Kodak, Ipotesi Accordo, 22/02/1995

Decorrenza: 02/22/1995
Scadenza:

VERBALE PER L'IPOTESI DI ACCORDO AZIENDALE NAZIONALE KODAK S.P.A.


Premesso che in data 26 ottobre 1993 le OO.SS. nazionali rimettevano alla KODAK S.p.A. la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del C.I.A. scaduto in data 31/12/91.

Premesso che i punti richiesti e specificati in piattaforma rientrano nel quadro sia di quanto convenuto tra le parti sociali ed il Governo italiano di cui al "Protocollo" del 23/7/93 che di quanto previsto al punto 17 della CARTA COMUNITARIA dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori richiamata nella proposta di Direttiva del Consiglio europeo presentata dalla commissione ai sensi dell'art. 149 paragrafo 3 del trattato CEE il 20/9/91.

Premesso che l'attivazione di quanto sopra richiamato fa assumere alle "Relazioni sindacali" valore e riferimento essenziali ai fini di una pratica gestione volta a garantire il rispetto delle intese raggiunte e quindi a prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti.

Premesso che tale valore e riferimento sono coerenti anche con quanto contenuto nella direttiva U.E. adottata dal Consiglio dei Ministri il 22/9/94 relativa ai "Comitati di Impresa europei".

Premesso che su tale valore e riferimento le parti hanno concretamente operato durante tutte le fasi del negoziato addivenendo alla stipula del presente verbale.

Premesso che tale verbale sta anche a prova della reciproca dichiarata volontà dell'azienda e delle OO.SS. di praticare, attraverso norme e procedure definite, confronti ai vari livelli tesi a governare i processi di riorganizzazione aziendale favorendo la ricerca del consenso.

Tutto ciò premesso si è convenuto:

ART. 1 RELAZIONI SINDACALI

A) LIVELLO NAZIONALE

La KODAK S.p.A. e le OO.SS. firmatarie dell'accordo annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto sulle materie previste dal vigente CCNL.
Nel corso di tale incontro o anche al di fuori della scadenza prevista, l'azienda fornirà

ulteriori informazioni preventive su:
- investimenti per innovazioni tecnologiche;
- livelli occupazionali - formazione;
- nuove presenze e diversificazioni sul mercato;
- nuove professionalità;
- interventi su modifica della organizzazione del lavoro;
- obiettivi di bilancio;
- indirizzi salariali aziendali;

ed informazioni consuntive su:
- livelli di fatturato;
- indici di mercato;
- bilanci annuali e/o situazioni parziali aggiornate;
- risultati sulla formazione svolta.
B) LIVELLO DI UNITA' PRODUTTIVA

Su richiesta di una delle due parti la KODAK S.p.A. e le R.S.U. unitamente alle OO.SS. territoriali si incontreranno per affrontare materie e problemi relativi a:
- valutazione magazzini linee materiali copy;
- confronto sulla organizzazione del lavoro;
- distribuzione dell'orario di lavoro - turni e nastri orari;
- utilizzo degli impianti;
- verifica e controllo degli orari concordati;
- verifica e confronto per l'applicazione dell'inquadramento professionale;
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori. Ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- progetti per la collocazione lavorativa degli invalidi e dei portatori di handicap;
- quanto delegato dall'accordo nazionale.



ART. 2 ORARIO LAVORO TURNISTI

Su questo problema, fatto anche salvo quanto previsto in materia dagli accordi precedentemente sottoscritti, le parti convengono di operare per il superamento delle attuali divergenze interpretative.

Al riguardo, anche per meglio individuare le soluzioni più opportune per entrambi le parti, saranno avviati confronti specifici da tenersi in sede di unità produttiva.



ART. 3 COLLAZIONE TESTI

Con riferimento alla premessa del presente accordo le parti convengono di istituire una commissione paritetica con il compito di operare, a partire dalla ratifica del presente verbale, alla verifica dei testi C.I.A. precedentemente sottoscritti (1971 - 1974 - 1975 - 1978 - 1981 - 1985 - 1989).

Il lavoro della commissione sarà esaminato dalle parti prima della stesura definitiva del presente C.I.A. con l'obiettivo di realizzare un "testo unico nazionale".



ART. 4 PARTE ECONOMICA

A) PREMIO DI PRODUTTIVITA'

Le parti convengono di istituire, a partire dall'anno 1995, un premio di produttività con meccanismi di calcolo e modalità di erogazione da definirsi entro il 30/6/95 anche tenuto conto degli approfondimenti svolti dalla commissione tecnica nel luglio 1994.

B) UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Le parti convengono di considerare questo elemento come un parametro che può concorrere a sviluppare prevedibili incrementi di produttività.
Al riguardo le parti concordano di utilizzare, in fase sperimentale, questo elemento nell'area impianto del magazzino.
A fronte di tale utilizzo degli impianti ed al termine della sperimentazione (1/4/95 - 30/6/95) l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati una somma corrispondente a lire 50.000 mensili pro-capite.
Al termine della sperimentazione le parti si incontreranno per valutarne il risultato.

C) INDENNITA' VARIE

Con riferimento agli accordi precedentemente sottoscritti su tale materia le parti concordano che a partire dal gennaio 1995 fino al 31/12/96 tutte le indennità esistenti saranno rivalutate con l'11% di incremento ad esclusione della indennità "squadra antincendio" che sarà rivalutata a lire 14.000 mensili.
Dal 1/1/97 verranno rivalutate in base agli indici ISTAT riferiti al biennio precedente.



ART. 5 TICKET PASTO

Anche in relazione alle normative di legge previste in materia, le parti convengono di dare corso ad incontri specifici da concludersi entro il 30/4/95 per trovare una soluzione che ridisegni tutta la materia da valere, con procedure definite, per tutti i lavoratori interessati.



ART. 6 PREMIO "UNA TANTUM"

L'azienda accogliendo la richiesta delle OO.SS. relativa a trovare una soluzione di copertura economica del "trascorso" ed a chiusura del presente verbale di ipotesi di accordo, corrisponderà, in coincidenza con le spettanze del mese di aprile '95 la somma pro-capite di lire 250.000 per tutto il personale in forza al 1/3/95 e che abbia maturato almeno sei mesi di anzianità nel 1994.


ART. 7

Tale verbale di ipotesi, previa ratifica delle parti, si trasformerà in accordo dopo lo scambio reciproco di formale accettazione.


Roma, 22 febbraio 1995

p/la KODAK S.p.A. p/le OO.SS.


Altri accordi della stessa azienda:
Two documents IconKodak, Accordo, Riduzione del personale, 13/12/1999
Two documents IconKodak - Verbale di Accordo 21-12-2005
Two documents IconKodak - verbale di accordo 20-06-2011
Two documents IconKodak , Verbale Accordo procedura artt. 4 e 24 ex L. 223/91
Two documents IconKodak, Contratto Integrativo, 03/08/2001
Two documents IconKodak, Accordo, 23/06/1997
Two documents IconKodak, Ipotesi Accordo, 03/06/1995
Two documents IconKodak, Ipotesi Accordo, 22/02/1995
Two documents IconKodak, Integrativo Aziendale, 30/01/1989
Two documents IconKodak, Integrativo Aziendale, 12/06/1985
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Two documents IconKodak, Integrativo, 24/05/1974
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