Motta, Ipotesi Accordo, Motta-Alemagna-Pavesi, 10/05/1974

Decorrenza: 05/10/1974
Scadenza: 12/31/1975

IPOTESI DI ACCORDO MOTTA — ALEMAGNA - PAVESI
    1) PIANI DI SVILUPPO E RISTRUTTURAZIONI

Le aziende si impegnano a comunicare preventivamente alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo gli eventuali piani generali di sviuluppo.

Nel caso di ristrutturazioni le aziende si impegnano a contrattare con le OO.SS. gli eventuali riflessi, rilevati dalle stesse, che tali iniziative possano avere nei confronti dei lavoratori dipendenti, garantendo comunque il posto di lavoro, nell’ambito della necessità di difesa collettiva dei livelli occupazionali, nonché i livelli di professionalità e tutte le condizioni contrattuali e di fatto già in essere,
    2) DIR ITTI SINDACALI

Estensione della tutela prevista dalla legge 300 anche ai locali con meno di 15 dipendenti.

Aumento dell’attuale numero delle ore di permesso retribuito nella misura del 15%.

Viene riconosciuto il diritto di assemblea di cui all’art. 20 della legge 300 presso una sola unità produttiva, ai dipendenti della stessa azienda in forza presso diverse unità produttive, salvaguardando la continuità del servizio nei locali di appartenenza dei partecipanti all’assemblea interaziendale.
    3) ORARIO DI LAVORO

Dal 1° giugno 1974 l’orario di lavoro viene ridotto a 40 ore settimanali.

L’orario sarà distribuito di norma su 5 giorni lavorativi.

Nei locali nei quali non viene effettuato il turno di chiusura settimanale potranno essere godute di norma consecutivamente le restanti due giornate laddove, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori e delle aziende, se ne ravvisi la possibilità.

ORGANICI

Nella determinazione degli organici si terrà conto del-le sostituzioni per turni di riposo, ferie, malattia, maternità, servizio militare o servizio civile sostitutivo.

Gli organici saranno contrattati anche a livello di autobar o gruppi di autobar.

SQUADRE VOLANTI (personale a disposizione)

A livello aziendale verranno definite le zone nell’ambito delle quali si utilizzeranno i componenti delle squadre volanti.

TRASFERIMENTI
Si conviene che i trasferimenti fuori del comune in cui è sito il locale potranno essere attuati, nell’ambito delle norme vigenti, tenendo presenti le particolari situazioni che determinano la consensualità dell’interessato al trasferimento.

L’attuazione dei trasferimenti determinati da ristrutturazioni è disciplinato da quanto previsto al punto 1 del presente accordo.

Fatti salvi i casi di consensualità, il trasferimento del personale appartenente alla categorie A e B saranno esaminati preliminarmente con le OO.SS. provinciali congiuntamente con le OO.SS. aziendali per verificare la effettiva natura esclusivamente tecnico-organizzativa del trasferimento stesso.

TRASFERTE

L’azienda si impegna a riesaminare entro il termine di stesura del presente contratto i trattamenti dei lavoratori inviati in trasferta.

APPLICAZIONE CCNL DEL 19/10/1973

Le parti si incontreranno al fine di verificare l’esatta applicazione del CCNL per quanto concerne il 3° elemento aziendale.

Sempre avuto riferimento al CCNL il 3° elemento azienda-le deve risultare dalla eccedenze della retribuzione base azienda-le precedente al maggio 1973 aumentata di 52 punti di contingenza e dell’aumento minimo garantito di £. 16.000 stabilito dal succitato CCNL 19/10/73 rispetto alla retribuzione base nazionale.

Per quanto concerne l’unificazione del 3° elemento nell’ambito dello stesso valore parametrale di cui al penultimo comma dell’art. 55 del CCNL da attuarsi dall’1/1/1975, le parti si danno reciprocamente atto che resteranno comunque operanti le differenziazioni esistenti in azienda e determinate dai diversi livelli retributivi provinciali precedenti all’1/5/1 973.

LAVORO NOTTURNO

Con decorrenza 1/6/1974 la maggiorazione per lavoro notturno dalle ore 22 alle 6 viene elevata al 25%.

MENSA

I dipendenti di pubblici esercizi di città muniti di ban-co assaggio o tavola calda potranno consumare per ogni giorno di presenza un pasto composto da primo, secondo piatto e pane al prezzo di £. 125.

L’applicazione di tale impegno avverrà entro due mesi dalla stipulazione del presente accordo.

Nei locali autostradali non muniti di tavola calda o banco assaggio, la refezione già corrisposta viene aumentata di un panino imbottito o genere equivalente.

I criteri e le modalità di erogazione di tali consumazioni sono quelli già stabiliti dagli accordi aziendali vigenti.

VESTIARIO
Le aziende si impegnano a fornire gratuitamente le divise di lavoro di cui all’art. 78 del CCNL.

DISAGIATA SEDE

Ai dipendenti che prestano servizio negli esercizi autostradali non dotati di servizio aziendale o pubblico di trasporto nelle immediate vicinanze sarà corrisposta una indennità di disagiata sede di £. 150 per giornata di presenza se l’esercizio dista da 5 a 10 Km, dal più vicino centro abitato,di £, 250 per una distanza superiore. Saranno salvaguardate eventuali condizioni di miglior favore.

ASILI NIDO

Ogni azienda si impegna a devolvere la somma annua globale di £. 8 milioni agli Enti locali per contribuire alla realizzazione di servizi sociali.

Per Enti locali si intendono quelli dove opera l’azienda.

ORARI CONSUMAZIONE PASTI

A quei lavoratori che a causa della sistemazione dei loro turni di lavoro non possono consumare il pasto, viene concessa la consumazione della refezione sostitutiva nell’arco dell’orario di lavoro, usufruendo dell’intervallo dei 20 minuti retribuiti.

PREMIO DI PRODUZIONE AZIENDALE

MOTTA (40.000) Quarantamila 1.1.75 = 6.000 (46.000)
AL. PAVESI (40.000) quarantamila 1.1.75 = 6.000 (46.000)

INDENNITA’ DI CONTINGENZA

Dal 10/5/1974 unificazione del valore punto al 2° livello ad ec-cezione della Cat. A,

In caso di modifica del congegno della scala mobile, le parti si incontreranno in sede nazionale per la verifica dei problemi connessi.

MALATTIA E INFORTUNIO

Verranno anticipate da parte dell’azienda le indennità per malattia e infortunio a carico degli istituti INAN—INAIL a condizione che tra gli stessi e l’azienda si pervenga ad un accordo sul recupero delle somme anticipate.

INDENNITÀ MANEGGIO DENARO

Al personale che per le proprie mansioni è tenuto a rispondere nei confronti dell’azienda di eventuali mancanze di cassa e che abbia il maneggio del denaro come normale mansione sarà corrisposta una indennità pari al 5% del suo minimo tabellare e contingenza,tale indennità non sarà corrisposta al suddetto lavoratore qualora non sia tenuto a colmare l’eventuale differenza di cassa.

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

Resta convenuto che il pagamento del lavoro straordinario viene riconosciuto anche al personale con mansioni direttive con la sola esclusione della categ. A.


STAGIONALI

Le aziende si impegnano a garantire la precedenza nelle assunzioni, nel rispetto delle norme vigenti, ai lavoratori stagionali che abbiano prestato la loro opera in precedenti stagioni nella stessa azienda.

Decorrenza
10/5/1974
31/12/1975

Una tantum £. 20.000


Altri accordi della stessa azienda:
Two documents IconMotta, Ipotesi Accordo, Motta-Alemagna-Pavesi, 10/05/1974
Two documents IconMotta, Accordo, Alivar-Alemagna-Motta, 06/07/1976
Two documents IconMotta, Accordo, 11/12/1971

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