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18 febbraio 1971
ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE NAZIONALE
Omissis
E’ stato stipulato il seguente accordo integrativo aziendale:
PREMESSA
1. Il rapporto di lavoro tra la Kodak S.p.A. e i dipendenti (operai e impiegati) è regolamentato dal C.C.N.L. del 31 luglio 1970 per dipendenti da Aziende Com-merciali e dagli accordi economici integrativi provinciali;
2. Il presente accordo costituisce attuazione della contrattazione integrativa a livello aziendale prevista dal Titolo XXXI del C.C.N.L. del 31 luglio 1970;
3. Le parti contraenti si impegnano a rispettare, ed a far rispettare dalle persone che esse rappresentano le norme del presente accordo, per il periodo della sua validità;
4. L’applicazione delle norme del presente accordo si intendono estese anche ai dipendenti della Società il cui rapporto ricade sotto la disciplina del C.C.N.L. 15 maggio 1928 per Viaggiatori e Piazzisti dipendenti da Aziende Commerciali;
5. Il presente accordo è valido ed operante nell’ambito di tutto il territorio nazionale.
Titolo I
ESERCIZIO DEI DIRITTI SANCITI DALLO STATUTO DEI LAVORATORI Art. 9
Tutela della salute e dell’integrità fisica
A. La Società, prendendo atto di quanto enunciato dall’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori, riconosce alle Sindacali Aziendali il diritto ai con-trollo delle condizioni ambientali e di lavoro e alla promozione di iniziative volte alla attuazione di ogni misura idonea a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore.
B. In riferimento alle iniziative di cui sopra, salvi restando i diritti ed il ruolo preminente riconosciuto alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, la Società concorda con esse la costituzione di tre Comitati (Cinisello, Roma, Napoli) composti ognuno da 3 dipendenti designati dai Rappresentanti dei lavoratori e da 3 rappresentanti della Società.
La Società si dichiara fin d’ora d’accordo ad istituire controlli sanitari periodici, la definizione dei quali sarà uno dei primi atti dei Comitati suddetti. La costituzione dei Comitati avverrà in epoca immediatamente Successiva alla stipulazione formale del Contratto Integrativo Aziendale.
Un altro degli atti iniziali di ciascun Comitato consisterà nella scelta dell’Ente pubblico cui demandare, in via prevalente gli accertamenti e i controlli di volta in volta ritenuti necessari nonché la prescrizione d’autorità delle misure eventualmente giudicate necessarie; si concorda che la designazione di un Ente quale Organismo preminente ai fini degli interventi in Azienda non preclude in assoluto il ricorso ad altri Enti abilitati a compiti analoghi, qualora ciò si rivelasse di più immediata efficacia in relazione ad uno specifico problema. All’atto della costituzione dei Comitati anzidetti si procederà alla stesura di un regolamento operativo che ne chiarirà più dettagliatamente le modalità di funzionamento
Art. 10
Lavoratori studenti
La Società concorda sulla assegnazione ai lavoratori studenti (individuabili secondo la definizione data dallo Statuto dei Lavoratori) di turni di lavoro non variabili.
Si conferma la concessione di i giorno di permesso retribuito supplementare per ciascun esame, nella giornata che precede l’esame stesso, purché sia lavorativa.
In caso di esami da sostenersi in giornate consecutive viene accordato, sulla base del criterio anzidetto, un solo giorno addizionale (quello antecedente l’inizio degli esami).
Art. 12
Istituti di Patronato
Si concorda che, in appendice rientrante nel presente Integrativo Aziendale, non oltre la data del 31 luglio 1971, verranno definite le modalità di svolgimento, all’interno dell’Azienda, delle attività degli Istituti di Patronato designati dalle tre Organizzazioni Sindacali CGIL - CISL - UIL.
Art. 21
Referendum
Vengono concordate le seguenti modalità di svolgimento dei referendum:
a) stampa del testo a cura delle R.S.A. e C.I., fuori orario di lavoro;
b) distribuzione della scheda ai dipendenti a mezzo delegato di reparto o altra persona incaricata dalle R.S.A., anche durante l’orario di lavoro, previa infor-mazione al Capo Reparto;
c) spoglio da parte delle R.S.A. e C.I., fuori orario di lavoro, o in casi eccezionali durante l’orario di lavoro con permesso sindacale senza obbligo di preavviso. Sarà fornita alla Direzione, per conoscenza, informazione sull’argomento oggetto del referendum; la Direzione Relazioni Industriali informerà preventivamente tutti i Reparti sulla imminente consultazione.
Art. 23
Permessi retribuiti ai Dirigenti delle R.S.A.
La Società è d’accordo a considerare cumulabili nel corso dell’intero anno i permessi retribuiti spettanti a ciascun Dirigente di Rappresentanza Sindacale Aziendale, nella misura di 96 ore annuali.
Titolo II
INQUADRAMENTO CONTRATTUALE
1) Variazioni di categoria (per gruppi di mansioni)
Le richieste di variazioni di categoria per gruppi di mansioni presentate dalle Rappresentanze dei lavoratori e accolte dalla Direzione Aziendale sono indicate sul foglio allegato (A).
2) Procedura su richiesta cambi di categoria (individuali)
La Società riconosce alle Rappresentanze Sindacali Aziendali e alle Commissioni Interne il pieno diritto a controllare e discutere l’inquadramento con-trattuale.
Il dipendente ha quindi la piena facoltà di ricorrere, per la soluzione di problemi ad esso inerenti, sia alle R.S.A. e C.I., sia tramite la via gerarchica o anche direttamente alla Direzione Relazioni Industriali, previa informazione al Capo Reparto.
3) Valutazione del Personale
La Società mantiene operante il proprio piano interno di valutazione delle caratteristiche, capacità e qualità delle prestazioni individuali, inteso ad accertare le possibilità di miglioramento della posizione di ogni singolo dipendente. Il risultato della valutazione che l’Azienda effettuerà di norma una volta l’anno — sarà espresso nel « modulo di valutazione individuale ».
Le responsabilità delle valutazioni di cui sopra compete esclusivamente al Capo Reparto e ai livelli supervisivi superiori.
Si concorda che il colloquio, tramite il quale il dipendente è messo a conoscenza della preliminare valutazione espressa nei suoi confronti dal Capo Reparto, debba precedere l’inoltro della valutazione stessa ai livelli supervisivi superiori.
Titolo III
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
1) Parità retributiva tra Cinisello e Roma, Napoli e altre Sedi
La Società accetta e intende applicare il principio della parità del trattamento economico minimo per tutti i dipendenti che svolgono uguali compiti. In tal senso, con decorrenza 1° febbraio 1971, ha avuto luogo l’adeguamento delle retribuzioni del personale delle sedi periferiche, ai minimi corrisposti al personale svolgente analoghi compiti in Cinisello.
Con decorrenza 1° luglio 1971 diverranno operanti, ai fini dell’adeguamento retributivo, le risultanze dei raffronti con Cinisello delle posizioni retributive del personale delle sedi periferiche, anche già superiori ai minimi di cui al punto precedente, sulla base dei seguenti fattori:
— parità di mansioni
— parità di anzianità aziendale e nella mansione
— parità di merito definita in sede di valutazione individuale.
2) Indennità di turno diurno
a) rientrano nella definizione di turno:
- tutti gli orari di lavoro effettuati a rotazione dal personale, il cui avvicen-damento determina nell’arco della giornata una attività lavorativa complessivamente pari o superiore a 12 ore;
- altri orari assegnati a rotazione che, pur avvicendandosi senza determi-nare nell’arco della giornata una attività lavorativa pari a 12 ore, comportino inizi di lavoro antecedenti di almeno i ora e 1/2 oppure succes-sivi di almeno 2 ore e 1/2 rispetto all’inizio dell’orario centrale.
b) L’orario centrale, intendendosi per tale quello osservato dalla maggioranza del personale non turnista di ciascuna sede, è escluso in ogni caso dalla corresponsione dell’indennità di turno.
c) Il lavoro straordinario, eseguito in anticipo o in prosecuzione di turni, è escluso dal pagamento dell’indennità di turno.
d) I turni di lavoro eseguiti nelle giornate di sabato e festività danno diritto al pagamento della indennità di turno, purché siano di 8 ore lavorative.
e) L’indennità di turno è determinata nella misura distinta del 5.50% e 7.00% sulla paga oraria globale (stipendio lordo : 170).
La percentuale del 7.00% viene corrisposta per i turni più disagiati, attualmente identificabili per Ciniseilo, Roma e Napoli negli orari 6-14 e 14-22.
f) Si prende atto che al presente momento vengono svolti turni, rientranti nelle definizioni suddette, nei seguenti reparti di lavoro:
Kodacolor - Kodachrome - Ektachrome - R. S. - Manutenzione - E.D.P.-Infermeria - Portineria.
g) E’ confermata la decorrenza del pagamento della indennità di turno dal 1-9-1970.
Si concorda che per il periodo 1-9-70 - 28-2-71 la liquidazione della indennità abbia luogo mediante il pagamento di un forfait di importo unico di L. 45.000 (riferita a situazione media tipo).
3) Indennità di turno notturno
L’indennità di turno notturno viene concordata nella misura del 25% sulla paga oraria globale, per le ore di lavoro ordinarie comprese dalle 22 alle 6. Questa nuova voce sostituisce l’indennità già esistente denominata « compenso lavoro notturno », e pari al 15%.
4) Straordinario festivo notturno
Rientrano in questa definizione le ore straordinarie prestate dalle ore 0 alle ore 6 e dalle 22 alle 24 in domenica e nelle festività infrasettimanali.
Il lavoro prestato nei suddetti giorni ed orari viene compensato con la mag-giorazione dell’80% sulla paga oraria globale.
5) Premio aziendale
Si concorda la istituzione di un premio aziendale annuale pro-capite articolato in una parte fissa di L. 80.000 e in una parte mobile rapportata all’anzianità di servizio del dipendente, così articolata:
Per anzianità inferiore ad 1 anno 0
Per anzianità da 1 anno a 2 anni, alla data del 31/10 5.000
Per anzianità da 2 anni a 3 anni, alla data del 31/10 10.000
Per anzianità da 3 anni a 5 anni, alla data del 31/10 20.000
Per anzianità da 5 anni a 8 anni, alla data del 31/10 35.000
Per anzianità oltre gli 8 anni, alla data del 31/10 50.000
Tempi e modalità della corresponsione: con lo stipendio di ottobre di ogni anno
Ratei
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi intercorrenti tra la data del 1° novembre e quella del 31 ottobre dell’anno successivo, al dipendente saranno corrisposti tanti dodicesimi di premio per quanti sono i mesi di servizio prestati nel periodo anzidetto.
Gradualità
Per l’anno 1971 (1° novembre 1970 - 31 ottobre 1971) il premio verrà corrisposto nella misura degli 8/12mi degli importi complessivi (parte fissa e mobile).
Assorbibilità
Si intende fissata con riferimento a premi di analoga natura che venissero concessi in occasione di future contrattazioni collettivi (ad esempio premi di produzione, fedeltà, collaborazione, compartecipazioni, ecc.).
6) Autisti
a) Viene stabilita una indennità mensile fissa pro-capite di L. 7.000, da corri-spondersi agli autisti dei Servizi R.S. e Magazzino.
b) L’Azienda si impegna a sistemare gradualmente i problemi relativi a:
— ristrutturazione carichi;
— percorrenza;
— parco automezzi
c) L’importo del rimborso pasto viene portato a L. 2.200, con decorrenza 1° marzo 1971.
d) Multe - L’Azienda si assumerà il totale carico per multe relative ad infrazioni di sosta vietata e per quelle dipendenti da deficienze dell’automezzo se non imputabili a negligenza degli autisti. Tutte le altre multe, aventi causale diversa, sono a carico dell’Azienda nella misura del 50%.
7) Personale di manutenzione
a) Le ore effettuate dal personale di manutenzione nella giornata di riposocompensativo del sabato continueranno ad essere retribuite con la maggiorazione del 20%.
b) In considerazione del disagio derivante dalla distribuzione degli orari normali di lavoro nella settimana che includono di regola la giornata del sabato — viene concessa una indennità fissa mensile pro-capite di L. 3.000.
c) Viene concesso il rimborso pasto nella misura di L. 2.200 nei giorni in cui non sia prevista la distribuzione del pasto (mensa o sacchetto freddo), in presenza di orari di lavoro di 8 ore oppure per orari di almeno 6 ore il cui termine sia successivo alle ore 15.00 o alle ore 21.00.
d) I turni saranno ristrutturati in modo da consentire a tutti, a rotazione il godimento nella giornata del lunedì del riposo compensativo del sabato.
e) Verranno installati distributori di bevande calde, opportunamente dislocati, che assicureranno ristoro al personale impegnato fuori orario normale.
f) Verranno fornite tenute da lavoro adeguate alle stagioni, con le distinzioni del caso (personale interno o esterno).
g) Viene fissata una indennità di L. 6.000 da corrispondersi, a mezzo nota di piccola cassa, in tutti i casi in cui un dipendente venga chiamato urgentemente a domicilio senza preavviso.
8) Orari di lavoro per le lavoratrici madri (personale fisso)
Alle lavoratrici madri con figli fino ad 1 anno di età, viene assegnato l’orario di lavoro centrale.
9) Permanenza in camera Oscura
La Società si impegna a limitare la permanenza in camera oscura attraverso la rotazione in altri compiti del personale addetto, riducendola conseguente mente con effetto immediato a 4 ore giornaliere per il periodo 1° novembre - 30 aprile. A partire dal 1972 la Società si impegna altresì ad avviare a graduale soluzione il problema della permanenza in camera oscura anche per il periodo di alta stagione.
Qualora esigenze organizzative in particolare nel periodo 15 agosto - 15 ottobre, richiedessero permanenze in camera oscura a tempo pieno, verrà accordato un break supplementare di 10 minuti.
10) Mansioni particolarmente onerose, nei laboratori
Per talune lavorazioni aventi caratteristiche intrinseche di particolare one-rosità e disagio, la Società si impegna ad alleviare i disagi Suddetti mediante una più frequente alternanza nella assegnazione dei compiti.
11) Periodi di godimento delle ferie annuali
La Società si impegna a rimuovere ogni vincolo finora esistente riferito al godimento delle ferie e ad evitare che altri vincoli vengano posti in futuro, intendendosi per vincolo il divieto prefissato e generale, riferito a qualsivoglia reparto, di usufruire delle ferie in un determinato periodo dell’anno. Per quanto concerne il personale dei laboratori e l’attuale vincolo a non usufruire delle ferie nel periodo 17 agosto - 15 ottobre, si concorda quanto segue:
a) l’assegnazione di ferie nel suddetto periodo avverrà iniziando dal 1972 con la gradualità consentita dalle difficoltà di carattere organizzativo da risolvere;
b) per l’anno corrente, a tutto il personale soggetto al vincolo già menzionato vengono concesse due giornate di ferie addizionali, da usufruirsi in periodobassa stagione (1° novembre - 30 aprile). Tale concessione resta collegata al periodo di permanenza del vincolo e quindi verrà meno dal 1972 in poi. L’epoca di godimento delle due giornate aggiuntive, relative all’anno 1971, viene estesa a tutto il 30 aprile 1972.
12) Conservazione posto per malattia
Il diritto alla conservazione del posto, in caso di malattia, viene garantito per un periodo massimo di assenza di 270 giorni in un anno solare.
I periodi di assenza cadenti oltre il 180° giorno sono esclusi dal pagamento di qualsiasi forma di retribuzione e saranno considerati utili ai soli fini della anzianità di servizio.
13) Integrazione trattamento INAM
La Società integrerà il trattamento INAM in uguale misura a tutti i dipen-denti fissi, indipendentemente dalla anzianità e secondo le modalità più favo-revoli correntemente applicate, a partire dal 1° marzo 1971.
14) Piano assicurativo
La Società realizzerà, entro il 31 maggio 1971, un piano assicurativo formu-lato come segue:
A) Per tutti i dipendenti
Rischio vita: 12 mensilità di retribuzione per qualsiasi causa (già in vigore), più 24 mensilità di retribuzione per causa di lavoro.
Rischio Invalidità permanente totale o parziale: 36 mensilità di retribu-zione (proporzionalmente ridotta per invalidità parziale sulla base di ta-belle ufficiali), per causa di lavoro.
B) Per personale che usa regolarmente autovettura della Società
Rischio vita: 24 mensilità di retribuzione in aggiunta alle 36 stabilite per tutti i dipendenti, per causa di lavoro.
Rischio invalidità permanente totale o parziale: 24 mensilità di retribuzione in aggiunta alle 36 stabilite per tutti i dipendenti (proporzionalmente ridotta per invalidità parziale sulla base di tabelle ufficiali, per causa di lavoro.
E’ data possibilità immediata di estendere la copertura dell’assicurazione vita (Danubio), già esistente ed a carico dell’Azienda per una annualità, ad una ulteriore annualità (3a) a carico del dipendente, in aggiunta a quella addizionale (2a) già consentita ed a carico del dipendente stesso.
15) Cure balneo-termali
La Società riconosce come permesso retribuito il periodo di assenza per cure balneo-termali da effettuarsi su prescrizione INAM, oppure su benestare del medico aziendale accordabile dietro presentazione di idonea documentazione probatoria.
Nel caso che enti assistenziali provvedano ad erogare, per il prescritto periodo di cure balneo-termali in tutto o in parte la retribuzione al lavoratore, l’intervento dell’Azienda consisterà nella integrazione del trattamento retributivo al 100%.
16) Procedura permessi
La Società metterà a punto, entro il 30 giugno 1971, una nuova procedura relativa alla concessione di permessi; eventuali casi di incertezza di applicazione saranno preliminarmente risolti tra Supervisor e Direzione Relazioni Industriali.
Tale procedura, prima della sua applicazione, sarà portata a conoscenza delle R.S.A. La sua diffusione definitiva sarà rivolta a tutto il personale.
17) Prestiti al personale fisso
La Società prevede la concessione di prestiti senza interessi al personale, in occasione del verificarsi di eventi eccezionali ed imprevisti, di entità pari a 2 mensilità di stipendio lordo (con scomputo in 12 mesi) o ad 1 mensilità di stipendio lordo (con scomputo in 6 mesi), in relazione alla importanza dell’evento.
18) Personale stagionale
La Società si impegna a dare precedenza, nelle conferme al termine della stagione o nelle assunzioni a tempo indeterminato, al personale stagionale avente maggiore anzianità complessiva di servizio, che abbia mostrato di possedere le capacità e attitudini complessive normalmente richieste al personale fisso, per le mansioni disponibili.
19) Pool
Là Società si impegna ad evitare in futuro che posizioni del Pool assumano caratteristiche di permanenza stabile in quel reparto.
20) Servizio mensa
La Società giudica interessanti le proposte presentate dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali e, confermando che verrà disdetta la attuale convenzione per la gestione mensa di Cinisello, con scadenza in data 15 agosto 1971, dà assicurazione che per gli orientamenti e la scelta della nuova gestione verranno preventivamente consultate le R.S.A. e C.I.
Resta confermata in ogni caso la ripartizione dell’onere corrente tra Azienda e dipendente, nella misura rispettiva del 60% e 40%.
21) Adesione a iniziative settoriali per gli asili-nido
La Società ha effettuato il versamento di un contributo « una tantum », a sostegno della iniziativa promossa dal Comune di Cinisello per la realizzazione di asili-nido comunali.
Conferma nel contempo l’impegno a mantenere in funzione l’attuale nido aziendale, garantendo anche per il futuro l’impegno del personale ad esso addetto nei compiti finora svolti.
22) Lavoratori studenti (selezioni interne)
La Società si impegna a tenersi costantemente informata sui dipendenti che studiano e che hanno positivamente concluso gli studi, ed a tenerli sistema-ticamente presenti in occasione di necessità di personale.
23) Sviluppo delle carriere
A conferma e seguito di quanto dichiarato al punto 3) del Titolo II, la Società ribadisce la sua volontà a valorizzare le qualità messe in luce dai suoi dipendenti; assicura pertanto il massimo impegno a tenere in considerazione in prima istanza il personale interno nella assegnazione di nuovi e più qualificati incarichi.
24) Personale viaggiante
Le nuove regole che saranno stabilite per il personale viaggiante, verranno incluse nella raccolta generale delle norme che regolano il rapporto di lavoro tra Kodak e dipendenti, in apposito capitolo.
Detto manuale verrà approntato non oltre la data del 31 dicembre 1971.
Nota a verbale 1 — Le erogazioni economiche di cui ai punti 2 lett. e),3, 5, 6 lett. a) e 7. lett. b) del Titolo III sono strettamente legale alla effettiva presta-zione di lavoro e possono essere computate, solo agli effetti dell’art. 47, primo comma (ferie), art. 67 lett. c) (malattia) ed art. 101 (indennità di anzianità).
TITOLO IV - Provvedimenti a finalità sociale
1) Rimborsi a favore dei lavoratori studenti
La Società si impegna a mettere a punto entro il 30 settembre 1971 un piano a favore dei lavoratori studenti.
2) Assunzione superstiti dipendenti
La Società si impegna ad assumere un membro della famiglia (coniuge o figlio/a) di un dipendente che venga a mancare, compatibilmente con la disponibilità di un posto adatto alle caratteristiche personali.
3) Acquisti e convenzioni
La Società si impegna, avvalendosi della collaborazione del Kodak Sporting Club, a stipulare sollecitamente convenzioni per acquisti di vario genere e per soggiorni in località climatiche.
4) Colonie estive
La Società si impegna, a partire dal 1972, a realizzare la partecipazione di figli dei dipendenti a colonie estive.
5) Prestazioni sanitarie specialistiche
La Società si impegna a ricercare e definire con sollecitudine possibilità di convenzioni per prestazioni sanitarie specialistiche a favore dei dipendenti, a condizioni favorevoli.
Durata del contratto: 1° novembre 1970 - 31 ottobre 1973.
Letto, approvato e sottoscritto.
Le R.S.A. e C.I. La Direzione della Kodak S.p.A.
Allegato (A)
Processor Kodachrome (è previsto un nuovo titolo) da E1 a E
Special Preparation & Finishing Operator » E3 » E2
Hclper Buildin Service (è previsto un nuovo titolo) » D4 » D3
Helper Stockroom (è previsto un nuovo titolo) » D4 » D3
Data Processing Clerk » D3 » C4
Advertising Clerk (impiegati di magazzino pubblicità)
(è previsto un nuovo titolo) » D2 » C4
Advertising Clerk (impiegato senior di magazzino
pubblicità) (è previsto un nuovo titolo) » C4 » C2
Advertising Clerk (ufficio) » C2 » C1
Order Entry Clerk » C3 » C2
Data Processing Equipment Operator » C2 » C1
Senior Key Punch Operator » C4 » C1
Draftsman » C2 » B3
Sales Conference Trainer » C1» B3
Head Stockkeeper (è previsto un nuovo titolo) » B3 » B2
Warehouse Section Leader (è previsto un nuovo titolo » B3 » B2
Senior Trainig Specialist » B3 » B1
Market Development Clerk (è previsto un nuovo titolo) » Ci1» B2
Clerk Typist - Customer Service (è previsto un nuovo
titolo) » C3 » C2
Clerk Typist R.S. (sono previsti nuovi titoli) » C4 » C2 e C4
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