pari al 10°/o (dieci per cento) della quota di minimo tabellare effettivamente percepito. Tale indennità verrà a cessare a tutti gli effetti in caso di passaggio a tempo pieno.
Le parti concordano di fissare nella misura del 25% (venticinque per cento) il numero del personale a tempo parziale rispetto al personale a tempo pieno di ogni singola unità operativa.
Resta inteso che al personale part-time si applica integralmente, in quanto applicabile, il vigente CCNL, ovviamente in proporzione all’entità della prestazione lavorativa.
Per quanto riguarda l’istituto delle ferie, le parti concordano che i lavoratori a tempo parziale abbiano diritto alle ferie previste dallo scaglione di anzianità determinato dal CCNL per la categoria di appartenenza, ovviamente in via proporzionale all’entità della prestazione lavorativa. Tali ferie saranno godute in modo che, attraverso il cumulo tra le ferie cui il lavoratore ha diritto ed il tempo di non prestazione lavorativa del dipendente medesimo, venga assicurato un periodo complessivo di assenza del lavoro pari a quello usufruito a titolo di ferie del lavoratore a tempo pieno.
Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il lavoratore avrà diritto, in caso di successiva risoluzione del rapporto di lavoro, all’indennità di anzianità spettante giusta il suo inquadramento contrattuale e risultante dalla rivalutazione a tempo pieno (indennità part-time esclusa) della propria retribuzione di fatto per il periodo di prestazione lavorativa effettuato a tempo pieno, alla quale si aggiungerà ovviamente la propria retribuzione di fatto finale riferita al periodo di prestazione lavorativa svolto in qualità di lavoratore a tempo parziale.
Nei casi di richiesta da parte dei lavoratori a tempo pieno di trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo parziale, le parti convengono di accordare la precedenza ai casi di comprovata necessità personale.
I periodi di permanenza nei vari raggruppamenti sono gli stessi previsti per i lavoratori a tempo pieno.
Le parti inoltre concordano che in caso di assunzione del personale a tempo pieno, venga data la precedenza al personale a tempo parziale che decidesse di passare a tempo pieno, sempreché sussista una identità di mansione.
Qualora tale evenienza si verificasse tra mansioni differenti, si procederà di volta in volta alla identificazione dei requisiti necessari; il criterio di priorità in materia dovrà essere, in linea di massima, l’anzianità aziendale o di mansione.

Art. 5 Minimo garantito:
Le parti concordano di garantire comunque a tutti i lavoratori in servizio alla data del 30-9-1971 un importo globale complessivo di L. 7.000 (settemila) lorde mensili per 14 mensilità.
Tale importo viene erogato sia a coloro che non percepissero aumento retributivo alcuno, sia per la relativa differenza, a coloro che percepissero aumenti retributivi di fatto inferiori all’importo complessivo di L. 7.000 (settemila) lorde mensili in conseguenza dell’applicazione del nuovo inquadramento previsto dal presente accordo.
Tale incremento deve intendersi riferito in aggiunta alle retribuzioni mensili globali di fatto percepiti dagli stessi lavoratori antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Nel caso che l’importo derivante dal passaggio di categoria e di raggruppamento nell’ambito della stessa categoria risultasse superiore all’importo in parola di L. 7.000 (settemila) lorde mensili, l’eccedenza verrà prelevata dal-l’assegno personale assorbibile fino a concorrenza di quest’ultimo ove esista. In caso contrario, al lavoratore spetterà l’intero importo relativo al passaggio di raggruppamento di categoria.
Le parti concordano inoltre che anche tutti gli aumenti derivanti dal passaggio di categoria o di raggruppamento che si verificheranno in futuro come conseguenza dell’applicazione del presente accordo, vengano assorbiti sugli assegni personali assorbibili fino a concorrenza degli importi erogati in con-seguenza dell’applicazione del presente accordo.

Art. 6 Qualifiche (mercati)

Addetti ai registratori di cassa C3 (116) per 18 mesi
e rifornimento banco C1 (125) per 48 mesi
Baristi C1 super (132) per 24 mesi
Addetti al bar C1 extra (135)
Caporeparto scatolami (vice dir.)
Primo addetto macelleria B3 151
Primo addetto ortofrutta
Primo addetto salumi e formaggi
Secondo addetto reparto carni Dl (120) + 12 punti parametrali
Secondo addetto ortofrutta Dl (120) + 5 punti parametrali
Impiegata cassiera C1 (125) per 18 mesi
C1 extra (135)
Confezionatrici, prezzatrici, rifornitori C3 (116) per 12 mesi
(120) per 8 mesi
(125)
Addetti carico e scarico D2 112
movimentazione merci
Addetti pulizie anche con mezzi meccanici D3 107
(pressa cartoni, movimentazione vuoti)
Addetti esclusivamente pulizie D4 (100)

Quanto sopra ferme restando le mansioni attualmente svolte.

Art. 7 - Trasferimenti:
L’azienda comunicherà in base allo Statuto dei Lavoratori le motivazioni del trasferimento definitivo almeno 7 (sette) giorni prima dello stesso. In caso di temporaneo trasferimento da una unità produttiva all’altra, la azienda rimborserà al lavoratore, oltre le normali spese di viaggio, le ulteriori eventuali maggiori spese sostenute dallo stesso.

Decorrenza e durata:
il presente accordo ha decorrenza dall’1-l0-l971 e scadenza al 30-6-1973.

DICHIARAZIONE A VERBALE

1) Le parti si danno atto che, in caso di passaggi a categoria superiore il lavoratore conserverà gli importi maturati a titolo di scatti di anzianità nella categoria di provenienza.
La maturazione degli stessi continuerà sino alla concorrenza degli 8 (otto) scatti complessivi previsti dall’art. 80 del CCNL 31 luglio 1970.
La serie di scatti precedentemente maturata, sarà rivalutata al momento della corresponsione del nuovo scatto sulla base di quanto previsto dal succitato art. 80.

2) Le organizzazioni sindacali prendono atto che verrà data da parte dell’azienda applicazione integrale dell’art. 79 del CC CCNL vigente.

3) Le parti si danno atto che i problemi relativi alla maternità e malattia ai diritti sindacali e agli organici verranno successivamente esaminati in sede nazionale.

4) Per le anzianità maturate nelle qualifiche ove è previsto un iter automatico di carriera, le stesse saranno ritenute valide nei tempi indicati per ogni singolo inquadramento, come indicato nell’art. 6.

5) Le addette ai registratori di cassa - attualmente inquadrate in cat. C 2, che abbiano maturato o che maturino nel tempo 18 (diciotto) mesi di anzianità in categoria - verranno inquadrate in cat. C 1 Super (132).

6) Le organizzazioni sindacali si danno atto che, per quanto riguarda il personale addetto ai registratori di cassa (con intercambiabilità di mansioni), la distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero non dovrà superare le 10 ore e mezza nei giorni feriali e le 11 ore e mezza nei giorni prefestivi.


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